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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3911 / 2023 promosso da:
1. , nato il [...] Controparte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
2. , nata il [...] a Per_1 CP_2
Ribeirao Preto (Brasile);
3. , nato il [...] Parte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
4. , nato il [...] a Controparte_3
Ribeirao Preto (Brasile);
5. , nato il [...] a [...]- Controparte_4 beirao Preto (Brasile);
6. , nato il [...] Parte_2
a Ribeirao Preto (Brasile); tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Daiane Ma- rangoni del Foro di Roma, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_5 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Pag. 2 di 11 FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_5 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di (o Persona_2 Per_3
), nato RR (PZ) il 27/06/1873, il quale emigra-
[...] va in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria
Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, hanno prodotto documenti e certifica- zioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Con atto di rinuncia depositato in data 02.02.2024,
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile), ha rinunciato agli atti del giudizio, non avendo
“più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del
convenuto ai fini del riconoscimento della citta- CP_5 dinanza italiana iuris sanguinis”.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di
Pag. 3 di 11 riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il sig. (o Persona_2 Per_3
), loro avo, è nato il [...] a [...], cit-
[...] tà che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quanto- meno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza,
Pag. 4 di 11 nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis. Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data 18.04.1929, da
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina italiana) Persona_4 con (cittadino brasiliano) nasceva, in data Persona_5
17.02.1930, , dal cui matrimonio nel 1957 con Persona_6
discendono gli odierni ricorrenti. Persona_7
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste, pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Ciò posto, va immediatamente rilevato che la ricorrente
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_4
(Brasile), con atto depositato in data 02.02.2024, ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio, per non avere “più interesse ad agi- re giudizialmente nei confronti del convenuto ai fini del CP_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iuris sanguinis”; la pre- detta rinuncia agli atti è stata ritualmente formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, stante l'assenza di parti costituite che potreb- bero avere interesse alla prosecuzione del processo nei confronti della citata rinunciante, deve dichiararsene l'estinzione limitata- mente a tale ricorrente.
Pag. 5 di 11 5. - Venendo ora al merito del giudizio in ordine alla domanda dei restanti ricorrente, com'è noto, per principio, il riconoscimento del- la cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di pa- dre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Re- pubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinan- za n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la Pt_5
per atto di nascita si acquista a titolo originario iure
[...] [...]
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura Per_8 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Pag. 6 di 11 5.1. - Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (o Persona_2 Per_3
), nato RR (PZ) il 27/06/1873, non ha mai ri-
[...] nunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasi- liana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturaliz- zazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se- greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Re- pubblica Federale del Brasile, depositato in atti (doc.5), sic- ché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Dalla documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della li- nea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimonio, contratto in data 18.04.1929, da (figlia Persona_4 dell'avo italiano, e pertanto cittadina italiana) con Persona_5
(cittadino brasiliano), dalla cui unione nasceva, in data
17.02.1930, . Quest'ultimo, nel 1957, contrae- Persona_6 va matrimonio con e dalla loro Persona_7 unione discendono gli odierni ricorrenti.
Orbene, il matrimonio di con un cittadino straniero, Persona_4 avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmis- sione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via pater- na, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matri- monio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra co- niugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Pag. 7 di 11 Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi-
Pag. 8 di 11 ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
5.2. - In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del Mi- nistero dell'Interno, dei provvedimenti conseguenti.
Pag. 9 di 11 6. – Infine, quanto alle spese di lite, in ragione della peculia- rità della materia, della circostanza che la decisione discen- de dall'applicazione di principi di derivazione giurispruden- ziale e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; Controparte_6
- DICHIARA l'estinzione del processo limitatamen- te alla ricorrente , nata Parte_3 il 04/05/1984 a Ribeirao Preto (Brasile);
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato il [...] Controparte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
2. , nato il [...] Pt_1 CP_2
a Ribeirao Preto (Brasile);
3. , nato il [...] a Controparte_3
Ribeirao Preto (Brasile);
4. , nato il [...] a [...]- Controparte_4 beirao Preto (Brasile);
5. , nato il [...] Parte_2
a Ribeirao Preto (Brasile), sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- , , e, per esso, Per_9 Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RR
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscri- zioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, prov- vedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 10 di 11 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 17.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3911 / 2023 promosso da:
1. , nato il [...] Controparte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
2. , nata il [...] a Per_1 CP_2
Ribeirao Preto (Brasile);
3. , nato il [...] Parte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
4. , nato il [...] a Controparte_3
Ribeirao Preto (Brasile);
5. , nato il [...] a [...]- Controparte_4 beirao Preto (Brasile);
6. , nato il [...] Parte_2
a Ribeirao Preto (Brasile); tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Daiane Ma- rangoni del Foro di Roma, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_5 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Pag. 2 di 11 FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_5 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di (o Persona_2 Per_3
), nato RR (PZ) il 27/06/1873, il quale emigra-
[...] va in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria
Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, hanno prodotto documenti e certifica- zioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Con atto di rinuncia depositato in data 02.02.2024,
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile), ha rinunciato agli atti del giudizio, non avendo
“più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del
convenuto ai fini del riconoscimento della citta- CP_5 dinanza italiana iuris sanguinis”.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di
Pag. 3 di 11 riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il sig. (o Persona_2 Per_3
), loro avo, è nato il [...] a [...], cit-
[...] tà che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quanto- meno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza,
Pag. 4 di 11 nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis. Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data 18.04.1929, da
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina italiana) Persona_4 con (cittadino brasiliano) nasceva, in data Persona_5
17.02.1930, , dal cui matrimonio nel 1957 con Persona_6
discendono gli odierni ricorrenti. Persona_7
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste, pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Ciò posto, va immediatamente rilevato che la ricorrente
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_4
(Brasile), con atto depositato in data 02.02.2024, ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio, per non avere “più interesse ad agi- re giudizialmente nei confronti del convenuto ai fini del CP_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iuris sanguinis”; la pre- detta rinuncia agli atti è stata ritualmente formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, stante l'assenza di parti costituite che potreb- bero avere interesse alla prosecuzione del processo nei confronti della citata rinunciante, deve dichiararsene l'estinzione limitata- mente a tale ricorrente.
Pag. 5 di 11 5. - Venendo ora al merito del giudizio in ordine alla domanda dei restanti ricorrente, com'è noto, per principio, il riconoscimento del- la cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di pa- dre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Re- pubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinan- za n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la Pt_5
per atto di nascita si acquista a titolo originario iure
[...] [...]
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura Per_8 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Pag. 6 di 11 5.1. - Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (o Persona_2 Per_3
), nato RR (PZ) il 27/06/1873, non ha mai ri-
[...] nunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasi- liana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturaliz- zazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se- greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Re- pubblica Federale del Brasile, depositato in atti (doc.5), sic- ché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Dalla documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della li- nea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimonio, contratto in data 18.04.1929, da (figlia Persona_4 dell'avo italiano, e pertanto cittadina italiana) con Persona_5
(cittadino brasiliano), dalla cui unione nasceva, in data
17.02.1930, . Quest'ultimo, nel 1957, contrae- Persona_6 va matrimonio con e dalla loro Persona_7 unione discendono gli odierni ricorrenti.
Orbene, il matrimonio di con un cittadino straniero, Persona_4 avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmis- sione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via pater- na, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matri- monio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra co- niugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Pag. 7 di 11 Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi-
Pag. 8 di 11 ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
5.2. - In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del Mi- nistero dell'Interno, dei provvedimenti conseguenti.
Pag. 9 di 11 6. – Infine, quanto alle spese di lite, in ragione della peculia- rità della materia, della circostanza che la decisione discen- de dall'applicazione di principi di derivazione giurispruden- ziale e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; Controparte_6
- DICHIARA l'estinzione del processo limitatamen- te alla ricorrente , nata Parte_3 il 04/05/1984 a Ribeirao Preto (Brasile);
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato il [...] Controparte_1
a Ribeirao Preto (Brasile);
2. , nato il [...] Pt_1 CP_2
a Ribeirao Preto (Brasile);
3. , nato il [...] a Controparte_3
Ribeirao Preto (Brasile);
4. , nato il [...] a [...]- Controparte_4 beirao Preto (Brasile);
5. , nato il [...] Parte_2
a Ribeirao Preto (Brasile), sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- , , e, per esso, Per_9 Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RR
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscri- zioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, prov- vedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 10 di 11 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 17.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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