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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 19.9.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.3440/2024 di R.G. promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della AN RA – Società Parte_1 cooperativa sociale sportiva dilettantistica
rappr. e dif. dall'avv. Bruno Ciarmoli
-Opponente-
Contro
, già , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore rappr. e dif. dai funzionari delegati dott. Giovanni Mastropietro e Vito Ruggiero Caputo
-Opposto-
Fatto e diritto
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
1. -Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, depositato in data 5.4.2024, il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 287/2022 emessa dall'
[...]
di e notificata in data 6.3.2024, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_1
“I) preliminarmente, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione n.
287/2022 emessa dall' di e notificata in data 6.3.2024, Controparte_1 CP_1 essendo evidente il grave pregiudizio sotto il profilo morale e materiale derivante dalla sua concreta attuazione, in accoglimento delle motivazioni innanzi esposte;
II) nel merito, dichiarare nulla e/o illegittima, e comunque inefficace ed improduttiva di effetti, l'ordinanza-ingiunzione n. 287/2022 emessa dall' e notificata in data 6.3.2024, per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'estinzione della sanzione pecuniaria di € 16.708,60.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Par Esponeva il ricorrente: che in data 6.3.2024 si vedeva notificare dall di l'ordinanza- CP_1 ingiunzione n. 287/2022, nella quale si accertava che, in quanto amministratore unico della coop. sociale AN RA (obbligata in solido), dal 13.6.2015 all'11.12.2017, risultava trasgressore delle disposizioni di cui all'art. 29 co. 1 e art. 18 co. 5 bis del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. per
“Interposizione Illecita da pseudo-appalto-SOMMINISTRATORE-APPALTATORE”; la coop. AN
RA aveva impiegato undici lavoratori, in forza di un contratto di appalto di servizi stipulato con la utilizzatrice Associazione UAL, nel periodo dall'1.11.2017 al 31.3.2018; il verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-2019014281/T02 del 16.2.2022 era stato notificato al trasgressore in data 24.2.2022 (e alla coop. AN RA, obbligata in solido, il 22.2.2022); che non si era avvalso della facoltà di presentare memorie difensive di cui all'art. 16 della legge
689/1981; che la gravità della condotta posta in essere dal trasgressore comportava la sanzione amministrativa nella misura di € 16.666,70, ai sensi dell'art. 11 legge 689/1981; che, pertanto, Par l' di ingiungeva ad esso istante di pagare entro 30 giorni la complessiva somma di € CP_1
16.708,60, di cui € 14.233,40 a titolo di sanzione amministrativa, € 2.433,30 per maggiorazione sanzione amministrativa, € 22,90 per spese di notifica ed € 19,00 per recupero spese di procedura.
Tanto premesso, ha dedotto che l'ordinanza-ingiunzione era da ritenersi nulla e/o illegittima e, comunque inefficace ed improduttiva di effetti, per i seguenti motivi: 1) omessa notifica del verbale di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-2019014281/T02 del 16.2.2022; 2) violazione del termine per la notifica della contestazione ex art. 14 co. 1 e 2 legge 689/1981.
Par
2.Costituitasi in giudizio, l' ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, rideterminando in autotutela la sanzione irrogata in complessivi euro 8.800,00, in ragione della non imputabilità della stessa al ricorrente in relazione al solo periodo decorrente dal 1.11.2017 al
1.12.2027, data nella quale cessava di ricoprire la qualifica di legale rappresentante della coobbligata – come pacifico e documentato in atti - invece che fino al 31.3.2018, come inizialmente contestato. Ha concluso, tanto premesso, chiedendo il rigetto delle avverse istanze. La causa, di natura documentale, veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalla parti e rinviata alla data odierna per discussione.
L' odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
*********
3.L'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 287/2022, sul presupposto che Par l' di avrebbe omesso di notificargli il prodromico verbale di accertamento e CP_1 notificazione n. FG00001/2022-2019014281/T02 del 16.2.2022.
Detta ricostruzione, tuttavia, non merita accoglimento.
Come eccepito e documentato da parte opposta, invece, il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019014281/T02 del 16.02.2022, con cui sono state contestate le violazioni di cui è causa, è stato notificato in data 24.02.2022 nelle mani di persona di famiglia convivente con parte opponente, come attestato nell'avviso di ricevimento prodotto in copia e depositato agli atti.
Ne consegue che la notifica dello stesso, intervenuta entro il termine di legge di 90 giorni dalla conclusione degli illeciti accertati, deve qualificarsi perfezionata.
Par
A nulla rileva, come eccepito dall' opponente, che l'atto notificato dall' di con plico n. CP_1
AG 78642227271-3 in data 24.2.2022 non è mai stato indirizzato al sig. , in Parte_1 proprio, ma unicamente a nella sua qualità di amm.re pro tempore della Parte_1 cooperativa AN RA”.
Secondo la ricostruzione in esame, non rivestendo egli più la citata qualifica all' atto della ricezione del plico, non avrebbe preso cognizione del contenuto dello stesso, a propria volta inoltrandolo all' amministratore in carica all' epoca della notifica. Tuttavia, tale circostanza non priva di effetto la notifica perfezionata nei suoi confronti, in quanto l' atto notificato si riferisce, in ogni caso, a condotte a lui ascrivibili nella cessata qualità di legale rappresentante della persona giuridica.
3.1. L' opponente ha, inoltre, eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 287/2022 per violazione del termine per la notifica della contestazione ex art. 14 co. 1 e 2 legge 689/1981.
La ricostruzione in esame richiama il dettato normativo dell'art. 14 comma 1 legge 689/1981, il quale dispone che: «La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa», mentre il successivo comma 2 stabilisce che: «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Secondo parte opponente, qualora l'atto impositivo, notificato in data 6.3.2024 - in difetto di notifica del verbale di accertamento - dovesse ritenersi idoneo ai fini della valida contestazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 29 co. 1 e art. 18 co. 5 bis D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.
(quale atto sostitutivo del verbale di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-
2019014281/T02 del 16.2.2022), sarebbe maturato il termine di decadenza del provvedimento sanzionatorio ai sensi del richiamato art. 14 della legge 689/1981.
La ricostruzione dell'opponente appare destituita di fondamento.
Invero, l'esame della censura precedente ha chiarito che la notifica della contestazione, ovvero del verbale conclusivo degli accertamenti, è stata perfezionata entro il termine legale, sicchè il dettato normativo- che appunto menziona la contestazione della violazione- appare rispettato.
Nel disciplinare il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria,
l'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che: "Se non è avvenuta la contestazione immediata [...] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento". La norma, ai fini del rispetto dei termini ivi previsti, dà rilievo non già all'atto di irrogazione della sanzione, ma a quello di contestazione della violazione. Quest'ultimo, a ben vedere, rappresenta l'atto con il quale si portano a conoscenza dell'interessato gli elementi su cui si fonda la pretesa sanzionatoria avanzata dall'Autorità e che apre, quindi, il procedimento volto all'irrogazione della sanzione, permettendo all'interessato di intervenirvi in contraddittorio (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent. 13-02-2018, n. 911;
T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent. 09-05-2017, n. 1047).
Dunque, la notifica dell'Ordinanza ingiunzione non è sottoposta al termine di 90 gg. che l'art. 14 della L. 689/1981 richiede per la validità della contestazione, correttamente avvenuta con la notifica del Verbale di accertamento.
3.2.Quanto alla rideterminazione della sanzione, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità "Poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza — ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689" (Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2010, n.
24127).
Nel caso di specie, infatti, non è in discussione nè la natura dell'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, che, come è noto, introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa (cfr. ex multis Cass. 13.11.2024 n. 29315), né il potere del giudice di modificare l'ordinanza-ingiunzione anche solo limitatamente all'entità della sanzione dovuta, comportando tale potere l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione (cfr. ex multis Cass. 11.10.2022 n. 29608).
Con specifico riferimento al caso di specie, va rilevato che l'opponente nulla ha eccepito in punto alla fondatezza degli accertamenti ispettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, solo contestando- in aggiunta alle censure già esaminate- il criterio di ricalcolo operato dall'
Amministrazione.
Par In particolare, ha evidenziato che la modifica dell'entità della sanzione rideterminata dall' di in € 8.800,00 (sul presupposto di “60 euro per 40 giornate per 11 lavoratori, sanzione ridotta CP_1
a 1/3 per l'applicazione dell'art.16 L.689/1981”), sarebbe, in ogni caso, erronea ed incongrua: sia perché la sanzione amministrativa prevista per tali fattispecie è di € 50,00 a lavoratore per ogni Con giornata effettiva di lavoro (cfr. Circolare n. 6 del 5.2.2016, pag. 13, prodotta sub. nr 3 nel fascicolo di parte opposta, secondo cui, per le violazioni dell'art. 29 co. 1 D. Lgs. 276/2003, «la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro»), sia perché nel periodo dall'1.11.2017 all'11.12.2017 (a cui corrispondono 41 giornate di calendario), le giornate di effettivo lavoro (escluso sabato, domenica e festivi) sono pari a 27, e non
40 come calcolato ai fini sanzionatori.
La censura in esame è fondata.
In merito, parte opposta ha evidenziato:“La sanzione è stata calcolata ai sensi dell'art.29 comma 1 e art.18 comma 5bis D.Lgs. 276/2003 e della Circolare INL n. 6/2016, con le maggiorazioni (20%) previste dalla L. 145/2018 (Legge di bilancio dello Stato) all'art.1 comma 445 lett. d), come ripreso nella Circolare INL n.2/2019. Per questo, al momento dell'accertamento dell'illecito, la sanzione applicata è stata pari a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro”.
Tuttavia, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019) è entrata in vigore soltanto l'1.1.2019 e, quindi, le maggiorazioni ivi previste non sono applicabili alle violazioni commesse in epoca antecedente, quali quelle oggetto delle presente cognizione. Quanto alle giornate, vanno computate quelle lavorate, come eccepito da parte opponente.
Posta la fondatezza di tali rilievi, l'Ufficio sollecitava parte opposta a rideterminare la sanzione, con ordinanza del 12.9.2025. Parte opposta, in esecuzione della citata ordinanza, ha definitivamente ricalcolato la sanzione in euro 4.950,00 (cfr note di trattazione scritta del 17.9.2025).
L' opposizione, dunque, deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all' importo della sanzione come ricalcolato dall' Par
.
4.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si stima equo ed opportuno disporne l'integrale compensazione fra le parti, tenuto conto della parziale fondatezza della pretesa sanzionatorio azionata e dell'intervenuta rideterminazione della stessa in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 5.4.2024 da nei Parte_1 confronti dell' , già Controparte_1 Controparte_2
in persona le legale rapp.te pro tempore, avverso l'ordinanza-ingiunzione, n.287/2022
[...] notificata il 6.3.2024 così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuta in forza del titolo, da parte dell'opponente, la somma di euro 4.950,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli