Sentenza 11 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2020, n. 14463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14463 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: NO RI, nato a [...], Maria del Cedro il 18/09/1950 avverso la sentenza emessa in data 03/04/2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giovanni Aricò e Vincenzo Cicino, che hanno concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/07/2017, la Corte d'Appello di Catanzaro - per quanto rileva specificamente in questa sede - confermava la sentenza emessa in data 03/09/2015 dal Tribunale di Paola, con la quale NO RI era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, ed aveva disposto la confisca di alcuni beni, intestati o comunque riconducibili al NO, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992. 2. In parziale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal NO, tale pronuncia veniva annullata con rinvio dalla Sezione Feriale di questa Suprema Corte, con sentenza n. 56596 del 03/09/2018, limitatamente alla confisca di un appartamento in Roma intestato al figlio dell'imputato. Veniva in particolare riscontrato, dalla sentenza rescindente, un difetto di motivazione con riguardo alla verifica della "ragionevolezza temporale" dell'acquisto del bene, avvenuto nel 2004 con esborso immediato dell'intero prezzo, rispetto alle attività illecite del NO: e ciò in quanto l'acquisto degli altri beni confiscati (intestati a quest'ultimo o alla moglie) risaliva agli anni 2005/2007, era stato connotato dall'accensione di mutui (profilo che di per sé non esclude la presunzione di illegittima acquisizione, se avvenuta senza un immediato esborso di danaro e con pagamenti differiti nel tempo: dovendo anzi applicarsi, in tale situazione, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il reato e l'incremento patrimoniale). In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 03/04/2019, ha revocato la confisca dell'immobile, disponendone la restituzione all'avente diritto.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge in relazione ai presupposti della confisca ex art. 12-sexies e alla mancata assunzione di una prova decisiva. Dopo aver premesso che il prezzo reale di acquisto dell'immobile era risultato notevolmente superiore a quello indicato nel rogito, che la somma versata proveniva dal conto di NO RI, e che su tale conto erano confluiti - nell'anno di acquisto - oltre C 323.000 in più rispetto al volume di affari dichiarato dal professionista (dei quali C 66.000 erano di provenienza ignota perché versati in contanti), il ricorrente deduce che la prova non ammessa mirava ad accertare la provenienza delle somme in questione. Sotto altro profilo, il P.G. evidenzia che il NO non aveva dimostrato che i beni confiscati fossero stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco, e non aveva quindi assolto l'onere di allegazione di elementi idonei a vincere la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale introdotta dall'art. 12-sexies. Quanto poi al profilo della "ragionevolezza temporale", il ricorrente lamenta che la Corte non aveva tenuto conto che l'immobile era stato acquistato un anno prima rispetto agli altri beni per i quali la confisca era invece divenuta definitiva, beni acquisiti nel periodo fino al 2007 e quindi a ridosso dell'inizio della consumazione del reato associativo e delle altre condotte per cui il NO aveva riportato condanna.
4. Con memoria depositata il 28/01/2020, i difensori del NO sollecitano una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si deduce l'erroneità dell'assunto per cui il NO non avrebbe dimostrato che le disponibilità accertate provenissero da attività economiche non dichiarate al fisco, e si pone l'accento sulla valutazione della Sesta Sezione che aveva ormai definitivamente accertato che la data di acquisto non rientrava nel margine di ragionevolezza. I difensori sottolineano poi che, per gli altri beni confiscati, era stata valorizzata dalla Suprema Corte l'accensione di mutui, mentre l'acquisto dell'immobile oggetto del ricorso era avvenuto con immediato esborso. Sotto altro profilo, si afferma che la dedotta provenienza ignota delle somme a disposizione del NO non costituiva elemento sfavorevole, difettando il requisito della ragionevolezza temporale e non potendo sic et simpliciter affermarsi che le stesse avessero derivazione illecita, o che in relazione ad esse fosse stata realizzata una evasione fiscale. Sotto altro profilo, i difensori evidenziano che il ricorso tendeva inammissibilmente a proporre una diversa interpretazione delle risultanze già vagliate, formulando censure afferenti al merito delle valutazioni espresse dalla Corte, con specifico riguardo alla estraneità al tema del giudizio di rinvio della nuova contestazione al NO di condotte di evasione fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La vicenda processuale relativa alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 di un appartamento sito in Roma formalmente intestato al figlio dell'odierno ricorrente, ma ritenuto riconducibile a quest'ultimo, può essere sintetizzata nei termini che seguono.
2.1. Il Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado, aveva disposto, tra l'altro, la confisca dell'immobile in questione disattendendo le deduzioni del consulente di parte in ordine alla sussistenza del requisito della sproporzione. Sul punto, il Tribunale aveva espressamente recepito le considerazioni svolte dal G.i.p. in sede di sequestro preventivo, secondo cui "l'analisi incrociata dei rapporti bancari evidenzia come la famiglia NO abbia avuto la disponibilità nel periodo 2003-2011 di capitali di ignota provenienza (superiore al milione e mezzo di euro) a fronte degli esigui ricavi dell'attività professionale dichiarati al Fisco;
di come siano stati acquistati immobili, dei quali due adibiti a studio professionale (in Scalea e a Roma) ed acquistati ad un prezzo ben maggiore di < quello dichiarato negli atti;
di come i numerosi finanziamenti siano stati accesi proprio per mascherare l'illecita accumulazione" (cfr. pag. 1237 della sentenza del Tribunale).
2.2. La Corte d'Appello, con la sentenza poi annullata con rinvio, aveva confermato la decisione del Tribunale, richiamando in senso adesivo le considerazioni svolte in quella sede. Nel respingere le doglianze difensive, imperniate sul fatto che gli acquisti erano avvenuti in epoca precedente alla commissione dei reati, la Corte territoriale aveva per un verso ribadito la necessità di una rigorosa dimostrazione della provenienza lecita delle risorse investite. Per altro verso, con riferimento all'accensione dei mutui correlati agli acquisti, la Corte d'Appello aveva osservato che i tempi di estinzione degli stessi andavano al di là dell'epoca di contestazione, con la conseguente necessità di "relazionare le acquisizioni immobiliari agli illeciti compiuti".
2.3. La Sezione Feriale di questa Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso del NO, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente alla confisca dell'appartamento sito in Roma. Dopo aver richiamato l'elaborazione della giurisprudenza - anche costituzionale (cfr. sent. 33 del 2018 della Consulta) - che ha introdotto, in tema di confisca per sproporzione, il requisito della "ragionevolezza temporale" che deve connotare la presunzione di illegittima acquisizione (nel senso che i beni non devono risultare ictu °cuti estranei al reato, perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione: cfr. ad es. Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018 Betti, Rv. 272988), la Suprema Corte ha ripercorso l'iter motivazionale dei giudici di merito, tracciando peraltro una distinzione tra gli immobili intestati al NO e alla moglie, acquistati nel periodo 2005/2007, e quello intestato al figlio del ricorrente, acquistato nel 2004. Per i primi, è stata ritenuta immune da censure la motivazione con cui era stato rigettato l'appello, imperniata sulla già richiamata sproporzione tra i redditi del NO e le ingenti disponibilità di ignota provenienza, accertate tra il 2003 e i 2011 (cfr. supra, § 2.1). Si è altresì osservato, da parte della Sezione Feriale, che l'accensione di alcuni mutui correlati alle predette operazioni immobiliari rendeva applicabile il principio per cui «l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale» (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420). Quanto invece all'immobile romano intestato al figlio del NO, la sentenza rescindente ha ritenuto che la sentenza della Corte territoriale fosse priva di adeguata motivazione, "trattandosi di acquisto immobiliare concluso nel 2004 con esborso immediato della somma di denaro, e senza accensione di mutuo;
con riferimento a tale immobile, quindi, non risulta essere stata verificata la 'ragionevolezza temporale' della prossimità dell'acquisto, avvenuto nel 2004, del bene oggetto di confisca con le attività illecite dell'odierno ricorrente" (pag. 92 della sentenza di annullamento con rinvio).
2.4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha annullato la sentenza di primo grado quanto alla confisca dell'immobile intestato al figlio del NO, ritenendo insussistente il requisito della "ragionevolezza temporale". È stato anzitutto posto in evidenza che i fatti per cui il NO era stato condannato risalivano agli anni 2011/2012, mentre l'immobile era stato acquistato nel 2004 dal figlio dell'imputato ad un prezzo indicato nel rogito risultato inferiore al valore di mercato: circostanza che, unita all'analisi dei conti correnti del NO, aveva fatto ritenere che questi avesse in realtà versato una somma ben superiore a quella indicata nell'atto di acquisto. Muovendosi nel solco della sentenza rescindente, e dell'elaborazione giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 33 del 2018 della Corte costituzionale, la Corte d'Appello ha poi osservato che l'arco temporale decorso tra l'acquisto e i fatti per cui vi era stata condanna non fosse in linea con il requisito della ragionevolezza temporale della confisca. Al riguardo, si è precisato che, dalla documentazione acquisita, era emersa una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal NO e la disponibilità di capitali (rilevata anche dalla sentenza rescindente, ma dalla stessa ritenuta inidonea a legittimare la confisca): sproporzione che peraltro non consentiva di superare il vizio motivazionale denunciato. La Corte d'Appello ha altresì richiamato le ragioni alla base del rigetto della richiesta di integrazione probatoria, formulata in udienza dal P.G. e volta a comprovare l'evasione dell'IVA posta in essere dal NO, nell'ambito della propria attività di avvocato: la richiesta è stata ritenuta non pertinente all'oggetto del giudizio di rinvio, dal momento che i presupposti dell'intervento ablativo sarebbero stati ancorati ad una diversa contestazione, estranea all'istituto della confisca allargata. In definitiva, in assenza "di elementi significativi di un più ampio margine di 'ragionevolezza temporale' tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale", la Corte d'Appello ha ritenuto non superabile il vizio motivazionale denunciato dalla Suprema Corte, concludendo per la revoca della confisca.
3. Alla luce di quanto fin qui esposto, ritiene il Collegio che la decisione emessa in sede di rinvio si sia correttamente posta nel solco tracciato dalla sentenza rescindente (in sé del tutto estraneo, ovviamente, alle odierne valutazioni), e che i rilievi mossi dal Procuratore Generale risultino manifestamente infondati, oltre che in parte privi della necessaria correlazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
3.1. Come già accennato, la Sezione Feriale di questa Suprema Corte aveva preso le mosse dall'accertata e non più controversa sproporzione tra i redditi del NO e la disponibilità di capitali di ignota provenienza, quantificati in un milione e mezzo di Euro nell'arco temporale 2003/2011. Tuttavia, la motivazione sulla ragionevolezza temporale era stata ritenuta adeguata solo per gli immobili acquistati nel periodo 2005/2007 attraverso l'accensione di mutui, non anche per l'appartamento romano intestato al figlio del NO ed acquistato nel 2004: proprio l'assenza di adeguata motivazione, in parte qua, aveva determinato l'annullamento con rinvio. La Corte d'Appello di Catanzaro, su tali basi, ha ritenuto che tale vizio motivazionale non potesse essere superato attraverso la documentazione acquisita, che aveva ulteriormente comprovato la "notevole sproporzione" di cui si è detto, ma che nulla aveva aggiunto in ordine alla questione - specificamente devoluta dalla sentenza rescindente - della ragionevolezza temporale dell'intervento ablativo quanto al predetto appartamento. Altrettanto irrilevante, rispetto al tema di indagine individuato dalla decisione di annullamento con rinvio, è stato ritenuto l'ampliamento istruttorio sollecitato dal Procuratore Generale, al fine di far emergere una evasione dell'IVA commessa dal NO attraverso la mancata dichiarazione dei compensi professionali riscossi nel periodo di accumulazione di capitali: un siffatto mutamento di prospettiva, secondo la Corte d'Appello, avrebbe infatti ancorato la confisca ad una contestazione del tutto estranea al processo celebrato a carico del NO.
3.2. La sentenza della Corte territoriale si è posta pienamente in linea con i principi fissati dalla Sezione Feriale, tracciando linee argomentative immuni dalle censure prospettate in ricorso. È infatti evidente, anzitutto, che l'argomento fondato sulla prossimità dell'acquisto dell'immobile di cui al ricorso (2004), rispetto a quelli effettuati contraendo i mutui (2005/2007) non considera che tale prossimità era stata tenuta ben presente dalla Sezione Feriale, la quale aveva tuttavia ritenuto - scrutinando la motivazione della prima sentenza d'appello sulla ragionevolezza temporale - di tracciare la distinzione di cui si è detto, alla quale il giudice di rinvio non ha fatto altro che attenersi. Inoltre, i rilievi concernenti la provenienza più o meno illecita delle disponibilità del NO risultano anch'essi privi di adeguata correlazione con la sentenza impugnata, che ha sottolineato come la sproporzione non giustificata tra redditi dichiarati e capacità d'acquisto fosse un dato ormai pacifico, ma inidoneo ad offrire, sul piano della ragionevolezza temporale, spunti argomentativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli ritenuti inidonei dalla sentenza rescindente. In tale prospettiva, risultano infine manifestamente infondate le doglianze concernenti il rigetto delle istanze istruttorie volte a comprovare l'evasione dell'IVA da parte del NO: è invero evidente, anche sotto questo profilo, l'assenza di apprezzabili ricadute sulla ragionevolezza temporale dell'acquisto (né ovviamente è possibile ipotizzare, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, il superamento della questione posta in sede rescindente attraverso una trasformazione, da parte del giudice di rinvio, dello strumento ablativo: ancorando cioè quest'ultimo non già ad una confisca per sproporzione conseguente alla condanna del NO per i reati a lui ascritti, ma all'apprensione del profitto di una - mai contestata - ipotesi di reato tributario).
4. Le considerazioni fin qui svolte imp