Articolo 162 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 161Articolo 163
Versione
19 aprile 1942
Art. 162.

La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente