Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da
SO RA CO, in qualità di legale rappresentante della Eden RO S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Avagliano, Vincenzo Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
TA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe D'Amico in Salerno, via Luigi Cacciatore, 57;
nei confronti
B.N.L. – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Banca Agevolarti S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 20 novembre 2024: diniego di concessione delle agevolazioni ex art. 43 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, in relazione al programma di sviluppo di sviluppo di attività turistiche codice CDS000963.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di TA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. e di B.N.L. – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, SO RA CO (in appresso, C. R. M.), in qualità di legale rappresentante della Eden RO s.r.l. (in appresso, E. R.) e in qualità di proponente il contratto di sviluppo ex art. 4 del d.m. 9 dicembre 2014, impugnava, chiedendone l’annullamento: - il provvedimento del 20 novembre 2024, col quale il Dirigente della Funzione Incentivi e Innovazione di TA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (in appresso, TA), previa comunicazione dei motivi ostativi del 26 luglio 2024, aveva rigettato l’istanza rassegnata il 5 novembre 2021 dalla E. R. unitamente alla Palazzo de Pando s.r.l. (in appresso, P. d. P.), alla Criscuolo Welcome International s.r.l. (in appresso, C. W. I.) ed alla Plaghia Charter s.r.l. (in appresso, P. C.), ai fini della concessione delle agevolazioni ex art. 43 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, in relazione al programma di sviluppo di sviluppo di attività turistiche codice CDS000963.
2. Il programma di sviluppo proposto per il finanziamento consisteva nella creazione di nuove strutture turistico-ricettive e all’ampliamento della capacità di unità turistico-ricettive esistenti nei territori comunali di Positano, Scala, Conca dei Marini e Praiano, con investimenti complessivi pari ad pari ad € 11.786.400,00, di cui € 3.112.700,00 riconducibili al progetto della E. R., € 4.631.700,00 relativi al progetto della P. d. P., € 2.366.900,00 relativi al progetto della C. W. I. e € 1.675.100,00 relativi al progetto della P. C.
In particolare, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a e b, del d.m. 9 dicembre 2014: - la E. R. proponeva la riqualificazione delle case vacanze localizzate in Positano e denominate “Chiesa Nuova”, “Casetta Arienzo” e “SO Giovanna”, nonché l’ampliamento ed il restyling del ristorante (“Adamo ed Eva”) dell’Hotel Eden RO mediante l’incremento dei coperti offerti al pubblico; - l’aderente P. d. P. proponeva il recupero e alla riqualificazione a guisa di “boutique Hotel” di una struttura attualmente dismessa, localizzata in Scala e denominata “Palazzo de Pando”; - l’aderente C. W. I. proponeva la realizzazione di un affittacamere di lusso composto da 6 camere in Conda dei Marini; - l’aderente P. C. proponeva l’acquisto di attrezzature e beni mobili per lo svolgimento dell’attività di trasporto passeggeri, per le mete della Costiera Amalfitana e per le isole di Capri, Ischia e Procida.
3. Il provvedimento impugnato era motivato in base al rilievo che tra le spese ammissibili non risultavano annoverabili le macro-voci di investimento previste dalla E. R. in relazione alla modifica del ristorante “Adamo ed Eva”, alla riqualificazione delle case vacanze “Chiesa Nuova”, “Casetta Arienzo” ed all’approvvigionamento di arredi e accessori per queste ultime (per un ammontare complessivamente pari a € 2.850.352,80), risultate non configurabili a guisa di ampliamento della capacità dell’unità produttiva esistente ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b, del citato d.m. 9 dicembre 2014, cosicché l’inidoneità del progetto della capofila avrebbe stravolto l’intero programma di sviluppo e, comunque, non sarebbe stata raggiunta la soglia di valore minimo delle spese ammissibili (€ 3.000.000,00: cfr. art. 7, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014), richiesta per il riconoscimento delle agevolazioni nelle zone interne.
