TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4856/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Cannatà, con cui elettivamente domicilia in Gioia Tauro (RC), alla Trav. Papa Giovanni XXIII, snc, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della
[...] rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Scaglione, con cui elettivamente domicilia in Locri, alla via D. Candida n. 6, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 09420249007780557000 notificatale da , in Controparte_5 data 23.09.2024, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000, afferenti all'omesso versamento di contributi mod. DM 10/V, anni 1995-2002, per l'importo complessivo di € 81.642,38. Nello specifico, deduceva l'intervenuto annullamento per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 09420030006318731000 e alla cartella di pagamento n. 09420040019289883000 rispettivamente con sentenza n. 1718/2014, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav. e Prev., in data 18.06.2014 e con sentenza n. 1442/2012 emessa dal medesimo Tribunale in data 22.05.2012, entrambe passate in giudicato. Rilevava, altresì, che l'annullamento delle succitate pretese creditorie era stato nuovamente affermato da questo Tribunale nel giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420179003950607000, promosso dalla stessa sig.ra definito con sentenza n. 6/2020 dell'08.01.2020. Parte_2
In subordine, deduceva comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva di cui alle summenzionate cartelle. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_3 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare Controparte_6 che il credito richiesto mediante le cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000 non è dovuto perché definitivamente annullato con le sentenze n. 1178/2014, n. 740/2017 e 1442/2012; • In subordine, ritenere e dichiarare estinto il diritto di riscossione per intervenuta prescrizione del credito;
• Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249007780557000, nella parte in cui richiede il pagamento delle cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000 e, per l'effetto, annullarla;
• Ritenere e dichiarare illegittime le cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000 e, per l'effetto, annullarle”, vinte le distraende spese di lite, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1 legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_3 giudizio. Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso stante la presenza di un giudicato sulla questione. Parimenti costituitasi l' non si Controparte_6 opponeva alla domanda di riduzione dell'intimazione impugnata ma contestava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione. *******
1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_3 CP_1 oggetto di cessione alla stessa. 1.1 Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' CP_1
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_6 CP_4 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (nel caso di specie, estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, in via assorbente, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerge che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420030006318731000 è stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 1718/2014 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 18.06.2014(cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 1718/2014 si legge: “- dichiara inammissibile l'opposizione, ma successivamente prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento notificata il 5.3.2003.;(…)”. La succitata pronuncia è stata modificata unicamente nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 740/2017 del 18.09.2017 che ne ha confermato il contenuto nel resto (cfr. all. n. 6 prod.ne documentale parte ricorrente) Parimenti, il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420040019289883000 è stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 1422/2012 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 22.05.2012, oramai passata in giudicato (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 1422/2012 si legge:
“accoglie l'opposizione sulla contribuzione per lavoratori dipendenti e dichiara la non debenza per prescrizione della somma di cui all'estratto di ruolo opposto relativamente alla contribuzione dipendenti”. Per di più, risulta documentalmente provato che l'annullamento delle succitate pretese creditorie è stato nuovamente affermato da questo Tribunale nel giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420179003950607000, promosso dalla stessa sig.ra e definito con Parte_2 sentenza n. 6/2020 dell'08.01.2020 nel cui dispositivo si legge: “dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420179003950607000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000”. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n. 09420249007780557000, esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento menzionate in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti resistenti atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_1 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente. Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda merita accoglimento.
4. Tanto premesso, le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
Di contro, si palesa infondata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in mancanza di prova di uno specifico pregiudizio patito dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto, perché già annullato con sentenze passate in giudicato, il credito di cui alle cartelle di pagamento n. 09420030006318731000 e n. 09420040019289883000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420249007780557000 in parte qua;
- condanna l' e l' al pagamento CP_1 Controparte_6 delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi
€.4.201,00 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese nei confronti della Controparte_3
Reggio Calabria, 22.10.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano