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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 15336/2024 R.G.A.C. promossa da
(Abogado Avv. Egidio Magno) Parte_1 Persona_1
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta di cui in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per ottenere la condanna del CP_1
resistente alla corresponsione dell'importo di € 1. 097,16, a titolo di Compenso Individuale
Accessorio (CIA), in virtù del servizio prestato, quale collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A., nelle annualità scolastiche 2020/21, 2021/22, 2022/23, per complessivi
503 giorni (16 mesi e 12 giorni). Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato con il Controparte_1
convenuto quale collaboratore scolastico in virtù di contratto a tempo determinato, documentato in atti;
di non aver ricevuto il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto, da ultimo, dall'art. 82 del CCNL 29/11/2007 del Comparto scuola e successive modificazioni, il cui importo è fissato in € 66,90 mensili ed in € 2,23 giornalieri in caso di supplenze inferiori al mese, giusta tabella allegata al contratto scuola;
di avere pertanto subito una lesione dei propri diritti con grave discriminazione rispetto al personale A.T.A. di ruolo, al quale invece tale supplemento è automaticamente riconosciuto dal .
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio CP_1
restando contumace.
Disposta la trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. e, verificato il rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, decisa mediante pronuncia di dispositivo e motivazione, ex art.429 c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti che seguono.
Per quanto attiene la voce retributiva oggetto del presente giudizio, ovvero il Compenso
Individuale Accessorio (CIA), si osserva come questo sia disciplinato dall'art. 82 del CCNL del Comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), ai sensi del quale: “1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. […] 5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: - a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico - b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. […] 7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
pagina 2 di 6 situazioni di stato assimilate al servizio. […] 11. Nei confronti del personale ATA con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ad essa siano sovrapponibili gli arresti cui la stessa è giunta relativamente al personale docente a tempo determinato.
In particolare, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che “… Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche). Ciò quindi sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente
e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale. Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio pagina 3 di 6 inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale
Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso”
(Tribunale di Roma, sent. 647/2024).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'esame degli atti processuali non ha evidenziato elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
Come chiarito dalla giurisprudenza eurounitaria, infatti, eventuali deroghe al citato principio di “non discriminazione” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, potrebbero ammettersi solo in presenza di elementi precisi di differenziazione, afferenti le modalità di lavoro ovvero la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi), che, nel caso di specie, non sono stati rinvenuti.
Ferma, quindi, la spettanza dell'emolumento in esame anche per il personale A.T.A. a tempo determinato, compreso quello con contratto di lavoro avente durata inferiore al termine delle attività didattiche, si osserva però che, nel caso di specie, la domanda della ricorrente può trovare accoglimento solo relativamente alle annualità scolastiche 2020/2021
e 2021/2022.
In particolare, per le citate annualità, alla lavoratrice dovrà essere corrisposto il Compenso
Individuale Accessorio (CIA), per il periodo richiesto (252 giorni per il 2020/21 e 239 giorni per il 2021/22, per un totale di 16 mesi) e per come dalla stessa quantificato [€
1.070,40 (€ 66,90 x 16 mensilità)].
pagina 4 di 6 Per quanto attiene, invece, all'annualità scolastica 2022/2023, relativamente alla quale la ricorrente richiedeva il pagamento della CIA per 12 giorni lavorativi, tale domanda non può trovare accoglimento, atteso che dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento doc. 1), infatti, risulta che per tale periodo la lavoratrice abbia già percepito l'emolumento richiesto, risultando espressamente la voce CIA, relativamente alla quale non viene dedotta alcuna ulteriore specificazione in ricorso, a dimostrazione del mancato adempimento da parte datoriale. Conseguentemente, in assenza di ulteriori riscontri in senso contrario, per tale segmento temporale la domanda non potrà essere accolta.
All'importo riconosciuto, però, potranno essere aggiunti i soli interessi legali, atteso che “…
i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del
12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.” (Tribunale di Roma, sent. 12383/2024).
