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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA IN ha pronunciato in data 29.10.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20397/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv. Antonio Rianna e Isabella Maselli.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento ANF.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di avere ricevuto dal 1.11.2011 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero 003510620128433, senza ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di
Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88; di avere inoltrato all in data 15.4.2024, CP_1 domanda per il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare;
a decorrere dalla data della
Pensione di Reversibilità; di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall' ; di avere esaurito CP_1
l'ter amministrativo;
di possedere i requisiti richiesti, non avendo alcuna attitudine lavorativa psico- fisica in quanto svolge l'attività di casalinga: di avere una bassa scolarità; di essere affetta da un
1 grave e complesso quadro patologico caratterizzato da < ateromasia dei tronchi sovraortici>>, che unitamente all'età avanzata, al basso grado di istruzione, alle scarse attitudini psico-fisiche e al particolare contesto socioeconomico in cui agisce, ella è assolutamente inabile al proficuo lavoro;
che tali patologie, sono sussistenti da epoca risalente, come si evince dall'anamnesi remota;
di essere comunque inabile dal 19.7.2014, data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, da cui scatta la presunzione iuris et de iure di inabilità al proficuo lavoro ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 797/55; di essere in possesso, a far data dal 1.11.2011, anche del requisito reddituale richiesto dalla normativa in materia ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno; di far parte d un nucleo familiare ex L. 153/88, a decorrere dalla data di riconoscimento della pensione di reversibilità, composto da una sola persona. Ella, allegato il possesso dei requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della prestazione con l'auspicata decorrenza, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”) prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 15.4.2019, quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa data nella quale la ricorrente aveva già compiuto il 65° anno di età o, CP_ in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
L' ha sollevato una serie di vizi formali e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, spese vinte.
Dopo l'ammissione e l'espletamento di una CTU medica, è stata integrata la documentazione socio-reddituale. Indi, il Giudicante, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa con separata sentenza.
Quanto ai vizi sollevati dall , l'atto introduttivo è inoltre sufficientemente corredato CP_2 degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda;
la domanda giudiziale
è proponibile e procedibile (cfr doc.in prod); è inconferente il richiamo dell all'art.44, 4° comma CP_1 della legge 326/03 vertendo la domanda sull'esatto adempimento di prestazione pensionistica. Non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge
111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa ed è inconferente la prescrizione quinquennale dei crediti in quanto non ancora liquidati. quanto alla dedotta assenza ingiustificata della parte alla visita medica disposta dall , va CP_1 detto che parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna convocazione a visita medico legale da parte dell e l'istituto non ha offerto prova alcuna a sostegno della corretta CP_1 convocazione a visita della ricorrente.
Ciò premesso, sul piano generale, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione
2 previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68
(art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co.
10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
(art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n.
797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio CP_ datore di lavoro (o all in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38,
DPR n. 797/55). CP_ Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n.
797/55).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui
“l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13
3 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'
- spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997,I, 730
Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
In ordine alla decorrenza della prestazione, va dato atto che i giudici di legittimità hanno osservato che “la domanda amministrativa non è necessaria per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Questa Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n.
3247/1992).
Significato è il richiamo che la legge 153/88 fa al DPR 797/95 il quale all'art.11 sancisce che
“il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”.
Tale previsione deve ritenersi applicabile alla prestazione spettante sia al lavoratore dipendente che al pensionato.
Difatti, il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce: la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'istituto Nazionale della
4 previdenza sociale.".
