Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05460/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5460 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa,
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 22 febbraio 2023, con cui è stata formalizzata l’inidoneità della ricorrente con esclusione dal “ Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022 ”.
- della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito TO in data 22 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot., nonché della relazione psicologica redatta dall’Ufficiale Psicologo in data 20 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot.;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente redatto in data 22 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot.;
- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 4, prevede che: “ Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso ”;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022” pubblicate sul sito web del concorso, determinazione n. 99/1-22 CC prot., del 1° ottobre 2022 del C.N.S.R;
- ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell'Arma, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente
e per l'adozione di opportune misure cautelari
volte a consentire all'odierna ricorrente di partecipare al concorso in questione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'Aspirante, con espressa disposizione di un nuovo colloquio
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l’intera procedura attitudinale per la ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ND MA IU il 14 maggio 2023:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento N. -OMISSIS- CC di prot. del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria finale relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso per cui è causa, allegata al verbale n.-OMISSIS- del 31 marzo 2023 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice;
- specificamente, della citata graduatoria finale di merito di cui al verbale-OMISSIS- del 31 marzo 2023, che non contempla la posizione della ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 14 aprile 2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 18 aprile 2023;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
nel senso di consentire all'odierna ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporne l'inserimento, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale di merito nonché nel senso di consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per la ricorrente e di consentirne l'inserimento nella graduatoria finale e l'ammissione al successivo corso di formazione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, il dott. IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
L’odierna ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022.
Dopo aver superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità psico-fisica, in data 22 febbraio 2023 è stata giudicata inidonea in sede di accertamento attitudinale.
Conseguentemente è stata esclusa dalla procedura selettiva ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso.
Nell’assunto della ricorrente l’esclusione dalle successive fasi concorsuali sarebbe tuttavia illegittima per i seguenti motivi:
Diritto carenza motivazionale - Motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria - violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l’accertamento dei requisiti attitudinali richiamate nel bando di concorso ed approvate dal comando generale dell’arma dei carabinieri in data 01.10.2022 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso (decreto comandante generale dell’arma dei carabinieri del 07.07.2022) - eccesso di potere per disparità di trattamento e persecutorietà - Eccesso di potere per errore nei presupposti - travisamento dei fatti e grave difetto di istruttoria. ingiustizia manifesta: in quanto dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato non sarebbe desumibile il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ha depositato la documentazione procedimentale corredata da una relazione Tecnico-illustrativa dell’Arma dei Carabinieri.
Con ordinanza n. 2458 del 12 maggio 2023 l’istanza cautelare veniva respinta.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 maggio 202, anch’essi muniti di istanza cautelare di sospensione, l’impugnazione è stata estesa alla determinazione del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria finale di merito (di cui al verbale n.-OMISSIS- del 31 marzo 2023).
Con ordinanza n. 2926 dell’8 giugno 2023 anche tale istanza di sospensione veniva respinta.
In data 9 giugno 2023 si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
All’udienza del 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
IT
Il Collegio, anche nella presente fase di merito, ritiene di confermare le valutazioni sfavorevoli all’accoglimento del ricorso già evidenziate nei 2 provvedimenti di rigetto dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Le motivazioni poste a sostegno del provvedimento di inidoneità alla prova attitudinali, che per chiarezza espositiva si riportano integralemente, resistono, infatti, alle censure – sostanzialmente incentrate sul difetto di motivazione – del provvedimento impugnato:
“ L'atteggiamento assunto dalla candidata durante il colloquio con la commissione è teso e poco congruente al contesto in cui si trova ad agire.
Le capacità di comunicazione sembrano essere poco articolate.
Nel confronto dialettico non riesce a rispondere in modo pertinente e circostanziato alle domande formulate. Difatti fornisce risposte estremamente generiche alle domande che gli vengono rivolte, evidenziando una certa superficialità di analisi e di osservazione dei contesti complessi in cui occorre
tenere in considerazione più punti di vista.
Non risulta portata per ruoli che richiedono prontezza d'intervento in situazioni di stress.
Mostra una motivazione fondata esclusivamente su aspetti idealistici, poco analizzata in rapporto al contesto dell’Istituzione.
Nonostante l'esito positivo del colloquio con il perito selettore attitudinale durante il colloquio collegiale non si è ben disimpegnata, mostrandosi poco consapevole delle prerogative e dei compiti del ruolo per cui concorre e dimostrando di non possedere caratteristiche personali in linea con il profilo attitudinale di riferimento.
Alla luce dei risultati delle prove attitudinali, e soprattutto del colloquio collegiale, la candidata momento non riunisce i requisiti del profilo attitudinale del ruolo per cui concorre ”.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che, secondo la granitica giurisprudenza amministrativa, il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito degli accertamenti attitudinali di un concorso pubblico costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale, riservata agli organi competenti dell’Amministrazione, la quale non è sindacabile in sede giurisdizionale, se non per ragioni di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza e/o errore su elementi di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 949, nella quale è stato ribadito che “ le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito al possesso in capo ai candidati dei prescritti requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei carabinieri, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, di tipo tecnico, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto […] al giudizio d’inidoneità psico-fisica all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, espresso dalla competente commissione, non è in alcun modo consentito al giudice amministrativo sovrapporre una propria diversa valutazione, ostandovi i noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione e suoi ausiliari; in sostanza, quando non emergono dalla documentazione tecnico-amministrativa macroscopiche lacune o incongruenze, non vi è spazio per un intervento dell’organo giurisdizionale che, una volta esclusa la fondatezza dell’originaria doglianza di carente motivazione, ribalti le conclusioni raggiunte all’esito della verifica attitudinale ”).
In secondo luogo, deve essere rilevato che, nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, il Consiglio di Stato ha altresì ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale “ eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici… L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima. […] In altri termini…“la valutazione psicoattitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante ” (cfr.: Cons. Stato I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).
Ciò premesso in termini generali, con particolare riferimento alle censure formulate da parte ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.
L’iter di selezione attitudinale in questione prevede i seguenti step: la fase preliminare di somministrazione e correzione delle prove attitudinali (test di comportamento tipico e questionario informativo), la fase di valutazione degli atti contenuti all'interno del "Raccoglitore prove attitudinali", il colloquio collegiale di verifica con la Commissione LE (composta da Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, un Ufficiale Perito TO, un Ufficiale Psicologo e un Presidente che riveste un grado superiore ai primi due) e, da ultimo, l'espressione del giudizio attitudinale definitivo da parte della Commissione.
Le Norme Tecniche, pertanto, delineano una procedura di selezione in cui sono chiamati ad esprimersi sul candidato più figure professionali e, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nella quale il colloquio finale non riveste più importanza delle precedenti prove.
Per la definizione del giudizio finale, infatti, viene presa in esame tutta la condotta e la performance poste in essere dal candidato nell'arco dello svolgimento dell'intera procedura di selezione; più nello specifico, la Commissione (prima che avvenga il colloquio con il candidato) si riunisce per l'esame preliminare del "protocollo testologico", ovvero delle prove somministrate all'aspirante, e in tale circostanza l'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test somministrati e del questionario informativo, esprimendo una valutazione che costituisce una sintesi di tutti gli elementi e degli indici che emergono dalle diverse prove testologiche, finalizzata a formare una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale.
Né può sostenersi che la mancanza dell’intervista individuale con l’Ufficiale Perito TO valga di per sé a rendere opaca e irragionevole l’intera procedura; infatti, l’Ufficiale Perito TO è comunque all’interno della Commissione ed egli partecipa all'intervista attitudinale di selezione ponendo domande che permettono l'approfondimento delle diverse aree previste dal profilo attitudinale di riferimento e concorre con gli altri membri (il Presidente e l'Ufficiale psicologo) alla valutazione ed alla definizione del giudizio definitivo. È pertanto evidente che anche l'Ufficiale Perito TO esprime le proprie considerazioni contribuendo così al colloquio collegiale.
In definitiva, il Collegio ritiene che la selezione attitudinale si sia basata su un metodo scientifico consolidato (cfr. ordinanza di questo Tribunale n. 1454 del 06/06/2026) e, almeno in parte, su dati oggettivi desunti dalle risposte date dal candidato nei test che gli sono stati somministrati; alcune criticità desumibili dai test somministrati, in alcune delle aree di valutazione, hanno poi trovato conferma anche nel colloquio dinnanzi alla Commissione che le ha puntualmente verbalizzate.
Quanto alla dedotta carenza di adeguata motivazione (utilizzo di frasi stereotipate e non collegate a riscontri oggettivi), il Collegio, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale prima esposto, non può che rilevare che l’Amministrazione, nell’ampia discrezionalità tecnica di cui è titolare, ha adeguatamente e articolatamente motivato il giudizio di inidoneità, esponendo in maniera chiara e pienamente intelleggibile gli elementi che hanno fatto ritenere insussistente, nel momento in cui gli accertamenti sono stati effettuati, l’idoneità attitudinale del candidato.
Il Collegio, invero, non ravvisa contraddittorietà né tra i giudizi dei membri della Commissione né tra giudizio finale e quanto è emerso dai test somministrati e dal questionario informativo; come detto, infatti, le risultanze dei test sono state sottoposte al vaglio della Commissione che, dopo avere intervistato il candidato, ha ritenuto che gli elementi sintomatici rivelati dai test hanno trovato conferma nelle risposte e negli atteggiamenti del candidato durante il colloquio. Non può, peraltro, prescindersi, dall’inevitabile aspetto valutativo di questo tipo di indagine che, per quanto opinabile, ha visto il concorrere di diverse professionalità ed il confronto delle diverse posizioni all’interno di un contesto collegiale, nel quale le valutazioni appaiono tutte convergere nel senso dell’inidoneità del candidato, con giudizio congruamente motivato mediante le aggettivazioni usate.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.