Art. 12.
L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, e' valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.
Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.
All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento "Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste".
All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, e' valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.
Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.
All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento "Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste".
All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.