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, è controversa la debenza del beneficio. In presenza dell'allegazione attorea della sussistenza del requisito reddituale, circostanza comprovata dalla parte con i documenti prodotti e non contestata dall , si è dato ingresso alla consulenza CP_1 medica per accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro dal 1.1.2020, ovvero da epoca antecedente la domanda amministrativa, coincidente con la data del riconoscimento della pensione di reversibilità in cui la ricorrente aveva ampiamente superato il 65° anno di età. Non si è infatti condivisa la proposta attorea di valorizzare il superamento del 65° anno di età quale indice presuntivo dell'inabilità a proficuo lavoro. Ed invero, dopo l'abolizione della presunzione di inabilità al compimento del 65° anno, avvenuta nell'ottobre 1986, la sussistenza di questo requisito deve essere sempre verificata caso per caso dal momento che il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa né con la totale inabilità generica di cui all'invalidità civile” e che va tenuto conto delle
“concrete capacità di riadattamento e ricollocamento nel mondo del lavoro. Con riferimento ai soggetti non più in età lavorativa, non è possibile limitare la valutazione medico-legale al solo esame delle singole patologie in sé stesse, ma vanno considerati i loro effetti all'interno della specifica situazione psichica e fisica della persona. In proposito, è stato correttamente osservato che “'indagare se un soggetto si trovi, secondo il testo della norma "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" richiede l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita (v., con riferimento all'analoga locuzione contenuta al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 39, anteriormente all'introduzione del più restrittivo criterio di cui alla
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8,Cass. 26/08/2004 n. 16955, Cass. 28/10/1992, n. 11705, Cass. n. 848 del
28/01/1987). L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020,
n.19409). Occorre quindi il positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all'ottenimento della relativa pensione ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, bensì utilizzando la L. n. 222 del
1984, “che ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella citata
L., art. 8, e della L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato art. 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, n. 797, l'art. 4 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022
n.16710).
5 Il CTU nominato, dott. , ha concluso le indagini medico legali affermando che Persona_1
“l'istante possa essere riconosciuta inabile al proficuo lavoro a decorrere da febbraio 2021, epoca in cui il complesso morboso, così come accertato, si è presentato nella sua interezza” (cfr. perizia in atti). Le conclusioni del CTU che tale requisito hanno negato, sono prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
Sussiste quindi il requisito sanitario richiesto per conseguire l'auspicata prestazione.
La parte ha successivamente integrato la documentazione socio-reddituale mediante il deposito di certificazione fiscale e di dichiarazione di notorietà del 14.10.2025 in ordine ai redditi posseduti all'attualità, dando prova di possedere il requisito prescritto nella prima colonna / primo scaglione di reddito della tabella 19.
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in dispositivo con la condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione per cui è causa con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi legali dal
120° giorno successivo al soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2
L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna
/ primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 01.02.2021 e per l'effetto condanna l , a CP_1 corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali, come precisato in motivazione, al saldo;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.120,00 oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA IN ha pronunciato in data 29.10.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20397/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv. Antonio Rianna e Isabella Maselli.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento ANF.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di avere ricevuto dal 1.11.2011 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero 003510620128433, senza ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di
Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88; di avere inoltrato all in data 15.4.2024, CP_1 domanda per il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare;
a decorrere dalla data della
Pensione di Reversibilità; di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall' ; di avere esaurito CP_1
l'ter amministrativo;
di possedere i requisiti richiesti, non avendo alcuna attitudine lavorativa psico- fisica in quanto svolge l'attività di casalinga: di avere una bassa scolarità; di essere affetta da un
1 grave e complesso quadro patologico caratterizzato da < ateromasia dei tronchi sovraortici>>, che unitamente all'età avanzata, al basso grado di istruzione, alle scarse attitudini psico-fisiche e al particolare contesto socioeconomico in cui agisce, ella è assolutamente inabile al proficuo lavoro;
che tali patologie, sono sussistenti da epoca risalente, come si evince dall'anamnesi remota;
di essere comunque inabile dal 19.7.2014, data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, da cui scatta la presunzione iuris et de iure di inabilità al proficuo lavoro ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 797/55; di essere in possesso, a far data dal 1.11.2011, anche del requisito reddituale richiesto dalla normativa in materia ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno; di far parte d un nucleo familiare ex L. 153/88, a decorrere dalla data di riconoscimento della pensione di reversibilità, composto da una sola persona. Ella, allegato il possesso dei requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della prestazione con l'auspicata decorrenza, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”) prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 15.4.2019, quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa data nella quale la ricorrente aveva già compiuto il 65° anno di età o, CP_ in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
L' ha sollevato una serie di vizi formali e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, spese vinte.
