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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Lorenzi Barbara e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.66, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliato presso il suo studio in Rovereto, corso Rosmini n.63, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 18.10.2003 in Rovereto preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.09.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la condizione di procedibilità di legge risulta integrata;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 52 Parte II Serie C Parte_1 CP_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno
2003 alle seguenti condizioni:
1) confermare che la casa coniugale (occupata dalla famiglia in forza di contratto di locazione) è assegnata alla moglie, presso la quale è collocato in via prevalente il figlio minore ove lo stesso risiede;
anche la Per_1
figlia maggiorenne risiederà con la madre;
Per_2
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni mercoledì dall'uscita Per_1
da scuola sino al giovedì mattina (con pernotto, dunque) e ogniqualvolta padre e figlio lo desiderino, sempre previo congruo preavviso alla madre;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con quelli scolastici del figlio e sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i pag. 2 di 5 quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse di
. Il padre terrà con sé anche a weekend alterni Per_1 Per_1
tendenzialmente dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina;
Per_2
ha espresso la volontà di trascorrere presso l'abitazione paterna i weekends alternati (tendenzialmente dal venerdì dall'uscita da scuola di al Per_1
lunedì mattina) e il giorno settimanale nei quali anche sarà presso Per_1
il padre;
4) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e salvo diverso accordo, trascorreranno con il figlio
, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente Per_1
fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente, di anno in anno, con il minore la Vigilia di
Natale, il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la
Pasquetta, con possibilità di diverso accordo, che dovesse intervenire fra i genitori per eventuali impegni lavorativi degli stessi. Per le ulteriori festività (compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali e relativi eventuali “ponti”), i genitori si accorderanno, di volta in volta, con alternanza annuale.
Il padre potrà poi trascorrere con almeno tre settimane di ferie, Per_1
anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive (periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno). In ogni caso, come anzidetto, i genitori si dichiarano sin d'ora reciprocamente disponibili a modificare anche detto calendario in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse esclusivo di;
Per_1
pag. 3 di 5 5) confermare che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma di euro 200,00, mensili sul Per_1
c/c intestato alla signora e già noto, importo rivalutabile Istat Parte_1
ogni anno a partire dal secondo anno successivo al provvedimento di separazione;
inoltre il padre provvederà, a propria cura e spese, all'acquisto di vestiario e scarpe per;
il padre infine si occuperà per intero del Per_1
mantenimento ordinario della figlia maggiorenne;
Per_2
6) le spese straordinarie come da Protocollo CNF 2017(doc. 8) - che le parti dichiarano di aver visionato e di conoscere - per entrambi i figli saranno poste a carico del padre al 70% ed a carico della madre nella misura del 30%; con espresso riferimento alle “spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori” nel protocollo sopra citato
(pag. 3), tra cui vanno ricomprese anche i campeggi estivi e le vacanze senza genitori, i genitori - sempre e comunque fatta in generale eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e delle altre spese aventi carattere d'urgenza - stabiliscono che dette spese vadano concordate fra loro se di valore pari o superiore all'importo di euro 100,00. La quota delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsata dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
per quanto concerne i campeggi di e/o di Per_1 Per_2
con il padre, questi ne sopporterà per intero i costi;
7) alla moglie viene assegnato in via esclusiva qualsiasi contributo/ agevolazione/ detrazione fiscale e/o beneficio e/o sussidio al nucleo familiare di qualsiasi natura, provinciale e/o statale;
pag. 4 di 5 8) le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto del figlio minore;
Per_1
9) confermare che l'auto Peugeot targata FD812CB è assegnata in proprietà esclusiva alla moglie. Il signor si farà carico dell'integrale saldo delle CP_1
rate mensili del finanziamento sino alla scadenza, con ciò sollevando e liberando da detto debito comune la moglie;
10) il signor si farà altresì carico della gestione e delle spese CP_1
(ordinarie e straordinarie) del cane di famiglia che, compatibilmente con le possibilità di trasporto ed anche di custodia, sarà presso l'abitazione del signor quando anche i figli saranno presso la casa del padre e portato CP_1
presso quella della signora nei weekend che Parte_1 Per_1
trascorrerà presso la madre;
11) I coniugi dichiarano e confermano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di aver ripartito ogni bene comune tra le stesse e di non aver quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Confermano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento reciproco;
12) spese di assistenza e rappresentanza legale integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Lorenzi Barbara e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.66, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliato presso il suo studio in Rovereto, corso Rosmini n.63, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 18.10.2003 in Rovereto preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.09.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la condizione di procedibilità di legge risulta integrata;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 52 Parte II Serie C Parte_1 CP_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno
2003 alle seguenti condizioni:
1) confermare che la casa coniugale (occupata dalla famiglia in forza di contratto di locazione) è assegnata alla moglie, presso la quale è collocato in via prevalente il figlio minore ove lo stesso risiede;
anche la Per_1
figlia maggiorenne risiederà con la madre;
Per_2
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni mercoledì dall'uscita Per_1
da scuola sino al giovedì mattina (con pernotto, dunque) e ogniqualvolta padre e figlio lo desiderino, sempre previo congruo preavviso alla madre;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con quelli scolastici del figlio e sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i pag. 2 di 5 quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse di
. Il padre terrà con sé anche a weekend alterni Per_1 Per_1
tendenzialmente dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina;
Per_2
ha espresso la volontà di trascorrere presso l'abitazione paterna i weekends alternati (tendenzialmente dal venerdì dall'uscita da scuola di al Per_1
lunedì mattina) e il giorno settimanale nei quali anche sarà presso Per_1
il padre;
4) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e salvo diverso accordo, trascorreranno con il figlio
, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente Per_1
fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente, di anno in anno, con il minore la Vigilia di
Natale, il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la
Pasquetta, con possibilità di diverso accordo, che dovesse intervenire fra i genitori per eventuali impegni lavorativi degli stessi. Per le ulteriori festività (compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali e relativi eventuali “ponti”), i genitori si accorderanno, di volta in volta, con alternanza annuale.
Il padre potrà poi trascorrere con almeno tre settimane di ferie, Per_1
anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive (periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno). In ogni caso, come anzidetto, i genitori si dichiarano sin d'ora reciprocamente disponibili a modificare anche detto calendario in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse esclusivo di;
Per_1
pag. 3 di 5 5) confermare che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma di euro 200,00, mensili sul Per_1
c/c intestato alla signora e già noto, importo rivalutabile Istat Parte_1
ogni anno a partire dal secondo anno successivo al provvedimento di separazione;
inoltre il padre provvederà, a propria cura e spese, all'acquisto di vestiario e scarpe per;
il padre infine si occuperà per intero del Per_1
mantenimento ordinario della figlia maggiorenne;
Per_2
6) le spese straordinarie come da Protocollo CNF 2017(doc. 8) - che le parti dichiarano di aver visionato e di conoscere - per entrambi i figli saranno poste a carico del padre al 70% ed a carico della madre nella misura del 30%; con espresso riferimento alle “spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori” nel protocollo sopra citato
(pag. 3), tra cui vanno ricomprese anche i campeggi estivi e le vacanze senza genitori, i genitori - sempre e comunque fatta in generale eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e delle altre spese aventi carattere d'urgenza - stabiliscono che dette spese vadano concordate fra loro se di valore pari o superiore all'importo di euro 100,00. La quota delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsata dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
per quanto concerne i campeggi di e/o di Per_1 Per_2
con il padre, questi ne sopporterà per intero i costi;
7) alla moglie viene assegnato in via esclusiva qualsiasi contributo/ agevolazione/ detrazione fiscale e/o beneficio e/o sussidio al nucleo familiare di qualsiasi natura, provinciale e/o statale;
pag. 4 di 5 8) le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto del figlio minore;
Per_1
9) confermare che l'auto Peugeot targata FD812CB è assegnata in proprietà esclusiva alla moglie. Il signor si farà carico dell'integrale saldo delle CP_1
rate mensili del finanziamento sino alla scadenza, con ciò sollevando e liberando da detto debito comune la moglie;
10) il signor si farà altresì carico della gestione e delle spese CP_1
(ordinarie e straordinarie) del cane di famiglia che, compatibilmente con le possibilità di trasporto ed anche di custodia, sarà presso l'abitazione del signor quando anche i figli saranno presso la casa del padre e portato CP_1
presso quella della signora nei weekend che Parte_1 Per_1
trascorrerà presso la madre;
11) I coniugi dichiarano e confermano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di aver ripartito ogni bene comune tra le stesse e di non aver quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Confermano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento reciproco;
12) spese di assistenza e rappresentanza legale integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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