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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2615 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza del 18/02/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall' avv.to MAIORISI GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 18/02/25: per parte ricorrente: l'avv. Bartolomeo Spaziano, nella qualità di procuratore e difensore del sig.
, con la presente si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa Parte_1 ritualmente depositata;
per parte resistente: l' avv. Giovanni Maiorisi, quale procuratore ad litem di CP_1 nell'intestato procedimento, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito ed insiste per l'integrale accoglimento delle istanze formulate nell'interesse della propria assistita e, in particolare, alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria integrativa.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 13/10/2005 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 03/01/1980 in Alvignano (CE) alle condizioni indicate in ricorso. In particolare chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie, deducendo il peggioramento della propria condizione economica.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della accertare e dichiarare che CP_1
l'immobile, di cui all'atto di compravendita del 15/12/2020 stipulato tra innanzi Parte_1 al Notaio di Alife (Rep.n.6836), apparteneva alla comunione legale;
dichiarare il diritto Per_1 della ad ottenere da il pagamento della giusta metà dell'importo di CP_1 Parte_1
€.41.000,00 dichiarato quale prezzo della compravendita nell' atto notarile e per l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma di €.20.500,00 oltre Parte_1 CP_1 accessori di legge;
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere da CP_1 Parte_1
un assegno divorzile pari ad €.300,00 mensili (ovvero nella misura ritenuta equa dal
[...]
Giudicante), nonché una quota parte del TFS spettante al e dovuto dall' , per le Parte_1 CP_2 causali esposte;
condannare il al pagamento dell'assegno divorzile nonché della quota Parte_1 parte del TFS e disporre ed ordinare all' (soggetto erogante il trattamento pensionistico in favore CP_2 del ricorrente) di trattenere automaticamente tali somme dagli emolumenti dovuti al , Parte_1 versandoli direttamente in favore della vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
All'udienza del 10/03/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Assunto l'interrogatorio formale, escussi i testi, acquisita documentazione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, per costante giurisprudenza anche quando la procura sia conferita su foglio separato va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione di cui al combinato disposto degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., con la conseguenza che essa dovrà ritenersi conferita per il giudizio intentato anche in assenza di un espresso riferimento al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio intentato -Cass. n. 26587/2023-.
Sempre in via preliminare, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638). Ciò posto, è evidente che le domande proposte dalla resistente –di accertamento della sottoposizione dell'immobile al regime della comunione legale e di condanna al pagamento della metà del prezzo ottenuto dal ricorrente, relative al regime della comunione legale, non presentano elementi di connessione “forte” con l'oggetto del giudizio di separazione o divorzio (Cass. 21 maggio 2009, n. 11828). E' certamente connessa, invece, la domanda di attribuzione di una quota di TFS -Cass. civ. n. 27233/2008-.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata. Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata da parte resistente.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
Orbene, il ricorrente percepisce il reddito da pensione -lordi circa 23.000,00, netti circa 19300,00, dagli estratti del conto corrente emerge l'accredito mensile di circa € 1000,00- , non ha contestato di aver venduto un immobile per il prezzo di circa € 41.000,00. Riguardo all'esposizione debitoria, dal piano di ammortamento del finanziamento Agos si evince che il relativo debito è estinto, come il debito per il finanziamento convenzione con rata mensile di € 292,00; il prestito convenzione CP_2 CP_ dell'importo mensile di circa € 252,00 avrà scadenza nel 2030. La resistente, invece, che durante il matrimonio era titolare di una ricevitoria con scarso reddito, era priva di lavoro all'epoca della separazione, come emerge dalla sentenza in atti. La sua posizione lavorativa e reddituale può ricostruirsi dal certificato storico lavorativo e dalle dichiarazioni testimoniali. Emerge che ella ha svolto dal 2013 al 2020 lavoro di assistenza sanitaria e di collaborazione familiare, non a tempo pieno, anzi, nell'ultimo periodo per circa 6 ore settimanali;
nell'anno 2021 ha percepito l'indennità di disoccupazione;
gode dell'usufrutto dell'immobile in cui vive appartenete alla sua famiglia, del quale è nuda proprietaria la figlia, convive con la madre che gode della pensione e dell'indennità di accompagnamento. Orbene, la resistente, nonostante l'età di circa anni 63, non gode di apprezzabile reddito dinamico, da lavoro o pensione, né può farsi affidamento sul reddito della madre, ormai, ultranovantenne. Non è rimasta inerte, anzi, ha provato di aver svolto svariate attività lavorative nel periodo successivo alla separazione. Non gode di reddito adeguato nonostante l'impegno lavorativo e tenuto conto dell'età può ritenersi l'impossibilità di procurarselo per ragioni obiettive. Ella ha certamente contribuito alla formazione del patrimonio del coniuge e familiare, invero, come può desumersi dalla sentenza di separazione, durante il matrimonio ella ha provveduto all'educazione della figlia, verso la quale il padre ha usato violenza, così come nei confronti della moglie. Sussistono, pertanto, le condizioni per la previsione dell'assegno divorzile in suo favore, in funzione assistenziale-perequativa.
Sulla scorta di queste argomentazioni la domanda deve essere accolta. Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, delle ragioni della rottura del vincolo coniugale, pare equo fissare in € 220,00 l'assegno divorzile a carico del ricorrente. Detta somma andrà versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat –F.O.I.-
Parte ricorrente ha chiesto di condannare il convenuto alla corresponsione della quota di T.F.S. dovuta per legge.
La ricorrente è titolare di assegno di divorzio ed è di stato libero;
il ricorso di divorzio è stato depositato in data 24.03.2021, prima della percezione del TFS – mandato del 14.12.2021, data di decorrenza del pagamento 23.09.2021-, ella ha diritto, quindi, alla quota di legge dell'indennità.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente, si evince che il ricorrente ha prestato servizio dal 01.01.1979 al 31.08.2019.
Osserva, pertanto, il Collegio che tale periodo coincide con quello da porre a base del calcolo della quota di t.f.s. spettante al coniuge divorziato.
Il calcolo va fatto con riferimento all'intera durata del periodo matrimoniale, compreso quello successivo alla cessazione della convivenza e fino allo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (Cass. 15299/2007), così ancorando il periodo di riferimento a un dato giuridicamente certo e irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che a uno incerto e precario come la cessazione della convivenza (Cass. 10075/2003, Cass. 4867/2006).
In particolare, l'importo è pari al 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale.
Tale risultato si ottiene dividendo l'indennità netta percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale, calcolando, poi, il 40 per cento su tale ultimo importo.
Nella specie, il matrimonio è stato contratto nel 1980 ed il ricorso di divorzio è stato depositato nel 2021, dopo 41 anni, con coincidenza temporale tra coniugio e rapporto lavorativo di anni 39 -il rapporto di lavoro è iniziato nell'anno 1979-.
Discende da tali considerazioni che la resistente ha diritto di percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni:
a) divisione dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente, pari a € 25.371,15 per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, 42 anni;
b) moltiplicazione del risultato (€ 604,00) per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale, per un totale di € 23558,95, al 40%, pari a € 9423,57.
In definitiva la quota spettante alla resistente ammonta ad € 9.423,57. Siccome il ricorrente ha già percepito l'indennità va condannato al pagamento della detta somma in favore della resistente. Considerata la natura e l'esito del giudizio, la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano tra le parti.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Alvignano tra e;
Parte_1 CP_1
b) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 220,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat;
c) condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di € 9.423,57, quota alla stessa spettante del T.F.S. percepito dal ricorrente;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALVIGNANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n.1, parte 2, serie A, Anno 1980); e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 25/11/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2615 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza del 18/02/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall' avv.to MAIORISI GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 18/02/25: per parte ricorrente: l'avv. Bartolomeo Spaziano, nella qualità di procuratore e difensore del sig.
, con la presente si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa Parte_1 ritualmente depositata;
per parte resistente: l' avv. Giovanni Maiorisi, quale procuratore ad litem di CP_1 nell'intestato procedimento, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito ed insiste per l'integrale accoglimento delle istanze formulate nell'interesse della propria assistita e, in particolare, alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria integrativa.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 13/10/2005 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 03/01/1980 in Alvignano (CE) alle condizioni indicate in ricorso. In particolare chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie, deducendo il peggioramento della propria condizione economica.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della accertare e dichiarare che CP_1
l'immobile, di cui all'atto di compravendita del 15/12/2020 stipulato tra innanzi Parte_1 al Notaio di Alife (Rep.n.6836), apparteneva alla comunione legale;
dichiarare il diritto Per_1 della ad ottenere da il pagamento della giusta metà dell'importo di CP_1 Parte_1
€.41.000,00 dichiarato quale prezzo della compravendita nell' atto notarile e per l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma di €.20.500,00 oltre Parte_1 CP_1 accessori di legge;
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere da CP_1 Parte_1
un assegno divorzile pari ad €.300,00 mensili (ovvero nella misura ritenuta equa dal
[...]
Giudicante), nonché una quota parte del TFS spettante al e dovuto dall' , per le Parte_1 CP_2 causali esposte;
condannare il al pagamento dell'assegno divorzile nonché della quota Parte_1 parte del TFS e disporre ed ordinare all' (soggetto erogante il trattamento pensionistico in favore CP_2 del ricorrente) di trattenere automaticamente tali somme dagli emolumenti dovuti al , Parte_1 versandoli direttamente in favore della vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
All'udienza del 10/03/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Assunto l'interrogatorio formale, escussi i testi, acquisita documentazione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, per costante giurisprudenza anche quando la procura sia conferita su foglio separato va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione di cui al combinato disposto degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., con la conseguenza che essa dovrà ritenersi conferita per il giudizio intentato anche in assenza di un espresso riferimento al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio intentato -Cass. n. 26587/2023-.
Sempre in via preliminare, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638). Ciò posto, è evidente che le domande proposte dalla resistente –di accertamento della sottoposizione dell'immobile al regime della comunione legale e di condanna al pagamento della metà del prezzo ottenuto dal ricorrente, relative al regime della comunione legale, non presentano elementi di connessione “forte” con l'oggetto del giudizio di separazione o divorzio (Cass. 21 maggio 2009, n. 11828). E' certamente connessa, invece, la domanda di attribuzione di una quota di TFS -Cass. civ. n. 27233/2008-.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata. Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata da parte resistente.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
Orbene, il ricorrente percepisce il reddito da pensione -lordi circa 23.000,00, netti circa 19300,00, dagli estratti del conto corrente emerge l'accredito mensile di circa € 1000,00- , non ha contestato di aver venduto un immobile per il prezzo di circa € 41.000,00. Riguardo all'esposizione debitoria, dal piano di ammortamento del finanziamento Agos si evince che il relativo debito è estinto, come il debito per il finanziamento convenzione con rata mensile di € 292,00; il prestito convenzione CP_2 CP_ dell'importo mensile di circa € 252,00 avrà scadenza nel 2030. La resistente, invece, che durante il matrimonio era titolare di una ricevitoria con scarso reddito, era priva di lavoro all'epoca della separazione, come emerge dalla sentenza in atti. La sua posizione lavorativa e reddituale può ricostruirsi dal certificato storico lavorativo e dalle dichiarazioni testimoniali. Emerge che ella ha svolto dal 2013 al 2020 lavoro di assistenza sanitaria e di collaborazione familiare, non a tempo pieno, anzi, nell'ultimo periodo per circa 6 ore settimanali;
nell'anno 2021 ha percepito l'indennità di disoccupazione;
gode dell'usufrutto dell'immobile in cui vive appartenete alla sua famiglia, del quale è nuda proprietaria la figlia, convive con la madre che gode della pensione e dell'indennità di accompagnamento. Orbene, la resistente, nonostante l'età di circa anni 63, non gode di apprezzabile reddito dinamico, da lavoro o pensione, né può farsi affidamento sul reddito della madre, ormai, ultranovantenne. Non è rimasta inerte, anzi, ha provato di aver svolto svariate attività lavorative nel periodo successivo alla separazione. Non gode di reddito adeguato nonostante l'impegno lavorativo e tenuto conto dell'età può ritenersi l'impossibilità di procurarselo per ragioni obiettive. Ella ha certamente contribuito alla formazione del patrimonio del coniuge e familiare, invero, come può desumersi dalla sentenza di separazione, durante il matrimonio ella ha provveduto all'educazione della figlia, verso la quale il padre ha usato violenza, così come nei confronti della moglie. Sussistono, pertanto, le condizioni per la previsione dell'assegno divorzile in suo favore, in funzione assistenziale-perequativa.
Sulla scorta di queste argomentazioni la domanda deve essere accolta. Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, delle ragioni della rottura del vincolo coniugale, pare equo fissare in € 220,00 l'assegno divorzile a carico del ricorrente. Detta somma andrà versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat –F.O.I.-
Parte ricorrente ha chiesto di condannare il convenuto alla corresponsione della quota di T.F.S. dovuta per legge.
La ricorrente è titolare di assegno di divorzio ed è di stato libero;
il ricorso di divorzio è stato depositato in data 24.03.2021, prima della percezione del TFS – mandato del 14.12.2021, data di decorrenza del pagamento 23.09.2021-, ella ha diritto, quindi, alla quota di legge dell'indennità.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente, si evince che il ricorrente ha prestato servizio dal 01.01.1979 al 31.08.2019.
Osserva, pertanto, il Collegio che tale periodo coincide con quello da porre a base del calcolo della quota di t.f.s. spettante al coniuge divorziato.
Il calcolo va fatto con riferimento all'intera durata del periodo matrimoniale, compreso quello successivo alla cessazione della convivenza e fino allo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (Cass. 15299/2007), così ancorando il periodo di riferimento a un dato giuridicamente certo e irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che a uno incerto e precario come la cessazione della convivenza (Cass. 10075/2003, Cass. 4867/2006).
In particolare, l'importo è pari al 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale.
Tale risultato si ottiene dividendo l'indennità netta percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale, calcolando, poi, il 40 per cento su tale ultimo importo.
Nella specie, il matrimonio è stato contratto nel 1980 ed il ricorso di divorzio è stato depositato nel 2021, dopo 41 anni, con coincidenza temporale tra coniugio e rapporto lavorativo di anni 39 -il rapporto di lavoro è iniziato nell'anno 1979-.
Discende da tali considerazioni che la resistente ha diritto di percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni:
a) divisione dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente, pari a € 25.371,15 per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, 42 anni;
b) moltiplicazione del risultato (€ 604,00) per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale, per un totale di € 23558,95, al 40%, pari a € 9423,57.
In definitiva la quota spettante alla resistente ammonta ad € 9.423,57. Siccome il ricorrente ha già percepito l'indennità va condannato al pagamento della detta somma in favore della resistente. Considerata la natura e l'esito del giudizio, la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano tra le parti.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Alvignano tra e;
Parte_1 CP_1
b) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 220,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat;
c) condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di € 9.423,57, quota alla stessa spettante del T.F.S. percepito dal ricorrente;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALVIGNANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n.1, parte 2, serie A, Anno 1980); e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 25/11/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso