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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.p.i.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Pt_1 P.IVA_1
Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto,
22/a, presso la Sede dell'Istituto,
RICORRENTE
E
(c.f.: nata ad [...] il [...]), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DELL'AIERA FABIANA con domicilio eletto presso il suo studio in
Lungro, alla Via VICO IV Musici, 6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_2 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in ATP non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente all'handicap grave accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa dal nominato ctu dott. richiedeva, Persona_1 conseguentemente, la nomina di nuovo Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza dello stato invalidante suscettibile di condurre al conseguimento del beneficio o, gradatamente, la decorrenza differita del medesimo previ, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in ATP.
Ha spiegato costituzione in Giudizio la sig.ra rilevando l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni svolte dall ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma CP_2 del dott. svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
ancor prima deducendo Per_1 profili di inammissibilità del ricorso atteso che non risultano esplicitati i motivi del dissenso e che la
Parte pur avendone avuta la possibilità non ha inteso sottoporre al ctu, nei tempi e modi previsti, alcuna osservazione in proposito.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(3762/24) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC l'odierna parte resistente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte riportandosi alla memoria costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed ancor prima l'inammissibilità del medesimo.
Parte ricorrente non ha inteso depositare note nel termine assegnato.
2. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 09.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 23.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta, da parte della ricorrente in ATP sig.ra , rispettato il termine CP_1 semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il
11.04.2024 con comunicazione pervenuta il successivo 02.05.2024 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto in data 10.09.2024.
3. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
La Sig.ra , con procedimento per ATP n. 3762/2024, aveva richiesto ed ottenuto CP_1
l'accertamento del requisito sanitario afferente all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L. 104/92. Avverso le risultanze dell'elaborato peritale iscriveva a ruolo il Giudizio di merito l domandando la rinnovazione della CTU. Controparte_2
Non è inopportuno rammentare a tal riguardo come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo Giudicante che l'odierno ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo richiamando parti dello stesso senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott. limitandosi a Persona_1 sostenere come la parte “è completamente autonoma in tutte le sue attività per cui non sussiste
. . .la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” (pag. 2) quasi a richiamare, nella prima parte, il presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento (“completamente autonoma . . .”) dimenticando che la ricorrente in ATP ha richiesto l'accertamento dell'handicap grave.
L'operare il mero riferimento alle patologie della ricorrente in ATP riportando stralci dell'elaborato, senza nulla aggiungere in merito e, soprattutto, senza evidenziare i vizi in cui sarebbe incorso l'Ausiliare del Giudice, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, immune da qualsivoglia vizio ed analiticamente descrittivo dello stato di salute della perizianda afflitta da patologie piuttosto gravi
(Sclerosi multipla . . . con esiti di intervento di setto plastica nasale per deviazione del setto, incontinenza cardiale, discopatie cervicali multiple, microlitiasi renale bilaterale ed angiomiolipoma renale dx” – v. elaborato al paragrafo diagnosi-discussione-conclusioni) tali da richiedere quell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale giuste previsioni di cui all'art. 3, comma 3°, L. 104/92.
Tanto varrebbe, di per sè stesso, alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
Per completezza va ulteriormente sottolineato come dalla documentazione in atti si può rilevare che quanto esplicitato nel presente giudizio di merito - ripetesi pur non concretando motivi di opposizione - non risulta essere stato sottoposto al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva.
L'Istituto previdenziale non ha inteso rimettere la benché minima osservazione in merito pur avendo con un proprio fiduciario assistito alle operazioni peritali (v. relazione peritale a pag. 1) e non dimenticando come il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU emendabili in sede di redazione della perizia definitiva. Le eventuali contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per
ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3762/24.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dall , in Pt_1
p.l.r.p.t., nei confronti della sig.ra , disattesa ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna l' al pagamento della somma di €. 1.250,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e Pt_1
C.A.P come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fabiana Dell'Aiera,
Procuratore costituito.
Castrovillari lì, 10 novembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.p.i.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Pt_1 P.IVA_1
Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto,
22/a, presso la Sede dell'Istituto,
RICORRENTE
E
(c.f.: nata ad [...] il [...]), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DELL'AIERA FABIANA con domicilio eletto presso il suo studio in
Lungro, alla Via VICO IV Musici, 6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_2 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in ATP non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente all'handicap grave accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa dal nominato ctu dott. richiedeva, Persona_1 conseguentemente, la nomina di nuovo Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza dello stato invalidante suscettibile di condurre al conseguimento del beneficio o, gradatamente, la decorrenza differita del medesimo previ, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in ATP.
Ha spiegato costituzione in Giudizio la sig.ra rilevando l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni svolte dall ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma CP_2 del dott. svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
ancor prima deducendo Per_1 profili di inammissibilità del ricorso atteso che non risultano esplicitati i motivi del dissenso e che la
Parte pur avendone avuta la possibilità non ha inteso sottoporre al ctu, nei tempi e modi previsti, alcuna osservazione in proposito.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(3762/24) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC l'odierna parte resistente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte riportandosi alla memoria costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed ancor prima l'inammissibilità del medesimo.
Parte ricorrente non ha inteso depositare note nel termine assegnato.
2. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 09.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 23.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta, da parte della ricorrente in ATP sig.ra , rispettato il termine CP_1 semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il
11.04.2024 con comunicazione pervenuta il successivo 02.05.2024 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto in data 10.09.2024.
3. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
La Sig.ra , con procedimento per ATP n. 3762/2024, aveva richiesto ed ottenuto CP_1
l'accertamento del requisito sanitario afferente all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L. 104/92. Avverso le risultanze dell'elaborato peritale iscriveva a ruolo il Giudizio di merito l domandando la rinnovazione della CTU. Controparte_2
Non è inopportuno rammentare a tal riguardo come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo Giudicante che l'odierno ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo richiamando parti dello stesso senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott. limitandosi a Persona_1 sostenere come la parte “è completamente autonoma in tutte le sue attività per cui non sussiste
. . .la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” (pag. 2) quasi a richiamare, nella prima parte, il presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento (“completamente autonoma . . .”) dimenticando che la ricorrente in ATP ha richiesto l'accertamento dell'handicap grave.
L'operare il mero riferimento alle patologie della ricorrente in ATP riportando stralci dell'elaborato, senza nulla aggiungere in merito e, soprattutto, senza evidenziare i vizi in cui sarebbe incorso l'Ausiliare del Giudice, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, immune da qualsivoglia vizio ed analiticamente descrittivo dello stato di salute della perizianda afflitta da patologie piuttosto gravi
(Sclerosi multipla . . . con esiti di intervento di setto plastica nasale per deviazione del setto, incontinenza cardiale, discopatie cervicali multiple, microlitiasi renale bilaterale ed angiomiolipoma renale dx” – v. elaborato al paragrafo diagnosi-discussione-conclusioni) tali da richiedere quell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale giuste previsioni di cui all'art. 3, comma 3°, L. 104/92.
Tanto varrebbe, di per sè stesso, alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
Per completezza va ulteriormente sottolineato come dalla documentazione in atti si può rilevare che quanto esplicitato nel presente giudizio di merito - ripetesi pur non concretando motivi di opposizione - non risulta essere stato sottoposto al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva.
L'Istituto previdenziale non ha inteso rimettere la benché minima osservazione in merito pur avendo con un proprio fiduciario assistito alle operazioni peritali (v. relazione peritale a pag. 1) e non dimenticando come il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU emendabili in sede di redazione della perizia definitiva. Le eventuali contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per
ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3762/24.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dall , in Pt_1
p.l.r.p.t., nei confronti della sig.ra , disattesa ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna l' al pagamento della somma di €. 1.250,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e Pt_1
C.A.P come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fabiana Dell'Aiera,
Procuratore costituito.
Castrovillari lì, 10 novembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo