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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, EL
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5639/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. V0357 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di TAORMINA con cui l'ente accertava l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2015. La ricorrente, affermando di aver ricevuto notifica dell'atto "nel 2021", ne eccepiva l'illegittimità per plurimi motivi, tra cui la prescrizione e/o decadenza della pretesa, l'inesistenza del presupposto impositivo per inabitabilità dell'immobile, la carenza di motivazione e la nullità della notifica. Il Comune di Taormina non si costituiva nel giudizio di primo grado, rimanendo contumace.
La CTP di Messina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, rilevando come la ricorrente non aveva fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad una generica indicazione ("nel 2021"), non potendosi così escludere che la notifica fosse avvenuta nel 2020 e che, pertanto, il termine di 60 giorni per l'impugnazione non fosse stato rispettato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma. L'appellante censura la decisione di primo grado, insistendo sulla tempestività del ricorso originario e riproponendo nel merito tutti i motivi di impugnazione relativi alla prescrizione e decadenza, all'inesistenza del presupposto impositivo, alla nullità dell'atto per vizi di motivazione e notifica, all'erroneità dei calcoli.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taormina chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando l'inammissibilità del gravame, confermando la tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A tal fine, ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto impugnato è stato notificato, da cui risulta la ricezione in data 31 dicembre 2020. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello, ribadendo la legittimità della propria pretesa.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo punto da esaminare riguarda la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare le circostanze di fatto e nel non ammettere la prova testimoniale sulla data di notifica.
Ma deve rilevarsi come correttamente i primi Giudici hanno rilevato che l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di ricezione dell'atto, grava sul contribuente che propone il ricorso. Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado si era limitata ad asserire di aver ricevuto l'atto "nel 2021", senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno. Di fronte a tale carenza, la decisione della CTP di Messina risulta corretta.
Ogni residuo dubbio è stato fugato in questa sede di appello dalla produzione documentale del Comune di
Taormina. L'Ente, costituendosi, ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n.
14907829893, relativa all'avviso di accertamento impugnato, dal quale risulta che l'atto è stato ricevuto dalla contribuente in data 31 dicembre 2020. Tale documento, come noto, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta avvenuti in sua presenza. Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione ha quindi iniziato a decorrere dal
31 dicembre 2020. Il sessantesimo giorno cadeva il 28 febbraio 2021, che essendo domenica, ha prorogato la scadenza al giorno feriale successivo, ovvero a lunedì 1 marzo 2021.
Il ricorso introduttivo è stato notificato dall'appellante al Comune di Taormina solo in data 2 marzo 2021, e quindi un giorno oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La tardività del ricorso originario è pertanto provata documentalmente e la sentenza di primo grado, che ne ha dichiarato l'inammissibilità, deve essere integralmente confermata. Le argomentazioni dell'appellante circa i "tempi tecnici" di notifica sono irrilevanti di fronte alla prova certa della data di ricezione, così come inammissibile è la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare una data di notifica diversa da quella attestata dall'avviso di ricevimento, in assenza di una formale proposizione di querela di falso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, qui confermata, precluderebbe l'esame del merito della controversia. Tuttavia, per completezza espositiva e stante la riproposizione di tutti i motivi nel presente gravame, questa Corte ritiene opportuno esaminarli "ad abundantiam", rilevandone l'infondatezza.
L'appellante lamenta la violazione dei termini di prescrizione e decadenza. La doglianza è infondata. Per i tributi locali, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'IMU 2015, il termine ultimo per la notifica era il 31 dicembre 2020. Come documentato, l'atto è stato notificato proprio in tale data, nel pieno rispetto del termine di decadenza. Peraltro, occorre considerare che la normativa emergenziale
COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020) aveva sospeso i termini per le attività di accertamento per 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), prorogando di fatto la scadenza ben oltre il 31 dicembre 2020 .
L'appellante sostiene che nulla sarebbe dovuto in quanto l'immobile era inabitabile nel 2015, avendo ottenuto il relativo certificato solo nel 2016. Anche tale motivo è infondato. La condizione di inagibilità o inabitabilità di un immobile non comporta l'esenzione totale dal tributo, ma, ai sensi della normativa IMU, una riduzione della base imponibile del 50%. Pertanto, l'obbligazione tributaria, seppur in misura ridotta, sussisteva. La pretesa dell'Ente di accertare l'imposta, sebbene potenzialmente da ricalcolare, non era dunque "inesistente" come sostenuto dalla parte.
