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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. MA Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Chiarina Di Biase e Antonella Boglione, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Daria Traquillo, CP_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina Torretta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa domanda sia di merito che istruttoria, accogliere le seguenti pagina 1 di 8 conclusioni
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Busto Arsizio in data 15 dicembre 2007 dalla sig.ra con il sig. trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
dei relativi atti del Comune di Busto Arsizio, anno 2007, Parte II, Serie A, N. 171;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli incombenti di legge;
- confermare l'assegnazione della casa familiare, di proprietà della sig.ra alla stessa con Parte_1
tutti i relativi arredi;
- affidamento condiviso dei tre minori con collocazione paritaria di e a settimane Per_1 Persona_2 alterne e mantenimento della loro residenza presso l'abitazione della mamma, in Busto Arsizio, via
Benvenuto Cellini n. 25;
- collocamento prevalente di presso il padre, rimettendo agli accordi diretti tra la mamma ed il Per_3
figlio la frequentazione tra i medesimi e la regolamentazione delle ferie, delle festività e dei ponti;
- confermare il calendario vigente delle frequentazioni genitori/figli, relativamente solo a e Per_1
diritti di visita alternati al 50% con inizio il venerdì mattina con la consegna a scuola o Persona_2 all'altro genitore. Fuori dal periodo scolastico il prelevamento da parte del genitore entrante avverrà il venerdì mattina entro l'orario di inizio delle lezioni.
Festività: tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni, salvo diversi accordi tra i genitori. Il 24 dicembre con un genitore;
il 25 dicembre con l'altro genitore (inversione l'anno successivo). Festività natalizie per il periodo di chiusura scuola: una settimana con ciascun genitore, invertendo le settimane ogni anno. Festività pasquali: dal giorno di chiusura delle scuole sino a Pasqua compresa con un genitore;
dal giorno di Pasquetta sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore, invertendo le festività ogni anno. Festa del papà con il padre;
Festa della mamma con la madre, indipendentemente dal giorno di spettanza, salvo diversi accordi tra i genitori. Tutte le altre feste (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, santo patrono, 1° novembre, 8 dicembre) assorbite nel calendario ordinario.
Ferie estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore sia a luglio che ad agosto, con inizio e termine il venerdì mattina (momento di ordinario subentro genitoriale), salvo diversi eventuali accordi tra i genitori.
Il calendario dei diritti di visita dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno per l'anno successivo.
- Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di CP_1 Parte_1
e la somma complessiva mensile di € 301,60, pari cioè all'attuale assegno Per_1 Persona_2
pagina 2 di 8 rivalutato, decurtato di 1/3 in ragione del collocamento prevalente di presso il padre;
oltre al Per_3
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Assegno da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
- Disporre che l'assegno unico per i figli e/o altri contributi vengano ripartiti tra i genitori al 50%.
- Rigettare le richieste paterne di riduzione dell'assegno per e nonché la Per_1 Persona_2
richiesta del sig. di corresponsione, da parte della mamma, di un contributo per il CP_1
mantenimento di Per_3
- Rigettare le avverse istanze istruttorie per i motivi dedotti in atti.
Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, previ gli adempimenti di rito e di legge ed ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e in Busto Parte_1 CP_1
Arsizio il 15/12/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio
Anno 2007, parte II, serie A, n. 171 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
In via temporanea ed urgente:
- disporre per il figlio che, quanto ai tempi di permanenza ordinaria con ciascun genitore, il Per_3
collocamento tenga conto delle volontà del ragazzo.
Pertanto, all'esito dell'ascolto diretto di già disposto dal Giudice, Per_3
nel caso di conferma della scelta già attuata dal ragazzo di permanere in via continuativa presso il padre:
- disporre il collocamento del primogenito presso il padre, rimettendo agli accordi diretti tra madre e figlio la regolamentazione delle visite;
- disporre a far data dalla domanda, la contribuzione economica materna per il collocamento del minore presso il padre nella misura che, commisurata al fabbisogno del figlio e proporzionata alla Per_3 capacità reddituale e patrimoniale della madre, si indica in € 440,00 al mese;
- In ragione della permanenza continuativa del figlio presso il resistente a far data dal Per_3
07/03/2025 per volontà dello stesso ragazzo, revocare, a far data dalla domanda, il concorso paterno per pagina 3 di 8 il mantenimento di pari a un terzo della quota attualmente in vigore;
Per_3
- disporre a far data dalla domanda la contribuzione economica paterna per i figli e Per_1 Per_2
nella misura che, commisurata al fabbisogno dei figli e proporzionata alla capacità reddituale e
[...] patrimoniale dei genitori, si indica in € 50,00 a mese per ciascun figlio;
nel caso di conferma per tutti e tre i figli del collocamento paritario alternato settimanale presso ciascun genitore:
- disporre a far data dalla domanda la contribuzione economica paterna per i figli e Per_3 Per_1
nella misura che, commisurata al fabbisogno dei figli e proporzionata alla capacità Persona_2 reddituale e patrimoniale dei genitori, si indica in € 50,00 a mese per ciascun figlio.
Nel merito
In via principale
- Disporre l'affidamento dei figli minori e ai genitori in Per_3 Per_1 Persona_4
forma condivisa;
- Assegnare alla signora la casa familiare con i relativi arredi, presso la Parte_1
quale i minori allo stato manterranno la residenza anagrafica, salve diverse determinazioni per il figlio all'esito dell'istruttoria svolta;
Per_3
- Disporre per il figlio che, quanto ai tempi di permanenza ordinaria con ciascun Per_3
genitore, il futuro collocamento tenga conto delle volontà del ragazzo ormai 16enne.
- Disporre per i figli e il collocamento paritario alternato settimanale Per_1 Persona_2
presso ciascun genitore prevedendo, come stabilito nella Sentenza di separazione n. 1160/2024, che l'un genitore subentri all'altro il venerdì mattina con la consegna a scuola o all'altro genitore;
- Disporre per i figli e la regolamentazione delle ferie, festività e ponti Per_1 Persona_2
delle festività, come stabilito nella sentenza di separazione n. 1160/2024, e così:
Per le festività natalizie: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, invertendo le festività ogni anno;
per il periodo natalizio di chiusura scuola: una settimana con ciascun genitore, salvo diversi eventuali accordi.
Per le festività pasquali: dal giorno di chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa con un genitore e
Pasquetta fino alla riapertura delle scuole con l'altro genitore.
Festa del Papà: con il papà; Festa della Mamma: con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le altre feste (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, santo patrono, 2 novembre, 8 dicembre) rimangono assorbite nel calendario ordinario.
pagina 4 di 8 Per le vacanze estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, con inizio e termine il venerdì mattina (momento di ordinario subentro genitoriale), salvo diversi eventuali accordi;
- Disporre per la regolamentazione delle ferie, festività e ponti all'esito della definizione Per_3
sul suo collocamento ordinario;
- Disporre che il calendario delle alternanze sia stilato tra i genitori per iscritto a settembre di ogni anno per l'anno successivo, come già stabilito nella sentenza di separazione n. 1160/2024;
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli nelle rispettive settimane di permanenza con loro;
- Determinare la misura dell'eventuale distinto concorso paterno e materno per il mantenimento di e all'esito dell'esame della aggiornata situazione Per_3 Per_1 Persona_2
patrimoniale e reddituale dei genitori e della attività istruttoria svolta in giudizio, in misura che allo stato, considerato il deposito parziale della documentazione reddituale da parte della sig.ra si indica in € 50,00 per ciascun figlio a mese a carico del sig. in caso di Parte_1 CP_1 collocamento paritetico alternato e di € 440,00 a mese carico della sig.ra in caso di Parte_1
collocamento full time di presso il padre;
importi entrambi da rivalutarsi annualmente Per_3
secondo gli indici Istat.
- Disporre il concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie dei tre figli, con applicazione del protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano in data
14.11.2017;
- Disporre che il c.d. Assegno Unico per i figli venga percepito al 50% tra i genitori;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
- Disporre, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c. l'ascolto di (n. il 18/06/2009), con le Persona_5
modalità ritenute opportune dal Giudice, al fine di acquisire la sua volontà in ordine al proprio collocamento ordinario presso i genitori;
- Stante l'omessa produzione documentale concernente la società “Immobiliare Settembre S.a.s. di NA MA IS & C.” (C.F. e P. Iva ) di cui la ricorrente è socia P.IVA_1
accomandante e proprietaria al 100%, ordinare la produzione delle dichiarazioni protocollate dei redditi societari degli ultimi tre anni;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati societari, del contratto di locazione in essere, degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari societari relativi agli ultimi tre anni.
- Ammettere prova testimoniale indicando i seguenti testi e di Testimone_1 Testimone_2
pagina 5 di 8 Busto Arsizio in aggiunta ai nominativi già indicati ( , Busto Arsizio;
Testimone_3 Tes_4
sul cap. 5 e 6; , , sul
[...] Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
cap. 7) che risponderanno sui capitoli già dedotti in Comparsa di costituzione
1. Vero che e in costanza di matrimonio Per_3 Per_1 Persona_2
sono sempre andati o con entrambi i genitori o con la mamma o con i nonni materni nella casa a Ranco nei periodi di vacanza, trascorrendo almeno 20 giorni l'anno.
2. Vero che in costanza di matrimonio e Per_3 Per_1 Persona_2
sono sempre andati con i genitori a Cervinia nella casa della famiglia trascorrendo le vacanze invernali e/o quelle estive per almeno Parte_1
15 giorni l'anno.
3. Vero che la signora anche dopo la separazione ha piena Parte_1
disponibilità della casa delle case di Ranco e Cervinia per trascorrere periodi di vacanza con i figli.
4. Vero che nell'estate 2024 la prole ha soggiornato a Cervinia con la mamma sig.ra Parte_1
5. Vero che il sig. da novembre 2021 ha organizzato la sua attività CP_1
lavorativa in presenza e ha dato disponibilità al datore di lavoro per le trasferte lavorative in ragione del calendario di presenza dei figli con sé.
6. Vero che il sig. ad Aprile 2025 ha chiesto al responsabile del suo CP_1
ufficio di rivedere il proprio piano di organizzazione lavorativa riducendo la disponibilità alle trasferte.
7. Vero che il sig. ha revocato la propria disponibilità alla trasferta CP_1
lavorativa nei 18, 19 e 20 marzo 2025 programmata per la manutenzione della stazione elettrica di Minervino Murge, riducendola ad un giorno solo e facendo andata/ritorno in giornata.
e sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
“Vero che il sig. nei tempi in cui i figli sono collocati presso di sé svolge attività lavorativa in CP_1 smart working” .
“Vero che il sig. quando i figli sono collocati presso di sé accompagna sempre personalmente CP_1 alle attività extrascolastiche”. Persona_2
“Vero che il sig. si alterna con uno dei nonni paterni nell'accompagnamento di alle CP_1 Per_1
attività scolastiche ed extrascolastiche in caso di sovrapposizione di orari rispetto alle attività di Per_2
pagina 6 di 8 . Per_2
Ammettere a prova testimoniale il sig. di TO (AO) sul seguente capitolo: Tes_8
“Vero che nelle date di corso sciistico del 22/12/2024, 16/02/2025, 16/03/2025 e Per_3 Per_6 rano assenti come da messaggio WhatsApp che mi si rammostra”.
[...]
“Vero che e frequentano i corsi sciistici due volte a mese”. Per_3 Persona_6
- Ammettere a prova contraria sui capitoli avversari, nel caso di loro ammissione, i seguenti testi:
, di Busto Arsizio. Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2
Rigettata ogni diversa e/o ulteriore domanda, conclusione, indicazione di mezzi di prova diretti e produzione di documenti a prova diretta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15/12/2007 in Busto Arsizio è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta il 18/11/2021 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1160/2024, pubblicata il 09/10/2024 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il periodo di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Possono confermarsi le disposizioni adottate in detta sede in punto di affidamento condiviso con il collocamento paritario alternato su base settimanale dei minori e secondo le modalità Per_2 Per_1
ivi riportate e di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di sua proprietà, non essendo emersi elementi di pregiudizio per la prole, né controversia tra le parti.
In effetti, gli unici punti oggetto di vertenza, quanto meno all'inizio della causa, riguardavano il collocamento di di anni 16 e la regolamentazione dei connessi rapporti economici, atteso che, Per_3
da un lato, la aveva chiesto la conferma delle relative statuizioni adottate in sede di Parte_1 separazione, mentre, dall'altro lato, il aveva instato per il collocamento del figlio primogenito CP_1 presso di sé e per l'assunzione delle conseguenti determinazioni in punto di contributo al mantenimento della prole.
Riguardo al collocamento di deve prendersi atto delle dichiarazioni rese dal ragazzo davanti al Per_3
Giudice Delegato, a cui la stessa ricorrente ha prestato acquiescenza.
Pertanto, deve disporsi il collocamento di presso il padre, rimettendosi ad accordi diretti tra Per_3
madre e figlio la regolamentazione delle visite materne, tenuto conto dell'età del ragazzo (16 anni). pagina 7 di 8 Deve, pertanto, ridursi proporzionalmente la misura del contributo perequativo al mantenimento della prole già posto a carico del convenuto in sede di separazione dalla misura attuale di circa € 450 a quella di € 300, oltre la rivalutazione annua Istat ed il rimborso del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano, posto che l'unica modifica intervenuta è consistente nel collocamento paterno del primogenito, mentre le condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori non hanno subito sostanziali mutamenti, come si desume dal raffronto tra la motivazione della recentissima sentenza di separazione e la documentazione versata in atti, che evidenzia un notevole divario tra loro.
In considerazione dell'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15/12/2007 in Busto Arsizio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 171, parte II, serie A, anno
2007;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori confermando le relative statuizioni della Per_2 Per_1
sentenza di separazione in punto di collocamento partitario alternato su base settimanale e le altre disposizioni sui periodi di festa;
3) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso il Per_3
padre, con facoltà per la madre di vederlo secondo accordi diretti tra loro;
4) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente la somma complessiva di € 300 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Ripartisce a metà tra le parti l'assegno unico;
6) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. MA Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Chiarina Di Biase e Antonella Boglione, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Daria Traquillo, CP_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina Torretta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa domanda sia di merito che istruttoria, accogliere le seguenti pagina 1 di 8 conclusioni
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Busto Arsizio in data 15 dicembre 2007 dalla sig.ra con il sig. trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
dei relativi atti del Comune di Busto Arsizio, anno 2007, Parte II, Serie A, N. 171;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli incombenti di legge;
- confermare l'assegnazione della casa familiare, di proprietà della sig.ra alla stessa con Parte_1
tutti i relativi arredi;
- affidamento condiviso dei tre minori con collocazione paritaria di e a settimane Per_1 Persona_2 alterne e mantenimento della loro residenza presso l'abitazione della mamma, in Busto Arsizio, via
Benvenuto Cellini n. 25;
- collocamento prevalente di presso il padre, rimettendo agli accordi diretti tra la mamma ed il Per_3
figlio la frequentazione tra i medesimi e la regolamentazione delle ferie, delle festività e dei ponti;
- confermare il calendario vigente delle frequentazioni genitori/figli, relativamente solo a e Per_1
diritti di visita alternati al 50% con inizio il venerdì mattina con la consegna a scuola o Persona_2 all'altro genitore. Fuori dal periodo scolastico il prelevamento da parte del genitore entrante avverrà il venerdì mattina entro l'orario di inizio delle lezioni.
Festività: tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni, salvo diversi accordi tra i genitori. Il 24 dicembre con un genitore;
il 25 dicembre con l'altro genitore (inversione l'anno successivo). Festività natalizie per il periodo di chiusura scuola: una settimana con ciascun genitore, invertendo le settimane ogni anno. Festività pasquali: dal giorno di chiusura delle scuole sino a Pasqua compresa con un genitore;
dal giorno di Pasquetta sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore, invertendo le festività ogni anno. Festa del papà con il padre;
Festa della mamma con la madre, indipendentemente dal giorno di spettanza, salvo diversi accordi tra i genitori. Tutte le altre feste (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, santo patrono, 1° novembre, 8 dicembre) assorbite nel calendario ordinario.
Ferie estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore sia a luglio che ad agosto, con inizio e termine il venerdì mattina (momento di ordinario subentro genitoriale), salvo diversi eventuali accordi tra i genitori.
Il calendario dei diritti di visita dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno per l'anno successivo.
- Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di CP_1 Parte_1
e la somma complessiva mensile di € 301,60, pari cioè all'attuale assegno Per_1 Persona_2
pagina 2 di 8 rivalutato, decurtato di 1/3 in ragione del collocamento prevalente di presso il padre;
oltre al Per_3
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Assegno da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
- Disporre che l'assegno unico per i figli e/o altri contributi vengano ripartiti tra i genitori al 50%.
- Rigettare le richieste paterne di riduzione dell'assegno per e nonché la Per_1 Persona_2
richiesta del sig. di corresponsione, da parte della mamma, di un contributo per il CP_1
mantenimento di Per_3
- Rigettare le avverse istanze istruttorie per i motivi dedotti in atti.
Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, previ gli adempimenti di rito e di legge ed ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e in Busto Parte_1 CP_1
Arsizio il 15/12/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio
Anno 2007, parte II, serie A, n. 171 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
In via temporanea ed urgente:
- disporre per il figlio che, quanto ai tempi di permanenza ordinaria con ciascun genitore, il Per_3
collocamento tenga conto delle volontà del ragazzo.
Pertanto, all'esito dell'ascolto diretto di già disposto dal Giudice, Per_3
nel caso di conferma della scelta già attuata dal ragazzo di permanere in via continuativa presso il padre:
- disporre il collocamento del primogenito presso il padre, rimettendo agli accordi diretti tra madre e figlio la regolamentazione delle visite;
- disporre a far data dalla domanda, la contribuzione economica materna per il collocamento del minore presso il padre nella misura che, commisurata al fabbisogno del figlio e proporzionata alla Per_3 capacità reddituale e patrimoniale della madre, si indica in € 440,00 al mese;
- In ragione della permanenza continuativa del figlio presso il resistente a far data dal Per_3
07/03/2025 per volontà dello stesso ragazzo, revocare, a far data dalla domanda, il concorso paterno per pagina 3 di 8 il mantenimento di pari a un terzo della quota attualmente in vigore;
Per_3
- disporre a far data dalla domanda la contribuzione economica paterna per i figli e Per_1 Per_2
nella misura che, commisurata al fabbisogno dei figli e proporzionata alla capacità reddituale e
[...] patrimoniale dei genitori, si indica in € 50,00 a mese per ciascun figlio;
nel caso di conferma per tutti e tre i figli del collocamento paritario alternato settimanale presso ciascun genitore:
- disporre a far data dalla domanda la contribuzione economica paterna per i figli e Per_3 Per_1
nella misura che, commisurata al fabbisogno dei figli e proporzionata alla capacità Persona_2 reddituale e patrimoniale dei genitori, si indica in € 50,00 a mese per ciascun figlio.
Nel merito
In via principale
- Disporre l'affidamento dei figli minori e ai genitori in Per_3 Per_1 Persona_4
forma condivisa;
- Assegnare alla signora la casa familiare con i relativi arredi, presso la Parte_1
quale i minori allo stato manterranno la residenza anagrafica, salve diverse determinazioni per il figlio all'esito dell'istruttoria svolta;
Per_3
- Disporre per il figlio che, quanto ai tempi di permanenza ordinaria con ciascun Per_3
genitore, il futuro collocamento tenga conto delle volontà del ragazzo ormai 16enne.
- Disporre per i figli e il collocamento paritario alternato settimanale Per_1 Persona_2
presso ciascun genitore prevedendo, come stabilito nella Sentenza di separazione n. 1160/2024, che l'un genitore subentri all'altro il venerdì mattina con la consegna a scuola o all'altro genitore;
- Disporre per i figli e la regolamentazione delle ferie, festività e ponti Per_1 Persona_2
delle festività, come stabilito nella sentenza di separazione n. 1160/2024, e così:
Per le festività natalizie: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, invertendo le festività ogni anno;
per il periodo natalizio di chiusura scuola: una settimana con ciascun genitore, salvo diversi eventuali accordi.
Per le festività pasquali: dal giorno di chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa con un genitore e
Pasquetta fino alla riapertura delle scuole con l'altro genitore.
Festa del Papà: con il papà; Festa della Mamma: con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le altre feste (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, santo patrono, 2 novembre, 8 dicembre) rimangono assorbite nel calendario ordinario.
pagina 4 di 8 Per le vacanze estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, con inizio e termine il venerdì mattina (momento di ordinario subentro genitoriale), salvo diversi eventuali accordi;
- Disporre per la regolamentazione delle ferie, festività e ponti all'esito della definizione Per_3
sul suo collocamento ordinario;
- Disporre che il calendario delle alternanze sia stilato tra i genitori per iscritto a settembre di ogni anno per l'anno successivo, come già stabilito nella sentenza di separazione n. 1160/2024;
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli nelle rispettive settimane di permanenza con loro;
- Determinare la misura dell'eventuale distinto concorso paterno e materno per il mantenimento di e all'esito dell'esame della aggiornata situazione Per_3 Per_1 Persona_2
patrimoniale e reddituale dei genitori e della attività istruttoria svolta in giudizio, in misura che allo stato, considerato il deposito parziale della documentazione reddituale da parte della sig.ra si indica in € 50,00 per ciascun figlio a mese a carico del sig. in caso di Parte_1 CP_1 collocamento paritetico alternato e di € 440,00 a mese carico della sig.ra in caso di Parte_1
collocamento full time di presso il padre;
importi entrambi da rivalutarsi annualmente Per_3
secondo gli indici Istat.
- Disporre il concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie dei tre figli, con applicazione del protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano in data
14.11.2017;
- Disporre che il c.d. Assegno Unico per i figli venga percepito al 50% tra i genitori;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
- Disporre, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c. l'ascolto di (n. il 18/06/2009), con le Persona_5
modalità ritenute opportune dal Giudice, al fine di acquisire la sua volontà in ordine al proprio collocamento ordinario presso i genitori;
- Stante l'omessa produzione documentale concernente la società “Immobiliare Settembre S.a.s. di NA MA IS & C.” (C.F. e P. Iva ) di cui la ricorrente è socia P.IVA_1
accomandante e proprietaria al 100%, ordinare la produzione delle dichiarazioni protocollate dei redditi societari degli ultimi tre anni;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati societari, del contratto di locazione in essere, degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari societari relativi agli ultimi tre anni.
- Ammettere prova testimoniale indicando i seguenti testi e di Testimone_1 Testimone_2
pagina 5 di 8 Busto Arsizio in aggiunta ai nominativi già indicati ( , Busto Arsizio;
Testimone_3 Tes_4
sul cap. 5 e 6; , , sul
[...] Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
cap. 7) che risponderanno sui capitoli già dedotti in Comparsa di costituzione
1. Vero che e in costanza di matrimonio Per_3 Per_1 Persona_2
sono sempre andati o con entrambi i genitori o con la mamma o con i nonni materni nella casa a Ranco nei periodi di vacanza, trascorrendo almeno 20 giorni l'anno.
2. Vero che in costanza di matrimonio e Per_3 Per_1 Persona_2
sono sempre andati con i genitori a Cervinia nella casa della famiglia trascorrendo le vacanze invernali e/o quelle estive per almeno Parte_1
15 giorni l'anno.
3. Vero che la signora anche dopo la separazione ha piena Parte_1
disponibilità della casa delle case di Ranco e Cervinia per trascorrere periodi di vacanza con i figli.
4. Vero che nell'estate 2024 la prole ha soggiornato a Cervinia con la mamma sig.ra Parte_1
5. Vero che il sig. da novembre 2021 ha organizzato la sua attività CP_1
lavorativa in presenza e ha dato disponibilità al datore di lavoro per le trasferte lavorative in ragione del calendario di presenza dei figli con sé.
6. Vero che il sig. ad Aprile 2025 ha chiesto al responsabile del suo CP_1
ufficio di rivedere il proprio piano di organizzazione lavorativa riducendo la disponibilità alle trasferte.
7. Vero che il sig. ha revocato la propria disponibilità alla trasferta CP_1
lavorativa nei 18, 19 e 20 marzo 2025 programmata per la manutenzione della stazione elettrica di Minervino Murge, riducendola ad un giorno solo e facendo andata/ritorno in giornata.
e sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
“Vero che il sig. nei tempi in cui i figli sono collocati presso di sé svolge attività lavorativa in CP_1 smart working” .
“Vero che il sig. quando i figli sono collocati presso di sé accompagna sempre personalmente CP_1 alle attività extrascolastiche”. Persona_2
“Vero che il sig. si alterna con uno dei nonni paterni nell'accompagnamento di alle CP_1 Per_1
attività scolastiche ed extrascolastiche in caso di sovrapposizione di orari rispetto alle attività di Per_2
pagina 6 di 8 . Per_2
Ammettere a prova testimoniale il sig. di TO (AO) sul seguente capitolo: Tes_8
“Vero che nelle date di corso sciistico del 22/12/2024, 16/02/2025, 16/03/2025 e Per_3 Per_6 rano assenti come da messaggio WhatsApp che mi si rammostra”.
[...]
“Vero che e frequentano i corsi sciistici due volte a mese”. Per_3 Persona_6
- Ammettere a prova contraria sui capitoli avversari, nel caso di loro ammissione, i seguenti testi:
, di Busto Arsizio. Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2
Rigettata ogni diversa e/o ulteriore domanda, conclusione, indicazione di mezzi di prova diretti e produzione di documenti a prova diretta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15/12/2007 in Busto Arsizio è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta il 18/11/2021 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1160/2024, pubblicata il 09/10/2024 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il periodo di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Possono confermarsi le disposizioni adottate in detta sede in punto di affidamento condiviso con il collocamento paritario alternato su base settimanale dei minori e secondo le modalità Per_2 Per_1
ivi riportate e di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di sua proprietà, non essendo emersi elementi di pregiudizio per la prole, né controversia tra le parti.
In effetti, gli unici punti oggetto di vertenza, quanto meno all'inizio della causa, riguardavano il collocamento di di anni 16 e la regolamentazione dei connessi rapporti economici, atteso che, Per_3
da un lato, la aveva chiesto la conferma delle relative statuizioni adottate in sede di Parte_1 separazione, mentre, dall'altro lato, il aveva instato per il collocamento del figlio primogenito CP_1 presso di sé e per l'assunzione delle conseguenti determinazioni in punto di contributo al mantenimento della prole.
Riguardo al collocamento di deve prendersi atto delle dichiarazioni rese dal ragazzo davanti al Per_3
Giudice Delegato, a cui la stessa ricorrente ha prestato acquiescenza.
Pertanto, deve disporsi il collocamento di presso il padre, rimettendosi ad accordi diretti tra Per_3
madre e figlio la regolamentazione delle visite materne, tenuto conto dell'età del ragazzo (16 anni). pagina 7 di 8 Deve, pertanto, ridursi proporzionalmente la misura del contributo perequativo al mantenimento della prole già posto a carico del convenuto in sede di separazione dalla misura attuale di circa € 450 a quella di € 300, oltre la rivalutazione annua Istat ed il rimborso del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano, posto che l'unica modifica intervenuta è consistente nel collocamento paterno del primogenito, mentre le condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori non hanno subito sostanziali mutamenti, come si desume dal raffronto tra la motivazione della recentissima sentenza di separazione e la documentazione versata in atti, che evidenzia un notevole divario tra loro.
In considerazione dell'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15/12/2007 in Busto Arsizio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 171, parte II, serie A, anno
2007;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori confermando le relative statuizioni della Per_2 Per_1
sentenza di separazione in punto di collocamento partitario alternato su base settimanale e le altre disposizioni sui periodi di festa;
3) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso il Per_3
padre, con facoltà per la madre di vederlo secondo accordi diretti tra loro;
4) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente la somma complessiva di € 300 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Ripartisce a metà tra le parti l'assegno unico;
6) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore
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