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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. NC SI, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 9810/2011 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Fimiani, elettivamente domiciliata in Salerno, Corso
Garibaldi n. 194, giusta procura a margine della citazione;
OPPONENTE
E
nella qualità di titolare e l.r. dell'omonima impresa Controparte_1
edile, P.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo P.IVA_1
Vicinanza, presso il cui Studio in Salerno, Via R. Wagner 2/E elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
Nonché
1 (c.f. , elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato a Salerno in piazza Sant'Agostino n. 29, c/o lo Studio legale associato rappresentato e difeso dall'Avv. NC Controparte_3
Caputo in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione per nomina di nuovo difensore;
ER TO
Conclusioni: All'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 20 luglio 2011,
, in qualità di titolare dell'omonima ditta edile, esponeva: Controparte_1
• di aver eseguito lavori di costruzione di un fabbricato rurale in
Salerno, località Giovi, in favore di come da Parte_1
contratto del 30.08.2010;
• che il contratto d'appalto prevedeva il pagamento a stati di avanzamento, come certificati dal direttore dei lavori, fatta salva una ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da restituirsi entro e non oltre un mese dall'avvenuto collaudo;
• che i lavori erano stati ritualmente collaudati il 2/2/11 ma che,
nonostante il decorso del termine di trenta giorni previsto in contratto, la committente non aveva provveduto a Parte_1
versare la ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori pari ad € 14.900,75, come pure certificato dalla direzione dei lavori;
2 • che la committente si era resa, altresì, morosa nel pagamento dell'importo di € 5.850,00 per n. 234 ore di lavorazioni straordinarie di operai specializzati e/o qualificati, pure previste in contratto e anche queste certificate dal Direttore dei Lavori, Ing.
in ragione del prezzario del genio civile, Controparte_2
aggiornato per l'anno 2010, che prevedeva un costo orario di €
26,81 per l'operaio specializzato e di € 25,03 per l'operaio qualificato;
• che, pertanto, era creditore della sig.ra della Parte_1
complessiva somma di € 20.750,75, oltre IVA come per legge.
2. Con D.I. n. 4193/2011, emesso in data 23.09.2011 nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 7146/2011, il Tribunale di Salerno
ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro 20.750,75 Parte_1
oltre accessori, in favore di . Controparte_1
3. Con citazione tempestivamente notificata, proponeva Parte_1
opposizione avverso la predetta ingiunzione, chiedendone la revoca.
3.1. Deduceva l'inesatto e parziale adempimento della ditta CP_1
rispetto alle pattuizioni assunte con il contratto di appalto del 30.08.2010,
evidenziando:
• che il contratto - stipulato “a corpo” - prevedeva l'esecuzione del
“grezzo” di un fabbricato rurale per il corrispettivo di euro
71.000,00, con possibilità di sconfinamento rispetto ai valori indicati nel computo metrico entro il 5%, salva autorizzazione scritta ex art. 1659 c.3 ad opere aggiuntive e previa consultazione
3 con la direzione lavoro per eventuali straordinari delle maestranze;
• di aver versato la somma di euro 61.816,14 per lavori strutturali,
oltre ad euro 5.200,00 per la realizzazione del vespaio;
• che il prezzo richiesto dalla ditta era esorbitante sia rispetto al prezzo chiuso per l'opera finita, pari ad euro 71.000,00, sia per non aver ultimato i lavori pattuiti, compresa la messa in sicurezza del cantiere per la quale aveva dovuto versare la somma di euro
9.200,00;
• che il ritardo e la cattiva esecuzione dei lavori avevano prodotto un danno da lucro cessante non avendo potuto avviare la propria azienda agricola pur avendo ottenuto un fido bancario;
• che la contabilità redatta dalla direzione dei lavori, in persona dell'Ing. era errata, atteso che le quantità Controparte_2
previste erano superiori sia rispetto a quelle contrattuali, assentite da essa committente, sia rispetto a quelle effettivamente realizzate.
3.2. Instava, pertanto, per la chiamata in giudizio dell'Ing. CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Previa revoca del decreto
ingiuntivo opposto condannare la ditta alla restituzione della CP_1
somma che risulterà di giustizia secondo la differenza tra quanto pagato
ed il valore dell'opera realizzata oltre interessi e rivalutazione;
in
subordine dichiarare che nulla è dovuto all'appaltatrice per il contratto
d'appalto del 30.08.20010; dichiarare che nulla è dovuto all'Ing.
[...]
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta o CP_2
4 compensare la cifra che risulterà con le maggiori somme dovute alla
ricorrente. In via ancor più gradata dichiarare l'Ing. Controparte_2
tenuto a manlevare la sig.ra , causa la responsabilità del Pt_1
medesimo rispetto all'aumento dei costi dell'opera e per l'effettuazione di
lavoro straordinario non autorizzato e così condannarlo al pagamento di
quanto spettante alla ditta Dichiarare vinte le spese, anche CP_1
forfettizzate, gli onorari di causa con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
4. Con comparsa di risposta si costituiva insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
4.1. Deduceva che i lavori appaltati erano stati regolarmente eseguiti e collaudati.
4.2. Evidenziava che l'utilizzo di ore di lavoro straordinario era stato autorizzato dalla direzione dei lavori per rispettare i ristretti tempi di esecuzione pattuiti e che la mancata esecuzione di alcune opere era dipesa sia dalla necessità di eseguirne altri, non autorizzati, sia dalla scadenza del permesso di costruire, cui aveva fatto seguito l'ordine di sospensione dei lavori da parte del Direttore dei lavori.
5. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva l'Ing. Controparte_2
che, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per genericità e violazione dei termini di rito.
5.1. Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione evidenziando di avere correttamente espletato il proprio mandato sulla base degli elaborati strutturali, depositati al Genio Civile, dei certificati di
5 pagamento, sempre accettati dalla committente, dell'avvenuto collaudo dell'opera.
5.2. Riferiva, inoltre, che a fronte di un compenso pattuito di euro 6372,96
aveva ricevuto dalla sig.ra l'importo di euro 4426,33. Pt_1
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta dall'opponente e, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento della Parte_1
somma di euro 1.946,63 oltre accessori e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali,
espletamento di prove per interpello e testimoniali, CTU tecnica;
indi,
all'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante deposito di note sostitutive,
i difensori precisavano le conclusioni ed il Tribunale la tratteneva in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione, sollevata dal terzo chiamato, è infondata.
La citazione introduttiva contiene la dettagliata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, tanto da aver consentito un'adeguata difesa alla controparte.
Parimenti, tenuto conto della notifica della chiamata in causa in data
7.01.2013, rispetto all'udienza di citazione del 3.07.2013, il termine a comparire, ratione temporis applicabile, risulta rispettato.
Si rimanda, in ogni caso, al verbale della prima udienza di comparizione,
nel corso della quale il difensore del terzo chiamato insisteva per la
6 concessione dei termini per le deduzioni istruttorie così sanando eventuali irregolarità.
2. Sempre in via preliminare va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria (cft.
Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001)
Anche nell'ambito del procedimento sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trova poi applicazione il principio di non contestazione per cui ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico;
principio da intendersi comprensivo della possibilità per il giudicante di valutare in tal senso anche le ammissioni rese dalla parte rispetto a fatti sfavorevoli dedotti dalla controparte.
3. Ciò premesso, l'opposizione è fondata imponendosi la revoca del decreto ingiuntivo.
3. E' pacifico e documentato che tra e la ditta Parte_1 CP_1
è intercorso contratto di appalto in data 30/08/2010 “per la
[...]
costruzione di un edificio rurale in Giovi Casa Vicinanza” con direzione
7 dei lavori affidata all'Ing. (cft. allegato alla comparsa Controparte_2
di risposta dell'opposto).
Le parti hanno stabilito un corrispettivo pari ad euro 71.000,00 al netto di
Iva del 10%, con un ribasso del 5%, comprensivo di pulizia di scavo, getto magrone, del trasporto dei materiali a risulta e quant'altro utile per l'esecuzione dell'edificio a perfetta regola d'arte.
Sul punto il C.T.U., Ing. , ha specificato che l'importo di Per_1
€.71.000,00 indicato nel suddetto contratto di appalto datato 30/08/2010
per i lavori oggetto di causa, corrisponde ad un ribasso del 4,31% rispetto all'importo di €.74.200,00, riportato sempre per tali lavori nell'allegato computo metrico.
3.1. Per l'esecuzione del predetto appalto, stipulato a corpo con prezzi fissi ed invariabili, salvo scostamento del 5%, la committente metteva a disposizione della ditta copia del permesso di costruire del CP_1
16.11.2006 unitamente al computo metrico (cft. tenore del contratto).
3.2. E' altrettanto pacifico e documentato che parte opponente ha corrisposto all'impresa opposta, per i lavori oggetto dell'appalto, la somma di €.61.816,04.
3.3. Ciò posto, va in primo luogo esaminata la domanda proposta dall'opposto, creditore in senso sostanziale.
Con il ricorso monitorio l'impresa ha chiesto, in primo Controparte_1
luogo, il pagamento della ritenuta di garanzia del 20% sui quattro certificati di pagamento certificata dal D.L. in €.14.900,75, oltre Iva.
Questo perché il contratto d'appalto prevedeva il pagamento a stati di avanzamento, come certificati dal direttore dei lavori, fatta salva una
8 ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da restituirsi entro e non oltre un mese dall'avvenuto collaudo.
Effettivamente la somma richiesta – si ripete relativa alla ritenuta di garanzia del 20% sui quattro certificati di pagamento - non risulta versata dall'odierna opponente che ne contesta la debenza in ragione del discostamento, ritenuto immotivato e non autorizzato, dalle previsioni quantitative del contratto.
3.4. Nello specifico, come correttamente evidenziato dal CTU sulla base della contabilità finale del Direttore dei Lavori, l'importo complessivo dei lavori oggetto di causa è stato pari ad €.78.424,98, oltre Iva, senza il ribasso contrattuale del 5%, così diviso:
- €.17.842,33, oltre Iva, per i solai;
- €.57.444,95, oltre Iva, per calcestruzzo, casseforme ed acciaio;
- €.3.137,70, oltre Iva, per pulizia e rettifica scavo, muratura e tramezzi.
Sviluppando i calcoli, la ritenuta di garanzia del 20%, pari ad €.14.900,75,
oltre Iva, è attribuibile:
- per €.3.390,04 ai solai;
- per €.10.914,54 al calcestruzzo, casseforme ed acciaio;
- per €.596,16 a pulizia e rettifica scavo, muratura e tramezzi.
4. Orbene, tenuto conto delle contestazioni dell'opponente, al fine di verificare se tale somma è effettivamente dovuta, va valutata in astratto la natura del contratto di appalto a corpo, che pure preveda una percentuale di scostamento.
9 La caratteristica principale che regola i contratti da eseguirsi con
“prestazioni a corpo” è che il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione.
Al fine di ridurre la possibilità di controversie tra le parti, è poi importante la regolamentazione delle varianti e dell'alea contrattuale all'interno dei contratti a corpo, per regolamentare il compenso dovuto all'appaltatore a seguito di modifiche contenute, tali da non snaturare l'oggetto dell'appalto stesso.
L'alea contrattuale rappresenta - sia in deduzione che in aggiunta - il limite espresso in percentuale oltre il quale deve essere riconosciuta una differenza economica all'appaltatore.
Nell'appalto a corpo l'appaltatore sopporta dunque il rischio delle quantità
rispetto al prezzo pattuito, nell'ambito di quanto progettato, escludendosi che competano all'appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili.
4.1. Venendo al caso di specie, le parti hanno espressamente ribadito che
“i prezzi restano fissi ed invariabili” sulla base di “progetti e istruzioni”
previamente impartiti ed accettati dall'appaltatore (cft. tenore del contratto del 2010).
Pertanto, la specifica pattuizione di immodificabilità del prezzo, che la ditta ha liberamente sottoscritto sulla base del progetto CP_1
individuato e del permesso di costruire esibito, avrebbe dovuto indurre l'impresa ad effettuare un più compiuto approfondimento, tale da definire in modo analitico l'opera da realizzare.
10 4.2. Né può ritenersi che la specifica pattuizione contrattuale di cui si è
dato atto potesse essere poi derogata per effetto della generica dicitura per
“presa visione” apposta dall'opponente sui certificati di pagamento. Del
Con resto, , chiamato a rendere interrogatorio formale sui CP_1
capitoli a prova contraria articolati dalla difesa di parte opponente, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., da un lato ha confermato che le variazioni venivano richieste dalla direzione lavori, specificando genericamente che venivano discusse con il marito della committente in presenza della stessa;
dall'altro, chiamato sul capitolo n. 2 delle predette memorie istruttorie, così articolato: “Vero che la signora non ha Pt_1
ordinato le variazioni poste in essere dalla ditta ?” ha risposto: CP_1
“Confermo la circostanza” confessando dunque che alcuna variazione era stata ordinata – quantomeno in termini specifici e puntuali - dalla committente (cft. verbale di udienza dell'8.01.2016).
4.3. Non da ultimo si rimanda, in diritto, alla previsione dell'art. 1661 c.2.
c.c., che prevede come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera: nel caso in esame non risulta neppure allegato che vi sia stata una modifica dell'oggetto del contratto in sede esecutiva tale da comportare la necessità
di maggiori quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore.
4.4. Del resto, anche a voler ritenere la necessità di maggiori quantitativi di opere e lavorazioni rispetto alle previsioni contrattuali, tali evidenze
11 erano ben note alle parti al momento dell'individuazione del corrispettivo ritenuto evidentemente congruo.
Come correttamente valorizzato dal CTU, da un punto di vista tecnico “la
differenza tra i quantitativi per il calcestruzzo, le casseforme e l'acciaio
scaturenti dai grafici del progetto strutturale a firma dell'Ing. Per_2
protocollo n°1042104 R.G.95016 del 06/12/2007 e le quantità
[...]
riportate nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori
oggetto di causa datato 30/08/2010, così come la differente tipologia
costruttiva dei solai, potevano essere evidenziati dall'impresa esecutrice
dei lavori e dal Direttore dei lavori già all'epoca della stipula del
contratto e, comunque, prima dell'inizio di tali lavori”.
4.6. Sviluppando i calcoli, sulla base dell'attenta disamina della documentazione in atti, si ritiene quindi di condividere le conclusioni cui
è giunto il CTU avendo come riferimento gli accordi contrattuali del 2010.
Per l'effetto: A) all'impresa opposta non spetta, per i solai da realizzati il prezzo unitario di €.55,00 al mq contabilizzato dal D.L. nella sua contabilità finale per i solai gettati in opera, ma il prezzo unitario di €.45,00
al mq. riportato nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato 30/08/2010, relativo non a soli gettati in opera ma a solai con travetti prefabbricati;
ne deriva che l'impresa opposta dovrebbe ancora ricevere per tali solai la somma di €.34,33, oltre Iva. B)
All'impresa opposta non spettano per il calcestruzzo, l'acciaio e le casseforme realizzati i quantitativi contabilizzati dal D.L., ma i quantitativi riportati nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato 30/08/2010. L'impresa opposta dovrebbe restituire
12 per il calcestruzzo, l'acciaio e le casseforme rispetto all'importo certificato dal D.L. la somma di €.1.660,56, oltre Iva. C) l'impresa opposta dovrebbe poi ricevere per le voci pulizia e rettifica dello scavo, muratura e tramezzatura, rispetto all'importo certificato dal D.L. nei certificati di pagamento, la somma effettiva di €.596,16, oltre Iva voce poi in parte ridimensionata dal consulente nel supplemento di consulenza.
4.7. Tenuto conto, pertanto, che le voci di debito sono superiori a quelle di credito, nulla spetta all'odierno opposto con riferimento alla richiesta di pagamento della ritenuta di garanzia.
4.8. Può solo aggiungersi che nessun credito, sul punto, può riconoscersi neppure in favore della committente che, comunque, ha beneficiato del maggior quantitativo di materiale impiegato nella lavorazione non traendone pregiudizio (ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato).
5. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, , nella qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa edile, ha chiesto, altresì, il pagamento dell'importo di € 5.850,00 per n. 234 ore di lavorazioni straordinarie di operai specializzati e/o qualificati, asserendone la previsione contrattuale e la certificazione ad opera del Direttore dei Lavori.
5.1. Orbene, va premesso che nel contratto di appalto dei lavori oggetto di causa del 30/08/2010, è riportato a proposito delle ore di straordinario quanto segue: “…le parti convengono anche che per l'accelerazione della
esecuzione delle opere in appalto potranno effettuarsi prestazioni
straordinarie festive e semifestive con oneri aggiuntivi per le sole
differenze salariali tra la paga ordinaria oraria e quella delle ore
13 straordinarie a carico della committenza, sentito il D.L. sul numero delle
prestazioni effettuate e quelle da effettuare”.
Sul punto, dalla documentazione agli atti, oggetto tra l'altro di puntuale disamina ad opera del CTU, non risultano richieste dell'impresa, nel corso dei lavori, di autorizzazione ad eseguire ore pagate di straordinario, nè vi sono autorizzazioni rilasciate dal D.L. ad effettuare ore di straordinario;
il
CTU ha dato atto, per contro, che nei registri di contabilità firmati senza riserve dall'impresa non sono quantificate ore di straordinario;
del resto tali straordinari non risultano neppure compatibili con l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori, come ben evidenziato dall'Ing. . Per_1
Anche tale domanda, proposta con il ricorso monitorio, va dunque rigettata.
5.2. Per le ragioni dette non sussiste alcun credito in favore della ditta
[...]
con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto CP_1
ingiuntivo.
6. Va esaminata, a questo punto, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
6.1. Quanto al danno derivante dalla mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere onde evitare pericoli alla pubblica incolumità, il C.T.U., con motivazione congrua che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dei documenti di causa, ha specificato che la pulizia e rettifica dello scavo non era una voce prevista nel computo metrico allegato al contratto di appalto intercorso tra le parti.
Il C.T.U. ha invece chiarito che le voci del computo metrico allegato al contratto di appalto non realizzate dall'impresa opposta, in base alla
14 contabilità finale del Direttore dei lavori, connesse alla mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere sono risultate il rinterro e la connessa impermeabilizzazione, quantificate complessivamente nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato
30/08/2010 in €.1.688,00, oltre Iva, corrispondente considerando il ribasso contrattuale del 5% ad €.1.603,60, oltre Iva.
Tale posta, rivalutata all'attualità in quella di euro 2.076,00 oltre IVA, va dunque risarcita dall'opposto in favore dell'opponente, avendo del resto la committente dimostrato di essere stata costretta a rivolgersi ad ulteriore ditta, per l'esecuzione di quanto necessario, così sopperendo l'altrui inadempimento.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla notifica della citazione in opposizione all'effettivo soddisfo.
6.2. L'ulteriore domanda risarcitoria spiegata dall'opponente (cd. lucro cessante) per non aver potuto esercitare in tempo utile l'impresa agricola,
va invece disattesa per evidente difetto di prova, nulla essendo emerso di specifico all'esito dell'espletata istruttoria.
Si evidenzia, sul punto, che il fabbricato comunque non poteva essere abitabile, mancando delle finiture non previste nel suddetto contratto d'appalto.
7. Va esaminata, a questo punto, la vicenda contrattuale pacificamente intercorsa tra l'opponente-committente e l'Ing. dei Controparte_4
lavori.
7.1. A fronte della richiesta di pagamento del saldo, per l'attività espletata,
l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla committente è infondata.
15 7.2. Va premesso che il professionista ha documentato di aver effettuato la propria attività certificando lo stato di avanzamento dei lavori,
segnalando difformità e proponendo interventi correttivi, svolgendo sopralluoghi periodici. Del resto, egli non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa o incompleta esecuzione dell'opera.
7.3. Significativo è il “verbale di fine lavori strutturali” con il quale l'Ing.
certificava l'ultimazione di tali lavori alla data del 5.11.2010. CP_2
Orbene, tale verbale veniva sottoscritto – senza riserva alcuna – anche dalla committente che quindi si riteneva evidentemente Parte_1
soddisfatta dell'operato del proprio tecnico (cft. allegato alla comparsa del terzo chiamato).
7.4. Non da ultimo, si rimanda al certificato di collaudo, debitamente rilasciato in data 31.1.2011, a conferma della bontà dell'attività eseguita dall'Ing. CP_2
7.5. Segue, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, la condanna di al pagamento Parte_1
della restante parte dell'onorario, per la somma (non contestata) di euro
1.946,63, oltre interessi legali dalla data di costituzione in giudizio del terzo al soddisfo.
8. In ordine alle spese di lite, l'obiettiva complessità e controvertibilità
delle questioni trattate e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, costituiscono gravi motivi – ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
nel testo ratione temporis applicabile - per l'integrale compensazione delle stesse, fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate contestualmente
16 con separato decreto, sono poste definitivamente e per intero a carico dell'opposto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico,
dott. NC SI, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 9810/2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
4193/2011, emesso dal Tribunale di Salerno in data 23.09.2011, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 7146/2011;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna nella qualità di titolare e l.r. Controparte_1
dell'omonima impresa edile, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 2.076,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al soddisfo;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della somma di € 1.946,63, oltre interessi legali dalla data di
[...]
costituzione in giudizio del terzo al soddisfo;
d) dichiara compensate tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate contestualmente con separato decreto, sono poste definitivamente e per intero a carico di . Controparte_1
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il giudice
NC SI
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. NC SI, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 9810/2011 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Fimiani, elettivamente domiciliata in Salerno, Corso
Garibaldi n. 194, giusta procura a margine della citazione;
OPPONENTE
E
nella qualità di titolare e l.r. dell'omonima impresa Controparte_1
edile, P.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo P.IVA_1
Vicinanza, presso il cui Studio in Salerno, Via R. Wagner 2/E elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
Nonché
1 (c.f. , elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato a Salerno in piazza Sant'Agostino n. 29, c/o lo Studio legale associato rappresentato e difeso dall'Avv. NC Controparte_3
Caputo in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione per nomina di nuovo difensore;
ER TO
Conclusioni: All'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 20 luglio 2011,
, in qualità di titolare dell'omonima ditta edile, esponeva: Controparte_1
• di aver eseguito lavori di costruzione di un fabbricato rurale in
Salerno, località Giovi, in favore di come da Parte_1
contratto del 30.08.2010;
• che il contratto d'appalto prevedeva il pagamento a stati di avanzamento, come certificati dal direttore dei lavori, fatta salva una ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da restituirsi entro e non oltre un mese dall'avvenuto collaudo;
• che i lavori erano stati ritualmente collaudati il 2/2/11 ma che,
nonostante il decorso del termine di trenta giorni previsto in contratto, la committente non aveva provveduto a Parte_1
versare la ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori pari ad € 14.900,75, come pure certificato dalla direzione dei lavori;
2 • che la committente si era resa, altresì, morosa nel pagamento dell'importo di € 5.850,00 per n. 234 ore di lavorazioni straordinarie di operai specializzati e/o qualificati, pure previste in contratto e anche queste certificate dal Direttore dei Lavori, Ing.
in ragione del prezzario del genio civile, Controparte_2
aggiornato per l'anno 2010, che prevedeva un costo orario di €
26,81 per l'operaio specializzato e di € 25,03 per l'operaio qualificato;
• che, pertanto, era creditore della sig.ra della Parte_1
complessiva somma di € 20.750,75, oltre IVA come per legge.
2. Con D.I. n. 4193/2011, emesso in data 23.09.2011 nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 7146/2011, il Tribunale di Salerno
ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro 20.750,75 Parte_1
oltre accessori, in favore di . Controparte_1
3. Con citazione tempestivamente notificata, proponeva Parte_1
opposizione avverso la predetta ingiunzione, chiedendone la revoca.
3.1. Deduceva l'inesatto e parziale adempimento della ditta CP_1
rispetto alle pattuizioni assunte con il contratto di appalto del 30.08.2010,
evidenziando:
• che il contratto - stipulato “a corpo” - prevedeva l'esecuzione del
“grezzo” di un fabbricato rurale per il corrispettivo di euro
71.000,00, con possibilità di sconfinamento rispetto ai valori indicati nel computo metrico entro il 5%, salva autorizzazione scritta ex art. 1659 c.3 ad opere aggiuntive e previa consultazione
3 con la direzione lavoro per eventuali straordinari delle maestranze;
• di aver versato la somma di euro 61.816,14 per lavori strutturali,
oltre ad euro 5.200,00 per la realizzazione del vespaio;
• che il prezzo richiesto dalla ditta era esorbitante sia rispetto al prezzo chiuso per l'opera finita, pari ad euro 71.000,00, sia per non aver ultimato i lavori pattuiti, compresa la messa in sicurezza del cantiere per la quale aveva dovuto versare la somma di euro
9.200,00;
• che il ritardo e la cattiva esecuzione dei lavori avevano prodotto un danno da lucro cessante non avendo potuto avviare la propria azienda agricola pur avendo ottenuto un fido bancario;
• che la contabilità redatta dalla direzione dei lavori, in persona dell'Ing. era errata, atteso che le quantità Controparte_2
previste erano superiori sia rispetto a quelle contrattuali, assentite da essa committente, sia rispetto a quelle effettivamente realizzate.
3.2. Instava, pertanto, per la chiamata in giudizio dell'Ing. CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Previa revoca del decreto
ingiuntivo opposto condannare la ditta alla restituzione della CP_1
somma che risulterà di giustizia secondo la differenza tra quanto pagato
ed il valore dell'opera realizzata oltre interessi e rivalutazione;
in
subordine dichiarare che nulla è dovuto all'appaltatrice per il contratto
d'appalto del 30.08.20010; dichiarare che nulla è dovuto all'Ing.
[...]
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta o CP_2
4 compensare la cifra che risulterà con le maggiori somme dovute alla
ricorrente. In via ancor più gradata dichiarare l'Ing. Controparte_2
tenuto a manlevare la sig.ra , causa la responsabilità del Pt_1
medesimo rispetto all'aumento dei costi dell'opera e per l'effettuazione di
lavoro straordinario non autorizzato e così condannarlo al pagamento di
quanto spettante alla ditta Dichiarare vinte le spese, anche CP_1
forfettizzate, gli onorari di causa con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
4. Con comparsa di risposta si costituiva insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
4.1. Deduceva che i lavori appaltati erano stati regolarmente eseguiti e collaudati.
4.2. Evidenziava che l'utilizzo di ore di lavoro straordinario era stato autorizzato dalla direzione dei lavori per rispettare i ristretti tempi di esecuzione pattuiti e che la mancata esecuzione di alcune opere era dipesa sia dalla necessità di eseguirne altri, non autorizzati, sia dalla scadenza del permesso di costruire, cui aveva fatto seguito l'ordine di sospensione dei lavori da parte del Direttore dei lavori.
5. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva l'Ing. Controparte_2
che, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per genericità e violazione dei termini di rito.
5.1. Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione evidenziando di avere correttamente espletato il proprio mandato sulla base degli elaborati strutturali, depositati al Genio Civile, dei certificati di
5 pagamento, sempre accettati dalla committente, dell'avvenuto collaudo dell'opera.
5.2. Riferiva, inoltre, che a fronte di un compenso pattuito di euro 6372,96
aveva ricevuto dalla sig.ra l'importo di euro 4426,33. Pt_1
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta dall'opponente e, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento della Parte_1
somma di euro 1.946,63 oltre accessori e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali,
espletamento di prove per interpello e testimoniali, CTU tecnica;
indi,
all'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante deposito di note sostitutive,
i difensori precisavano le conclusioni ed il Tribunale la tratteneva in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione, sollevata dal terzo chiamato, è infondata.
La citazione introduttiva contiene la dettagliata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, tanto da aver consentito un'adeguata difesa alla controparte.
Parimenti, tenuto conto della notifica della chiamata in causa in data
7.01.2013, rispetto all'udienza di citazione del 3.07.2013, il termine a comparire, ratione temporis applicabile, risulta rispettato.
Si rimanda, in ogni caso, al verbale della prima udienza di comparizione,
nel corso della quale il difensore del terzo chiamato insisteva per la
6 concessione dei termini per le deduzioni istruttorie così sanando eventuali irregolarità.
2. Sempre in via preliminare va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria (cft.
Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001)
Anche nell'ambito del procedimento sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trova poi applicazione il principio di non contestazione per cui ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico;
principio da intendersi comprensivo della possibilità per il giudicante di valutare in tal senso anche le ammissioni rese dalla parte rispetto a fatti sfavorevoli dedotti dalla controparte.
3. Ciò premesso, l'opposizione è fondata imponendosi la revoca del decreto ingiuntivo.
3. E' pacifico e documentato che tra e la ditta Parte_1 CP_1
è intercorso contratto di appalto in data 30/08/2010 “per la
[...]
costruzione di un edificio rurale in Giovi Casa Vicinanza” con direzione
7 dei lavori affidata all'Ing. (cft. allegato alla comparsa Controparte_2
di risposta dell'opposto).
Le parti hanno stabilito un corrispettivo pari ad euro 71.000,00 al netto di
Iva del 10%, con un ribasso del 5%, comprensivo di pulizia di scavo, getto magrone, del trasporto dei materiali a risulta e quant'altro utile per l'esecuzione dell'edificio a perfetta regola d'arte.
Sul punto il C.T.U., Ing. , ha specificato che l'importo di Per_1
€.71.000,00 indicato nel suddetto contratto di appalto datato 30/08/2010
per i lavori oggetto di causa, corrisponde ad un ribasso del 4,31% rispetto all'importo di €.74.200,00, riportato sempre per tali lavori nell'allegato computo metrico.
3.1. Per l'esecuzione del predetto appalto, stipulato a corpo con prezzi fissi ed invariabili, salvo scostamento del 5%, la committente metteva a disposizione della ditta copia del permesso di costruire del CP_1
16.11.2006 unitamente al computo metrico (cft. tenore del contratto).
3.2. E' altrettanto pacifico e documentato che parte opponente ha corrisposto all'impresa opposta, per i lavori oggetto dell'appalto, la somma di €.61.816,04.
3.3. Ciò posto, va in primo luogo esaminata la domanda proposta dall'opposto, creditore in senso sostanziale.
Con il ricorso monitorio l'impresa ha chiesto, in primo Controparte_1
luogo, il pagamento della ritenuta di garanzia del 20% sui quattro certificati di pagamento certificata dal D.L. in €.14.900,75, oltre Iva.
Questo perché il contratto d'appalto prevedeva il pagamento a stati di avanzamento, come certificati dal direttore dei lavori, fatta salva una
8 ritenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da restituirsi entro e non oltre un mese dall'avvenuto collaudo.
Effettivamente la somma richiesta – si ripete relativa alla ritenuta di garanzia del 20% sui quattro certificati di pagamento - non risulta versata dall'odierna opponente che ne contesta la debenza in ragione del discostamento, ritenuto immotivato e non autorizzato, dalle previsioni quantitative del contratto.
3.4. Nello specifico, come correttamente evidenziato dal CTU sulla base della contabilità finale del Direttore dei Lavori, l'importo complessivo dei lavori oggetto di causa è stato pari ad €.78.424,98, oltre Iva, senza il ribasso contrattuale del 5%, così diviso:
- €.17.842,33, oltre Iva, per i solai;
- €.57.444,95, oltre Iva, per calcestruzzo, casseforme ed acciaio;
- €.3.137,70, oltre Iva, per pulizia e rettifica scavo, muratura e tramezzi.
Sviluppando i calcoli, la ritenuta di garanzia del 20%, pari ad €.14.900,75,
oltre Iva, è attribuibile:
- per €.3.390,04 ai solai;
- per €.10.914,54 al calcestruzzo, casseforme ed acciaio;
- per €.596,16 a pulizia e rettifica scavo, muratura e tramezzi.
4. Orbene, tenuto conto delle contestazioni dell'opponente, al fine di verificare se tale somma è effettivamente dovuta, va valutata in astratto la natura del contratto di appalto a corpo, che pure preveda una percentuale di scostamento.
9 La caratteristica principale che regola i contratti da eseguirsi con
“prestazioni a corpo” è che il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione.
Al fine di ridurre la possibilità di controversie tra le parti, è poi importante la regolamentazione delle varianti e dell'alea contrattuale all'interno dei contratti a corpo, per regolamentare il compenso dovuto all'appaltatore a seguito di modifiche contenute, tali da non snaturare l'oggetto dell'appalto stesso.
L'alea contrattuale rappresenta - sia in deduzione che in aggiunta - il limite espresso in percentuale oltre il quale deve essere riconosciuta una differenza economica all'appaltatore.
Nell'appalto a corpo l'appaltatore sopporta dunque il rischio delle quantità
rispetto al prezzo pattuito, nell'ambito di quanto progettato, escludendosi che competano all'appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili.
4.1. Venendo al caso di specie, le parti hanno espressamente ribadito che
“i prezzi restano fissi ed invariabili” sulla base di “progetti e istruzioni”
previamente impartiti ed accettati dall'appaltatore (cft. tenore del contratto del 2010).
Pertanto, la specifica pattuizione di immodificabilità del prezzo, che la ditta ha liberamente sottoscritto sulla base del progetto CP_1
individuato e del permesso di costruire esibito, avrebbe dovuto indurre l'impresa ad effettuare un più compiuto approfondimento, tale da definire in modo analitico l'opera da realizzare.
10 4.2. Né può ritenersi che la specifica pattuizione contrattuale di cui si è
dato atto potesse essere poi derogata per effetto della generica dicitura per
“presa visione” apposta dall'opponente sui certificati di pagamento. Del
Con resto, , chiamato a rendere interrogatorio formale sui CP_1
capitoli a prova contraria articolati dalla difesa di parte opponente, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., da un lato ha confermato che le variazioni venivano richieste dalla direzione lavori, specificando genericamente che venivano discusse con il marito della committente in presenza della stessa;
dall'altro, chiamato sul capitolo n. 2 delle predette memorie istruttorie, così articolato: “Vero che la signora non ha Pt_1
ordinato le variazioni poste in essere dalla ditta ?” ha risposto: CP_1
“Confermo la circostanza” confessando dunque che alcuna variazione era stata ordinata – quantomeno in termini specifici e puntuali - dalla committente (cft. verbale di udienza dell'8.01.2016).
4.3. Non da ultimo si rimanda, in diritto, alla previsione dell'art. 1661 c.2.
c.c., che prevede come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera: nel caso in esame non risulta neppure allegato che vi sia stata una modifica dell'oggetto del contratto in sede esecutiva tale da comportare la necessità
di maggiori quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore.
4.4. Del resto, anche a voler ritenere la necessità di maggiori quantitativi di opere e lavorazioni rispetto alle previsioni contrattuali, tali evidenze
11 erano ben note alle parti al momento dell'individuazione del corrispettivo ritenuto evidentemente congruo.
Come correttamente valorizzato dal CTU, da un punto di vista tecnico “la
differenza tra i quantitativi per il calcestruzzo, le casseforme e l'acciaio
scaturenti dai grafici del progetto strutturale a firma dell'Ing. Per_2
protocollo n°1042104 R.G.95016 del 06/12/2007 e le quantità
[...]
riportate nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori
oggetto di causa datato 30/08/2010, così come la differente tipologia
costruttiva dei solai, potevano essere evidenziati dall'impresa esecutrice
dei lavori e dal Direttore dei lavori già all'epoca della stipula del
contratto e, comunque, prima dell'inizio di tali lavori”.
4.6. Sviluppando i calcoli, sulla base dell'attenta disamina della documentazione in atti, si ritiene quindi di condividere le conclusioni cui
è giunto il CTU avendo come riferimento gli accordi contrattuali del 2010.
Per l'effetto: A) all'impresa opposta non spetta, per i solai da realizzati il prezzo unitario di €.55,00 al mq contabilizzato dal D.L. nella sua contabilità finale per i solai gettati in opera, ma il prezzo unitario di €.45,00
al mq. riportato nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato 30/08/2010, relativo non a soli gettati in opera ma a solai con travetti prefabbricati;
ne deriva che l'impresa opposta dovrebbe ancora ricevere per tali solai la somma di €.34,33, oltre Iva. B)
All'impresa opposta non spettano per il calcestruzzo, l'acciaio e le casseforme realizzati i quantitativi contabilizzati dal D.L., ma i quantitativi riportati nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato 30/08/2010. L'impresa opposta dovrebbe restituire
12 per il calcestruzzo, l'acciaio e le casseforme rispetto all'importo certificato dal D.L. la somma di €.1.660,56, oltre Iva. C) l'impresa opposta dovrebbe poi ricevere per le voci pulizia e rettifica dello scavo, muratura e tramezzatura, rispetto all'importo certificato dal D.L. nei certificati di pagamento, la somma effettiva di €.596,16, oltre Iva voce poi in parte ridimensionata dal consulente nel supplemento di consulenza.
4.7. Tenuto conto, pertanto, che le voci di debito sono superiori a quelle di credito, nulla spetta all'odierno opposto con riferimento alla richiesta di pagamento della ritenuta di garanzia.
4.8. Può solo aggiungersi che nessun credito, sul punto, può riconoscersi neppure in favore della committente che, comunque, ha beneficiato del maggior quantitativo di materiale impiegato nella lavorazione non traendone pregiudizio (ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato).
5. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, , nella qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa edile, ha chiesto, altresì, il pagamento dell'importo di € 5.850,00 per n. 234 ore di lavorazioni straordinarie di operai specializzati e/o qualificati, asserendone la previsione contrattuale e la certificazione ad opera del Direttore dei Lavori.
5.1. Orbene, va premesso che nel contratto di appalto dei lavori oggetto di causa del 30/08/2010, è riportato a proposito delle ore di straordinario quanto segue: “…le parti convengono anche che per l'accelerazione della
esecuzione delle opere in appalto potranno effettuarsi prestazioni
straordinarie festive e semifestive con oneri aggiuntivi per le sole
differenze salariali tra la paga ordinaria oraria e quella delle ore
13 straordinarie a carico della committenza, sentito il D.L. sul numero delle
prestazioni effettuate e quelle da effettuare”.
Sul punto, dalla documentazione agli atti, oggetto tra l'altro di puntuale disamina ad opera del CTU, non risultano richieste dell'impresa, nel corso dei lavori, di autorizzazione ad eseguire ore pagate di straordinario, nè vi sono autorizzazioni rilasciate dal D.L. ad effettuare ore di straordinario;
il
CTU ha dato atto, per contro, che nei registri di contabilità firmati senza riserve dall'impresa non sono quantificate ore di straordinario;
del resto tali straordinari non risultano neppure compatibili con l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori, come ben evidenziato dall'Ing. . Per_1
Anche tale domanda, proposta con il ricorso monitorio, va dunque rigettata.
5.2. Per le ragioni dette non sussiste alcun credito in favore della ditta
[...]
con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto CP_1
ingiuntivo.
6. Va esaminata, a questo punto, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
6.1. Quanto al danno derivante dalla mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere onde evitare pericoli alla pubblica incolumità, il C.T.U., con motivazione congrua che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dei documenti di causa, ha specificato che la pulizia e rettifica dello scavo non era una voce prevista nel computo metrico allegato al contratto di appalto intercorso tra le parti.
Il C.T.U. ha invece chiarito che le voci del computo metrico allegato al contratto di appalto non realizzate dall'impresa opposta, in base alla
14 contabilità finale del Direttore dei lavori, connesse alla mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere sono risultate il rinterro e la connessa impermeabilizzazione, quantificate complessivamente nel computo metrico allegato al contratto di appalto dei lavori oggetto di causa datato
30/08/2010 in €.1.688,00, oltre Iva, corrispondente considerando il ribasso contrattuale del 5% ad €.1.603,60, oltre Iva.
Tale posta, rivalutata all'attualità in quella di euro 2.076,00 oltre IVA, va dunque risarcita dall'opposto in favore dell'opponente, avendo del resto la committente dimostrato di essere stata costretta a rivolgersi ad ulteriore ditta, per l'esecuzione di quanto necessario, così sopperendo l'altrui inadempimento.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla notifica della citazione in opposizione all'effettivo soddisfo.
6.2. L'ulteriore domanda risarcitoria spiegata dall'opponente (cd. lucro cessante) per non aver potuto esercitare in tempo utile l'impresa agricola,
va invece disattesa per evidente difetto di prova, nulla essendo emerso di specifico all'esito dell'espletata istruttoria.
Si evidenzia, sul punto, che il fabbricato comunque non poteva essere abitabile, mancando delle finiture non previste nel suddetto contratto d'appalto.
7. Va esaminata, a questo punto, la vicenda contrattuale pacificamente intercorsa tra l'opponente-committente e l'Ing. dei Controparte_4
lavori.
7.1. A fronte della richiesta di pagamento del saldo, per l'attività espletata,
l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla committente è infondata.
15 7.2. Va premesso che il professionista ha documentato di aver effettuato la propria attività certificando lo stato di avanzamento dei lavori,
segnalando difformità e proponendo interventi correttivi, svolgendo sopralluoghi periodici. Del resto, egli non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa o incompleta esecuzione dell'opera.
7.3. Significativo è il “verbale di fine lavori strutturali” con il quale l'Ing.
certificava l'ultimazione di tali lavori alla data del 5.11.2010. CP_2
Orbene, tale verbale veniva sottoscritto – senza riserva alcuna – anche dalla committente che quindi si riteneva evidentemente Parte_1
soddisfatta dell'operato del proprio tecnico (cft. allegato alla comparsa del terzo chiamato).
7.4. Non da ultimo, si rimanda al certificato di collaudo, debitamente rilasciato in data 31.1.2011, a conferma della bontà dell'attività eseguita dall'Ing. CP_2
7.5. Segue, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, la condanna di al pagamento Parte_1
della restante parte dell'onorario, per la somma (non contestata) di euro
1.946,63, oltre interessi legali dalla data di costituzione in giudizio del terzo al soddisfo.
8. In ordine alle spese di lite, l'obiettiva complessità e controvertibilità
delle questioni trattate e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, costituiscono gravi motivi – ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
nel testo ratione temporis applicabile - per l'integrale compensazione delle stesse, fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate contestualmente
16 con separato decreto, sono poste definitivamente e per intero a carico dell'opposto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico,
dott. NC SI, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 9810/2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
4193/2011, emesso dal Tribunale di Salerno in data 23.09.2011, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 7146/2011;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna nella qualità di titolare e l.r. Controparte_1
dell'omonima impresa edile, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 2.076,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al soddisfo;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della somma di € 1.946,63, oltre interessi legali dalla data di
[...]
costituzione in giudizio del terzo al soddisfo;
d) dichiara compensate tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate contestualmente con separato decreto, sono poste definitivamente e per intero a carico di . Controparte_1
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il giudice
NC SI
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