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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/01/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE TOMA MARIA GIOVANNA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RANIERI MADDALENA e dell'avv. MARINO ANTONIO
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
10/08/2021 contraeva in Thassos (Grecia) matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (01/08/2011) e CP_1 Per_1
(21/08/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_2
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 10/06/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo.
All'udienza del 28/03/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle rispettive residenze dichiarate.
2. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto ed al fine di preservare la serenità e la crescita armoniosa dei loro figli minori.
3. L'affidamento dei figli verrà condiviso da entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle 3
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale. I predetti continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre, unitamente alla quale avranno la loro residenza anagrafica. Entrambi i coniugi si impegnano a riporre la massima attenzione all'educazione ed alla crescita serena dei figli, anche sotto il profilo della cura e della salute psico-fisica. Inoltre, i coniugi si impegnano a comunicare l'uno all'altra la reciproca programmazione dei turni di lavoro entro il giorno 20 di ciascun mese. Il padre, in base alla detta programmazione e di concerto con la moglie, terrà con sé i bambini almeno per un periodo di otto/dieci giorni (in base ai turni), di cui tre consecutivi ogni due settimane (sulla falsariga dei fine settimana alternati di prassi), e due, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente riaccompagnandoveli, nelle altre due settimane. Restano fermi gli accordi già previsti in ordine ai periodi di vacanze scolastiche (metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività e per trenta giorni consecutivi o anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa, a seconda dei rispettivi turni lavorativi). In occasione delle permanenze dei figli presso di sé, il padre si impegna a tenere anche il cane di famiglia.
4. Il sig. corrisponderà alla consorte un importo mensile - CP_1
quale contributo per il mantenimento dei figli - di euro 600,00 per ciascuno 4
dei predetti. Si stabilisce espressamente che rientrano nell'assegno di mantenimento previsto a favore dei figli le seguenti voci di spesa: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre scuola, doposcuola e baby sitter se già
presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, e nella stessa misura di quanto eventualmente resosi necessario successivamente all'evento separativo;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Il
suindicato importo verrà versato anticipatamente il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità e dovrà essere annualmente rivalutato come per legge sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U.), automaticamente,
convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. La corresponsione di detti importi avverrà a far data dal 1° ottobre 2025 in quanto fino al settembre 2025 la signora Pt_1
percepisce gli introiti derivanti dalla locazione dell'appartamento di sua proprietà sito nel comune di Perca (Bz). Fino alla detta data, il padre verserà le somme come stabilite nel provvedimento reso dal Tribunale di
Roma lo scorso 10 giugno 2024.
5. Inoltre, il sig. provvederà, sempre dal mese di ottobre CP_1
2025, a farsi carico interamente delle spese che il Protocollo del Tribunale
di Roma definisce straordinarie e non ricomprese nell'assegno di mantenimento purché preventivamente concertate, sempre come prevede il 5
richiamato protocollo, e di seguito elencate. Scolastiche: iscrizioni, rette di università pubbliche e private, spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito non giornaliero,
prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione. I coniugi di comune accordo hanno stabilito che fanno eccezione le spese per rette di scuole private superiori di primo e secondo grado. I genitori sono, infatti,
d'accordo che i figli frequentino le scuole pubbliche a partire dal settembre
2025. Fa eccezione la scuola superiore di secondo grado scelta per il minore la quale prevede una retta al cui pagamento Persona_3
contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 70% il padre e il residuo 30% a carico della madre. Spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di 3
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese
medico sanitarie esclusivamente per la parte non coperta dalla polizza sanitaria (posto che ciascuno dei coniugi si occuperà di richiedere i rimborsi ivi previsti per uno dei figli a testa): spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per tutte le spese straordinarie sopra elencate di cui al presente punto n. 5, vista la necessità
del consenso dell'altro genitore, chi dei due ritiene di sostenere una di esse 6
dovrà rivolgere all'altro una richiesta formale. Il genitore che riceve detta richiesta e intenda negare il consenso dovrà motivare il proprio dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro-
quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Il signor si farà altresì integralmente carico di tutte CP_1
le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è prevista la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche per la quota eccedente la copertura prestata dalla polizza assicurativa di cui si è detto sopra , oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto di proprietà dei figli se acquistate con il consenso di entrambi i genitori.
6. A carico del marito è, altresì, previsto un assegno mensile quale mantenimento a favore della sig.ra nella misura di euro Parte_1
200,00 (duecento/00). Il suindicato importo verrà corrisposto anticipatamente il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità con decorrenza dal mese di ottobre del 2025 in quanto fino al settembre 2025 la signora percepisce gli introiti derivanti dalla locazione Pt_1
dell'appartamento di sua proprietà sito nel comune di Perca (Bz), e dovrà
essere annualmente rivalutato come per legge sulla base delle variazioni
Istat (pubblicate sulla G.U.), automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta 7
dell'avente diritto.
7. Il sig. si obbliga a trasferire a ciascuno dei figli Controparte_1
in parti uguali, dunque ad ognuno di essi per la quota pari ad 1/2, la titolarità della nuda proprietà dell'immobile di cui risulta intestatario e sito in Roma. Ciò a mezzo rogito da stipularsi successivamente al 31 agosto
2025 con spese notarili a suo carico. Sul detto immobile sarà, inoltre,
costituito un diritto di usufrutto in favore della signora sempre Pt_1
mediante rogito da stipularsi successivamente al 31 agosto 2025, le cui spese saranno a carico del Più precisamente, trattasi della CP_1
proprietà di n. 1 immobile sito in Roma alla via Vetulonia n. 26, piano primo rialzato della scala la B in catasto piano secondo, distinto con il numero interno cinque, composto da 6,5 (seivirgola cinque) vani catastali,
confinante con detta via, distacco condominiale, appartamento interno quattro, salvo altri;
individuato nel Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 892, particella 235, sub 34 ( trentaquattro), via Vetulonia
n. 26 piano 2 interno 5, scala B, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 6,5,
R.C. Euro 1.409,93.
8. La sig.ra si obbliga a trasferire ai figli in parti Parte_1
uguali, dunque ad ognuno di essi per la quota pari ad 1/2, la titolarità della nuda proprietà degli immobili di sua proprietà siti nel "Condominio
Kronterrassen" a Perca (BZ) alla Via Sandegg n. 40 così individuati nell'atto di acquisto: in P.T. 756/11 C.C. Perca, pp.mm. 16 (sedici) e 44
(quarantaquattro)della p. ed. 775 (settecentosettantacinque), con la seguente consistenza tavolare: m. 16 al piano 2: 1 cucina-soggiorno, 1
bagno, 1 camera, 1 ripostiglio, 1 balcone;
m.44:al1 piano scantinato:
1postomacchina. Detti immobili risultano essere così censiti al Catasto 8
Fabbricati competente: e.e. 737, p. ed. 775, sub 16, foglio 1 , p.m. 16, cat.
A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq, rendita Euro 251,77,
piano 2; - e.e. 737, p.ed. 775, sub 44, foglio 1 , p.m. 44, cat. C/6, classe 2,
consistenza 14 mq, superficie 15 mq, rendita Euro 47,00, piano S1. Sul detto immobile sarà, inoltre, costituito un diritto di usufrutto a favore del sig.
sempre mediante rogito da stipularsi successivamente al Controparte_1
31 agosto 2025, le cui spese saranno a carico del predetto il quale dovrà
comunque continuare a versare le rate del mutuo e farsi carico di tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria.
9. I coniugi concordano che le cessioni di cui sopra saranno contestualmente effettuate mediante rogito notarile da stipularsi, a spese del signor successivamente al 31 agosto 2025 ed entro il mese di CP_1
settembre 2025 salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili, essendo tali trasferimenti condizione indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, ed in relazione ai quali, pertanto, i coniugi chiederanno l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19, Legge 74/1987 e della sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999.
10. I coniugi prestano consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.
11. Le spese del presente giudizio restano compensate.
12. Le parti dichiarano espressamente di avere per il resto già
provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. 9
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/01/1980) e (ROMA (RM), Controparte_1
16/10/1965), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
10/08/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 98, parte II, serie C07, anno 2021, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/01/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE TOMA MARIA GIOVANNA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RANIERI MADDALENA e dell'avv. MARINO ANTONIO
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
10/08/2021 contraeva in Thassos (Grecia) matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (01/08/2011) e CP_1 Per_1
(21/08/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_2
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 10/06/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo.
All'udienza del 28/03/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle rispettive residenze dichiarate.
2. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto ed al fine di preservare la serenità e la crescita armoniosa dei loro figli minori.
3. L'affidamento dei figli verrà condiviso da entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle 3
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale. I predetti continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre, unitamente alla quale avranno la loro residenza anagrafica. Entrambi i coniugi si impegnano a riporre la massima attenzione all'educazione ed alla crescita serena dei figli, anche sotto il profilo della cura e della salute psico-fisica. Inoltre, i coniugi si impegnano a comunicare l'uno all'altra la reciproca programmazione dei turni di lavoro entro il giorno 20 di ciascun mese. Il padre, in base alla detta programmazione e di concerto con la moglie, terrà con sé i bambini almeno per un periodo di otto/dieci giorni (in base ai turni), di cui tre consecutivi ogni due settimane (sulla falsariga dei fine settimana alternati di prassi), e due, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente riaccompagnandoveli, nelle altre due settimane. Restano fermi gli accordi già previsti in ordine ai periodi di vacanze scolastiche (metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività e per trenta giorni consecutivi o anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa, a seconda dei rispettivi turni lavorativi). In occasione delle permanenze dei figli presso di sé, il padre si impegna a tenere anche il cane di famiglia.
4. Il sig. corrisponderà alla consorte un importo mensile - CP_1
quale contributo per il mantenimento dei figli - di euro 600,00 per ciascuno 4
dei predetti. Si stabilisce espressamente che rientrano nell'assegno di mantenimento previsto a favore dei figli le seguenti voci di spesa: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre scuola, doposcuola e baby sitter se già
presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, e nella stessa misura di quanto eventualmente resosi necessario successivamente all'evento separativo;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Il
suindicato importo verrà versato anticipatamente il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità e dovrà essere annualmente rivalutato come per legge sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U.), automaticamente,
convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. La corresponsione di detti importi avverrà a far data dal 1° ottobre 2025 in quanto fino al settembre 2025 la signora Pt_1
percepisce gli introiti derivanti dalla locazione dell'appartamento di sua proprietà sito nel comune di Perca (Bz). Fino alla detta data, il padre verserà le somme come stabilite nel provvedimento reso dal Tribunale di
Roma lo scorso 10 giugno 2024.
5. Inoltre, il sig. provvederà, sempre dal mese di ottobre CP_1
2025, a farsi carico interamente delle spese che il Protocollo del Tribunale
di Roma definisce straordinarie e non ricomprese nell'assegno di mantenimento purché preventivamente concertate, sempre come prevede il 5
richiamato protocollo, e di seguito elencate. Scolastiche: iscrizioni, rette di università pubbliche e private, spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito non giornaliero,
prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione. I coniugi di comune accordo hanno stabilito che fanno eccezione le spese per rette di scuole private superiori di primo e secondo grado. I genitori sono, infatti,
d'accordo che i figli frequentino le scuole pubbliche a partire dal settembre
2025. Fa eccezione la scuola superiore di secondo grado scelta per il minore la quale prevede una retta al cui pagamento Persona_3
contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 70% il padre e il residuo 30% a carico della madre. Spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di 3
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese
medico sanitarie esclusivamente per la parte non coperta dalla polizza sanitaria (posto che ciascuno dei coniugi si occuperà di richiedere i rimborsi ivi previsti per uno dei figli a testa): spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per tutte le spese straordinarie sopra elencate di cui al presente punto n. 5, vista la necessità
del consenso dell'altro genitore, chi dei due ritiene di sostenere una di esse 6
dovrà rivolgere all'altro una richiesta formale. Il genitore che riceve detta richiesta e intenda negare il consenso dovrà motivare il proprio dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro-
quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Il signor si farà altresì integralmente carico di tutte CP_1
le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è prevista la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche per la quota eccedente la copertura prestata dalla polizza assicurativa di cui si è detto sopra , oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto di proprietà dei figli se acquistate con il consenso di entrambi i genitori.
6. A carico del marito è, altresì, previsto un assegno mensile quale mantenimento a favore della sig.ra nella misura di euro Parte_1
200,00 (duecento/00). Il suindicato importo verrà corrisposto anticipatamente il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità con decorrenza dal mese di ottobre del 2025 in quanto fino al settembre 2025 la signora percepisce gli introiti derivanti dalla locazione Pt_1
dell'appartamento di sua proprietà sito nel comune di Perca (Bz), e dovrà
essere annualmente rivalutato come per legge sulla base delle variazioni
Istat (pubblicate sulla G.U.), automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta 7
dell'avente diritto.
7. Il sig. si obbliga a trasferire a ciascuno dei figli Controparte_1
in parti uguali, dunque ad ognuno di essi per la quota pari ad 1/2, la titolarità della nuda proprietà dell'immobile di cui risulta intestatario e sito in Roma. Ciò a mezzo rogito da stipularsi successivamente al 31 agosto
2025 con spese notarili a suo carico. Sul detto immobile sarà, inoltre,
costituito un diritto di usufrutto in favore della signora sempre Pt_1
mediante rogito da stipularsi successivamente al 31 agosto 2025, le cui spese saranno a carico del Più precisamente, trattasi della CP_1
proprietà di n. 1 immobile sito in Roma alla via Vetulonia n. 26, piano primo rialzato della scala la B in catasto piano secondo, distinto con il numero interno cinque, composto da 6,5 (seivirgola cinque) vani catastali,
confinante con detta via, distacco condominiale, appartamento interno quattro, salvo altri;
individuato nel Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 892, particella 235, sub 34 ( trentaquattro), via Vetulonia
n. 26 piano 2 interno 5, scala B, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 6,5,
R.C. Euro 1.409,93.
8. La sig.ra si obbliga a trasferire ai figli in parti Parte_1
uguali, dunque ad ognuno di essi per la quota pari ad 1/2, la titolarità della nuda proprietà degli immobili di sua proprietà siti nel "Condominio
Kronterrassen" a Perca (BZ) alla Via Sandegg n. 40 così individuati nell'atto di acquisto: in P.T. 756/11 C.C. Perca, pp.mm. 16 (sedici) e 44
(quarantaquattro)della p. ed. 775 (settecentosettantacinque), con la seguente consistenza tavolare: m. 16 al piano 2: 1 cucina-soggiorno, 1
bagno, 1 camera, 1 ripostiglio, 1 balcone;
m.44:al1 piano scantinato:
1postomacchina. Detti immobili risultano essere così censiti al Catasto 8
Fabbricati competente: e.e. 737, p. ed. 775, sub 16, foglio 1 , p.m. 16, cat.
A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq, rendita Euro 251,77,
piano 2; - e.e. 737, p.ed. 775, sub 44, foglio 1 , p.m. 44, cat. C/6, classe 2,
consistenza 14 mq, superficie 15 mq, rendita Euro 47,00, piano S1. Sul detto immobile sarà, inoltre, costituito un diritto di usufrutto a favore del sig.
sempre mediante rogito da stipularsi successivamente al Controparte_1
31 agosto 2025, le cui spese saranno a carico del predetto il quale dovrà
comunque continuare a versare le rate del mutuo e farsi carico di tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria.
9. I coniugi concordano che le cessioni di cui sopra saranno contestualmente effettuate mediante rogito notarile da stipularsi, a spese del signor successivamente al 31 agosto 2025 ed entro il mese di CP_1
settembre 2025 salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili, essendo tali trasferimenti condizione indispensabile ed essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, ed in relazione ai quali, pertanto, i coniugi chiederanno l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19, Legge 74/1987 e della sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999.
10. I coniugi prestano consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.
11. Le spese del presente giudizio restano compensate.
12. Le parti dichiarano espressamente di avere per il resto già
provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. 9
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 761/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/01/1980) e (ROMA (RM), Controparte_1
16/10/1965), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
10/08/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 98, parte II, serie C07, anno 2021, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 10