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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3676 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE A., promossa DA
, nata il giorno 1.8.1975 in TORRE ANNUNZIATA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , rappresentata e difesa, come da CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Francesco MANZO, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata in POMPEI alla via MAZZINI n.83 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale e legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dagli avv.ti R. DEL SARTO, M. GOLIA, C. M. LIGUORI, L. LMBO, C. PTRILLO, I. RAMPINO e con gli stessi elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. via S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.06.2024 la dr.ssa Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo
[...] dichiararsi la natura professionale della patologia infettiva da COVID 19 accertata a seguito di tampone “positivo” del 23-24 dicembre 2020, con postumi permanenti denunciati al 20% di invalidità, o comunque nella misura superiore al 6% da verificare con apposito approfondimento peritale, e
1 condannarsi l' convenuto alla corresponsione delle relative CP_2 provvidenze. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l convenuto che, eccepita la CP_2 inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la idoneità delle allegazioni attoree a sostenere la fondatezza della pretesa azionata.
Con ordinanza istruttoria del 6 giugno 2025 il G.U.L. sollecitava l'acquisizione dell'intera documentazione “amministrativa” inerente il caso in scrutinio.
Evasa l'ordinanza, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2025, sulle note sostitutive inoltrate dalle parti, la controversia restava assegnata a sentenza. (2)
La pretesa azionata va rigettata sulla base dell'articolazione della domanda attorea, priva dei riferimenti minimi a porre in relazione la malattia denunciata all con l'attività lavorativa asseritamente svolta. CP_1
Va prioritariamente segnalato che i rilievi “formali” mossi dall'ente assicuratore non hanno idoneità “ostativa” rispetto all'analisi nel merito della vicenda. Ed invero, le lacune storico-rappresentative desumibili dall'approccio attoreo alle tematiche di causa non sono di natura “processuale” ma sostanziale nella misura in cui direttamente interferiscono con la fondatezza in fatto delle premesse da cui si originano le rivendicazioni dell'istante.
Sempre in via preliminare va, inoltre, precisato che la questione della mancata denuncia datoriale all' dell'infortunio sul lavoro in CP_1 contestazione, tale dovendosi considerare l'infezione da COVID 19 asseritamente di origine “professionale”, non sposta in nessuna direzione i termini dell'accertamento giudiziale, che resta incentrato esclusivamente sulla verifica della natura -appunto: professionale o non- della patologia denunciata direttamente dall'interessato. (3)
Dunque. Le allegazioni espositive veicolate con l'atto introduttivo di lite sono - testualmente- le seguenti.
La istante è medico specialista otorino e durante il periodo della pandemia fu impiegata dall' con incarico provvisorio di Controparte_3
Emergenza Sanitaria Territoriale presso il Presidio di Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti dell'Area Vesuviana dal 21/05/2020 al 20/05/2021 (cfr. Contratto di Incarico del 19/05/2020. …In data 23/12/2020, poiché avvertiva un malessere e, in particolare una debolezza generalizzata con astenia e dolore toracico, si recò presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di C/mare di Stabia per effettuare un tampone, controllo necessario, considerato che il
2 giorno dopo era di turno per la notte presso l'indicato Pronto Soccorso;
Il tampone risultò positivo e l'esito le fu comunicato in data 24/12/2020; nel frattempo le condizioni di salute della erano peggiorate, con febbre Pt_1 alta, per cui fu costretta al ricovero presso il Covid Hospital di Boscotrecase, dove le fu confermato di essere paziente affetta da Covid 19; La ricorrente è rimasta in Ospedale dal 24/12/2020 al 10/01/2021, come risulta dalla cartella clinica;
… Dopo un primo tampone negativo del 8/1/2021 ore 9:32 … e le successive conferme della negativizzazione con i tamponi del 8/1/2021 ore 20:45 … e del 9/1/2021 ore 20:08 … , la ricorrente fu dimessa in data 10/1/2021 (cfr. cartella clinica …).>
Null'altro in punto di fatto, se non la precisazione che una prima infezione da COVID 19 era stata contratta dalla dr.ssa già nel Persona_1 mese di ottobre 2020. Da questa prima infezione l'odierna ricorrente era guarita come da referti di “negativizzazione” antecedenti al 10 novembre 2020, data di rientro in servizio.
Solo con le note sostitutive del 22 maggio 2025 l'istante aggiungeva alla perimetrazione storico-fattuale della vicenda di causa i seguenti dati.
E' notorio che molti ospedali, in quel periodo, divennero centro di propagazione dell'infezione da coronavirus;
nello specifico, la dott.ssa , Pt_1 pur essendo specialista otorinolaringoiatra, stante la situazione emergenziale, venne impiegata, con un contratto a tempo determinato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia per il periodo dal 21/05/2020 al 20/05/2021 (cfr. Contratto di Incarico del 19/05/2020 …). Durante il mese di dicembre 2020, presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia si sviluppo un focolaio infettivo da Coronavirus che mise a dura prova il nosocomio che fu parzialmente chiuso. Si tratta di fatti notori che hanno avuto grande risonanza sui mass media, ancora oggi rinvenibili on line;
a titolo esemplificativo … . Dagli atti, inoltre, risulta che la dott.ssa , Pt_1 dovendo svolgere il turno di notte del 24 dicembre 2020, come previsto dalle disposizioni normative, venne sottoposta a controllo da parte dalla struttura sanitaria datrice di lavoro, mediante tampone effettuato il 23/12/2020, trasmettendo alla ricorrente la positività dell'esame e, quindi, il divieto di svolgere il turno di lavoro.> (4)
Ora, nella prospettiva giuridico-ermeneutica attorea le suddette allegazioni sarebbero sufficienti a descrivere l'origine professionale dell'infezione da COVID 19 atteso che vige in materia il principio della presunzione “semplice”, desunto dalle stesse circolari-INAIL. A tenore delle quali, nella buona sostanza -secondo la ricorrente- la sola destinazione dell'operatore sanitario a turni di servizio presso i “Pronto Soccorsi” nel periodo emergenziale della pandemia sarebbe sufficiente a far presumere la derivazione “professionale” del contagio.
Obietta di contro l'Istituto assicuratore essere comunque necessaria una piattaforma espositiva minima -concernente le variabili notorie delle
3 modalità esecutive delle mansioni svolte, dell'ambiente lavorativo entro cui le mansioni stesse venivano disimpegnate, di eventuali contatti “professionali” con pazienti affetti da “coronavirus” particolarmente rischiosi, etc.- valorizzabile per rendere concreto l'astratto collegamento fra infezione contratta ed impegno lavorativo.
Il rilievo va condiviso, seppure in un contesto argomentativo in estensione.
In primo luogo deve segnalarsi che, secondo la documentazione in scrutinio, la dr.ssa era stata destinata ai Presidi dell'Area Vesuviana, Pt_1 con mansioni da disimpegnare momentaneamente presso quelli dell'Area Stabiese fino a quando il Presidio di BOSCOTRECASE avrebbe continuato a svolgere funzioni di “Ospedale-Covid”. Allega solo in corso di causa l'istante che l'infezione sarebbe stata contratta presso il P.S. di CASTELLAMMARE di STABIA a dicembre 2020, secondo una tempistica non verificabile, alla luce delle clausole contrattuali originarie. Va all'uopo segnalato che le originarie precisazioni attoree non consentono una localizzazione del fatto storico in quanto la riconducibilità del referto- covid 19 al “medico competente” del SAN LEONARDO è dovuta alla scelta della dr.ssa di recarsi presso detta Struttura per eseguire il tampone. Pt_1
La successiva precisazione resta funzionale alla valorizzazione di un fatto notorio, documentato da alcuni articoli di giornale anch'essi prodotti solo in corso di causa, secondo cui proprio a dicembre 2020 il
[...]
era stato teatro di un “focolaio” molto Controparte_4 insidioso che aveva visto coinvolti numerosi operatori sanitari.
In ogni caso, né con l'atto introduttivo di lite né con le note e le memorie difensive successive l'istante veicola dati di fatto funzionali a porre le premesse della solo evocata presunzione di origine professionale dell'infezione contratta. Ed invero, nulla è dato sapere circa: le turnazioni alle quali la ricorrente era stata destinata prima del “referto-covid 19” del 23/24 dicembre 2020; la tempistica di dette turnazioni nella progressione dell'attività lavorativa predisposta dal datore di lavoro;
eventuali criticità interne ai reparti;
eventuali anomalie nel sistema di prevenzione in atto e/o nella disponibilità e/o nell'uso dei dispositivi di sicurezza in dotazione al personale sanitario;
eventuali contatti professionali particolarmente pericolosi per le condizioni del paziente. Insomma, resta non allegato l'intero contesto storico-ambientale dal quale dovrebbe desumersi, seppure per via presuntiva, l'origine professionale dell'infezione. L'equazione “prestazioni medico sanitarie in strutture di pronto soccorso = origine professionale della patologia infettiva” lasciata nel limbo di astrattezza di cui si discute sconta negativamente la circostanza che quel virus infettivo, nell'autunno-inverno 2020, circolava in tutti gli ambienti di vita. Nessuno escluso. Fatto, questo si, che si appartiene al notorio.
4 Per paventare una presunzione giuridicamente apprezzabile è necessario fornire di un minimo di concretezza la premessa astratta. Cosa non avvenuta nel caso di specie. (5)
In questa direzione conducono le stesse circolari evocate dalla ricorrente. Di cui è opportuno riportare alcuni passaggi di estrema significazione.
… In tale ambito di affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro si ritiene di ricondurre anche i casi di “covid-19” dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale … laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per cause determinate dallo svolgimento dell'attività lavorativa … La tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito
o non possa essere provato dal lavoratore si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga …> Così la nota-INAIL del 17 marzo 2020, ripresa dalla circolare n.13 del 3 aprile 2020.
In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74. Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali: … ; la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta
“presunzione semplice”). Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell . In altri termini, la CP_2 presunzione semplice che -si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in
5 occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).> Così la circolare-INAIL n.22 del 20 maggio 2020.
Osservato che, a ben vedere, le menzionate linee-guida ripercorrono gli arresti giurisprudenziali ormai sedimentatisi nel tempo, pare al Giudice evidente che la lacuna espositiva vulnerante la pretesa azionata concerne proprio l'ubi consistam dell'evocata presunzione, posto che manca qualsiasi riferimento ai dati storico/fenomenici descrittivi del c.d. “fatto noto”. In realtà, la domanda attorea si regge sull'automatica derivazione del contagio professionale dalle mansioni lavorative a rischio, senza alcuna precisazione inerente gli indizi “presuntivi”. Del tutto ignorati. Difetta, cioè, nella fattispecie descrittiva in disamina lo sforzo di allegazione mansionale-ambientale, eventualmente anche riferito all'infortunio in itinere, minimo per valorizzare il meccanismo presuntivo invocato. Il che implica, evidentemente, la non predicabilità della necessità di contestazioni mirate ad opera del resistente . CP_2
E ciò sia perché l'onere al quale la ricorrente si è sottratta è indipendente dalla posizione ex adverso mantenuta dalla parte convenuta, nella misura in cui attiene al “fatto costitutivo” del diritto azionato. Sia perché, per regola generalissima, non è possibile rispondere in maniera mirata a pretese basate su dati generici ed astratti. (6)
Le conclusioni appena raggiunte -deve necessariamente ribadirsi alla luce delle contro/obiezioni attoree veicolate con le note sostitutive- non si basano sulle lacune “individualizzanti” l'insulto infettivo, siano esse intese in senso sostanziale piuttosto che processuale. La questione, cioè, non concerne l'episodio contagioso e nemmeno la sua più
o meno difficoltosa dimostrazione in giudizio. Il vulnus resta incentrato sulla ineludibile applicazione delle regole che rendono giuridicamente valido un meccanismo presuntivo che, disancorato dalle stesse, si tramuterebbe in un'astratta e generica equazione derivativa. Non consentita.
Vale solo la pena di ulteriormente segnalare la mancanza, tale rimasta anche all'esito delle note sostitutive, di qualsivoglia sollecitazione istruttoria orale, alla quale demandare il tentativo di ricostruzione delle evenienze presuntive. Tentativo, in realtà, rimasto del tutto estraneo alla perimetrazione concettuale del ricorso.
Non sposta i termini della questione il riferimento -tardivo e a sua volta bisognevole di dati esterni di conforto (cfr. supra)- al c.d. fatto notorio di fine dicembre 2020 nella misura in cui nemmeno la lettura di tale dato offre elementi presuntivi certi inerenti la persona della ricorrente da cui muovere per addivenire alla evenienza processuale del c.d. “fatto ignoto”.
6 Deve, conclusivamente, evidenziarsi che la prospettazione espositiva attorea e il connesso sforzo dimostrativo non consentono l'emersione della premessa in fatto funzionale alla valorizzazione processuale dell'invocato meccanismo presuntivo.
La domanda attorea va, pertanto, respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE A., in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa deduzione, Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro 750,00 oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/11/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3676 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE A., promossa DA
, nata il giorno 1.8.1975 in TORRE ANNUNZIATA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , rappresentata e difesa, come da CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Francesco MANZO, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata in POMPEI alla via MAZZINI n.83 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale e legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dagli avv.ti R. DEL SARTO, M. GOLIA, C. M. LIGUORI, L. LMBO, C. PTRILLO, I. RAMPINO e con gli stessi elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. via S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.06.2024 la dr.ssa Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo
[...] dichiararsi la natura professionale della patologia infettiva da COVID 19 accertata a seguito di tampone “positivo” del 23-24 dicembre 2020, con postumi permanenti denunciati al 20% di invalidità, o comunque nella misura superiore al 6% da verificare con apposito approfondimento peritale, e
1 condannarsi l' convenuto alla corresponsione delle relative CP_2 provvidenze. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l convenuto che, eccepita la CP_2 inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la idoneità delle allegazioni attoree a sostenere la fondatezza della pretesa azionata.
Con ordinanza istruttoria del 6 giugno 2025 il G.U.L. sollecitava l'acquisizione dell'intera documentazione “amministrativa” inerente il caso in scrutinio.
Evasa l'ordinanza, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2025, sulle note sostitutive inoltrate dalle parti, la controversia restava assegnata a sentenza. (2)
La pretesa azionata va rigettata sulla base dell'articolazione della domanda attorea, priva dei riferimenti minimi a porre in relazione la malattia denunciata all con l'attività lavorativa asseritamente svolta. CP_1
Va prioritariamente segnalato che i rilievi “formali” mossi dall'ente assicuratore non hanno idoneità “ostativa” rispetto all'analisi nel merito della vicenda. Ed invero, le lacune storico-rappresentative desumibili dall'approccio attoreo alle tematiche di causa non sono di natura “processuale” ma sostanziale nella misura in cui direttamente interferiscono con la fondatezza in fatto delle premesse da cui si originano le rivendicazioni dell'istante.
Sempre in via preliminare va, inoltre, precisato che la questione della mancata denuncia datoriale all' dell'infortunio sul lavoro in CP_1 contestazione, tale dovendosi considerare l'infezione da COVID 19 asseritamente di origine “professionale”, non sposta in nessuna direzione i termini dell'accertamento giudiziale, che resta incentrato esclusivamente sulla verifica della natura -appunto: professionale o non- della patologia denunciata direttamente dall'interessato. (3)
Dunque. Le allegazioni espositive veicolate con l'atto introduttivo di lite sono - testualmente- le seguenti.
La istante è medico specialista otorino e durante il periodo della pandemia fu impiegata dall' con incarico provvisorio di Controparte_3
Emergenza Sanitaria Territoriale presso il Presidio di Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti dell'Area Vesuviana dal 21/05/2020 al 20/05/2021 (cfr. Contratto di Incarico del 19/05/2020. …In data 23/12/2020, poiché avvertiva un malessere e, in particolare una debolezza generalizzata con astenia e dolore toracico, si recò presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di C/mare di Stabia per effettuare un tampone, controllo necessario, considerato che il
2 giorno dopo era di turno per la notte presso l'indicato Pronto Soccorso;
Il tampone risultò positivo e l'esito le fu comunicato in data 24/12/2020; nel frattempo le condizioni di salute della erano peggiorate, con febbre Pt_1 alta, per cui fu costretta al ricovero presso il Covid Hospital di Boscotrecase, dove le fu confermato di essere paziente affetta da Covid 19; La ricorrente è rimasta in Ospedale dal 24/12/2020 al 10/01/2021, come risulta dalla cartella clinica;
… Dopo un primo tampone negativo del 8/1/2021 ore 9:32 … e le successive conferme della negativizzazione con i tamponi del 8/1/2021 ore 20:45 … e del 9/1/2021 ore 20:08 … , la ricorrente fu dimessa in data 10/1/2021 (cfr. cartella clinica …).>
Null'altro in punto di fatto, se non la precisazione che una prima infezione da COVID 19 era stata contratta dalla dr.ssa già nel Persona_1 mese di ottobre 2020. Da questa prima infezione l'odierna ricorrente era guarita come da referti di “negativizzazione” antecedenti al 10 novembre 2020, data di rientro in servizio.
Solo con le note sostitutive del 22 maggio 2025 l'istante aggiungeva alla perimetrazione storico-fattuale della vicenda di causa i seguenti dati.
E' notorio che molti ospedali, in quel periodo, divennero centro di propagazione dell'infezione da coronavirus;
nello specifico, la dott.ssa , Pt_1 pur essendo specialista otorinolaringoiatra, stante la situazione emergenziale, venne impiegata, con un contratto a tempo determinato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia per il periodo dal 21/05/2020 al 20/05/2021 (cfr. Contratto di Incarico del 19/05/2020 …). Durante il mese di dicembre 2020, presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia si sviluppo un focolaio infettivo da Coronavirus che mise a dura prova il nosocomio che fu parzialmente chiuso. Si tratta di fatti notori che hanno avuto grande risonanza sui mass media, ancora oggi rinvenibili on line;
a titolo esemplificativo … . Dagli atti, inoltre, risulta che la dott.ssa , Pt_1 dovendo svolgere il turno di notte del 24 dicembre 2020, come previsto dalle disposizioni normative, venne sottoposta a controllo da parte dalla struttura sanitaria datrice di lavoro, mediante tampone effettuato il 23/12/2020, trasmettendo alla ricorrente la positività dell'esame e, quindi, il divieto di svolgere il turno di lavoro.> (4)
Ora, nella prospettiva giuridico-ermeneutica attorea le suddette allegazioni sarebbero sufficienti a descrivere l'origine professionale dell'infezione da COVID 19 atteso che vige in materia il principio della presunzione “semplice”, desunto dalle stesse circolari-INAIL. A tenore delle quali, nella buona sostanza -secondo la ricorrente- la sola destinazione dell'operatore sanitario a turni di servizio presso i “Pronto Soccorsi” nel periodo emergenziale della pandemia sarebbe sufficiente a far presumere la derivazione “professionale” del contagio.
Obietta di contro l'Istituto assicuratore essere comunque necessaria una piattaforma espositiva minima -concernente le variabili notorie delle
3 modalità esecutive delle mansioni svolte, dell'ambiente lavorativo entro cui le mansioni stesse venivano disimpegnate, di eventuali contatti “professionali” con pazienti affetti da “coronavirus” particolarmente rischiosi, etc.- valorizzabile per rendere concreto l'astratto collegamento fra infezione contratta ed impegno lavorativo.
Il rilievo va condiviso, seppure in un contesto argomentativo in estensione.
In primo luogo deve segnalarsi che, secondo la documentazione in scrutinio, la dr.ssa era stata destinata ai Presidi dell'Area Vesuviana, Pt_1 con mansioni da disimpegnare momentaneamente presso quelli dell'Area Stabiese fino a quando il Presidio di BOSCOTRECASE avrebbe continuato a svolgere funzioni di “Ospedale-Covid”. Allega solo in corso di causa l'istante che l'infezione sarebbe stata contratta presso il P.S. di CASTELLAMMARE di STABIA a dicembre 2020, secondo una tempistica non verificabile, alla luce delle clausole contrattuali originarie. Va all'uopo segnalato che le originarie precisazioni attoree non consentono una localizzazione del fatto storico in quanto la riconducibilità del referto- covid 19 al “medico competente” del SAN LEONARDO è dovuta alla scelta della dr.ssa di recarsi presso detta Struttura per eseguire il tampone. Pt_1
La successiva precisazione resta funzionale alla valorizzazione di un fatto notorio, documentato da alcuni articoli di giornale anch'essi prodotti solo in corso di causa, secondo cui proprio a dicembre 2020 il
[...]
era stato teatro di un “focolaio” molto Controparte_4 insidioso che aveva visto coinvolti numerosi operatori sanitari.
In ogni caso, né con l'atto introduttivo di lite né con le note e le memorie difensive successive l'istante veicola dati di fatto funzionali a porre le premesse della solo evocata presunzione di origine professionale dell'infezione contratta. Ed invero, nulla è dato sapere circa: le turnazioni alle quali la ricorrente era stata destinata prima del “referto-covid 19” del 23/24 dicembre 2020; la tempistica di dette turnazioni nella progressione dell'attività lavorativa predisposta dal datore di lavoro;
eventuali criticità interne ai reparti;
eventuali anomalie nel sistema di prevenzione in atto e/o nella disponibilità e/o nell'uso dei dispositivi di sicurezza in dotazione al personale sanitario;
eventuali contatti professionali particolarmente pericolosi per le condizioni del paziente. Insomma, resta non allegato l'intero contesto storico-ambientale dal quale dovrebbe desumersi, seppure per via presuntiva, l'origine professionale dell'infezione. L'equazione “prestazioni medico sanitarie in strutture di pronto soccorso = origine professionale della patologia infettiva” lasciata nel limbo di astrattezza di cui si discute sconta negativamente la circostanza che quel virus infettivo, nell'autunno-inverno 2020, circolava in tutti gli ambienti di vita. Nessuno escluso. Fatto, questo si, che si appartiene al notorio.
4 Per paventare una presunzione giuridicamente apprezzabile è necessario fornire di un minimo di concretezza la premessa astratta. Cosa non avvenuta nel caso di specie. (5)
In questa direzione conducono le stesse circolari evocate dalla ricorrente. Di cui è opportuno riportare alcuni passaggi di estrema significazione.
… In tale ambito di affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro si ritiene di ricondurre anche i casi di “covid-19” dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale … laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per cause determinate dallo svolgimento dell'attività lavorativa … La tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito
o non possa essere provato dal lavoratore si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga …> Così la nota-INAIL del 17 marzo 2020, ripresa dalla circolare n.13 del 3 aprile 2020.
In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74. Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali: … ; la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta
“presunzione semplice”). Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell . In altri termini, la CP_2 presunzione semplice che -si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in
5 occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).> Così la circolare-INAIL n.22 del 20 maggio 2020.
Osservato che, a ben vedere, le menzionate linee-guida ripercorrono gli arresti giurisprudenziali ormai sedimentatisi nel tempo, pare al Giudice evidente che la lacuna espositiva vulnerante la pretesa azionata concerne proprio l'ubi consistam dell'evocata presunzione, posto che manca qualsiasi riferimento ai dati storico/fenomenici descrittivi del c.d. “fatto noto”. In realtà, la domanda attorea si regge sull'automatica derivazione del contagio professionale dalle mansioni lavorative a rischio, senza alcuna precisazione inerente gli indizi “presuntivi”. Del tutto ignorati. Difetta, cioè, nella fattispecie descrittiva in disamina lo sforzo di allegazione mansionale-ambientale, eventualmente anche riferito all'infortunio in itinere, minimo per valorizzare il meccanismo presuntivo invocato. Il che implica, evidentemente, la non predicabilità della necessità di contestazioni mirate ad opera del resistente . CP_2
E ciò sia perché l'onere al quale la ricorrente si è sottratta è indipendente dalla posizione ex adverso mantenuta dalla parte convenuta, nella misura in cui attiene al “fatto costitutivo” del diritto azionato. Sia perché, per regola generalissima, non è possibile rispondere in maniera mirata a pretese basate su dati generici ed astratti. (6)
Le conclusioni appena raggiunte -deve necessariamente ribadirsi alla luce delle contro/obiezioni attoree veicolate con le note sostitutive- non si basano sulle lacune “individualizzanti” l'insulto infettivo, siano esse intese in senso sostanziale piuttosto che processuale. La questione, cioè, non concerne l'episodio contagioso e nemmeno la sua più
o meno difficoltosa dimostrazione in giudizio. Il vulnus resta incentrato sulla ineludibile applicazione delle regole che rendono giuridicamente valido un meccanismo presuntivo che, disancorato dalle stesse, si tramuterebbe in un'astratta e generica equazione derivativa. Non consentita.
Vale solo la pena di ulteriormente segnalare la mancanza, tale rimasta anche all'esito delle note sostitutive, di qualsivoglia sollecitazione istruttoria orale, alla quale demandare il tentativo di ricostruzione delle evenienze presuntive. Tentativo, in realtà, rimasto del tutto estraneo alla perimetrazione concettuale del ricorso.
Non sposta i termini della questione il riferimento -tardivo e a sua volta bisognevole di dati esterni di conforto (cfr. supra)- al c.d. fatto notorio di fine dicembre 2020 nella misura in cui nemmeno la lettura di tale dato offre elementi presuntivi certi inerenti la persona della ricorrente da cui muovere per addivenire alla evenienza processuale del c.d. “fatto ignoto”.
6 Deve, conclusivamente, evidenziarsi che la prospettazione espositiva attorea e il connesso sforzo dimostrativo non consentono l'emersione della premessa in fatto funzionale alla valorizzazione processuale dell'invocato meccanismo presuntivo.
La domanda attorea va, pertanto, respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE A., in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa deduzione, Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro 750,00 oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/11/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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