TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3855/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. VO NI Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN RC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3855/2024 R.G., avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”,
promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MORANDINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 27/3/2024: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/3/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto Parte_1
di avere contratto matrimonio civile a Mandaluyong City (Filippine) il 4/12/2015 con la resistente, sig.ra matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 CP_1
Comune di Ospitaletto (BS) (atto n. 50, parte II, serie C, anno 2016), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, dopo un iniziale periodo di felice condivisione, il rapporto coniugale è entrato in una profonda crisi, divenuta ormai irreversibile, tanto che i coniugi non si vedono né si parlano da diversi anni. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione e cumulativamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 22/10/2024 nessuno è comparso per la parte resistente e il Giudice, ritenuta la non regolarità del procedimento di notifica, ne ha disposto la rinnovazione.
All'udienza del 18/9/2025 la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della resistente e pronunciarsi la separazione, rinunciando ai termini per gli atti conclusivi.
Il Giudice, constatata la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
***
1. Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1, lettera a), § v) e vi), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” o nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”.
Il ricorrente risulta, infatti, residente ad Ospitaletto (BS) come da certificato in atti (doc. 2 allegato al ricorso) ed è cittadino italiano.
Parimenti è da ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8, par.
1.d, del regolamento U.E.
n. 1259/2010 (“In mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: […] d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”).
2
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto fin dalla celebrazione del matrimonio non avendo mai instaurato una vera e propria convivenza, ma avendo condiviso sostanzialmente periodi di tempo più o meno lunghi in cui il ricorrente si recava a Manila (Filippine) presso la resistente.
Il sig. ha dedotto a sostegno della propria richiesta che la crisi matrimoniale è ormai irreversibile Pt_1
e che lo stesso non vede né parla con la moglie da diverso tempo (“Anche dopo la notifica non sono stato contattato dalla resistente con la quale non ho più alcun rapporto” – cfr. verbale udienza del
23/10/2024).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione risulta confermata dalle vicende di causa e dal contegno processuale delle parti (si rinvia agli atti).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
3. Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. , Parte_1 C.F._1
e (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
VO NI AN RC
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. VO NI Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN RC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3855/2024 R.G., avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”,
promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MORANDINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 27/3/2024: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/3/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto Parte_1
di avere contratto matrimonio civile a Mandaluyong City (Filippine) il 4/12/2015 con la resistente, sig.ra matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 CP_1
Comune di Ospitaletto (BS) (atto n. 50, parte II, serie C, anno 2016), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, dopo un iniziale periodo di felice condivisione, il rapporto coniugale è entrato in una profonda crisi, divenuta ormai irreversibile, tanto che i coniugi non si vedono né si parlano da diversi anni. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione e cumulativamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 22/10/2024 nessuno è comparso per la parte resistente e il Giudice, ritenuta la non regolarità del procedimento di notifica, ne ha disposto la rinnovazione.
All'udienza del 18/9/2025 la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della resistente e pronunciarsi la separazione, rinunciando ai termini per gli atti conclusivi.
Il Giudice, constatata la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
***
1. Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1, lettera a), § v) e vi), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” o nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”.
Il ricorrente risulta, infatti, residente ad Ospitaletto (BS) come da certificato in atti (doc. 2 allegato al ricorso) ed è cittadino italiano.
Parimenti è da ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8, par.
1.d, del regolamento U.E.
n. 1259/2010 (“In mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: […] d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”).
2
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto fin dalla celebrazione del matrimonio non avendo mai instaurato una vera e propria convivenza, ma avendo condiviso sostanzialmente periodi di tempo più o meno lunghi in cui il ricorrente si recava a Manila (Filippine) presso la resistente.
Il sig. ha dedotto a sostegno della propria richiesta che la crisi matrimoniale è ormai irreversibile Pt_1
e che lo stesso non vede né parla con la moglie da diverso tempo (“Anche dopo la notifica non sono stato contattato dalla resistente con la quale non ho più alcun rapporto” – cfr. verbale udienza del
23/10/2024).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione risulta confermata dalle vicende di causa e dal contegno processuale delle parti (si rinvia agli atti).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
3. Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. , Parte_1 C.F._1
e (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
VO NI AN RC
4