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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14594/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 17.07.1967 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Laura Mosseri presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e 2) Controparte_1
Nato a Rho (MI), il 20.01.1966 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Luigi Maravita presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 27.02.1999 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1999 atto n. 163, Rep. 01, parte II, serie A
separati con sentenza n. 724/2025 emessa in data 19/02/2025 e pubblicata il 20.02.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato il 20.02.2025, v. documenti in atti) pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina italiana, Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e nato a [...] il Persona_2
6.10.2001, cittadino italiano, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, aggiornate alla data del deposito delle note autorizzate per la trattazione scritta dell'udienza del 15 ottobre 2025:
“1) la casa coniugale sita in Milano, Via Maroncelli, 15, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta definitivamente assegnata alla stessa con i mobili, arredi e corredi ivi presenti, dato Parte_1 atto che gli effetti e beni personali del Sig. sono stati tutti dallo Controparte_1 stesso asportati;
Per_ 2) il Sig.
ritenuto che
la figlia è maggiorenne ma solo Controparte_1 parzialmente autonoma e il figlio è maggiorenne ma non autonomo e che entrambi vivono con Per_2 la madre, che provvede a loro mantenendoli, a titolo di proprio contributo nel mantenimento dei due figli continuerà a versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, per dodici mensilità l'anno: a) Per_ direttamente a , per bonifico bancario alle coordinate bancarie note, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025); b) direttamente a , per bonifico bancario alle coordinate bancarie note, l'importo Per_2 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025); 3) Il Sig. sempre a titolo di proprio contributo nel mantenimento Controparte_1 dei figli, sosterrà per pagamento diretto ovvero per rifusione, le spese dentistiche (odontoiatriche ed Per_ odontotecniche) di , prestate dal professionista di fiducia o scelto dalla figlia, nonché le eventuali ulteriori spese di natura straordinaria se previamente concordate, nella misura del 30%, nonché le spese per di natura straordinaria, come meglio individuate e regolamentate dalle “Linee Per_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto) nella misura del 30%, restando a carico della madre il residuo 70%, fatta eccezione per le spese mediche per cui la Sig.ra sosterrà al 100% quelle coperte dalla assicurazione medica dalla stessa sostenuta anche Parte_1 per i due figli, restando per il residuo non coperto e per quelle non coperte dalla assicurazione, la suddivisione tra i due genitori per la quota del 30% a carico del padre e per la quota del 70% a carico della madre.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 4) Gli accordi relativi alla intestazione ai due figli e Persona_1 [...]
(nella misura del 50% a ciascuno) della nuda proprietà dell'unità abitativa di Persona_2 proprietà del Sig. sita in Milano, Via Carlo Farini, 37 piano S1- 3- Controparte_1
pagina 2 di 5 5, contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 223, Particella, 200, Subalterno 87, Zona censuaria 2; cat. A/3, cl. 3, vani 3,5, 49 mq, rendita catastale € 406,71, hanno avuto attuazione. 5) In relazione al box intestato al Sig. sito in Milano, Via Controparte_1
Maurizio Quadrio, 16, piano S2, (contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali, Foglio 265, Particella 338, subalterno 69, Zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 6, 13 mq, rendita catastale € 109,44), attualmente utilizzato dai figli per ricoverare le auto dagli stessi utilizzate, i coniugi convengono quanto segue: a) la Sig.ra consegnerà al Sig. le chiavi del Parte_1 Controparte_1 predetto box entro venti giorni dalla richiesta di riconsegna da parte del Sig. Controparte_1 restando sin da ora inteso che il Sig. formalizzerà la predetta richiesta solo una Controparte_1 volta che sarà stata installata la presa, con interruttore di sicurezza, idonea per la l'alimentazione delle auto elettriche, analoga a quella presente nel box di proprietà del medesimo sig.
nel box di proprietà della Sig.ra sito in Milano, Via Maurizio Controparte_1 Parte_1
Quadrio, 16, piano S2 (contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 265, Particella 338, Subalterno 40, Zona censuaria 2, Cat. C/6, cl. 6, 21mq, rendita catastale € 176,78). Le spese per la realizzazione della predetta presa saranno a carico dei due coniugi nella misura del 50% ciascuno e sarà realizzata a cura del Sig. Controparte_1
b) Il Sig. provvederà, prima della richiesta di restituzione delle chiavi, allo Controparte_1 sgombero del box di proprietà della Sig.ra Parte_1
d) Il Sig. si obbliga a corrispondere a ciascuno dei due figli Controparte_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00=) al momento in cui dovesse vendere il box di cui alla presente regolamentazione. 6) Quanto ai conti corrente cointestati le Parti convengono quanto segue: Datosi atto che i Sigg.ri e hanno provveduto Parte_1 Controparte_1 alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n. 00054/0000030597641, intrattenuto presso Credit Agricole, con attribuzione del residuo a saldo, al netto delle spese di chiusura, alla Sig.ra
[...]
come da sentenza di separazione, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_1 [...] provvederanno alla chiusura del conto corrente n. 00054/0000030681810 allo Controparte_1 spirare dell'ultima rata del finanziamento n. 04000540118189700000 erogato da Credit Agricole il 14/01/2019 – a scadenza il 14/01/2029, con intesa che il residuo a saldo al netto delle spese di chiusura sarà di esclusiva competenza della Sig.ra dando atto che dal febbraio Parte_1
2024 il Sig. non ha più operato sul predetto conto corrente e Controparte_1 conferma di impegnarsi a non operare per il futuro;
7) In relazione alla casa in comproprietà tra i Sigg.ri e Parte_1 [...] sita in Ponte di Legno (BS), Viale Venezia, 36, Piano 4°, contraddistinta al NCT sez. Controparte_1 urb. Di Ponte di Legno (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56, Particella 89, Subalterno 56, Cat. A/2, cl. 2, 5,5, vani, 95 mq, rendita catastale € 340,86 e relativo box sito in Viale Venezia, 36, piano T, contraddistinto al NCT sez. urb. Di Ponte di Legno (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56, pagina 3 di 5 Particella 89, Subalterno 27, Cat. C/6, cl. 2, 12 mq, rendita catastale € 80,57, le parti convengono che i predetti immobili saranno utilizzati da entrambi secondo le seguenti modalità: a) le su descritte unità immobiliari continueranno ad essere utilizzate a mesi alterni dai Sigg.ri e seguendo lo schema indicato in sentenza di separazione e che Parte_1 Controparte_1 aggiornato ad oggi, prevede i mesi di ottobre 2025, dicembre 2025, febbraio 2026, aprile 2026, giugno 2026, seconda metà di luglio 2026 di spettanza della Sig.ra e i mesi di settembre Parte_1
2025, novembre 2025, gennaio 2026, marzo 2026, maggio 2026, prima metà di luglio 2026, di spettanza del Sig. mese di agosto 2026 a reddito;
mese di settembre 2026, novembre Controparte_1
2026, gennaio 2027, marzo 2027, maggio 2027, prima metà di luglio 2027 di spettanza della Sig.ra e i mesi di ottobre 2026, dicembre 2026, febbraio 2027, aprile 2027, giugno 2027, Parte_1 seconda metà di luglio 2027 di spettanza del Sig. agosto 2027 a Controparte_1 reddito;
e per gli anni successivi così via nel rispetto del principio di alternanza a far data dal mese di settembre di ciascun anno. b) I Sigg.ri e si impegnano a consegnare l'uno all'altra alla fine di Parte_1 Controparte_1 ciascun mese di proprio utilizzo la casa in perfetto stato anche di funzionamento, pulita, con i letti con biancheria pulita, immondizia smaltita, ecc. e segnalando eventuali problematiche in modo da risolverle di concerto. c) Tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa (compreso il relativo box), nonché le spese di manutenzione e le spese di utenze saranno divise tra i Sigg.ri e Parte_1 al 50%, impegnandosi le parti a dare avviso degli intervenuti pagamenti, salvo Controparte_1 conguaglio eventuale a fine gestione quanto alle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) ed eventuali di utenze. d) Fermo restando l'impegno dei due comproprietari di, al termine alla fine di ogni annualità, all'occorrenza, rivedere la turnazione e comunque la regolamentazione per l'utilizzo della casa, per concordare un criterio diverso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate originariamente, con il solo aggiornamento delle clausole già oggetto di adempimento nelle more, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 27 febbraio 1999, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025 Il Presidente rel. est. Dott.ssa Cattaneo Anna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 17.07.1967 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Laura Mosseri presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e 2) Controparte_1
Nato a Rho (MI), il 20.01.1966 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Luigi Maravita presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 27.02.1999 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1999 atto n. 163, Rep. 01, parte II, serie A
separati con sentenza n. 724/2025 emessa in data 19/02/2025 e pubblicata il 20.02.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato il 20.02.2025, v. documenti in atti) pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina italiana, Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e nato a [...] il Persona_2
6.10.2001, cittadino italiano, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, aggiornate alla data del deposito delle note autorizzate per la trattazione scritta dell'udienza del 15 ottobre 2025:
“1) la casa coniugale sita in Milano, Via Maroncelli, 15, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta definitivamente assegnata alla stessa con i mobili, arredi e corredi ivi presenti, dato Parte_1 atto che gli effetti e beni personali del Sig. sono stati tutti dallo Controparte_1 stesso asportati;
Per_ 2) il Sig.
ritenuto che
la figlia è maggiorenne ma solo Controparte_1 parzialmente autonoma e il figlio è maggiorenne ma non autonomo e che entrambi vivono con Per_2 la madre, che provvede a loro mantenendoli, a titolo di proprio contributo nel mantenimento dei due figli continuerà a versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, per dodici mensilità l'anno: a) Per_ direttamente a , per bonifico bancario alle coordinate bancarie note, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025); b) direttamente a , per bonifico bancario alle coordinate bancarie note, l'importo Per_2 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025); 3) Il Sig. sempre a titolo di proprio contributo nel mantenimento Controparte_1 dei figli, sosterrà per pagamento diretto ovvero per rifusione, le spese dentistiche (odontoiatriche ed Per_ odontotecniche) di , prestate dal professionista di fiducia o scelto dalla figlia, nonché le eventuali ulteriori spese di natura straordinaria se previamente concordate, nella misura del 30%, nonché le spese per di natura straordinaria, come meglio individuate e regolamentate dalle “Linee Per_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto) nella misura del 30%, restando a carico della madre il residuo 70%, fatta eccezione per le spese mediche per cui la Sig.ra sosterrà al 100% quelle coperte dalla assicurazione medica dalla stessa sostenuta anche Parte_1 per i due figli, restando per il residuo non coperto e per quelle non coperte dalla assicurazione, la suddivisione tra i due genitori per la quota del 30% a carico del padre e per la quota del 70% a carico della madre.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 4) Gli accordi relativi alla intestazione ai due figli e Persona_1 [...]
(nella misura del 50% a ciascuno) della nuda proprietà dell'unità abitativa di Persona_2 proprietà del Sig. sita in Milano, Via Carlo Farini, 37 piano S1- 3- Controparte_1
pagina 2 di 5 5, contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 223, Particella, 200, Subalterno 87, Zona censuaria 2; cat. A/3, cl. 3, vani 3,5, 49 mq, rendita catastale € 406,71, hanno avuto attuazione. 5) In relazione al box intestato al Sig. sito in Milano, Via Controparte_1
Maurizio Quadrio, 16, piano S2, (contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali, Foglio 265, Particella 338, subalterno 69, Zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 6, 13 mq, rendita catastale € 109,44), attualmente utilizzato dai figli per ricoverare le auto dagli stessi utilizzate, i coniugi convengono quanto segue: a) la Sig.ra consegnerà al Sig. le chiavi del Parte_1 Controparte_1 predetto box entro venti giorni dalla richiesta di riconsegna da parte del Sig. Controparte_1 restando sin da ora inteso che il Sig. formalizzerà la predetta richiesta solo una Controparte_1 volta che sarà stata installata la presa, con interruttore di sicurezza, idonea per la l'alimentazione delle auto elettriche, analoga a quella presente nel box di proprietà del medesimo sig.
nel box di proprietà della Sig.ra sito in Milano, Via Maurizio Controparte_1 Parte_1
Quadrio, 16, piano S2 (contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 265, Particella 338, Subalterno 40, Zona censuaria 2, Cat. C/6, cl. 6, 21mq, rendita catastale € 176,78). Le spese per la realizzazione della predetta presa saranno a carico dei due coniugi nella misura del 50% ciascuno e sarà realizzata a cura del Sig. Controparte_1
b) Il Sig. provvederà, prima della richiesta di restituzione delle chiavi, allo Controparte_1 sgombero del box di proprietà della Sig.ra Parte_1
d) Il Sig. si obbliga a corrispondere a ciascuno dei due figli Controparte_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00=) al momento in cui dovesse vendere il box di cui alla presente regolamentazione. 6) Quanto ai conti corrente cointestati le Parti convengono quanto segue: Datosi atto che i Sigg.ri e hanno provveduto Parte_1 Controparte_1 alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n. 00054/0000030597641, intrattenuto presso Credit Agricole, con attribuzione del residuo a saldo, al netto delle spese di chiusura, alla Sig.ra
[...]
come da sentenza di separazione, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_1 [...] provvederanno alla chiusura del conto corrente n. 00054/0000030681810 allo Controparte_1 spirare dell'ultima rata del finanziamento n. 04000540118189700000 erogato da Credit Agricole il 14/01/2019 – a scadenza il 14/01/2029, con intesa che il residuo a saldo al netto delle spese di chiusura sarà di esclusiva competenza della Sig.ra dando atto che dal febbraio Parte_1
2024 il Sig. non ha più operato sul predetto conto corrente e Controparte_1 conferma di impegnarsi a non operare per il futuro;
7) In relazione alla casa in comproprietà tra i Sigg.ri e Parte_1 [...] sita in Ponte di Legno (BS), Viale Venezia, 36, Piano 4°, contraddistinta al NCT sez. Controparte_1 urb. Di Ponte di Legno (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56, Particella 89, Subalterno 56, Cat. A/2, cl. 2, 5,5, vani, 95 mq, rendita catastale € 340,86 e relativo box sito in Viale Venezia, 36, piano T, contraddistinto al NCT sez. urb. Di Ponte di Legno (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56, pagina 3 di 5 Particella 89, Subalterno 27, Cat. C/6, cl. 2, 12 mq, rendita catastale € 80,57, le parti convengono che i predetti immobili saranno utilizzati da entrambi secondo le seguenti modalità: a) le su descritte unità immobiliari continueranno ad essere utilizzate a mesi alterni dai Sigg.ri e seguendo lo schema indicato in sentenza di separazione e che Parte_1 Controparte_1 aggiornato ad oggi, prevede i mesi di ottobre 2025, dicembre 2025, febbraio 2026, aprile 2026, giugno 2026, seconda metà di luglio 2026 di spettanza della Sig.ra e i mesi di settembre Parte_1
2025, novembre 2025, gennaio 2026, marzo 2026, maggio 2026, prima metà di luglio 2026, di spettanza del Sig. mese di agosto 2026 a reddito;
mese di settembre 2026, novembre Controparte_1
2026, gennaio 2027, marzo 2027, maggio 2027, prima metà di luglio 2027 di spettanza della Sig.ra e i mesi di ottobre 2026, dicembre 2026, febbraio 2027, aprile 2027, giugno 2027, Parte_1 seconda metà di luglio 2027 di spettanza del Sig. agosto 2027 a Controparte_1 reddito;
e per gli anni successivi così via nel rispetto del principio di alternanza a far data dal mese di settembre di ciascun anno. b) I Sigg.ri e si impegnano a consegnare l'uno all'altra alla fine di Parte_1 Controparte_1 ciascun mese di proprio utilizzo la casa in perfetto stato anche di funzionamento, pulita, con i letti con biancheria pulita, immondizia smaltita, ecc. e segnalando eventuali problematiche in modo da risolverle di concerto. c) Tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa (compreso il relativo box), nonché le spese di manutenzione e le spese di utenze saranno divise tra i Sigg.ri e Parte_1 al 50%, impegnandosi le parti a dare avviso degli intervenuti pagamenti, salvo Controparte_1 conguaglio eventuale a fine gestione quanto alle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) ed eventuali di utenze. d) Fermo restando l'impegno dei due comproprietari di, al termine alla fine di ogni annualità, all'occorrenza, rivedere la turnazione e comunque la regolamentazione per l'utilizzo della casa, per concordare un criterio diverso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate originariamente, con il solo aggiornamento delle clausole già oggetto di adempimento nelle more, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 27 febbraio 1999, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025 Il Presidente rel. est. Dott.ssa Cattaneo Anna
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