Per le anzidette motivazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra indicati.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda solo relativamente a due delle tre annualità richieste, queste andranno compensate per 1/3. Al pagamento della restante parte delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, andrà condannato il resistente. Per quanto attiene la liquidazione delle stesse, di cui al CP_1
dispositivo, si procede nella misura minima - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la somma di € 1.070,40 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA) in virtù del servizio prestato quale collaboratore scolastico appartenente al personale nelle CP_3
annualità 2020/21 e 2021/2022, oltre interessi legali;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
172,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 15336/2024 R.G.A.C. promossa da
(Abogado Avv. Egidio Magno) Parte_1 Persona_1
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta di cui in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per ottenere la condanna del CP_1
resistente alla corresponsione dell'importo di € 1. 097,16, a titolo di Compenso Individuale
Accessorio (CIA), in virtù del servizio prestato, quale collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A., nelle annualità scolastiche 2020/21, 2021/22, 2022/23, per complessivi
503 giorni (16 mesi e 12 giorni). Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato con il Controparte_1
convenuto quale collaboratore scolastico in virtù di contratto a tempo determinato, documentato in atti;
di non aver ricevuto il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto, da ultimo, dall'art. 82 del CCNL 29/11/2007 del Comparto scuola e successive modificazioni, il cui importo è fissato in € 66,90 mensili ed in € 2,23 giornalieri in caso di supplenze inferiori al mese, giusta tabella allegata al contratto scuola;
di avere pertanto subito una lesione dei propri diritti con grave discriminazione rispetto al personale A.T.A. di ruolo, al quale invece tale supplemento è automaticamente riconosciuto dal .
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio CP_1
restando contumace.
Disposta la trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. e, verificato il rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, decisa mediante pronuncia di dispositivo e motivazione, ex art.429 c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti che seguono.
Per quanto attiene la voce retributiva oggetto del presente giudizio, ovvero il Compenso
Individuale Accessorio (CIA), si osserva come questo sia disciplinato dall'art. 82 del CCNL del Comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), ai sensi del quale: “1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. […] 5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: - a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico - b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. […] 7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
pagina 2 di 6 situazioni di stato assimilate al servizio. […] 11. Nei confronti del personale ATA con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ad essa siano sovrapponibili gli arresti cui la stessa è giunta relativamente al personale docente a tempo determinato.
In particolare, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che “… Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche). Ciò quindi sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente
e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale. Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio pagina 3 di 6 inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale
Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso”
(Tribunale di Roma, sent. 647/2024).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'esame degli atti processuali non ha evidenziato elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
Come chiarito dalla giurisprudenza eurounitaria, infatti, eventuali deroghe al citato principio di “non discriminazione” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, potrebbero ammettersi solo in presenza di elementi precisi di differenziazione, afferenti le modalità di lavoro ovvero la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi), che, nel caso di specie, non sono stati rinvenuti.
Ferma, quindi, la spettanza dell'emolumento in esame anche per il personale A.T.A. a tempo determinato, compreso quello con contratto di lavoro avente durata inferiore al termine delle attività didattiche, si osserva però che, nel caso di specie, la domanda della ricorrente può trovare accoglimento solo relativamente alle annualità scolastiche 2020/2021
e 2021/2022.
In particolare, per le citate annualità, alla lavoratrice dovrà essere corrisposto il Compenso
Individuale Accessorio (CIA), per il periodo richiesto (252 giorni per il 2020/21 e 239 giorni per il 2021/22, per un totale di 16 mesi) e per come dalla stessa quantificato [€
1.070,40 (€ 66,90 x 16 mensilità)].
pagina 4 di 6 Per quanto attiene, invece, all'annualità scolastica 2022/2023, relativamente alla quale la ricorrente richiedeva il pagamento della CIA per 12 giorni lavorativi, tale domanda non può trovare accoglimento, atteso che dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento doc. 1), infatti, risulta che per tale periodo la lavoratrice abbia già percepito l'emolumento richiesto, risultando espressamente la voce CIA, relativamente alla quale non viene dedotta alcuna ulteriore specificazione in ricorso, a dimostrazione del mancato adempimento da parte datoriale. Conseguentemente, in assenza di ulteriori riscontri in senso contrario, per tale segmento temporale la domanda non potrà essere accolta.
All'importo riconosciuto, però, potranno essere aggiunti i soli interessi legali, atteso che “…
i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del
12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.” (Tribunale di Roma, sent. 12383/2024).
Per le anzidette motivazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra indicati.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda solo relativamente a due delle tre annualità richieste, queste andranno compensate per 1/3. Al pagamento della restante parte delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, andrà condannato il resistente. Per quanto attiene la liquidazione delle stesse, di cui al CP_1
dispositivo, si procede nella misura minima - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la somma di € 1.070,40 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA) in virtù del servizio prestato quale collaboratore scolastico appartenente al personale nelle CP_3
annualità 2020/21 e 2021/2022, oltre interessi legali;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
172,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
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