L'appellante deduce la nullità dell'atto per carenza di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Le censure non hanno pregio. L'avviso di accertamento impugnato, come si evince dagli atti, contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: l'indicazione del tributo, dell'annualità, degli immobili oggetto di accertamento con i relativi dati catastali, della base imponibile, dell'aliquota applicata, dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, nonché delle ragioni giuridiche della pretesa e del responsabile del procedimento. Tale contenuto ha pienamente consentito alla contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, come di fatto ha tentato di fare, seppur tardivamente. Non sussiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, la cui violazione comporterebbe la nullità dell'atto, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge
L'appellante contesta la notifica effettuata alla sua persona anziché al trustee del trust in cui l'immobile sarebbe stato inserito con atto del 4/08/2020. L'argomento è irrilevante. L'obbligazione tributaria IMU per l'anno 2015 è sorta in capo alla sig.ra Ricorrente_1, che in quell'anno era la proprietaria dell'immobile. La successiva segregazione del bene in un trust non estingue la responsabilità personale del disponente per i debiti tributari sorti anteriormente. La notifica è stata quindi correttamente indirizzata al soggetto passivo dell'imposta per l'annualità in contestazione.
Le ulteriori doglianze, relative alla presunta violazione del diritto alla salute, alla situazione di difficoltà economica e ai principi di diritto comunitario e costituzionale, pur comprensibili sul piano umano, non possono inficiare la legittimità di un atto impositivo che, come si è visto, rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. La pretesa tributaria si fonda su norme di legge che attuano il principio di capacità contributiva e il dovere di concorrere alle spese pubbliche (artt. 23 e 53 Cost.), e non può essere paralizzata da situazioni soggettive del contribuente, se non nei casi e con le modalità previste dalla legge stessa. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 952/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Taormina, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, EL
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5639/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. V0357 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di TAORMINA con cui l'ente accertava l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2015. La ricorrente, affermando di aver ricevuto notifica dell'atto "nel 2021", ne eccepiva l'illegittimità per plurimi motivi, tra cui la prescrizione e/o decadenza della pretesa, l'inesistenza del presupposto impositivo per inabitabilità dell'immobile, la carenza di motivazione e la nullità della notifica. Il Comune di Taormina non si costituiva nel giudizio di primo grado, rimanendo contumace.
La CTP di Messina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, rilevando come la ricorrente non aveva fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad una generica indicazione ("nel 2021"), non potendosi così escludere che la notifica fosse avvenuta nel 2020 e che, pertanto, il termine di 60 giorni per l'impugnazione non fosse stato rispettato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma. L'appellante censura la decisione di primo grado, insistendo sulla tempestività del ricorso originario e riproponendo nel merito tutti i motivi di impugnazione relativi alla prescrizione e decadenza, all'inesistenza del presupposto impositivo, alla nullità dell'atto per vizi di motivazione e notifica, all'erroneità dei calcoli.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taormina chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando l'inammissibilità del gravame, confermando la tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A tal fine, ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto impugnato è stato notificato, da cui risulta la ricezione in data 31 dicembre 2020. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello, ribadendo la legittimità della propria pretesa.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo punto da esaminare riguarda la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare le circostanze di fatto e nel non ammettere la prova testimoniale sulla data di notifica.
Ma deve rilevarsi come correttamente i primi Giudici hanno rilevato che l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di ricezione dell'atto, grava sul contribuente che propone il ricorso. Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado si era limitata ad asserire di aver ricevuto l'atto "nel 2021", senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno. Di fronte a tale carenza, la decisione della CTP di Messina risulta corretta.
Ogni residuo dubbio è stato fugato in questa sede di appello dalla produzione documentale del Comune di
Taormina. L'Ente, costituendosi, ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n.
14907829893, relativa all'avviso di accertamento impugnato, dal quale risulta che l'atto è stato ricevuto dalla contribuente in data 31 dicembre 2020. Tale documento, come noto, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta avvenuti in sua presenza. Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione ha quindi iniziato a decorrere dal
31 dicembre 2020. Il sessantesimo giorno cadeva il 28 febbraio 2021, che essendo domenica, ha prorogato la scadenza al giorno feriale successivo, ovvero a lunedì 1 marzo 2021.
Il ricorso introduttivo è stato notificato dall'appellante al Comune di Taormina solo in data 2 marzo 2021, e quindi un giorno oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La tardività del ricorso originario è pertanto provata documentalmente e la sentenza di primo grado, che ne ha dichiarato l'inammissibilità, deve essere integralmente confermata. Le argomentazioni dell'appellante circa i "tempi tecnici" di notifica sono irrilevanti di fronte alla prova certa della data di ricezione, così come inammissibile è la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare una data di notifica diversa da quella attestata dall'avviso di ricevimento, in assenza di una formale proposizione di querela di falso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, qui confermata, precluderebbe l'esame del merito della controversia. Tuttavia, per completezza espositiva e stante la riproposizione di tutti i motivi nel presente gravame, questa Corte ritiene opportuno esaminarli "ad abundantiam", rilevandone l'infondatezza.
L'appellante lamenta la violazione dei termini di prescrizione e decadenza. La doglianza è infondata. Per i tributi locali, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'IMU 2015, il termine ultimo per la notifica era il 31 dicembre 2020. Come documentato, l'atto è stato notificato proprio in tale data, nel pieno rispetto del termine di decadenza. Peraltro, occorre considerare che la normativa emergenziale
COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020) aveva sospeso i termini per le attività di accertamento per 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), prorogando di fatto la scadenza ben oltre il 31 dicembre 2020 .
L'appellante sostiene che nulla sarebbe dovuto in quanto l'immobile era inabitabile nel 2015, avendo ottenuto il relativo certificato solo nel 2016. Anche tale motivo è infondato. La condizione di inagibilità o inabitabilità di un immobile non comporta l'esenzione totale dal tributo, ma, ai sensi della normativa IMU, una riduzione della base imponibile del 50%. Pertanto, l'obbligazione tributaria, seppur in misura ridotta, sussisteva. La pretesa dell'Ente di accertare l'imposta, sebbene potenzialmente da ricalcolare, non era dunque "inesistente" come sostenuto dalla parte.
L'appellante deduce la nullità dell'atto per carenza di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Le censure non hanno pregio. L'avviso di accertamento impugnato, come si evince dagli atti, contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: l'indicazione del tributo, dell'annualità, degli immobili oggetto di accertamento con i relativi dati catastali, della base imponibile, dell'aliquota applicata, dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, nonché delle ragioni giuridiche della pretesa e del responsabile del procedimento. Tale contenuto ha pienamente consentito alla contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, come di fatto ha tentato di fare, seppur tardivamente. Non sussiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, la cui violazione comporterebbe la nullità dell'atto, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge
L'appellante contesta la notifica effettuata alla sua persona anziché al trustee del trust in cui l'immobile sarebbe stato inserito con atto del 4/08/2020. L'argomento è irrilevante. L'obbligazione tributaria IMU per l'anno 2015 è sorta in capo alla sig.ra Ricorrente_1, che in quell'anno era la proprietaria dell'immobile. La successiva segregazione del bene in un trust non estingue la responsabilità personale del disponente per i debiti tributari sorti anteriormente. La notifica è stata quindi correttamente indirizzata al soggetto passivo dell'imposta per l'annualità in contestazione.
Le ulteriori doglianze, relative alla presunta violazione del diritto alla salute, alla situazione di difficoltà economica e ai principi di diritto comunitario e costituzionale, pur comprensibili sul piano umano, non possono inficiare la legittimità di un atto impositivo che, come si è visto, rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. La pretesa tributaria si fonda su norme di legge che attuano il principio di capacità contributiva e il dovere di concorrere alle spese pubbliche (artt. 23 e 53 Cost.), e non può essere paralizzata da situazioni soggettive del contribuente, se non nei casi e con le modalità previste dalla legge stessa. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 952/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Taormina, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.