TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On dr.ssa
PA DI pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 2583/2022 promossa da:
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.11.1966, e residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione iscritto innanzi al
Giudice di Pace di Pisa in data 13.12.2021 nel giudizio avente R.G. n. 2345/2021,
dall'Avv. Alessandro Billè, cod. fisc. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio legale in Messina Via G. Venezian n. 71, inoltre dichiara insieme al difensore di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: Email_1
attore
contro
, CF. e P.IVA in persona del Dirigente del Settore Controparte_1 P.IVA_1
dott. Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso in virtù di Determinazione n. 1659 del 23/12/2021,
[...]
Prot. Generale n. 51026/21, per procura in calce all'atto di citazione dall' avv. Giovanni
BE SO (c.f. ) fax C.F._3 Email_2
081.41.38.99);
Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, il sottoscritto difensore dichiara che il proprio “domicilio digitale” è il seguente indirizzo PEC:
risultante dall' elenco di cui all' art. Email_3
6 bis del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal Registro Generale degli indirizzi elettronici,
gestiti dal e comunicato all' Ordine degli Avvocati di Napoli. Controparte_4
Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L.90/2014 qualunque notificazione, ad istanza di parte, va effettuata presso tale indirizzo PEC;
convenuta
contro
(C.F. ) in persona del Presidente Dott. Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Usai (cod. fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via C.F._4
Venezia 8, giusta procura in calce al presente atto (PEC:
fax: 055-47.64.76); Email_4
convenuta
e contro
(C.F: P. I.: Controparte_7 P.IVA_3
), corrente in Pisa (Pi) in P.IVA_4 Controparte_8
persona del legale rappresentante pro tempore in forza della carica di CP_9
Presidente nominato con Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 174 del 08.07.2021,
rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Valori (C.F. ; fax C.F._5
050.7911562; e-mail: ; pec: Email_5
, ed elettivamente domiciliata in (56021) Cascina Email_6
(Pi) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1/Scala A presso lo studio della medesima, come da procura in calce al presente atto.
convenuto
Pag. 2 di 13 Avente per oggetto : “Responsabilità extracontrattuale.
Passata in decisione alla data del 9.1.2025 con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
Per parte attrice conclude riportandosi agli atti ed ai verbali di causa ed al foglio di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024. Nell'interesse di parte attrice, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2, 3, c.p.c. già
depositate, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la richiesta risarcitoria di parte attrice accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità
dei convenuti – e/o e/o – in Controparte_5 Controparte_1 Controparte_7
solido tra loro al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 12.357,86 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. “
Nell'interesse di parte convenuta , come in atti rappresentata e Controparte_1
difesa, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, con riserva di prova contraria sulle richieste istruttorie formulate da controparte, conclude affinché il
Tribunale adito Voglia: “
1) In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
e conseguentemente rigettare la domanda;
[...]
2) Nel merito: rigettare tutte le domande perché, non dimostrate e comunque infondate in fatto e in diritto nonché non provate e per essere l'incidente avvenuto per di esclusiva colpa dell'attore.
3) In subordine: accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c. nella causazione dell'evento e conseguentemente, gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno richiesto;
ovvero in via subordinata
Pag. 3 di 13 ridurre comunque il risarcimento del danno richiesto poiché superiore al valore del bene danneggiato.
4) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. “
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_5
Si conclude come da comparsa di costituzione:”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_5
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti della
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in Controparte_5
narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_7
[...]
Si conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni:”
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione,
domanda o eccezione: nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal Sig. perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_2
nel merito, in via subordinata, ove ritenuta in tutto o in parte fondata la pretesa di parte attrice, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa anche in ragione del concorso colposo del danneggiato. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario 15 % CPA ed IVA di legge.”
FATTO
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore Parte_1
esponendo che in data 14.11.2020, alle ore 21.55 circa, mentre si trovava alla
[...]
Pag. 4 di 13 guida dell'autovettura Mercedes Classe GLA 180 D, di sua proprietà, targata FS433YA,
un cinghiale invadeva la strada via Livornese SP 22, nel senso di marcia da Pisa verso
Tirrenia Km IV/3 ed andava a colpire il predetto veicolo sul lato sinistro, conveniva in giudizio la la e l' Controparte_5 Controparte_1 Controparte_7
innanzi all'intestato Tribunale al fine di far accertare e
[...]
dichiarare anche in via solidale la responsabilità degli Enti in relazione al predetto sinistro. In particolare l'attore espone in citazione:”
- che, stante la suddetta dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità
esclusiva delle e/o della e/o dell'Ente PA Controparte_5 Controparte_1
Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, poiché la responsabilità
extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione stradale dei veicoli deve essere imputata all'Ente, sia esso , CP_5 CP_1 CP_7
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente;
-che, sulla strada ove è occorso il sinistro non si è provveduto all'apposizione di installazione di segnali di pericolo e di segnaletica stradale e che il conducente del mezzo non ha potuto evitare l'impatto con l'animale selvatico, poiché il cinghiale si è
fiondato sulla carreggiata improvvisamente, invasione favorita dall'assenza di recinzione alcuna;
-che, il danno si assume essere stato causato dalla condotta negligente degli Enti, cui spettava il compito di porre in essere le misure adeguate di protezione - nel caso de quo omesse – che avrebbero impedito il danno, ovvero, non sono state adottate le opportune misure di cautela e protezione per la collettività; del danno, poiché il sig.
aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, e che la Pt_3
condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela, ovvero il
Pag. 5 di 13 rispetto di tutte le regole del Codice della Strada ed in particolare il rispetto del limite di velocità – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, anche in virtù del fatto che l'incidente si è verificato di sera, in un'area in cui non era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici ed cosa ancora più grave non vi era alcuna recinzione ai bordi della carreggiata in modo da impedire o rendere più
difficoltoso l'invasione della carreggiata;
-che, l'ente preposto alla gestione e al controllo della fauna selvatica non ha adeguatamente provveduto ad adottare le opportune misure di cautela e protezione della collettività, ovvero il sinistro occorso non si sarebbe verificato con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautele per i terzi. “
chiedeva ,quindi ,la condanna in solido degli Enti al risarcimento del danno Pt_1
all'autovettura, quantificato in Euro 12.357,86, o comunque ad una somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, deducendo che la strada ove è
occorso il sinistro risultava priva di recinzione ed inoltre di illuminazione.
Nel costituirsi in giudizio, la , impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, richiesto e prodotto, eccependo la carenza di legittimazione passiva della;
l'assenza di responsabilità della adeguata segnalazione;
il CP_1 CP_1
fatto colposo del danneggiato ex art 1227 c.c.; il concorso di colpa del danneggiato ai sensi del 1 e 2 co. 1227 c.c..
La eccepiva, con la costituzione in giudizio, il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva, atteso che il sinistro de quo sarebbe avvenuto all'interno di un'area protetta, ovvero entro i confini dell' al Controparte_7
quale spettano gli oneri di custodia e gestione della fauna selvatica e, fermo quanto sopra, la contestava anche il fatto storico, il nesso di causalità nonché Controparte_5
CP_ l'eccessiva e comunque non provata quantificazione dei danni. L' PA contestava in giudizio sia la dinamica del sinistro, non essendo provato l'attraversamento dell'animale e l'urto con il medesimo, sia l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento,
Pag. 6 di 13 ricadendo la strada all'interno del ed essendo contrassegnata da CP_10
cartellonistica indicante il pericolo di selvaggina vagante anche con appositi segnali luminosi. L contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto CP_7
dall'attore per i danni riportati dal mezzo, risultando eccessivi e comunque non provati.
Incardinatosi il giudizio rubricato con rg. n. 2583/2022 assegnato alla Dr.ssa T.
Guerrieri e poi alla Dr.ssa depositate le memorie istruttorie, il GU Per_1
ammetteva la prova testimoniale chiesta dall'attore, raccolta nell'udienza del
04/06/2024, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
DIRITTO
2) In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva della della o dell' , questione logicamente CP_5 CP_1 CP_7
preliminare a tutte le altre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni;
successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Essendo tuttavia fondata la difesa di tutti i convenuti anche in ordine alla mancanza di prova dell'an del fatto storico dedotto e del quantum del danno, occorre partire dalla delibazione del fatto storico dedotto in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità
officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass.
Pag. 7 di 13 Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; per questo Ufficio, cfr.
Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ( Cass. Sez. Un. n. 24883/2008) ed in quanto la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Tanto premesso, si osserva che, alla stregua dei pacifici principi sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attore provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento e cioè lo scontro tra la propria vettura ed un cinghiale improvvisamente transitato sulla carreggiata, il nesso causale con il danno e l'ammontare del danno.
Pertanto, il danneggiato, avrebbe dovuto dimostrare l'esatta dinamica del sinistro,
dalla quale emergesse che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida
Orbene l'unico teste indicato dall'attore ed escusso in giudizio è il consuocero dell'attore, ( come tale si è qualificato in udienza), che ha riferito che quella sera,
procedeva con la propria autovettura dietro quella del Sig. ” Ho assistito al Pt_1
sinistro, mi trovavo dietro di lui, con la mia vettura, mantenevo una distanza di sicurezza, tipo
50 metri più o meno. E' successo a Pisa, mi sembra sulla via livornese dopo San Piero a Grado
Pag. 8 di 13 ,” io ero con la mia macchina e lui era davanti a me con la sua vettura , stavamo Pt_1
ritornando a Tirrenia” ed ha laconicamente aggiunto “ io procedevo dietro di lui ed ho visto
che ha avuto un impatto. Lì per li era buio, ma ho visto che c'è stato un impatto e lui si è
bloccato ed io mi sono bloccato dopo di lui, stavo per tamponarlo.” Ha poi dichiarato: “Sono
sceso dalla macchina ed abbiamo visto che c'era questo cinghiale nella parte anteriore sinistra
della vettura di , proprio sotto il paraurti”. Il cinghiale l'ho visto dopo quando sono Pt_1
sceso, la macchina era danneggiata sulla parte anteriore, sulla sinistra della parte anteriore, che
va dal centro della macchina verso la ruota, l'impatto è stato dove ci sono tutti radiatori;
il
cinghiale era morto e c'era il sangue in terra e sulla parte dove ha tamponato e sulla strada.”
Dalla prova testimoniale non è dimostrato che l'animale abbia effettivamente attraversato improvvisamente la carreggiata, o se, invece, fosse già presente sulla carreggiata al momento dell'urto e quindi fosse visibile ed evitabile. Né dalla dichiarazione del teste è emersa da quale direzione l'animale sarebbe Tes_1
provenuto da destra o da sinistra prima di andare ad urtare l'auto che conduceva né se l'animale ha attraversato la strada ed il veicolo lo ha impattato o se è il veicolo che, nel deviare dalla propria traiettoria, è andato contro l'animale. Il teste ha visto il cinghiale quando è sceso dall'auto “ ho visto che c'era questo cinghiale sulla parte anteriore sinistra della vettura di , proprio sotto il paraurti. Pt_1
Ciò è tuttavia del tutto insufficiente non essendo stato in grado il teste, né è desumibile aliunde in atti, di fornire indicazioni circa l'urto, tra il comportamento tenuto dall'animale e da parte attrice , non potendo ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'accadimento e delle modalità del fatto la dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo,
dovendo essere provato che la condotta dell'animale è stata la causa del danno.
Nulla risulta in merito alla condotta di guida ed alla velocità tenute dal Sig. , Pt_1
atteso che dalle dichiarazioni del teste non emergono circostanze di fatto dimostrative che egli aveva, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida dovendo il conducente sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
Pag. 9 di 13 essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, né che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità
per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
La dinamica del sinistro descritta dal teste si palesa oltretutto inattendibile e contraddittoria in relazione a quanto dallo stesso teste , -della cui Testimone_2
credibilità vi è dunque motivo di dubitare-, precedentemente dichiarato, nella dichiarazione testimoniale scritta allegata alla citazione (cfr. doc. 6 di parte attrice)
laddove , non evocando alcun rapporto di conoscenza ( consuocero) dichiara di aver visto che la vettura che procedeva davanti a me sulla stessa direzione fermarsi
inaspettatamente a pochi metri da me azionando le doppie frecce, ed ha riferito che nel veicolo al momento del sinistro vi erano “due occupanti” e che dopo il violento urto
“l'auto nonostante i danni causati dall'impatto era in condizione di ripartire”, tanto è vero che
“la conducente ha potuto andare via per dirigersi verso l'abitazione senza l'intervento del
carroattrezzi”,ed invece poi lo stesso teste, all'udienza del 4 giugno 2024 ha dichiarato:
“Il giorno del sinistro siamo partiti insieme, io ero con la mia macchina e lui era davanti Pt_1
a me con la sua vettura , stavamo ritornando a Tirrenia” e tale affermazione, ovvero che il veicolo era condotto dal signor , si pone in netto contrasto con quanto Pt_1
precedentemente dichiarato (cfr. “la conducente”) e depone nel senso di incertezza sulla effettiva dinamica del sinistro.
Ciò che lascia perplessi è anche il fatto che nonostante la gravità del sinistro, non è
stato richiesto l'intervento di un carroattrezzi , né è stato sentito come teste il carrozziere che ha reso il preventivo sui danni, né risulta acquisito il rapporto di servizio del personale del che il teste escusso dichiara essere intervenuto ( Si Pt_4
è vero, l'incaricato dal è venuto , ha fatto il sopralluogo, è venuto con un Parte_5
camioncino, ha preso una pala e l'ha tirato fuori dalla strada ed ha recintato con il nastro rosso e
Pag. 10 di 13 bianco ed ha detto che sarebbero venuti i responsabili per prendere la carcassa l'indomani), né
sul punto è stata chiesta conferma con la delibazione testimoniale del personale del
Pt_4
Né può invocarsi la documentazione fotografica prodotta in citazione, che è stata impugnata specificatamente da , che ha contestato la sua valenza CP_7
probatoria circa la rappresentatività dello stato dei luoghi all'epoca dell'asserito sinistro posto che è priva del dato temporale. La documentazione non è stata anche essa oggetto di delibazione testimoniale e ciò non porta ad escludere che il danno si sia verificato altrove e/o per ragioni diverse da quelle oggi addotte.
In contrario al contenuto delle affermazioni attoree, emerge in atti la visibilità dello stato dei luoghi dovendosi porre in rilievo la presenza di segnaletica prima del luogo del sinistro rispetto alla direzione seguita dall'autovettura attorea, come evidenziato dalla relazione tecnica del 19.01.2021 (doc. 5 sub comparsa di costituzione CP_1
) la quale ha dato atto che sul lato dx della carreggiata stradale al km 3+200 (direzione
[...]
Pisa-Tirrenia) è presente su piantana la segnaletica verticale Fig. 25 art. 95 (Pericolo selvaggina
vagante). Sul lato sx al Km 3+500 (direzione Tirrenia-Pisa) è presente su piantana la
segnaletica verticale Fig. 25 art. 95 (Pericolo selvaggina vagante). La zona del sinistro,
pertanto, risulta ricadere all'interno dell'intervallo delimitato dai due segnali di pericolo. Nello
stesso intervallo non sono presenti incroci o intersezioni”.
Conseguentemente dagli elementi emersi in causa non è possibile accertare la effettiva e reale dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità degli enti convenuti e dei rispettivi titoli di responsabilità.
L'attore non ha neppure provato minimamente i danni che asserisce di aver subito, ed il nesso causale, limitandosi a produrre un preventivo, che è stato specificatamente contestato dai convenuti ( Cass. 27264 del 2020) ed è del tutto inidoneo a dimostrare compiutamente quale sia la reale portata del pregiudizio sofferto. Nè il preventivo è
stato accompagnato da perizia tecnica, listino prezzi, preventivi di ricambi, né da fattura e quietanza di pagamento .
Pag. 11 di 13 Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il preventivo non può avere valore
di prova quando: è effettuato da soggetto estraneo alla controversia, quando il medesimo
preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio
e soprattutto dalle fotografie dello stesso, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del
mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni
occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel CID, ivi compresa l'eventuale esistenza di
altri danni preesistenti al sinistro stesso” (cfr. ex multis Cass. Corte di Cassazione, sezione
III, sentenza 28 novembre 2013, n. 26693).
Ed ancora, “In tema di risarcimento dei danni, in merito alla determinazione dei costi di
ripristino dello "status quo ante", il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, in quanto
atto redatto in assenza di contraddittorio, ove non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Corte
d'Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 23/07/2020, n. 725).
Né tale mancanza è stata emendata nel corso del giudizio a mezzo di prova per testi,
neppure richiesta sul punto, né tale mancanza poteva essere emendata con una CTU,
quest'ultima mai richiesta da parte attrice e non ammettibile neppure d'ufficio perché
all'evidenza esplorativa.
In detto contesto il giudice non potrebbe mai liquidare i danni in via equitativa, in quanto “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere
di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il
danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia
previamente accertato che l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno
dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e
dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno” cfr. Cass. civ. sez. VI del
15.4.2015 n. 7635). Infatti che “Il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo
quando la determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente
Pag. 12 di 13 difficile” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/12/2020) 26/02/2021, n. 5422)
circostanza che non ricorre nel caso di specie.
In ultimo il decidente rileva che documento prodotto con la memoria di replica conclusionale dall'attore è tardivo ed irrituale perché oltre i termini delle memorie istruttorie e comunque sottratto al dibattito processuale ed alla verifica probatoria nel contraddittorio delle parti, non più consentita con la memoria di replica conclusionale.
Ne consegue che la domanda è sguarnita di prova sufficiente circa il fatto e sulle modalità di accadimento e va rigettata.
3.La situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e la oggettiva complessità
della questione relativa alla legittimazione passiva della della o CP_5 CP_1
dell' , sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni CP_7
,consigliano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica;
- rigetta la domanda attrice siccome infondata.
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Pisa 26.10.2025 Il Giudice On dr.ssa PA DI
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On dr.ssa
PA DI pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 2583/2022 promossa da:
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.11.1966, e residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione iscritto innanzi al
Giudice di Pace di Pisa in data 13.12.2021 nel giudizio avente R.G. n. 2345/2021,
dall'Avv. Alessandro Billè, cod. fisc. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio legale in Messina Via G. Venezian n. 71, inoltre dichiara insieme al difensore di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: Email_1
attore
contro
, CF. e P.IVA in persona del Dirigente del Settore Controparte_1 P.IVA_1
dott. Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso in virtù di Determinazione n. 1659 del 23/12/2021,
[...]
Prot. Generale n. 51026/21, per procura in calce all'atto di citazione dall' avv. Giovanni
BE SO (c.f. ) fax C.F._3 Email_2
081.41.38.99);
Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, il sottoscritto difensore dichiara che il proprio “domicilio digitale” è il seguente indirizzo PEC:
risultante dall' elenco di cui all' art. Email_3
6 bis del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal Registro Generale degli indirizzi elettronici,
gestiti dal e comunicato all' Ordine degli Avvocati di Napoli. Controparte_4
Ai sensi dell' art. 16 sexies del D.L.90/2014 qualunque notificazione, ad istanza di parte, va effettuata presso tale indirizzo PEC;
convenuta
contro
(C.F. ) in persona del Presidente Dott. Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Usai (cod. fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via C.F._4
Venezia 8, giusta procura in calce al presente atto (PEC:
fax: 055-47.64.76); Email_4
convenuta
e contro
(C.F: P. I.: Controparte_7 P.IVA_3
), corrente in Pisa (Pi) in P.IVA_4 Controparte_8
persona del legale rappresentante pro tempore in forza della carica di CP_9
Presidente nominato con Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 174 del 08.07.2021,
rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Valori (C.F. ; fax C.F._5
050.7911562; e-mail: ; pec: Email_5
, ed elettivamente domiciliata in (56021) Cascina Email_6
(Pi) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1/Scala A presso lo studio della medesima, come da procura in calce al presente atto.
convenuto
Pag. 2 di 13 Avente per oggetto : “Responsabilità extracontrattuale.
Passata in decisione alla data del 9.1.2025 con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
Per parte attrice conclude riportandosi agli atti ed ai verbali di causa ed al foglio di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024. Nell'interesse di parte attrice, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2, 3, c.p.c. già
depositate, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la richiesta risarcitoria di parte attrice accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità
dei convenuti – e/o e/o – in Controparte_5 Controparte_1 Controparte_7
solido tra loro al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 12.357,86 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. “
Nell'interesse di parte convenuta , come in atti rappresentata e Controparte_1
difesa, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, con riserva di prova contraria sulle richieste istruttorie formulate da controparte, conclude affinché il
Tribunale adito Voglia: “
1) In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
e conseguentemente rigettare la domanda;
[...]
2) Nel merito: rigettare tutte le domande perché, non dimostrate e comunque infondate in fatto e in diritto nonché non provate e per essere l'incidente avvenuto per di esclusiva colpa dell'attore.
3) In subordine: accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c. nella causazione dell'evento e conseguentemente, gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno richiesto;
ovvero in via subordinata
Pag. 3 di 13 ridurre comunque il risarcimento del danno richiesto poiché superiore al valore del bene danneggiato.
4) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. “
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_5
Si conclude come da comparsa di costituzione:”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_5
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti della
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in Controparte_5
narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_7
[...]
Si conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni:”
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione,
domanda o eccezione: nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal Sig. perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_2
nel merito, in via subordinata, ove ritenuta in tutto o in parte fondata la pretesa di parte attrice, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa anche in ragione del concorso colposo del danneggiato. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario 15 % CPA ed IVA di legge.”
FATTO
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore Parte_1
esponendo che in data 14.11.2020, alle ore 21.55 circa, mentre si trovava alla
[...]
Pag. 4 di 13 guida dell'autovettura Mercedes Classe GLA 180 D, di sua proprietà, targata FS433YA,
un cinghiale invadeva la strada via Livornese SP 22, nel senso di marcia da Pisa verso
Tirrenia Km IV/3 ed andava a colpire il predetto veicolo sul lato sinistro, conveniva in giudizio la la e l' Controparte_5 Controparte_1 Controparte_7
innanzi all'intestato Tribunale al fine di far accertare e
[...]
dichiarare anche in via solidale la responsabilità degli Enti in relazione al predetto sinistro. In particolare l'attore espone in citazione:”
- che, stante la suddetta dinamica del sinistro, appare inconfutabile la responsabilità
esclusiva delle e/o della e/o dell'Ente PA Controparte_5 Controparte_1
Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, poiché la responsabilità
extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione stradale dei veicoli deve essere imputata all'Ente, sia esso , CP_5 CP_1 CP_7
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente;
-che, sulla strada ove è occorso il sinistro non si è provveduto all'apposizione di installazione di segnali di pericolo e di segnaletica stradale e che il conducente del mezzo non ha potuto evitare l'impatto con l'animale selvatico, poiché il cinghiale si è
fiondato sulla carreggiata improvvisamente, invasione favorita dall'assenza di recinzione alcuna;
-che, il danno si assume essere stato causato dalla condotta negligente degli Enti, cui spettava il compito di porre in essere le misure adeguate di protezione - nel caso de quo omesse – che avrebbero impedito il danno, ovvero, non sono state adottate le opportune misure di cautela e protezione per la collettività; del danno, poiché il sig.
aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, e che la Pt_3
condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela, ovvero il
Pag. 5 di 13 rispetto di tutte le regole del Codice della Strada ed in particolare il rispetto del limite di velocità – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, anche in virtù del fatto che l'incidente si è verificato di sera, in un'area in cui non era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici ed cosa ancora più grave non vi era alcuna recinzione ai bordi della carreggiata in modo da impedire o rendere più
difficoltoso l'invasione della carreggiata;
-che, l'ente preposto alla gestione e al controllo della fauna selvatica non ha adeguatamente provveduto ad adottare le opportune misure di cautela e protezione della collettività, ovvero il sinistro occorso non si sarebbe verificato con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautele per i terzi. “
chiedeva ,quindi ,la condanna in solido degli Enti al risarcimento del danno Pt_1
all'autovettura, quantificato in Euro 12.357,86, o comunque ad una somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, deducendo che la strada ove è
occorso il sinistro risultava priva di recinzione ed inoltre di illuminazione.
Nel costituirsi in giudizio, la , impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, richiesto e prodotto, eccependo la carenza di legittimazione passiva della;
l'assenza di responsabilità della adeguata segnalazione;
il CP_1 CP_1
fatto colposo del danneggiato ex art 1227 c.c.; il concorso di colpa del danneggiato ai sensi del 1 e 2 co. 1227 c.c..
La eccepiva, con la costituzione in giudizio, il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva, atteso che il sinistro de quo sarebbe avvenuto all'interno di un'area protetta, ovvero entro i confini dell' al Controparte_7
quale spettano gli oneri di custodia e gestione della fauna selvatica e, fermo quanto sopra, la contestava anche il fatto storico, il nesso di causalità nonché Controparte_5
CP_ l'eccessiva e comunque non provata quantificazione dei danni. L' PA contestava in giudizio sia la dinamica del sinistro, non essendo provato l'attraversamento dell'animale e l'urto con il medesimo, sia l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento,
Pag. 6 di 13 ricadendo la strada all'interno del ed essendo contrassegnata da CP_10
cartellonistica indicante il pericolo di selvaggina vagante anche con appositi segnali luminosi. L contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto CP_7
dall'attore per i danni riportati dal mezzo, risultando eccessivi e comunque non provati.
Incardinatosi il giudizio rubricato con rg. n. 2583/2022 assegnato alla Dr.ssa T.
Guerrieri e poi alla Dr.ssa depositate le memorie istruttorie, il GU Per_1
ammetteva la prova testimoniale chiesta dall'attore, raccolta nell'udienza del
04/06/2024, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
DIRITTO
2) In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva della della o dell' , questione logicamente CP_5 CP_1 CP_7
preliminare a tutte le altre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni;
successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Essendo tuttavia fondata la difesa di tutti i convenuti anche in ordine alla mancanza di prova dell'an del fatto storico dedotto e del quantum del danno, occorre partire dalla delibazione del fatto storico dedotto in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità
officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass.
Pag. 7 di 13 Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; per questo Ufficio, cfr.
Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ( Cass. Sez. Un. n. 24883/2008) ed in quanto la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Tanto premesso, si osserva che, alla stregua dei pacifici principi sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attore provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento e cioè lo scontro tra la propria vettura ed un cinghiale improvvisamente transitato sulla carreggiata, il nesso causale con il danno e l'ammontare del danno.
Pertanto, il danneggiato, avrebbe dovuto dimostrare l'esatta dinamica del sinistro,
dalla quale emergesse che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida
Orbene l'unico teste indicato dall'attore ed escusso in giudizio è il consuocero dell'attore, ( come tale si è qualificato in udienza), che ha riferito che quella sera,
procedeva con la propria autovettura dietro quella del Sig. ” Ho assistito al Pt_1
sinistro, mi trovavo dietro di lui, con la mia vettura, mantenevo una distanza di sicurezza, tipo
50 metri più o meno. E' successo a Pisa, mi sembra sulla via livornese dopo San Piero a Grado
Pag. 8 di 13 ,” io ero con la mia macchina e lui era davanti a me con la sua vettura , stavamo Pt_1
ritornando a Tirrenia” ed ha laconicamente aggiunto “ io procedevo dietro di lui ed ho visto
che ha avuto un impatto. Lì per li era buio, ma ho visto che c'è stato un impatto e lui si è
bloccato ed io mi sono bloccato dopo di lui, stavo per tamponarlo.” Ha poi dichiarato: “Sono
sceso dalla macchina ed abbiamo visto che c'era questo cinghiale nella parte anteriore sinistra
della vettura di , proprio sotto il paraurti”. Il cinghiale l'ho visto dopo quando sono Pt_1
sceso, la macchina era danneggiata sulla parte anteriore, sulla sinistra della parte anteriore, che
va dal centro della macchina verso la ruota, l'impatto è stato dove ci sono tutti radiatori;
il
cinghiale era morto e c'era il sangue in terra e sulla parte dove ha tamponato e sulla strada.”
Dalla prova testimoniale non è dimostrato che l'animale abbia effettivamente attraversato improvvisamente la carreggiata, o se, invece, fosse già presente sulla carreggiata al momento dell'urto e quindi fosse visibile ed evitabile. Né dalla dichiarazione del teste è emersa da quale direzione l'animale sarebbe Tes_1
provenuto da destra o da sinistra prima di andare ad urtare l'auto che conduceva né se l'animale ha attraversato la strada ed il veicolo lo ha impattato o se è il veicolo che, nel deviare dalla propria traiettoria, è andato contro l'animale. Il teste ha visto il cinghiale quando è sceso dall'auto “ ho visto che c'era questo cinghiale sulla parte anteriore sinistra della vettura di , proprio sotto il paraurti. Pt_1
Ciò è tuttavia del tutto insufficiente non essendo stato in grado il teste, né è desumibile aliunde in atti, di fornire indicazioni circa l'urto, tra il comportamento tenuto dall'animale e da parte attrice , non potendo ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'accadimento e delle modalità del fatto la dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo,
dovendo essere provato che la condotta dell'animale è stata la causa del danno.
Nulla risulta in merito alla condotta di guida ed alla velocità tenute dal Sig. , Pt_1
atteso che dalle dichiarazioni del teste non emergono circostanze di fatto dimostrative che egli aveva, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida dovendo il conducente sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
Pag. 9 di 13 essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, né che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità
per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
La dinamica del sinistro descritta dal teste si palesa oltretutto inattendibile e contraddittoria in relazione a quanto dallo stesso teste , -della cui Testimone_2
credibilità vi è dunque motivo di dubitare-, precedentemente dichiarato, nella dichiarazione testimoniale scritta allegata alla citazione (cfr. doc. 6 di parte attrice)
laddove , non evocando alcun rapporto di conoscenza ( consuocero) dichiara di aver visto che la vettura che procedeva davanti a me sulla stessa direzione fermarsi
inaspettatamente a pochi metri da me azionando le doppie frecce, ed ha riferito che nel veicolo al momento del sinistro vi erano “due occupanti” e che dopo il violento urto
“l'auto nonostante i danni causati dall'impatto era in condizione di ripartire”, tanto è vero che
“la conducente ha potuto andare via per dirigersi verso l'abitazione senza l'intervento del
carroattrezzi”,ed invece poi lo stesso teste, all'udienza del 4 giugno 2024 ha dichiarato:
“Il giorno del sinistro siamo partiti insieme, io ero con la mia macchina e lui era davanti Pt_1
a me con la sua vettura , stavamo ritornando a Tirrenia” e tale affermazione, ovvero che il veicolo era condotto dal signor , si pone in netto contrasto con quanto Pt_1
precedentemente dichiarato (cfr. “la conducente”) e depone nel senso di incertezza sulla effettiva dinamica del sinistro.
Ciò che lascia perplessi è anche il fatto che nonostante la gravità del sinistro, non è
stato richiesto l'intervento di un carroattrezzi , né è stato sentito come teste il carrozziere che ha reso il preventivo sui danni, né risulta acquisito il rapporto di servizio del personale del che il teste escusso dichiara essere intervenuto ( Si Pt_4
è vero, l'incaricato dal è venuto , ha fatto il sopralluogo, è venuto con un Parte_5
camioncino, ha preso una pala e l'ha tirato fuori dalla strada ed ha recintato con il nastro rosso e
Pag. 10 di 13 bianco ed ha detto che sarebbero venuti i responsabili per prendere la carcassa l'indomani), né
sul punto è stata chiesta conferma con la delibazione testimoniale del personale del
Pt_4
Né può invocarsi la documentazione fotografica prodotta in citazione, che è stata impugnata specificatamente da , che ha contestato la sua valenza CP_7
probatoria circa la rappresentatività dello stato dei luoghi all'epoca dell'asserito sinistro posto che è priva del dato temporale. La documentazione non è stata anche essa oggetto di delibazione testimoniale e ciò non porta ad escludere che il danno si sia verificato altrove e/o per ragioni diverse da quelle oggi addotte.
In contrario al contenuto delle affermazioni attoree, emerge in atti la visibilità dello stato dei luoghi dovendosi porre in rilievo la presenza di segnaletica prima del luogo del sinistro rispetto alla direzione seguita dall'autovettura attorea, come evidenziato dalla relazione tecnica del 19.01.2021 (doc. 5 sub comparsa di costituzione CP_1
) la quale ha dato atto che sul lato dx della carreggiata stradale al km 3+200 (direzione
[...]
Pisa-Tirrenia) è presente su piantana la segnaletica verticale Fig. 25 art. 95 (Pericolo selvaggina
vagante). Sul lato sx al Km 3+500 (direzione Tirrenia-Pisa) è presente su piantana la
segnaletica verticale Fig. 25 art. 95 (Pericolo selvaggina vagante). La zona del sinistro,
pertanto, risulta ricadere all'interno dell'intervallo delimitato dai due segnali di pericolo. Nello
stesso intervallo non sono presenti incroci o intersezioni”.
Conseguentemente dagli elementi emersi in causa non è possibile accertare la effettiva e reale dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità degli enti convenuti e dei rispettivi titoli di responsabilità.
L'attore non ha neppure provato minimamente i danni che asserisce di aver subito, ed il nesso causale, limitandosi a produrre un preventivo, che è stato specificatamente contestato dai convenuti ( Cass. 27264 del 2020) ed è del tutto inidoneo a dimostrare compiutamente quale sia la reale portata del pregiudizio sofferto. Nè il preventivo è
stato accompagnato da perizia tecnica, listino prezzi, preventivi di ricambi, né da fattura e quietanza di pagamento .
Pag. 11 di 13 Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il preventivo non può avere valore
di prova quando: è effettuato da soggetto estraneo alla controversia, quando il medesimo
preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio
e soprattutto dalle fotografie dello stesso, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del
mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni
occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel CID, ivi compresa l'eventuale esistenza di
altri danni preesistenti al sinistro stesso” (cfr. ex multis Cass. Corte di Cassazione, sezione
III, sentenza 28 novembre 2013, n. 26693).
Ed ancora, “In tema di risarcimento dei danni, in merito alla determinazione dei costi di
ripristino dello "status quo ante", il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, in quanto
atto redatto in assenza di contraddittorio, ove non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Corte
d'Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 23/07/2020, n. 725).
Né tale mancanza è stata emendata nel corso del giudizio a mezzo di prova per testi,
neppure richiesta sul punto, né tale mancanza poteva essere emendata con una CTU,
quest'ultima mai richiesta da parte attrice e non ammettibile neppure d'ufficio perché
all'evidenza esplorativa.
In detto contesto il giudice non potrebbe mai liquidare i danni in via equitativa, in quanto “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere
di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il
danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia
previamente accertato che l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno
dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e
dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno” cfr. Cass. civ. sez. VI del
15.4.2015 n. 7635). Infatti che “Il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo
quando la determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente
Pag. 12 di 13 difficile” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/12/2020) 26/02/2021, n. 5422)
circostanza che non ricorre nel caso di specie.
In ultimo il decidente rileva che documento prodotto con la memoria di replica conclusionale dall'attore è tardivo ed irrituale perché oltre i termini delle memorie istruttorie e comunque sottratto al dibattito processuale ed alla verifica probatoria nel contraddittorio delle parti, non più consentita con la memoria di replica conclusionale.
Ne consegue che la domanda è sguarnita di prova sufficiente circa il fatto e sulle modalità di accadimento e va rigettata.
3.La situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e la oggettiva complessità
della questione relativa alla legittimazione passiva della della o CP_5 CP_1
dell' , sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni CP_7
,consigliano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica;
- rigetta la domanda attrice siccome infondata.
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Pisa 26.10.2025 Il Giudice On dr.ssa PA DI
Pag. 13 di 13