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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 18.09.2023 da
(p.iva ), di seguito solo , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Longo (c.f. Parte_2
) e Francesco Longo Lorenzetto (c.f. ), domiciliata C.F._1 C.F._2 presso lo studio degli stessi in Padova (PD), via San Francesco, n.17, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di Appello;
contro
(c.f./p.iva ), già (C.F./P. IVA , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 incorporante di (c.f./p.iva , già (c.f./p. iva , Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_3 di seguito solo , in persona della procuratrice speciale dott.ssa munita di CP_3 Parte_3 idonei poteri di rappresentanza alla stessa conferiti con atto in data 30.06.2022 a ministero del Notaio dott.ssa (Rep. n. 1097/778), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Milanesi (c.f. Persona_1
, domiciliata presso lo studio dello stesso in Cesena (FC), vicolo del Cannone, CodiceFiscale_3
n. 3, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 875/2023 - pubblicata in data 10.05.2023 e notificata in data
01.09.2023 - del Tribunale di Vicenza, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 10.03.2025, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 875/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, sezione I civile,
Dott.ssa Melania Schirru, in data 05.05.2023, pubblicata in data 10.05.2023 - n. Rep. 1421/2023 del
10.05.2023, comunicata in pari data e notificata l'1.09.2023 nella causa iscritta al n. 1704/2018 R.G, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1. IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della procura, così come eccepita per indeterminatezza della sottoscrizione e rilevabile d'ufficio, trattandosi di questioni preliminari di rito.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_4 nei confronti di per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per l'effetto, revocare e/o CP_3 annullare il decreto ingiuntivo n. 4145/17 avente n. 9089/2017 R.G. del 14.12.2017 e depositato in data 19.12.2017, emesso dal Giudice Dott. D. Morsiani della Sezione Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Vicenza e notificato in data 29.01.2018 a mezzo p.e.c.
3. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria di nei confronti di accertare e dichiarare Parte_4 CP_3
l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste, rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore da accertare in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore del convenuto opposto, considerato l'inadempimento di CP_3 ed i danni subiti da per un programma mai usato perchè inidoneo e incompleto. Parte_4
4. IN OGNI CASO: rigettare ogni istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'assoluta mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese da controparte per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento.
5. IN VIA RICONVENZIONALE: accertare il danno subito da per le spese già Parte_4 sostenute a causa dell'inadempimento di per un servizio mai utilizzato poiché viziato e CP_3 per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 risarcimento dei danni e restituzione delle somme già versate indebitamente in favore di Parte_4
e quantificate in €.53.377,00 oltre i.v.a. per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2 6. IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.
7. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
1) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2) in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- volersi ammettere CTU per valutare la completezza dei servizi forniti da (oggi, CP_3 CP_1
in relazione all'oggetto del contratto del 16.01.2008 e delle implementazioni”.
[...]
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis,
Nel merito ed in via principale:
- Dichiarare manifestamente infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante e, Parte_1 conseguentemente, rigettare l'appello interposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 875/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 05.05.2023 e depositata/pubblicata in data 10.05.2023, accogliendo tutte le conclusioni rassegnate in primo grado e che di seguito si riportano:
“In via preliminare:
- Accertata l'inammissibilità dell'opposizione - comprese domande, eccezioni, domande riconvenzionali – dichiararsi la conseguente improcedibilità del giudizio e la definitività del decreto ingiuntivo - eccezione rilevabile d'ufficio, di cui il relativo capitolo - e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
Nel merito:
1) In via principale: rigettarsi tutte le domande, eccezioni e/o istanze avversarie attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le causali di cui in narrativa e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
2) In via subordinata: ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione rigettata, accertata e dichiarata l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo alla società CP_4
[...
[...] [
condannarsi l'attrice opponente al pagamento della somma di € 20.540,84 o quella diversa,
[...] maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi moratori ex art. 5 d.lgs.
231/02 dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso di data 02.03.2018, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
4145/2017 del 14.12.2017, depositato in data 19.12.2017, mediante il quale il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto di pagare a la somma di € 20.540,84, oltre interessi e spese della procedura CP_3 monitoria, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 194,50 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
Parte opponente chiedeva: in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della procura di parte ingiungente;
in via principale, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto nei confronti di e - per CP_3
l'effetto - di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4145/2017; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme chieste da
, rideterminando l'importo del monitorio nella somma da accertare in corso di causa, alla CP_3 luce dell'inadempimento di e dei danni subiti da;
CP_3 Pt_1 in via riconvenzionale, di accertare il danno subito da per le spese sostenute a causa Pt_1 dell'inadempimento di e - per l'effetto - di condannare al risarcimento dei danni CP_3 CP_3 ed alla restituzione, in favore di , delle somme indebitamente versate e quantificate in € Pt_1
53.377,00 oltre IVA.
In particolare, esponeva: Pt_1
- che in data 19.12.2017, le aveva notificato, a mezzo pec, la sola ingiunzione di CP_3 pagamento, priva del relativo ricorso ex artt. 633 c.p.c. depositato in data 06.12.2017;
- di avere avuto conoscenza del ricorso monitorio solo dopo aver esperito con successo l'istanza di visibilità del relativo fascicolo;
- di avere notificato, in data 26.01.2018, a , tramite pec, atto di citazione in opposizione al CP_3 decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per carenza della notifica del relativo atto introduttivo;
4 - che, in data 29.01.2018, , al fine di sanare l'errore commesso e fare salvi gli effetti del CP_3 decreto ingiuntivo, aveva notificato il ricorso per ingiunzione di pagamento congiuntamente al decreto ingiuntivo;
- che, non essendo stata ancora iscritta a ruolo l'opposizione, in data 28.02.2018 era stata notificata a la rinuncia agli atti dell'opposizione proposta, al fine di non dover sostenere due volte le CP_3 medesime spese di giudizio;
- che, in data 02.03.2018, aveva notificato nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
2- Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2018, si costituiva in giudizio , CP_3 eccependo - innanzitutto - l'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente dichiarazione d'improcedibilità del giudizio, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
3- La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'escussione di prova orale
4- In data 10.05.2023, veniva pubblicata la Sentenza N° 875/2023 del Tribunale di Vicenza che dichiarava inammissibile l'opposizione di e confermava il decreto ingiuntivo n. 4145/17, Pt_1 condannando a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.100,00, oltre ad iva, cpa Pt_1 CP_3
e rimborso delle spese forfettarie.
5- Con atto di citazione notificato il 18.09.2023, proponeva Appello avverso tale decisione, Pt_1 sulla base dei seguenti motivi sinteticamente riportati.
5.1 Errore di fatto e vizio di motivazione: inesistenza dei presupposti.
La pronuncia del Tribunale di Vicenza è errata in quanto fondata su presupposti e prove radicalmente inesistenti perché nessuna CTU è stata disposta nelle more del giudizio di I Grado.
5.2 Contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale si è limitato ad esaminare la questione di rito senza entrare nel merito della vicenda, condannando per una costituzione asseritamente tardiva ed assumendo che l'istanza di Pt_1 visibilità presentata dall'opponente in I Grado avrebbe colmato l'omessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo assieme all'ingiunzione di pagamento.
Il Giudicante avrebbe dovuto far decorrere i termini per la costituzione dalla data della seconda notifica ex adverso effettuata (id est dalla notifica del ricorso e pedissequa ingiunzione di pagamento), potendo
AC.MO solo in questo secondo caso costituirsi validamente in giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e della conoscenza legale del riferimento delle fatture e degli atti che hanno ingenerato l'ingiunzione di pagamento notificata.
5.3 Omessa valutazione delle questioni di merito in conseguenza dell'erroneo convincimento sulle questioni di rito.
5 5.4 Omessa valutazione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni e restituzione somme.
6- Si costituiva in Appello - cessionaria del ramo d'azienda di CP_1 Controparte_5 già incorporante di già , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_2 CP_3 dell'Appello interposto in quanto inammissibile e - comunque - infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della Sentenza N° 875/2023.
7- La causa veniva trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 10.03.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8- L'impugnazione non può essere accolta.
A. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al Pt_1 contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della decisione appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. Pt_1
B. Il primo motivo d'Appello è infondato.
Deve ritenersi che il richiamo ad una CTU in concreto mai esperita - di cui a pag. 5 della Sentenza impugnata - sia un mero errore materiale/refuso, immediatamente riconoscibile con la minima diligenza e non idoneo ad incidere sul decisum.
Come rilevato dall'odierna appellata, nel prosieguo della motivazione, il Giudice di prime cure ha ricostruito analiticamente lo svolgimento del processo e ha trattenuto la causa in decisione dopo aver dato atto dell'esperita assunzione delle sole “prove testimoniali”.
6 La decisione impugnata, inoltre, ha dichiarato ed accertato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo assorbite, in ossequio al “criterio della ragione più liquida”, tutte le questioni attinenti al merito della controversia.
C. È infondato - altresì - il secondo motivo d'Appello.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, a fronte della pluralità di notifiche operate da CP_3 nei confronti , occorre individuare la prima utile ai fini dell'individuazione del dies a quo, dal Pt_1 quale far decorre il termine per proporre opposizione.
Attraverso la prima notificazione, l'odierna appellata ha notificato ad il solo decreto ingiuntivo, Pt_1 senza provvedere alla notifica del relativo ricorso.
Tale evenienza - però -, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere ricondotta all'ipotesi dell'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
La notifica eseguita in luogo oppure a soggetti “diversi” da quelli “dovuti” comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in totale difetto di attinenza o di riferimento o di collegamento di quel luogo o di quel soggetto con il destinatario.
In tutti gli altri casi, la notifica è affetta da semplice nullità (v. Cass. n. 17555 del 2006; Cass. n. 6470 del 2011; Cass. n. 16759 del 2011).
Se la notifica è affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
(v. Cass. n. 8126 del 2010; Cass. n. 19239 del 2004).
Nella situazione che ci interessa, si è in presenza di una notifica non inesistente bensì incompleta, che ha dato luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullità, riconducibile alla previsione dell'art. 156 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo notificato senza il pedissequo ricorso - dunque - determina nullità e non inesistenza della notifica stessa (v. Cass. civ. 6184/1981, 888/1995, 5133/1990, 3251/1997).
D'altro canto, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali: “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” (v. Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959).
Pertanto, è dalla prima notifica, perfezionata in data 19.12.2017, che decorrevano i termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
La Cassazione - inoltre - ha affermato il principio di diritto in base al quale la proposizione di una tempestiva opposizione ha come conseguenza che nessuna violazione del diritto di difesa può ritenersi palesata (v. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24137 del 28/11/2016).
7 In sostanza, nel caso di irregolarità della notifica per mancata allegazione del ricorso, trova piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli, il quale stabilisce che la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Tale scopo, nel caso de quo, deve ritenersi raggiunto in quanto, alla notifica - seppure irregolare - è seguito un tempestivo atto di citazione in opposizione, redatto ai sensi dell'art. 640 c.p.c e datato
26.01.2018, che presenta fedelmente il contenuto e le conclusioni dell'atto di citazione relativo alla seconda opposizione del 02.03.2018.
Ne deriva che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 02.03.2018, deve ritenersi tardivo per decorrenza del termine previsto dalla legge per proporre opposizione.
La questione di rito finora affrontata ha evidente carattere assorbente;
allora, deve ritenersi corretto il mancato esame del merito della vicenda da parte del Tribunale di Vicenza.
D. Logicamente, devono ritenersi qui assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornato dal DM n. 147 del 13.08.2022; la liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi per lo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in cui rientra il decisum, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del che liquida nella misura di € Pt_5
6.946,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 14.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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