In dettaglio, a tenore della nota del 26 luglio 2024 (preavviso di rigetto): «1) non è positivamente verificato quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 lettera b, del d.m. 9 dicembre 2014 per gli investimenti previsti nelle strutture “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” in quanto non si evince chiaramente l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente considerato che non si prevede l’incremento del numero delle camere delle strutture e, contestualmente, le stesse saranno posizionate nello stesso segmento di mercato in cui la struttura già opera; 2) anche considerato quanto riportato al punto precedente, non è possibile evincere chiaramente per le strutture denominate “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” un potenziamento e miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, così come espressamente previsto dall’art. 7, comma 1, del d.m. 9 dicembre 2014 … tenuto conto di quanto sopra e considerato che, come stabilito dall’art. 14 comma 3, del d.m. 9 dicembre 2014, ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo, non si ritengono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti previsti nelle medesime strutture “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” per l’acquisto di arredi per € 192.420,50 ed € 99.785.50,00 in quanto configurabili come mera sostituzione; 3. non è positivamente verificato il rispetto del requisito di cui all’art. 7 comma 2, del succitato DM, che prevede “Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 7,5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse”. In particolare, tenuto conto quanto riportato al punto 1 dalla valutazione delle spese esposte emergono spese ammissibili pari a complessivi € 2.820.494,00 inferiori, dunque, al limite previsto per il soggetto proponente».
A tenore, poi, del provvedimento finale del 20 novembre 2024: - «le case vacanze interessate dal progetto di investimento, di fatto, non rappresentano un’unica offerta ricettiva con l’Hotel “Eden RO”, ma si configurano quali unità disgiunte funzionalmente; le case vacanze, infatti, pur essendo entrambe localizzate a Positano, distano fra loro 500 metri, e rispettivamente 1200 metri e 900 metri dall’Hotel “Eden RO”, e risultano, peraltro, indipendenti ed autonome in quanto dotate di spazi e facilities atti alla preparazione ed al consumo dei pasti»; - « l’ampliamento dei posti previsto per il ristorante “Adamo ed Eva” non contribuisce, di per sé, e necessariamente, ad incentivare i clienti a prolungare il loro soggiorno presso tali strutture né tantomeno comporta automaticamente l’aumento dell’occupazione delle suddette case vacanze; infatti, la suindicata distanza fisica tra la localizzazione del ristorante “Adamo ed Eva”, ubicato all’interno dell’Hotel “Eden RO”, e le altre case vacanze oggetto di investimento, al contrario di quanto sostenuto dalla proponente, non costituisce un incentivo alla permanenza nelle case vacanze, soprattutto in relazione all’esigenza di “comfort”, esistente nelle “esperienze di alta qualità”, ma, al contrario, potrebbe rappresentare un ostacolo alla fruizione di un servizio di alta qualità ove la comodità riveste un ruolo essenziale nella fruizione del medesimo»; - «le strutture coinvolte si differenziano sia per tipologia di offerta ricettiva (Hotel e case vacanze) che per processo produttivo, che risulta, per ogni singola struttura, autonomo, organico ed indipendente»; - «i servizi facenti capo all’Hotel “Eden RO” (food & beverage, wellness) risultano poco agevolmente fruibili per gli ospiti di “Casetta Arienzo” e “Chiesa Nuova”, considerando anche il fatto che per raggiungere l’Hotel è necessario percorre la distanza anche con percorsi caratterizzati da barriere architettoniche (scale, assenza di marciapiedi, ecc.)»; - «l’estensione del periodo d’apertura delle strutture ricettive non costituisce di per sé una condizione tale per cui risulta verificato l’ampliamento della capacità produttiva; essa infatti si concretizza nell’incremento dei posti camera disponibili e/o nell’offerta di nuovi servizi aggiuntivi alla clientela; a tal proposito la proponente non fornisce alcun elemento ed alcun dettaglio in merito a nuovi servizi offerti che consentirebbero di ipotizzare l’ampliamento della capacità produttiva»; - «il previsto acquisto di arredi, di elementi di design e di tutta una serie di altri beni non è sufficiente, da solo, a configurare il complessivo potenziamento ed il miglioramento della qualità dell’offerta turistica considerando, che non è altresì specificato quali siano i servizi aggiuntivi e personalizzati che non erano disponibili in precedenza; inoltre, l’azienda non specifica cosa si intende per “nuovo posizionamento nel segmento del lusso” nonché per “passaggio ad una categoria extralusso” e nemmeno quali azioni la proponente intende intraprendere al fine di raggiungere il suddetto obiettivo … peraltro … si tratta di case vacanze, strutture di tipo extra ricettive, che seguono una classificazione ad hoc rispetto alle strutture ricettive alberghiere (che si classificano mediante l’attribuzione delle stelle)».
4. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che TA: a) avrebbe erroneamente e contraddittoriamente interpretato in termini restrittivi la nozione di "ampliamento della capacità produttiva" di cui all’art. 14, comma 2, lett. b, del d.m. 9 dicembre 2014, limitandola all'incremento del numero di camere, senza considerare che il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e l'introduzione di nuovi servizi aggiuntivi – nella specie assicurati da una proposta integrata ed organicata di prestazioni ricettive – rientrerebbero nella definizione di ampliamento; b) avrebbe considerato le distanze fisiche tra le strutture “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” e il ristorante “Adamo ed Eva” come un ostacolo alla fruibilità, nonostante Positano, quale località turistica caratterizzata da spostamenti a piedi e brevi distanze, costituisca il luogo elettivo di attuazione del modello diffuso di accoglienza; c) avrebbe, quindi, considerato le menzionate case vacanze “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” a guisa di strutture autonome e disgiunte dall'Hotel “Eden RO”, e cioè sotto un’angolazione atomistica e disancorata dalla loro integrazione sinergica nel complessivo progetto di offerta turistica; d) avrebbe valutato la diversificazione dell'offerta (albergo – case vacanze) come una criticità, piuttosto che come un vantaggio competitivo per l'impresa turistica; e) avrebbe sottovalutato l’incremento di capacità produttiva conseguibile in bassa stagione, attraverso lo sviluppo dell’offerta gastronomica ad opera del previsto ampliamento e restyling del ristorante “Adamo ed Eva”; f) sempre sotto un’angolazione atomistica e disancorata dall’integrazione sinergica nel complessivo progetto di offerta turistica, avrebbe ritenuto che l’approvvigionamento di arredi e beni di design non fosse sufficiente a configurare un miglioramento della qualità dei servizi erogabili, nonostante si trattasse di dotazioni strumentali preordinate, unitamente ai sistemi di domotica avanzata ed ai servizi, al posizionamento nel segmento del lusso, ossia al passaggio da una fascia di prezzo inferiore ad una fascia di prezzo superiore; g) tutto ciò, a discapito dell’obiettivo di potenziamento e miglioramento qualitativo dell’offerta turistica e, più, in generale del processo produttivo, codificato dagli artt. 7, comma 1, e 14, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014; h) non avrebbe fornito adeguato riscontro alle osservazioni presentate dalla E. R. in merito ai motivi ostativi al riconoscimento delle agevolazioni richieste; i) avrebbe arbitrariamente esteso la decadenza dall’agevolazione anche nei confronti delle altre imprese aderenti al programma di sviluppo; l) in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, avrebbe introdotto nuovi motivi ostativi nel provvedimento finale, non comunicati nel preavviso di rigetto, impedendo alla E. R. di confutare tali motivi.
5. Costituitasi in giudizio, l’intimata TA eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
Si costituivano, altresì, in resistenza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (in appresso, BNL), la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Ciò può esimere, dunque, il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla BNL.
8. Nel merito, gli ordini di doglianze compendiati retro, sub n. 4.a-e, scontano il limite di insindacabilità da parte dell’adito giudice amministrativo in merito alle valutazioni tecnico-discrezionali compiute da TA sulla congruenza delle spese previste per il progetto di investimento della E. R. in rapporto ai parametri all’uopo normativamente prefissati, nella misura in cui rivelantisi immuni da vizi macroscopici di erroneità, travisamento fattuale, arbitrarietà o illogicità.
In argomento, questo TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sentenza n. 2825 del 21 dicembre 2021 ha già avuto modo di statuire che: «La valutazione di ammissibilità, pertinenza e congruenza delle spese è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità: “il provvedimento conclusivo della fase di ammissione di una iniziativa imprenditoriale ai finanziamenti pubblici è il risultato di una valutazione discrezionale del tipo tecnico, rimessa a TA, quale soggetto gestore.. E’ pacifico, secondo la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017 n. 4225; sez. III 7 luglio 2017 n. 3357), che il merito della scelta tecnica non è sindacabile, a meno che non emergano profili di illogicità e irragionevolezza” (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2021 n. 1533). Nella materia delle valutazioni tecniche o tecnico-economiche, volte alla individuazione delle condizioni per la erogazione di sussidi pubblici il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità, è infatti limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato nei limiti dei profili di irragionevolezza e contraddittorietà. Tale assetto è peraltro esplicitato dallo stesso contratto di sviluppo siglato fra le parti, che all’art. 3, rubricato “progetti ammissibili agevolazioni concedibili” precisa che “resta pertanto fermo che per effetto del presente Accordo le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni” la cui concessione “è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/ 2014 ed è subordinata alla valutazione di merito da parte dell'agenzia della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2.1 secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014”».
Analogamente, questa stessa Sezione, nella sentenza n. 1397 del 15 giugno 2023, ha rammentato che: «… si è in presenza di un provvedimento costituente indubbiamente espressione di discrezionalità tecnica della p.a., chiamata a valutare, ai fini dell’ammissione al finanziamento, la ricorrenza dei numerosi presupposti, aventi natura di concetti giuridici indeterminati, previsti dalla normativa di settore … il sindacato del g.a. sulle valutazioni amministrative caratterizzate da discrezionalità tecnica deve restare, necessariamente, debole ed essere circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà, ovvero di motivazione fondata su palese e manifesto travisamento dei fatti (TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10046)».
9. Tanto premesso, è evidente che le diffuse e congruenti argomentazioni articolate a suffragio dell’adottata determinazione declinatoria, nei termini testualmente riprodotti retro, sub n. 2, non possono essere infirmate in sede giurisdizionale, sulla base dell’alternativa e opinabile prospettazione attorea, che l’adito giudice amministrativo non potrebbe accreditare senza indebitamente sostituirsi e debordare nella sfera di poteri valutativi riservati a TA.
A ripudio dei profili di censura rubricati retro, sub n. 4.a-g, valgano, quindi, le seguenti puntuali osservazioni.
9.1. Innanzitutto, a norma dell’art. 7, comma 2, lett. a, n. 2, del d.m. 9 dicembre 2014 («… il progetto d’investimento del soggetto proponente deve avere necessariamente ad oggetto interventi riconducibili … al potenziamento e/o al miglioramento dell’offerta ricettiva … a tal fine il progetto deve rientrare in una o più delle seguenti categorie: … ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione»), nel campo delle attività turistiche, l’ampliamento della capacità dell’unità produttiva esistente, a dispetto degli assunti attorei, è da intendersi nel senso di incremento della capacità ricettiva, che, in quanto tale, non può ottenersi se non tramite l’aumento del numero delle stanze e/o dei posti letto.
In ogni caso, anche a prescindere dall’accezione di «incremento della capacità ricettiva», la ricorrente non arriva a dimostrare efficacemente come e in qual misura gli interventi previsti nel proprio progetto di investimento – consistenti, quanto all’Hotel “Eden RO”, nella modifica dell’esistente sala di ristorazione mediante l’inserimento di un’area “pizzeria” e di un’area “braceria”, nella rimodulazione degli spazi interni all’area bar con rinnovamento dei rivestimenti e della parte impiantistica e nella creazione di nuovo ambiente adibito alla preparazione dei pasti in corrispondenza della terrazza-solarium al quinto piano, nonché nella riqualificazione energetica ed estetica delle case vacanze “Chiesa Nuova”, “Casetta Arienzo” e “SO Giovanna” – siano, in concreto, suscettibili di procurare, sia pure tramite soli servizi aggiuntivi, un incremento dell’attuale capacità produttiva della struttura turistico-ricettiva.
9.2. In realtà, come eccepito da TA, l’investimento previsto, considerato nella sua oggettiva portata, non risulta configurabile in termini di “ampliamento”, tanto con riguardo all’Hotel “Eden RO”, tenuto conto che i programmati interventi in corrispondenza del ristorante “Adamo ed Eva” e del piano terrazza/solarium risultano sostanzialmente disancorati da un proporzionale ampliamento della parte alberghiera (nessuna nuova camera, nessun nuovo posto letto, nessun nuovo servizio aggiuntivo contemplato nel programma), quanto con riguardo alle case vacanze “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo”, tenuto conto che i programmati interventi di relativa riqualificazione non risultano comportare alcun incremento dell’attitudine ricettiva sia dell’Hotel “Eden RO”, siccome strutturalmente e funzionalmente separato da esse, sia delle medesime case vacanze anzidette, siccome destinate a ricevere unicamente «un miglioramento energetico degli immobili», «intervenendo sia sulle superfici vetrate che sulle componenti impiantistiche», nonché «un restyling estetico dei rivestimenti con l’ottimizzazione funzionale degli spazi interni» (cfr. p. 104 della “Proposta di contratto di sviluppo di attività turistiche”, a cura della E. R.).
In particolare, alla stregua del progetto proposto, le due menzionate case vacanze, oltre a mantenere la propria originaria consistenza alloggiativa, si rivelano materialmente e funzionalmente disgiunte dal secondo quali singole case vacanze autonome e indipendenti (sia sul piano ubicativo-strutturale sia sul piano tipologico-funzionale), insuscettibili di integrarsi, se non in termini meramente apparenti e virtuali, entro un complesso turistico-ricettivo, che, sebbene ‘diffuso’, avrebbe dovuto essere pur sempre organicamente unitario. Ciò, tenuto precipuamente conto, da un lato, dell’autonomia organizzativo-funzionale delle case vacanze rispetto alla struttura alberghiera (tant’è che – come eccepito da TA – è possibile accedere alle une o all’altra prenotandosi non già non già presso una medesima piattaforma accomunante i rispettivi siti web mediante un meccanismo di rimando reciproco, bensì direttamente presso i rispettivi siti web, raggiungibili dalle piattaforme di settore) e, d’altro lato, precipuamente della considerevole distanza sia tra la “Chiesa Nuova” e la “Casetta Arienzo” (m 500) sia tra queste e l’Hotel Eden RO (rispettivamente, m 1.200 e m 900), nonché dell’interposizione di barriere architettoniche entro i percorsi di relativo collegamento, ossia della sussistenza di fattori oggettivamente impeditivi della confortevole fruizione dei servizi di ristorazione e benessere erogabili dalla struttura alberghiera principale.
A quest’ultimo proposito, occorre rimarcare che Positano è conosciuta come la “città verticale” per la sua conformazione che la vede svilupparsi arroccata su di un’altura, perpendicolare al mare. E’, infatti, caratterizzata da numerose scalinate e stradine poco agevoli per chi dovrebbe spostarsi ogni mattina da una struttura all’altra per la colazione e/o altri pasti, per di più con l’ausilio di mezzi. Nella specie, per di più, le case vacanze “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo” sono collocate a una distanza di circa 1 Km dall’Hotel “Eden RO”, in prossimità della strada statale che ne impedisce la percorribilità a piedi. Non si intende, quindi, come esse possano considerarsi quali “suites” integrate nel complesso alberghiero della E. R.
Ed è da escludersi pure che quello progettato dalla ricorrente possa integrare gli adombrati estremi propri del modello diffuso di accoglienza: l’albergo diffuso si caratterizza per essere localizzato in un borgo formato da più case, preesistenti e vicine fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi alberghieri a tutti gli ospiti nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Mentre, come accertato nell’ambito delle verifiche tecniche, le “case vacanza” interessate dal progetto di investimento non rappresentano un’unica offerta ricettiva con l’hotel “Eden RO”, ma costituiscono unità disgiunte funzionalmente e organizzativamente.
9.3. Ciò posto, non trovano adeguata smentita nelle deduzioni attoree i seguenti rilievi reiettivi di TA, già riportati retro, sub n. 3: - «le case vacanze interessate dal progetto di investimento, di fatto, non rappresentano un’unica offerta ricettiva con l’Hotel “Eden RO”, ma si configurano quali unità disgiunte funzionalmente; le case vacanze, infatti, pur essendo entrambe localizzate a Positano, distano fra loro 500 metri, e rispettivamente 1200 metri e 900 metri dall’Hotel “Eden RO”, e risultano, peraltro, indipendenti ed autonome in quanto dotate di spazi e facilities atti alla preparazione ed al consumo dei pasti»; - « l’ampliamento dei posti previsto per il ristorante “Adamo ed Eva” non contribuisce, di per sé, e necessariamente, ad incentivare i clienti a prolungare il loro soggiorno presso tali strutture né tantomeno comporta automaticamente l’aumento dell’occupazione delle suddette case vacanze; infatti, la suindicata distanza fisica tra la localizzazione del ristorante “Adamo ed Eva”, ubicato all’interno dell’Hotel “Eden RO”, e le altre case vacanze oggetto di investimento, al contrario di quanto sostenuto dalla proponente, non costituisce un incentivo alla permanenza nelle case vacanze, soprattutto in relazione all’esigenza di “comfort”, esistente nelle “esperienze di alta qualità”, ma, al contrario, potrebbe rappresentare un ostacolo alla fruizione di un servizio di alta qualità ove la comodità riveste un ruolo essenziale nella fruizione del medesimo»; - «le strutture coinvolte si differenziano sia per tipologia di offerta ricettiva (Hotel e case vacanze) che per processo produttivo, che risulta, per ogni singola struttura, autonomo, organico ed indipendente»; - «i servizi facenti capo all’Hotel “Eden RO” (food & beverage, wellness) risultano poco agevolmente fruibili per gli ospiti di “Casetta Arienzo” e “Chiesa Nuova”, considerando anche il fatto che per raggiungere l’Hotel è necessario percorre la distanza anche con percorsi caratterizzati da barriere architettoniche (scale, assenza di marciapiedi, ecc.)»; - «l’estensione del periodo d’apertura delle strutture ricettive non costituisce di per sé una condizione tale per cui risulta verificato l’ampliamento della capacità produttiva; essa infatti si concretizza nell’incremento dei posti camera disponibili e/o nell’offerta di nuovi servizi aggiuntivi alla clientela; a tal proposito la proponente non fornisce alcun elemento ed alcun dettaglio in merito a nuovi servizi offerti che consentirebbero di ipotizzare l’ampliamento della capacità produttiva».
In particolare, a fronte dei suindicati rilievi, la ricorrente non arriva a dimostrare o indicare: - come sia ovviabile la significativa distanza tra il ristorante “Adamo ed Eva” e le due strutture “Chiesa Nuova” e “Casetta Arienzo”; - perché sarebbe un valore aggiunto pernottare in un luogo e consumare la colazione e i pasti in un altro luogo; - perché un turista dovrebbe preferire di soggiornare in una struttura ricettiva distante dal luogo dove sarebbero offerti i presunti servizi aggiuntivi, quali la colazione, i pasti e l’esperienza gastronomica ipotizzata dalla ricorrente nel ristorante “Adamo ed Eva”; - quale sia, in concreto, la connessione tra l’ampliamento del ristorante “Adamo ed Eva” (mediante inserimento di un’area “pizzeria” e di un’area “braceria”) e il tempo di permanenza nelle case vacanze, soprattutto in relazione all’esigenza di “comfort” e “extralusso”, esistente nelle “esperienze di alta qualità”; - perché il nuovo posizionamento nel segmento del lusso comporterebbe una destagionalizzazione dell’offerta turistico-ricettiva e consentirebbe di attrarre un maggior numero di clienti durante l’intero arco annuale; - quali siano i servizi aggiuntivi erogabili a seguito dell’investimento programmato.
9.4. Nemmeno l’approvvigionamento di nuovi arredi e accessori avrebbe potuto ricondursi all’orbita dell’ampliamento della capacità produttiva.
Al riguardo, si rivelano condivisibili le considerazioni svolte nel gravato provvedimento del 20 novembre 2024: «il previsto acquisto di arredi, di elementi di design e di tutta una serie di altri beni non è sufficiente, da solo, a configurare il complessivo potenziamento ed il miglioramento della qualità dell’offerta turistica considerando, che non è altresì specificato quali siano i servizi aggiuntivi e personalizzati che non erano disponibili in precedenza; inoltre, l’azienda non specifica cosa si intende per “nuovo posizionamento nel segmento del lusso” nonché per “passaggio ad una categoria extralusso” e nemmeno quali azioni la proponente intende intraprendere al fine di raggiungere il suddetto obiettivo … peraltro … si tratta di case vacanze, strutture di tipo extra ricettive, che seguono una classificazione ad hoc rispetto alle strutture ricettive alberghiere (che si classificano mediante l’attribuzione delle stelle)».
Ed invero, l’art. 14 comma 3 stabilisce che «ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo» e che «non sono ammissibili alle agevolazioni … i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione», quale, appunto, quello volto a rimpiazzare le dotazioni esistenti con altre qualitativamente e tecnologicamente superiori.
Non senza soggiungere che la ricorrente neppure ha sufficientemente dimostrato come il passaggio ad una categoria extralusso (imprecisata, perché non riscontrabile in un sistema di classificazione riconosciuto) possa effettivamente procurare il prospettato surplus produttivo, non essendo acclarato che l’incremento del prezzo sia accettato dal mercato né il prezzo più alto essendo, di per sé, indice del miglioramento dei servizi offerti e dell’ampliamento della capacità ricettiva. E che la divisata dotazione di cucine con elettrodomestici di ultima generazione finisce per avvalorare il rilievo di autonomia delle case vacanze rispetto al servizio di ristorazione erogato presso la (distante) struttura alberghiera.
9.5. Ancora, a dispetto degli assunti attorei, l’obiettivo di potenziamento e miglioramento qualitativo dell’offerta turistica e, più, in generale del processo produttivo, codificato dagli artt. 7, comma 1, e 14, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014, non è riduttivamente relegabile alla dimensione della mera “ristrutturazione” dei beni aziendali (immobili e mobili), ma va ricollegato alla più ampia e radicale prospettiva della «ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro». Ciò, fermo restando che il progetto della ricorrente figura espressamente riferito non già alla tipologia di cui alla lett. d («ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente»), bensì alle tipologie di cui alle lett. a («creazione di una nuova unità produttiva») e b («ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente») dell’art. 14, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014 cit. (cfr. “Proposta di contratto di sviluppo di attività turistiche”, a cura della E. R.)
10. L’inammissibilità delle spese relative alla modifica del ristorante “Adamo ed Eva”, alla riqualificazione delle case vacanze “Chiesa Nuova”, “Casetta Arienzo” ed all’approvvigionamento di arredi e accessori per queste ultime (per un ammontare complessivamente pari a € 2.850.352,80) ha, dunque, comportato, l’automatica e legittima reiezione del rassegnato programma di sviluppo per mancato raggiungimento della soglia di valore minimo delle spese ammissibili (€ 3.000.000,00: cfr. art. 7, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014), richiesta per il riconoscimento delle agevolazioni nelle zone interne.
11. A ripudio della censura rubricata retro, sub n. 4.h, è da reputarsi che, come illustrato retro, sub n. 3, in sede di adozione del provvedimento del 20 novembre 2024, TA abbia compiutamente valutato le osservazioni rassegnate dall’interessata il 2 agosto 2024 in merito alla comunicazione del 26 luglio 2024.
Le garanzie partecipative e motivazionali invocate dalla ricorrente non avrebbero potuto, comunque, tradursi – a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con la E. R. e in un’analitica confutazione degli elementi da quest’ultima forniti nelle osservazioni rassegnate il 2 agosto 2024 in merito al preavviso del 26 luglio 2024, ed espressamente richiamate nel gravato provvedimento del 20 novembre 2024, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, hanno giustificato la determinazione assunta (cfr. Cons, Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263; TAR Abruzzo, L'Aquila, 26 luglio 2004, n. 836; sez. I, 6 giugno 2007, n. 285; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14 maggio 2005, n. 459; TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950; 14 settembre 2007, n. 8951; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1808; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 ottobre 2009, n. 5817; 21 settembre 2010, n. 17489; 23 luglio 2014, n. 4131; 21 gennaio 2015, n. 374; 26 agosto 2015, n. 4269; Salerno, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1067; 27 gennaio 2022, n. 216).
12. Non è, poi, fondatamente predicabile la (peraltro ellitticamente) denunciata violazione del principio dell’“one shot”, codificato dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 4.l).
Ed invero, il provvedimento del 20 novembre 2024 si è limitato ad aggiungere alle ragioni reiettive preannunciate nella comunicazione del 26 luglio 2024, «solo per completezza di informazione», e cioè senza incidere nella sostanza delle sorti dispositive della determinazione adottata, che, « a seguito di ulteriori successive verifiche effettuate sul progetto presentato da C. W. I., l’importo complessivo delle spese ammissibili risulterebbe pari a € 1.461.370,64 (non sono state ritenute ammissibili spese per complessivi € 905.550,99 di cui € 868.083,08 di opere murarie ed € 37.467,91 di “Progettazione e Studi”) e inferiore, dunque, all’importo minimo stabilito dall’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.». Per il resto, ha soltanto precisato ed approfondito i contenuti del menzionato preavviso del 26 luglio 2024. A quest’ultimo riguardo essendo appena il caso di ricordare che non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, in quanto l’amministrazione ben può ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, escludendosi soltanto la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale.
13. Privo di pregio è, infine, il motivo di impugnazione rubricato retro, sub n. 4.1.
In argomento, questo TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sentenza n. 2825 del 21 dicembre 2021 ha già avuto modo di accreditare la «ragione ostativa secondo la quale il venir meno di un congruo numero di imprese partecipanti (alcune per rinuncia, altre per esclusione dovuta al mancato soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità finanziaria) comporta “un investimento sostanzialmente differente in termini sia quantitativi, sia di finalità rispetto a quanto previsto nell’istanza di agevolazioni”, anche e soprattutto alla stregua del fatto che, proprio perché si tratta di un contratto di rete, quest’ultimo deve prevedere una rigida “suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante” (art. 4, comma 5, lett. a, [del d.m. 9 dicembre 2014]), la quale non può che venir meno in presenza di un determinato numero di defezioni».
In effetti, il principio “simul stabunt, simul cadent” è da reputarsi immanente sia all’art. 4, comma 7 («i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto, nel numero massimo indicato al comma 1 del presente articolo, sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata “soggetto proponente”, e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate “aderenti” … in caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica»), sia all’art. 7, comma 2 («fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse») del d.m. 9 dicembre 2014, e cioè, segnatamente, da un lato, sia al ruolo essenziale e infungibile del proponente, sia, d’altro lato, alla fissazione della soglia minima di valore complessivo del programma di sviluppo, pari a € 3.000.000,00 per le zone interne.
14. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza delle censure con esso proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va respinto.
15. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | IG SO |
IL SEGRETARIO