CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4426/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239013447675000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033318364000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1479 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000575665000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210067717162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220032351972000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030471352000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008740644000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030489860000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160003168985000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201500064454380000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201500064454380000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta ed esibisce copia cartacea di sentenza già depositata agli atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina intimazione di pagamento di debiti erariali complessivamente ammontanti ad € 138.302,46, notificatale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso denunciò: - la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica;
- la nullità dell'atto impugnato, e degli atti presupposti in violazione dell'art.25 Dpr
602/73 per la mancata notifica e per la mancata produzione nelle controdeduzioni delle copie delle cartelle di pagamento;
- la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 L.212/2000; - la nullità dell'atto impugnato per violazione della legge n.241/1990; - la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito;
- l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento per errata applicazione dell'art. 30 dpr 602/73 e del compenso di riscossione.
Si costituì l'Agente della riscossione, depositando documenti a comprova, in tesi, della notificazione delle risalenti cartelle di pagamento sottese dall'intimazione e controbattendo le censure avversarie.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, sul dichiarato presupposto che: - l'avvenuta impugnazione dell'intimazione avversata aveva sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e secondo solida giurisprudenza, le invalidità denunciate;
- le cartelle di pagamento presupposte dall'intimazione risultano, sulla base dei documenti depositati dalla Controparte, regolarmente notificate;
- ogni censura mossa a quegli atti presupposti è inammissibile perché avrebbe dovuto essere presentata con tempestive i8mpugnazioni anziché verso un atto meramente consequenziale, qual è l'avviso di intimazione di pagamento.
La Contribuente ha proposto appello rilevando che: - una parte delle cartelle presupposte era stata annullata giudizialmente;
- altra parte era stata notificata mediante posta elettronica certificata con spedizione proveniente da casella dell'Agente della riscossione non figurante nei registri pubblici;
- le rimanenti cartelle erano state illegittimamente notificate;
- era maturata la decadenza/prescrizione dei crediti erariali;
- mancava motivazione circa la misura degli interessi (e, impropriamente, dell'aggio di riscossione); - era inesistente la notificazione dell'intimazione impugnata perché proveniente da casella di p.e.c. non figurante nei pubblici registri nonché a causa dell'allegazione al messaggio di copia del documento anziché del documento informatico;
- era stata omessa la notificazione, unitamente all'intimazione, delle cartelle di pagamento sottese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima parte della prima doglianza d'appello denuncia l'errore in cui è incorso il Giudice nel considerare valide le notificazioni delle cartelle presupposte nonostante la mancata esibizione di copia delle cartelle stesse da parte dell'Agente della riscossione, unitamente ai documenti relativi alla notificazione. La Corte giudica infondata la censura in quanto aderisce al solido indirizzo giurisprudenziale per il quale “La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è esaurita mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento;
non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa, in quanto la notifica si presume valida ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria del contribuente circa l'impossibilità di averne conoscenza” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2025, n. 26311).
La seconda porzione della prima doglianza, dedicata alla contestazione di regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte, premette che parte delle stesse è stata annullata giudizialmente.
Questa preliminare segnalazione dell'Appellante si riferisce alle cartelle nn. 29520150006445438/000,
29520160003168985/000, 2952016003489860/000, 29520180000575665/000, 9520210067717162/000, tutte le quali sono state annullate – secondo l'Appellante – con sentenza n. 2303 del 25/09/2020 CTP di
Messina. La Corte, versatasi sulla citata sentenza, quale depositata dall'Appellante, constata che il verdetto ebbe ad oggetto un “preavviso di fermo amministrativo” per debiti erariali della Contribuente e lo annullò perché – giudicata inammissibile la costituzione dell'Agente della riscossione e, con essa, la rispettiva produzione documentale – non poté prendere in considerazione la prova della notifica delle cartelle presupposte. Sicché ad essere stato annullato fu soltanto quella misura non anche le cartelle di pagamento presupposte. Esse, per di più, non vengono menzionate nella sentenza, di guisa che Il Collegio non potrebbe – quand'anche volesse per mera completezza – verificare se le cartelle qui in questione siano le stesse per le quali fu disposto quel “preavviso di fermo”. Ovvio corollario è che le indicate cinque cartelle debbono aversi per correttamente notifica, giacché l'Appellante non contesta specificamente la rispettiva notificazione né tampoco la argomenta.
Quanto alla cartella n. 29520150006445438000 – ch'è una delle citate cinque cartelle – va presa in esame la censura denunciante il fatto che la relativa notificazione avvenne a cura di operatore postale privato. La
Corte disattende la doglianza perché – secondo solida giurisprudenza di legittimità – dal 2011 le spedizioni degli atti tributari “amministrativi” ben possono avvenire mediante operatori privati postali. Sempre con riguardo alla notificazione di questa cartella l'Appellante ne denuncia, in ogni caso, la nullità a causa della mancanza della raccomandata informativa. Anche questa censura va disattesa perché inammissibile, giacché in primo grado la memoria di replica omise tale rilievo.
Per quanto attiene alla notificazione di ulteriori quattro cartelle – nn. 9520190008740644/000,
295202200340471352/000, 9520220032351972/000, 29520220033318364/000 – l'Appellante ne denuncia l'illegittimità a causa dell'avvenuta spedizione a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da casella non figurante in pubblici registri. La Corte disattende la doglianza, in adesione a condivisibile indirizzo giurisprudenziale per il quale tale circostanza è irrilevante in fattispecie processuali come quella in esame, ossia quando il destinatario non lamenti incertezze nell'individuazione dell'Organo di provenienza del messaggio o difficoltà nell'apprestamento della difesa. Infatti così viene statuito:
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Civ., sez. V, Ord., 16.1.2023 n. 982).
Infine, per quanto attiene alla notificazione dei due accertamenti di debito del Comune di Brolo
(rispettivamente, per Imu di € 2.145,00 e per Tasi di € 231,00), la Corte ritiene che, trattandosi di atti consegnati dal messo comunale a mani dell'impiegata della Società, così accertata dal notificatore, non occorresse la spedizione della raccomandata informativa.
La seconda doglianza d'appello insiste per il riconoscimento della maturata prescrizione della sorte capitale dei crediti, la quale deve, invece, essere esclusa in quanto – data l'accertata notificazione delle cartelle presupposte dall'intimazione – la Corte riconosce vitali:
- i crediti per VA, IR, ES giacché, nel momento di notificazione dell'intimazione stessa avvenuta addì
24 ottobre 2023, neppure la più risalente cartella era anziana di più di un decennio prescrizionale, essendo stata notificata addì 13 aprile 2015;
- il credito per tassa automobilistica, in quanto la relativa cartella di pagamento era stata notificata addì
13 gennaio 2023, così non essendosi esaurito il termine prescrizionale di tre anni;
- i crediti per Imu e per Tasi del Comune di Brolo, in quanto le relative cartelle erano state notificate nel
2021.
In ordine, poi, alla prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, assoggettati indifferentemente per legge a prescrizione per decorso di un quinquennio, la Corte la riconosce maturata, per i crediti erariali, limitatamente alle cartelle nn. 29520150006445438/000, 29520160003168985/000, 2952016003489860/000,
29520180000575665/000: - sia quanto alle sanzioni;
- sia quanto agli interessi, con salvezza, però, di quelli maturati nel quinquennio immediatamente antecedente alla notificazione dell'avversata intimazione di pagamento.
Per le restanti cartelle, invece, va riconosciuta la vitalità di sanzioni ed interessi.
La terza doglianza d'appello insiste nel denunciare la violazione della normativa per il calcolo degli interessi e di quella per la misura dell'aggio di riscossione. La Corte disattende le censure perché: - l'accertato consolidamento delle citate cartelle per omessa tempestiva impugnazione causa l'inammissibilità delle censure, che avrebbero dovuto essere mosse tempestivamente avverso le citata cartelle presupposte.
La quarta doglianza denuncia, anzitutto, il fatto che il “file” dell'intimazione che accompagnò il messaggio di p.e.c. era stato frutto della scansione della copia fotostatica del documento informatico, mentre avrebbe dovuto consistere nel medesimo documento informatico. La Corte, però, preliminarmente giudica inammissibile la censura in quanto impossibilitata alla verifica a causa, in ogni caso, del mancato deposito del file “.eml” della notificazione dell'atto. Del resto – ossia quand'anche si trattasse di scansione in pdf di copia fotostatica del documento – osterebbe all'accoglimento della doglianza la solida giurisprudenza di legittimità che esclude che questa modalità sia vizio della notificazione. Infatti, “La notifica a mezzo di posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio p.e.c. documento consistente in un duplicato informatico dell'atto originale nativo digitale, sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento firmato in originale cartaceo” (Cass. civ. sez. V, Ord., 27.11.2019 n. 30948). La Corte, poi, disattende anche la seconda parte della doglianza, cioè la denuncia del fatto che il messaggio di p.e.c. dell'Agente della riscossione non era stato spedito da casella figurante in registri pubblici di posta elettronica certificata. Osta, infatti, all'accoglimento l'indirizzo giurisprudenziale già richiamato in ordine alla prima doglianza (Cass. Civ., sez. V, Ord., 16.1.2023 n. 982).
Va disattesa anche la quinta doglianza, denunciante la mancata acclusione delle cartelle di pagamento all'impugnata intimazione. Ciò perché la Contribuente, avendone avuto rituale notificazione, era ben conscia del loro contenuto.
La sesta ed ultima doglianza d'appello – denunciante la violazione della normativa contenuta nella legge n.
241/1990 disciplinante l'azione amministrativa – è apodittica e, dunque, inammissibile in quanto non indica specificamente le norme della citata legge che sarebbero state violate dall'intimazione impugnata.
La sostanziale infondatezza dell'appello, l'accoglimento del quale riguarda pretese marginali (sia giuridicamente sia economicamente), implicherebbe l'obbligo di rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza. Sennonché la mancata costituzione della Controparte esime la Corte da pronuncia in proposito.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 4426/2024 r.g., lo accoglie limitatamente alla parte dell'impugnata intimazione concernente le sanzioni e gli interessi inerenti alle cartelle di pagamento nn. 29520150006445438/000, 29520160003168985/000, 2952016003489860/000 e 29520180000575665/000, con esclusione degli interessi maturati nell'ultimo quinquennio antecedente alla notificazione dell'intimazione stessa, che vanno invece confermati dovuti dalla Contribuente. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4426/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239013447675000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033318364000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1479 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000575665000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210067717162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220032351972000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030471352000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008740644000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030489860000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160003168985000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201500064454380000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201500064454380000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta ed esibisce copia cartacea di sentenza già depositata agli atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina intimazione di pagamento di debiti erariali complessivamente ammontanti ad € 138.302,46, notificatale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso denunciò: - la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica;
- la nullità dell'atto impugnato, e degli atti presupposti in violazione dell'art.25 Dpr
602/73 per la mancata notifica e per la mancata produzione nelle controdeduzioni delle copie delle cartelle di pagamento;
- la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 L.212/2000; - la nullità dell'atto impugnato per violazione della legge n.241/1990; - la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito;
- l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento per errata applicazione dell'art. 30 dpr 602/73 e del compenso di riscossione.
Si costituì l'Agente della riscossione, depositando documenti a comprova, in tesi, della notificazione delle risalenti cartelle di pagamento sottese dall'intimazione e controbattendo le censure avversarie.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, sul dichiarato presupposto che: - l'avvenuta impugnazione dell'intimazione avversata aveva sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e secondo solida giurisprudenza, le invalidità denunciate;
- le cartelle di pagamento presupposte dall'intimazione risultano, sulla base dei documenti depositati dalla Controparte, regolarmente notificate;
- ogni censura mossa a quegli atti presupposti è inammissibile perché avrebbe dovuto essere presentata con tempestive i8mpugnazioni anziché verso un atto meramente consequenziale, qual è l'avviso di intimazione di pagamento.
La Contribuente ha proposto appello rilevando che: - una parte delle cartelle presupposte era stata annullata giudizialmente;
- altra parte era stata notificata mediante posta elettronica certificata con spedizione proveniente da casella dell'Agente della riscossione non figurante nei registri pubblici;
- le rimanenti cartelle erano state illegittimamente notificate;
- era maturata la decadenza/prescrizione dei crediti erariali;
- mancava motivazione circa la misura degli interessi (e, impropriamente, dell'aggio di riscossione); - era inesistente la notificazione dell'intimazione impugnata perché proveniente da casella di p.e.c. non figurante nei pubblici registri nonché a causa dell'allegazione al messaggio di copia del documento anziché del documento informatico;
- era stata omessa la notificazione, unitamente all'intimazione, delle cartelle di pagamento sottese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima parte della prima doglianza d'appello denuncia l'errore in cui è incorso il Giudice nel considerare valide le notificazioni delle cartelle presupposte nonostante la mancata esibizione di copia delle cartelle stesse da parte dell'Agente della riscossione, unitamente ai documenti relativi alla notificazione. La Corte giudica infondata la censura in quanto aderisce al solido indirizzo giurisprudenziale per il quale “La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è esaurita mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento;
non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa, in quanto la notifica si presume valida ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria del contribuente circa l'impossibilità di averne conoscenza” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2025, n. 26311).
La seconda porzione della prima doglianza, dedicata alla contestazione di regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte, premette che parte delle stesse è stata annullata giudizialmente.
Questa preliminare segnalazione dell'Appellante si riferisce alle cartelle nn. 29520150006445438/000,
29520160003168985/000, 2952016003489860/000, 29520180000575665/000, 9520210067717162/000, tutte le quali sono state annullate – secondo l'Appellante – con sentenza n. 2303 del 25/09/2020 CTP di
Messina. La Corte, versatasi sulla citata sentenza, quale depositata dall'Appellante, constata che il verdetto ebbe ad oggetto un “preavviso di fermo amministrativo” per debiti erariali della Contribuente e lo annullò perché – giudicata inammissibile la costituzione dell'Agente della riscossione e, con essa, la rispettiva produzione documentale – non poté prendere in considerazione la prova della notifica delle cartelle presupposte. Sicché ad essere stato annullato fu soltanto quella misura non anche le cartelle di pagamento presupposte. Esse, per di più, non vengono menzionate nella sentenza, di guisa che Il Collegio non potrebbe – quand'anche volesse per mera completezza – verificare se le cartelle qui in questione siano le stesse per le quali fu disposto quel “preavviso di fermo”. Ovvio corollario è che le indicate cinque cartelle debbono aversi per correttamente notifica, giacché l'Appellante non contesta specificamente la rispettiva notificazione né tampoco la argomenta.
Quanto alla cartella n. 29520150006445438000 – ch'è una delle citate cinque cartelle – va presa in esame la censura denunciante il fatto che la relativa notificazione avvenne a cura di operatore postale privato. La
Corte disattende la doglianza perché – secondo solida giurisprudenza di legittimità – dal 2011 le spedizioni degli atti tributari “amministrativi” ben possono avvenire mediante operatori privati postali. Sempre con riguardo alla notificazione di questa cartella l'Appellante ne denuncia, in ogni caso, la nullità a causa della mancanza della raccomandata informativa. Anche questa censura va disattesa perché inammissibile, giacché in primo grado la memoria di replica omise tale rilievo.
Per quanto attiene alla notificazione di ulteriori quattro cartelle – nn. 9520190008740644/000,
295202200340471352/000, 9520220032351972/000, 29520220033318364/000 – l'Appellante ne denuncia l'illegittimità a causa dell'avvenuta spedizione a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da casella non figurante in pubblici registri. La Corte disattende la doglianza, in adesione a condivisibile indirizzo giurisprudenziale per il quale tale circostanza è irrilevante in fattispecie processuali come quella in esame, ossia quando il destinatario non lamenti incertezze nell'individuazione dell'Organo di provenienza del messaggio o difficoltà nell'apprestamento della difesa. Infatti così viene statuito:
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Civ., sez. V, Ord., 16.1.2023 n. 982).
Infine, per quanto attiene alla notificazione dei due accertamenti di debito del Comune di Brolo
(rispettivamente, per Imu di € 2.145,00 e per Tasi di € 231,00), la Corte ritiene che, trattandosi di atti consegnati dal messo comunale a mani dell'impiegata della Società, così accertata dal notificatore, non occorresse la spedizione della raccomandata informativa.
La seconda doglianza d'appello insiste per il riconoscimento della maturata prescrizione della sorte capitale dei crediti, la quale deve, invece, essere esclusa in quanto – data l'accertata notificazione delle cartelle presupposte dall'intimazione – la Corte riconosce vitali:
- i crediti per VA, IR, ES giacché, nel momento di notificazione dell'intimazione stessa avvenuta addì
24 ottobre 2023, neppure la più risalente cartella era anziana di più di un decennio prescrizionale, essendo stata notificata addì 13 aprile 2015;
- il credito per tassa automobilistica, in quanto la relativa cartella di pagamento era stata notificata addì
13 gennaio 2023, così non essendosi esaurito il termine prescrizionale di tre anni;
- i crediti per Imu e per Tasi del Comune di Brolo, in quanto le relative cartelle erano state notificate nel
2021.
In ordine, poi, alla prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, assoggettati indifferentemente per legge a prescrizione per decorso di un quinquennio, la Corte la riconosce maturata, per i crediti erariali, limitatamente alle cartelle nn. 29520150006445438/000, 29520160003168985/000, 2952016003489860/000,
29520180000575665/000: - sia quanto alle sanzioni;
- sia quanto agli interessi, con salvezza, però, di quelli maturati nel quinquennio immediatamente antecedente alla notificazione dell'avversata intimazione di pagamento.
Per le restanti cartelle, invece, va riconosciuta la vitalità di sanzioni ed interessi.
La terza doglianza d'appello insiste nel denunciare la violazione della normativa per il calcolo degli interessi e di quella per la misura dell'aggio di riscossione. La Corte disattende le censure perché: - l'accertato consolidamento delle citate cartelle per omessa tempestiva impugnazione causa l'inammissibilità delle censure, che avrebbero dovuto essere mosse tempestivamente avverso le citata cartelle presupposte.
La quarta doglianza denuncia, anzitutto, il fatto che il “file” dell'intimazione che accompagnò il messaggio di p.e.c. era stato frutto della scansione della copia fotostatica del documento informatico, mentre avrebbe dovuto consistere nel medesimo documento informatico. La Corte, però, preliminarmente giudica inammissibile la censura in quanto impossibilitata alla verifica a causa, in ogni caso, del mancato deposito del file “.eml” della notificazione dell'atto. Del resto – ossia quand'anche si trattasse di scansione in pdf di copia fotostatica del documento – osterebbe all'accoglimento della doglianza la solida giurisprudenza di legittimità che esclude che questa modalità sia vizio della notificazione. Infatti, “La notifica a mezzo di posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio p.e.c. documento consistente in un duplicato informatico dell'atto originale nativo digitale, sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento firmato in originale cartaceo” (Cass. civ. sez. V, Ord., 27.11.2019 n. 30948). La Corte, poi, disattende anche la seconda parte della doglianza, cioè la denuncia del fatto che il messaggio di p.e.c. dell'Agente della riscossione non era stato spedito da casella figurante in registri pubblici di posta elettronica certificata. Osta, infatti, all'accoglimento l'indirizzo giurisprudenziale già richiamato in ordine alla prima doglianza (Cass. Civ., sez. V, Ord., 16.1.2023 n. 982).
Va disattesa anche la quinta doglianza, denunciante la mancata acclusione delle cartelle di pagamento all'impugnata intimazione. Ciò perché la Contribuente, avendone avuto rituale notificazione, era ben conscia del loro contenuto.
La sesta ed ultima doglianza d'appello – denunciante la violazione della normativa contenuta nella legge n.
241/1990 disciplinante l'azione amministrativa – è apodittica e, dunque, inammissibile in quanto non indica specificamente le norme della citata legge che sarebbero state violate dall'intimazione impugnata.
La sostanziale infondatezza dell'appello, l'accoglimento del quale riguarda pretese marginali (sia giuridicamente sia economicamente), implicherebbe l'obbligo di rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza. Sennonché la mancata costituzione della Controparte esime la Corte da pronuncia in proposito.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 4426/2024 r.g., lo accoglie limitatamente alla parte dell'impugnata intimazione concernente le sanzioni e gli interessi inerenti alle cartelle di pagamento nn. 29520150006445438/000, 29520160003168985/000, 2952016003489860/000 e 29520180000575665/000, con esclusione degli interessi maturati nell'ultimo quinquennio antecedente alla notificazione dell'intimazione stessa, che vanno invece confermati dovuti dalla Contribuente. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci