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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel.
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 210/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 889/2024 pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 6 aprile 2025 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2025, udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini, decidendo sull'opposizione
1 ad ordinanza ingiunzione proposta da , annullava l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 9614 del 26.03.2024, emessa dall' Parte_1
di e notificata a , in qualità di legale
[...] Pt_1 Controparte_1 rappresentante della società Learning Store s.r.l., in data 5.04.2024 contenente sanzioni irrogate a seguito di accertamento ispettivo disposto facendo seguito ad una richiesta di intervento pervenuta all'ITL di in data 14.03.2018 da Pt_1
Parte_2
In tale ordinanza ingiunzione veniva contestato a la Controparte_1 violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, legge 23/04/2002, n.73, come sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs n. 151/2015 per avere impiegato la lavoratrice dal 24/10/2016 al 02/11/2016 per n. 8 giornate, senza aver Parte_2 provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 3, comma 3, prima parte DL n. 463/1983 conv. con modif. nella L. n. 638/1983 per avere impedito ai funzionari ispettivi procedenti l'esercizio dei poteri di vigilanza non fornendo riscontro alle richieste documentali dai medesimi formulate. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Controparte_1 eccependo in primo luogo, l'estinzione delle obbligazioni per le violazioni contestate per decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981.
La stessa sosteneva, poi, nel merito l'insussistenza delle violazioni ex art. 3, commi 3 e 3 ter, legge 23/04/2002 n. 73 di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che nel periodo contestato e, cioè, dal 24.10.2016 al
2.11.2016 non fosse dipendente di Learning Store s.r.l., avendo Pt_2 intrattenuto il rapporto di lavoro solo con decorrenza dal 3.11.2016.
Deduceva, poi, l'insussistenza della contestata violazione ex art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, conv. con modif. nella L. n. 638/1983, di cui al punto
2) dell'ordinanza ingiunzione, affermando che difettava la sua legittimazione passiva in quanto la richiesta di esibizione di documentazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti di che era liquidatore al momento Parte_3 della notifica del predetto verbale di accesso infruttuoso, mentre la stessa non era più il legale rappresentante della Learning Store Srl, in quanto con atto notarile del 15.05.2018 di messa in liquidazione della Società, registrato presso la C.C.I.A.A. in data 15.06.2018, era stato nominato liquidatore e, quindi, era divenuto legale rappresentante della società Parte_3
2 Evidenziava che, comunque, non sarebbe stata in grado di esibire la documentazione richiesta in quanto non più in suo possesso dall'atto di iscrizione nel registro delle imprese del Molise della Società Learning Store Srl in Liquidazione, per come previsto dall'art. 2847 bis c.c.
Concludeva chiedendo, pertanto, che il Tribunale in via preliminare accertasse e dichiarasse l'intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. Parte_1
14 L. 689/81 e nel merito revocasse l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 9614 del 26.03.2024 in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, la dichiarasse nulla e priva di effetti giuridici.
In subordine chiedeva la revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 9614 del 26.03.2024 limitatamente alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, parte prima, DL. N. 463/1983, conv. con modif. nella L. n. 638/1983 con conseguente riduzione dell'importo ingiunto ed in ulteriore subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva l' di ribadendo la Parte_1 Pt_1 legittimità della pretesa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Il Tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato ritenendo la sussistenza dell'eccepita estinzione dell'obbligazione per non essere stata notificata la violazione nel termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
2. Proponeva appello l' di Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la notificazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo che sosteneva dovesse individuarsi nella data del 2 aprile 2019 in cui era stata sentita a sommarie informazioni la lavoratrice e non, come ritenuto nella sentenza appellata, Persona_1 nella data del 12 ottobre 2018 data di audizione a sommarie informazioni della lavoratrice . Persona_2
Sosteneva, altresì, la violazione dell'art. 33 della legge n.183/2010 in relazione all'art. 13 del d.lgs n.124/04, per cui la decorrenza del termine deve essere individuata in modo unitario e complessivo in relazione alla conclusione
3 dell'accertamento in relazione a tutti i rapporti di lavoro oggetto del medesimo accertamento.
Affermava, quindi, che la scadenza del termine di 90 giorni ex art. 14, comma
2, L. n. 689/1981 per notificazione del verbale fosse il 1 luglio 2019 e che, quindi, fosse tempestiva la notificazione del medesimo verbale eseguita nei confronti di in data 27 giugno 2019 e conseguentemente Controparte_1 legittima l'ordinanza-ingiunzione opposta.
In particolare l'appellante affermava che l'acquisizione della documentazione strumentale all'accertamento doveva considerarsi in modo unitario e complessivo e che, quindi, il termine delle operazioni andava rinvenuto nel 2 aprile 2019 data dell'audizione di . Persona_1
Con il secondo motivo di appello l'ITL deduceva parimenti l'erroneità della sentenza per aver rilevato quale termine alternativo di decorrenza dei suddetti 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 il 14.12.2018, data nella quale era pervenuta all'ITL la documentazione richiesta inviata dalla società di consulenza SK, ma in cui non si era ancora concluso l'accertamento dal momento che detta documentazione non era risultata risolutiva per l'accertamento dell'illecito contestato.
Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 33 della legge n. 183/2010 in relazione all'art. 13 del d.lgs n. 124/04 sostenendo la tempestività della notifica del verbale e che la sentenza fosse affetta da vizio di extrapetizione ex art. 112 cpc dal momento che il giudice aveva reputato tardiva la notificazione ritenendo erroneamente e difformemente da quanto indicato dalla stessa appellata che avesse ottemperato alla richiesta di produzione documentale in data 14 dicembre
2018, mentre vi aveva provveduto la società di consulenza SK che era terza.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza per aver omesso la pronuncia circa i motivi di merito del ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ritenendoli assorbiti dalla questione preliminare. In proposito, l'ITL lamentava anche il mancato esperimento della prova per testi richiesta con la memoria di costituzione depositata in primo grado.
Ribadiva, quindi, le difese svolte in primo grado nel merito in relazione alla fondatezza degli addebiti di cui all'ordinanza ingiunzione.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione e confermata l'ordinanza
4 ingiunzione opposta.
Si costituiva con memoria depositata in data 31 ottobre 2025 Controparte_1 chiedendo in via pregiudiziale ed assorbente che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di ultrattività del rito e conseguente tardività dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Domandava, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, il rigetto dell'appello con conferma dell'estinzione dell'ordinanza ingiunzione n. 9614 del
26.03.2024, notificata il 05.04.2024, per avverata decadenza ex art. 14 della legge n. 689/81 ed, in ulteriore subordine, il rigetto dell'appello e la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta nel merito in quanto infondata, ingiusta ed illegittima con conseguente sua declaratoria di nullità.
Chiedeva, infine, in ulteriore subordine, la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, parte prima, del dl n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, con conseguente riduzione dell'importo ingiunto.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
Occorre esaminare, innanzitutto, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del principio di ultrattività del rito e conseguente tardività dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Tale eccezione è del tutto infondata in quanto sin dal primo grado di giudizio il presente procedimento è stato instaurato con il rito del lavoro come previsto dall'art.6 co 1 del dlsg n. 150/2011 che dispone che: “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.”
Il primo grado di giudizio è stato, infatti, instaurato mediante il deposito di un ricorso e non con atto di citazione.
A seguito del deposito del ricorso il giudice ha emesso decreto di fissazione d'udienza richiamando l'art. 6 del dlgs n. 150/2011 e ha definito la causa con sentenza di cui è stata data lettura in udienza (cfr. verbale dell'8 ottobre 2024).
L'appello è stato, poi, correttamente proposto con ricorso depositato in data 6 aprile 2025 e, quindi, prima della scadenza del termine semestrale di impugnazione.
5 Tanto premesso, in relazione al primo motivo di appello relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n.689/1981 si osserva quanto segue.
L'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”.
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare, la Suprema Corte anche di recente (Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine
6 impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di Parte_1 verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso, si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere l'intervenuta decadenza dell'ITL per tardività della notifica.
Stante l'orientamento della giurisprudenza e considerate in concreto le plurime attività ispettive espletate da ITL, nel caso di specie risulta che l'accertamento dell'ITL si è protratto in un intervallo temporale circoscritto e contenuto, strumentale alla verifica degli illeciti.
A partire dalla segnalazione della lavoratrice pervenuta in data Pt_2
14.03.2018, infatti, l' ha compiuto una serie di operazioni accertative Parte_1 consistenti nell'audizione dei colleghi di e precisamente di Controparte_2
e in data 12.10.2018, di Persona_2 Controparte_3 Persona_3 in data 10.12.2018 e di in data 2.04.2019 e Persona_1 nell'acquisizione di documentazione integrativa inviata dalla società SK in data 14.12.2018.
Considerato anche il tenore delle precedenti sommarie informazioni e che era stata la stessa nella richiesta di intervento ad indicare specificamente Pt_2
come persona informata sui fatti non è possibile ritenere che Persona_1
l'accertamento sia stato prolungato strumentalmente con l'audizione della stessa.
Inoltre non è certo possibile considerare ai fini della decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 l'accertamento ispettivo in maniera atomistica in relazione alle singole violazioni, ma lo stesso deve considerarsi nella sua interezza e unitarietà e, solo dopo il compimento di tutte le operazioni funzionali a verificare l'avvenuta violazione, può utilmente iniziare a decorrere il termine di decadenza.
Considerato, quindi, che, a partire dall'accesso ispettivo è stata svolta una serie
7 di attività finalizzata a riscontrare eventuali illeciti e che cronologicamente l'ultimo atto di accertamento utile deve individuarsi nell'audizione della lavoratrice avvenuta in data 2.04.2019, la notificazione del verbale Per_1 unico di accertamento e contestazione del 27.06.2019 risulta tempestiva e rispettosa del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, fondato.
Per i medesimi motivi di cui sopra risulta fondato il secondo motivo di appello sempre relativo alla decadenza.
Per quanto sopra detto, infatti, è errata anche l'individuazione del dies a quo nella data del 14.12.2018, in cui è pervenuto il LUL inviato da parte della società di consulenza SK, indicata in via alternativa nella sentenza di primo grado come data di decorrenza del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Stante l'unitarietà dell'accertamento, infatti, l'ultima operazione dell'accertamento risulta essere l'audizione della lavoratrice e, pertanto, Per_1
è tale data a fungere da riferimento per il computo del termine di decadenza.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Considerato che, per quanto sopra detto deve essere rigettata l'eccezione di decadenza, occorre esaminare nel merito l'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
In relazione alla contestata violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter della legge
23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del d.gs. n. 151/2015 per aver Learning Store S.r.l. adibito al lavoro dal 24 ottobre 2016 Parte_2 al 2 novembre 2016 per 8 giornate senza aver provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro si osserva quanto segue.
Si ritiene che le sommarie informazioni e la documentazione in atti non siano idonei a provare l'illecito contestato. non ricordava quando aveva iniziato a lavorare e si Persona_3 Pt_2
è limitato semplicemente a riferire che aveva iniziato a lavorare sicuramente dopo di lui.
Parimenti non ha saputo indicare alcuna data precisa di Controparte_3 inizio dell'attività lavorativa di Pt_2
Le sommarie informazioni rese da e sono, poi, Persona_1 Persona_2 generiche, lacunose, tra loro contraddittorie e contrastanti con la
8 documentazione in atti. ha, infatti, riferito: “Con riferimento all'inizio dell'attività lavorativa Per_1 presso la LEARNING STORE Srl da parte di , non la ricordo Parte_2 esattamente, ma posso riferire che ha iniziato qualche giorno dopo che la lavoratrice è andata via” Persona_2
ha, invece, detto che: “Riconosco la persona che mi viene esibita Persona_2 in foto sul documento d'identità che si chiama in quanto l'ho Parte_2 presentata al datore di lavoro in vista delle mie dimissioni, perché prendesse il mio posto al lavoro;
a riguardo posso riferire di averla formata sul lavoro e di aver sostanzialmente effettuato un passaggio di consegna nei miei ultimi tre giorni di lavoro nell'orario pomeridiano in cui ho lavorato.”
Orbene non solo queste sommarie informazioni sono in insanabile contrasto tra loro, ma dal LUL risulta che ha cessato la sua attività lavorativa Persona_2 in data 10 ottobre 2016.
Ne deriva, pertanto, che la contestazione relativa all'adibizione al lavoro senza preventiva comunicazione di per il periodo dal 24.10.2016 al Pt_2
2.11.2016 non trova alcun riscontro probatorio in tali sommarie informazioni e nella documentazione in atti.
Si evidenzia, inoltre, che la stessa nella richiesta di intervento ha Pt_2 indicato come periodo di lavoro in nero il minor periodo dal 23 ottobre 2016 al
25 ottobre 2016.
La sua richiesta di intervento non è, però, certo atta provare la contestazione anche in relazione a tale minore periodo in quanto la stessa non solo non è supportata da altri elementi probatori, ma è anche inattendibile considerato che il 23 ottobre 2016 era domenica, motivo per cui anche ITL ha contestato un periodo decorrente dal 24 ottobre 2016.
Non si ritiene, poi, considerati i suddetti elementi di ammettere la prova per testi chiesta da ITL in quanto, comunque, non ricordava le date e la Per_1 deposizione della sola non riscontrata da altri elementi probatori, Pt_2 considerato che non può essere considerata pienamente attendibile per l'errata indicazione di cui sopra e per aver presentato richiesta di intervento, non sarebbe comunque idonea a fornire adeguata prova del fatto contestato.
Da quanto sopra esposto deriva che detta contestazione è infondata e deve, quindi, essere annullata la relativa sanzione.
9 Per quanto riguarda la sanzione per aver ostacolato gli accertamenti ispettivi ex art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, conv. con modif. nella legge n.
638/1983 non fornendo riscontro alla richiesta di documentazione di lavoro ritualmente formulata dall'ITL si osserva quanto segue.
Come risulta alla visura camerale in atti la società Learnig Store srl è stata posta in liquidazione in data 15 maggio 2018 e tale atto è stato iscritto nel registro delle imprese in data 15 giugno 2018 ed è stato nominato liquidatore Persona_4
.
[...]
Quando l'ITL ha chiesto all'appellata in data 13 luglio 2018 il LUL la stessa non aveva più la legale rappresentanza della società e, quindi, non poteva fornire lo stesso non potendo disporre di tale documentazione.
Del resto la stessa ITL, come si evince dal verbale ispettivo, ha chiesto il LUL all'appellata sulla base dell'erroneo presupposto che la stessa fosse legale rappresentante della società.
Si legge, infatti, nel verbale ispettivo che: “La Legale Rappresentate della
Società ispezionata di cui sopra, , pur avendo avuto contezza Controparte_1 della richiesta di documentazione di lavoro…non ha mai fornito alcun riscontro alla richiesta indirizzatagli e non ha provveduto a trasmettere alcuna documentazione in materia di lavoro.
Orbene la violazione di cui all'art. art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, come si evince dalla lettera della norma e dal suo correlarsi all'esigenza di garantire che il potere accordato ai funzionari ispettivi possa essere in concreto esercitato, postula che gli stessi abbiano intrapreso o manifestato la volontà di intraprendere, visite ispettive presso i locali d'impresa ovvero acquisizioni di dichiarazioni o documentazione e si realizza in presenza di commissioni od omissioni che si traducano in ostacoli a quelle iniziative.
Inoltre l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà.
E', quindi, evidente che il mancato riscontro alla richiesta di produzione del LUL non nella disponibilità dell'appellata non può assumere i connotati del fatto impeditivo dell'esercizio dei suddetti poteri di vigilanza, nel senso specificato.
Né rileva che la stessa non abbia dato alcun riscontro alla richiesta in quanto dalla visura camerale si poteva ben evincere che la società era in liquidazione
10 con nomina di un liquidatore diverso dalla stessa e che, pertanto, non era più legale rappresentante.
Si evidenzia, infine, che non rileva in contrario che la stessa fosse legale rappresentante della società all'epoca dei fatti in quanto non lo era più al momento dell'accesso ispettivo e della richiesta documentale e non aveva alcun titolo per tenere la documentazione richiesta che di fatto aveva la società di consulenza SK né l'ITL ha dedotto che l'avesse.
La suddetta contestazione è infondata e deve essere annullata la sanzione.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e, seppur con diversa motivazione, deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione e ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.210/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Condanna l' di a rifondere a Parte_1 Pt_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella Controparte_1 somma di euro 1500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel.
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 210/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 889/2024 pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 6 aprile 2025 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2025, udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini, decidendo sull'opposizione
1 ad ordinanza ingiunzione proposta da , annullava l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 9614 del 26.03.2024, emessa dall' Parte_1
di e notificata a , in qualità di legale
[...] Pt_1 Controparte_1 rappresentante della società Learning Store s.r.l., in data 5.04.2024 contenente sanzioni irrogate a seguito di accertamento ispettivo disposto facendo seguito ad una richiesta di intervento pervenuta all'ITL di in data 14.03.2018 da Pt_1
Parte_2
In tale ordinanza ingiunzione veniva contestato a la Controparte_1 violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, legge 23/04/2002, n.73, come sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs n. 151/2015 per avere impiegato la lavoratrice dal 24/10/2016 al 02/11/2016 per n. 8 giornate, senza aver Parte_2 provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e dell'art. 3, comma 3, prima parte DL n. 463/1983 conv. con modif. nella L. n. 638/1983 per avere impedito ai funzionari ispettivi procedenti l'esercizio dei poteri di vigilanza non fornendo riscontro alle richieste documentali dai medesimi formulate. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Controparte_1 eccependo in primo luogo, l'estinzione delle obbligazioni per le violazioni contestate per decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981.
La stessa sosteneva, poi, nel merito l'insussistenza delle violazioni ex art. 3, commi 3 e 3 ter, legge 23/04/2002 n. 73 di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che nel periodo contestato e, cioè, dal 24.10.2016 al
2.11.2016 non fosse dipendente di Learning Store s.r.l., avendo Pt_2 intrattenuto il rapporto di lavoro solo con decorrenza dal 3.11.2016.
Deduceva, poi, l'insussistenza della contestata violazione ex art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, conv. con modif. nella L. n. 638/1983, di cui al punto
2) dell'ordinanza ingiunzione, affermando che difettava la sua legittimazione passiva in quanto la richiesta di esibizione di documentazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti di che era liquidatore al momento Parte_3 della notifica del predetto verbale di accesso infruttuoso, mentre la stessa non era più il legale rappresentante della Learning Store Srl, in quanto con atto notarile del 15.05.2018 di messa in liquidazione della Società, registrato presso la C.C.I.A.A. in data 15.06.2018, era stato nominato liquidatore e, quindi, era divenuto legale rappresentante della società Parte_3
2 Evidenziava che, comunque, non sarebbe stata in grado di esibire la documentazione richiesta in quanto non più in suo possesso dall'atto di iscrizione nel registro delle imprese del Molise della Società Learning Store Srl in Liquidazione, per come previsto dall'art. 2847 bis c.c.
Concludeva chiedendo, pertanto, che il Tribunale in via preliminare accertasse e dichiarasse l'intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. Parte_1
14 L. 689/81 e nel merito revocasse l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 9614 del 26.03.2024 in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, la dichiarasse nulla e priva di effetti giuridici.
In subordine chiedeva la revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 9614 del 26.03.2024 limitatamente alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, parte prima, DL. N. 463/1983, conv. con modif. nella L. n. 638/1983 con conseguente riduzione dell'importo ingiunto ed in ulteriore subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva l' di ribadendo la Parte_1 Pt_1 legittimità della pretesa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Il Tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato ritenendo la sussistenza dell'eccepita estinzione dell'obbligazione per non essere stata notificata la violazione nel termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
2. Proponeva appello l' di Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la notificazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo che sosteneva dovesse individuarsi nella data del 2 aprile 2019 in cui era stata sentita a sommarie informazioni la lavoratrice e non, come ritenuto nella sentenza appellata, Persona_1 nella data del 12 ottobre 2018 data di audizione a sommarie informazioni della lavoratrice . Persona_2
Sosteneva, altresì, la violazione dell'art. 33 della legge n.183/2010 in relazione all'art. 13 del d.lgs n.124/04, per cui la decorrenza del termine deve essere individuata in modo unitario e complessivo in relazione alla conclusione
3 dell'accertamento in relazione a tutti i rapporti di lavoro oggetto del medesimo accertamento.
Affermava, quindi, che la scadenza del termine di 90 giorni ex art. 14, comma
2, L. n. 689/1981 per notificazione del verbale fosse il 1 luglio 2019 e che, quindi, fosse tempestiva la notificazione del medesimo verbale eseguita nei confronti di in data 27 giugno 2019 e conseguentemente Controparte_1 legittima l'ordinanza-ingiunzione opposta.
In particolare l'appellante affermava che l'acquisizione della documentazione strumentale all'accertamento doveva considerarsi in modo unitario e complessivo e che, quindi, il termine delle operazioni andava rinvenuto nel 2 aprile 2019 data dell'audizione di . Persona_1
Con il secondo motivo di appello l'ITL deduceva parimenti l'erroneità della sentenza per aver rilevato quale termine alternativo di decorrenza dei suddetti 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 il 14.12.2018, data nella quale era pervenuta all'ITL la documentazione richiesta inviata dalla società di consulenza SK, ma in cui non si era ancora concluso l'accertamento dal momento che detta documentazione non era risultata risolutiva per l'accertamento dell'illecito contestato.
Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 33 della legge n. 183/2010 in relazione all'art. 13 del d.lgs n. 124/04 sostenendo la tempestività della notifica del verbale e che la sentenza fosse affetta da vizio di extrapetizione ex art. 112 cpc dal momento che il giudice aveva reputato tardiva la notificazione ritenendo erroneamente e difformemente da quanto indicato dalla stessa appellata che avesse ottemperato alla richiesta di produzione documentale in data 14 dicembre
2018, mentre vi aveva provveduto la società di consulenza SK che era terza.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza per aver omesso la pronuncia circa i motivi di merito del ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ritenendoli assorbiti dalla questione preliminare. In proposito, l'ITL lamentava anche il mancato esperimento della prova per testi richiesta con la memoria di costituzione depositata in primo grado.
Ribadiva, quindi, le difese svolte in primo grado nel merito in relazione alla fondatezza degli addebiti di cui all'ordinanza ingiunzione.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione e confermata l'ordinanza
4 ingiunzione opposta.
Si costituiva con memoria depositata in data 31 ottobre 2025 Controparte_1 chiedendo in via pregiudiziale ed assorbente che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di ultrattività del rito e conseguente tardività dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Domandava, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, il rigetto dell'appello con conferma dell'estinzione dell'ordinanza ingiunzione n. 9614 del
26.03.2024, notificata il 05.04.2024, per avverata decadenza ex art. 14 della legge n. 689/81 ed, in ulteriore subordine, il rigetto dell'appello e la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta nel merito in quanto infondata, ingiusta ed illegittima con conseguente sua declaratoria di nullità.
Chiedeva, infine, in ulteriore subordine, la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, parte prima, del dl n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, con conseguente riduzione dell'importo ingiunto.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
Occorre esaminare, innanzitutto, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del principio di ultrattività del rito e conseguente tardività dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Tale eccezione è del tutto infondata in quanto sin dal primo grado di giudizio il presente procedimento è stato instaurato con il rito del lavoro come previsto dall'art.6 co 1 del dlsg n. 150/2011 che dispone che: “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.”
Il primo grado di giudizio è stato, infatti, instaurato mediante il deposito di un ricorso e non con atto di citazione.
A seguito del deposito del ricorso il giudice ha emesso decreto di fissazione d'udienza richiamando l'art. 6 del dlgs n. 150/2011 e ha definito la causa con sentenza di cui è stata data lettura in udienza (cfr. verbale dell'8 ottobre 2024).
L'appello è stato, poi, correttamente proposto con ricorso depositato in data 6 aprile 2025 e, quindi, prima della scadenza del termine semestrale di impugnazione.
5 Tanto premesso, in relazione al primo motivo di appello relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n.689/1981 si osserva quanto segue.
L'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”.
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare, la Suprema Corte anche di recente (Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine
6 impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di Parte_1 verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso, si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere l'intervenuta decadenza dell'ITL per tardività della notifica.
Stante l'orientamento della giurisprudenza e considerate in concreto le plurime attività ispettive espletate da ITL, nel caso di specie risulta che l'accertamento dell'ITL si è protratto in un intervallo temporale circoscritto e contenuto, strumentale alla verifica degli illeciti.
A partire dalla segnalazione della lavoratrice pervenuta in data Pt_2
14.03.2018, infatti, l' ha compiuto una serie di operazioni accertative Parte_1 consistenti nell'audizione dei colleghi di e precisamente di Controparte_2
e in data 12.10.2018, di Persona_2 Controparte_3 Persona_3 in data 10.12.2018 e di in data 2.04.2019 e Persona_1 nell'acquisizione di documentazione integrativa inviata dalla società SK in data 14.12.2018.
Considerato anche il tenore delle precedenti sommarie informazioni e che era stata la stessa nella richiesta di intervento ad indicare specificamente Pt_2
come persona informata sui fatti non è possibile ritenere che Persona_1
l'accertamento sia stato prolungato strumentalmente con l'audizione della stessa.
Inoltre non è certo possibile considerare ai fini della decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 l'accertamento ispettivo in maniera atomistica in relazione alle singole violazioni, ma lo stesso deve considerarsi nella sua interezza e unitarietà e, solo dopo il compimento di tutte le operazioni funzionali a verificare l'avvenuta violazione, può utilmente iniziare a decorrere il termine di decadenza.
Considerato, quindi, che, a partire dall'accesso ispettivo è stata svolta una serie
7 di attività finalizzata a riscontrare eventuali illeciti e che cronologicamente l'ultimo atto di accertamento utile deve individuarsi nell'audizione della lavoratrice avvenuta in data 2.04.2019, la notificazione del verbale Per_1 unico di accertamento e contestazione del 27.06.2019 risulta tempestiva e rispettosa del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, fondato.
Per i medesimi motivi di cui sopra risulta fondato il secondo motivo di appello sempre relativo alla decadenza.
Per quanto sopra detto, infatti, è errata anche l'individuazione del dies a quo nella data del 14.12.2018, in cui è pervenuto il LUL inviato da parte della società di consulenza SK, indicata in via alternativa nella sentenza di primo grado come data di decorrenza del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Stante l'unitarietà dell'accertamento, infatti, l'ultima operazione dell'accertamento risulta essere l'audizione della lavoratrice e, pertanto, Per_1
è tale data a fungere da riferimento per il computo del termine di decadenza.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Considerato che, per quanto sopra detto deve essere rigettata l'eccezione di decadenza, occorre esaminare nel merito l'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
In relazione alla contestata violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter della legge
23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del d.gs. n. 151/2015 per aver Learning Store S.r.l. adibito al lavoro dal 24 ottobre 2016 Parte_2 al 2 novembre 2016 per 8 giornate senza aver provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro si osserva quanto segue.
Si ritiene che le sommarie informazioni e la documentazione in atti non siano idonei a provare l'illecito contestato. non ricordava quando aveva iniziato a lavorare e si Persona_3 Pt_2
è limitato semplicemente a riferire che aveva iniziato a lavorare sicuramente dopo di lui.
Parimenti non ha saputo indicare alcuna data precisa di Controparte_3 inizio dell'attività lavorativa di Pt_2
Le sommarie informazioni rese da e sono, poi, Persona_1 Persona_2 generiche, lacunose, tra loro contraddittorie e contrastanti con la
8 documentazione in atti. ha, infatti, riferito: “Con riferimento all'inizio dell'attività lavorativa Per_1 presso la LEARNING STORE Srl da parte di , non la ricordo Parte_2 esattamente, ma posso riferire che ha iniziato qualche giorno dopo che la lavoratrice è andata via” Persona_2
ha, invece, detto che: “Riconosco la persona che mi viene esibita Persona_2 in foto sul documento d'identità che si chiama in quanto l'ho Parte_2 presentata al datore di lavoro in vista delle mie dimissioni, perché prendesse il mio posto al lavoro;
a riguardo posso riferire di averla formata sul lavoro e di aver sostanzialmente effettuato un passaggio di consegna nei miei ultimi tre giorni di lavoro nell'orario pomeridiano in cui ho lavorato.”
Orbene non solo queste sommarie informazioni sono in insanabile contrasto tra loro, ma dal LUL risulta che ha cessato la sua attività lavorativa Persona_2 in data 10 ottobre 2016.
Ne deriva, pertanto, che la contestazione relativa all'adibizione al lavoro senza preventiva comunicazione di per il periodo dal 24.10.2016 al Pt_2
2.11.2016 non trova alcun riscontro probatorio in tali sommarie informazioni e nella documentazione in atti.
Si evidenzia, inoltre, che la stessa nella richiesta di intervento ha Pt_2 indicato come periodo di lavoro in nero il minor periodo dal 23 ottobre 2016 al
25 ottobre 2016.
La sua richiesta di intervento non è, però, certo atta provare la contestazione anche in relazione a tale minore periodo in quanto la stessa non solo non è supportata da altri elementi probatori, ma è anche inattendibile considerato che il 23 ottobre 2016 era domenica, motivo per cui anche ITL ha contestato un periodo decorrente dal 24 ottobre 2016.
Non si ritiene, poi, considerati i suddetti elementi di ammettere la prova per testi chiesta da ITL in quanto, comunque, non ricordava le date e la Per_1 deposizione della sola non riscontrata da altri elementi probatori, Pt_2 considerato che non può essere considerata pienamente attendibile per l'errata indicazione di cui sopra e per aver presentato richiesta di intervento, non sarebbe comunque idonea a fornire adeguata prova del fatto contestato.
Da quanto sopra esposto deriva che detta contestazione è infondata e deve, quindi, essere annullata la relativa sanzione.
9 Per quanto riguarda la sanzione per aver ostacolato gli accertamenti ispettivi ex art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, conv. con modif. nella legge n.
638/1983 non fornendo riscontro alla richiesta di documentazione di lavoro ritualmente formulata dall'ITL si osserva quanto segue.
Come risulta alla visura camerale in atti la società Learnig Store srl è stata posta in liquidazione in data 15 maggio 2018 e tale atto è stato iscritto nel registro delle imprese in data 15 giugno 2018 ed è stato nominato liquidatore Persona_4
.
[...]
Quando l'ITL ha chiesto all'appellata in data 13 luglio 2018 il LUL la stessa non aveva più la legale rappresentanza della società e, quindi, non poteva fornire lo stesso non potendo disporre di tale documentazione.
Del resto la stessa ITL, come si evince dal verbale ispettivo, ha chiesto il LUL all'appellata sulla base dell'erroneo presupposto che la stessa fosse legale rappresentante della società.
Si legge, infatti, nel verbale ispettivo che: “La Legale Rappresentate della
Società ispezionata di cui sopra, , pur avendo avuto contezza Controparte_1 della richiesta di documentazione di lavoro…non ha mai fornito alcun riscontro alla richiesta indirizzatagli e non ha provveduto a trasmettere alcuna documentazione in materia di lavoro.
Orbene la violazione di cui all'art. art. 3, comma 3, parte prima, d.l. 463/1983, come si evince dalla lettera della norma e dal suo correlarsi all'esigenza di garantire che il potere accordato ai funzionari ispettivi possa essere in concreto esercitato, postula che gli stessi abbiano intrapreso o manifestato la volontà di intraprendere, visite ispettive presso i locali d'impresa ovvero acquisizioni di dichiarazioni o documentazione e si realizza in presenza di commissioni od omissioni che si traducano in ostacoli a quelle iniziative.
Inoltre l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà.
E', quindi, evidente che il mancato riscontro alla richiesta di produzione del LUL non nella disponibilità dell'appellata non può assumere i connotati del fatto impeditivo dell'esercizio dei suddetti poteri di vigilanza, nel senso specificato.
Né rileva che la stessa non abbia dato alcun riscontro alla richiesta in quanto dalla visura camerale si poteva ben evincere che la società era in liquidazione
10 con nomina di un liquidatore diverso dalla stessa e che, pertanto, non era più legale rappresentante.
Si evidenzia, infine, che non rileva in contrario che la stessa fosse legale rappresentante della società all'epoca dei fatti in quanto non lo era più al momento dell'accesso ispettivo e della richiesta documentale e non aveva alcun titolo per tenere la documentazione richiesta che di fatto aveva la società di consulenza SK né l'ITL ha dedotto che l'avesse.
La suddetta contestazione è infondata e deve essere annullata la sanzione.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e, seppur con diversa motivazione, deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione e ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.210/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Condanna l' di a rifondere a Parte_1 Pt_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella Controparte_1 somma di euro 1500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
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