Dopo l'ammissione e l'espletamento di una CTU medica, è stata integrata la documentazione socio-reddituale. Indi, il Giudicante, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa con separata sentenza.
Quanto ai vizi sollevati dall , l'atto introduttivo è inoltre sufficientemente corredato CP_2 degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda;
la domanda giudiziale
è proponibile e procedibile (cfr doc.in prod); è inconferente il richiamo dell all'art.44, 4° comma CP_1 della legge 326/03 vertendo la domanda sull'esatto adempimento di prestazione pensionistica. Non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge
111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa ed è inconferente la prescrizione quinquennale dei crediti in quanto non ancora liquidati. quanto alla dedotta assenza ingiustificata della parte alla visita medica disposta dall , va CP_1 detto che parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna convocazione a visita medico legale da parte dell e l'istituto non ha offerto prova alcuna a sostegno della corretta CP_1 convocazione a visita della ricorrente.
Ciò premesso, sul piano generale, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione
2 previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68
(art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co.
10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
(art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n.
797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio CP_ datore di lavoro (o all in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38,
DPR n. 797/55). CP_ Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n.
797/55).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui
“l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13
3 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'
- spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997,I, 730
Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
In ordine alla decorrenza della prestazione, va dato atto che i giudici di legittimità hanno osservato che “la domanda amministrativa non è necessaria per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Questa Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n.
3247/1992).
Significato è il richiamo che la legge 153/88 fa al DPR 797/95 il quale all'art.11 sancisce che
“il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”.
Tale previsione deve ritenersi applicabile alla prestazione spettante sia al lavoratore dipendente che al pensionato.
Difatti, il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce: la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'istituto Nazionale della
4 previdenza sociale.".
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, è controversa la debenza del beneficio. In presenza dell'allegazione attorea della sussistenza del requisito reddituale, circostanza comprovata dalla parte con i documenti prodotti e non contestata dall , si è dato ingresso alla consulenza CP_1 medica per accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro dal 1.1.2020, ovvero da epoca antecedente la domanda amministrativa, coincidente con la data del riconoscimento della pensione di reversibilità in cui la ricorrente aveva ampiamente superato il 65° anno di età. Non si è infatti condivisa la proposta attorea di valorizzare il superamento del 65° anno di età quale indice presuntivo dell'inabilità a proficuo lavoro. Ed invero, dopo l'abolizione della presunzione di inabilità al compimento del 65° anno, avvenuta nell'ottobre 1986, la sussistenza di questo requisito deve essere sempre verificata caso per caso dal momento che il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa né con la totale inabilità generica di cui all'invalidità civile” e che va tenuto conto delle
“concrete capacità di riadattamento e ricollocamento nel mondo del lavoro. Con riferimento ai soggetti non più in età lavorativa, non è possibile limitare la valutazione medico-legale al solo esame delle singole patologie in sé stesse, ma vanno considerati i loro effetti all'interno della specifica situazione psichica e fisica della persona. In proposito, è stato correttamente osservato che “'indagare se un soggetto si trovi, secondo il testo della norma "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" richiede l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita (v., con riferimento all'analoga locuzione contenuta al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 39, anteriormente all'introduzione del più restrittivo criterio di cui alla
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8,Cass. 26/08/2004 n. 16955, Cass. 28/10/1992, n. 11705, Cass. n. 848 del
28/01/1987). L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020,
n.19409). Occorre quindi il positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all'ottenimento della relativa pensione ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, bensì utilizzando la L. n. 222 del
1984, “che ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella citata
L., art. 8, e della L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato art. 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, n. 797, l'art. 4 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022
n.16710).
5 Il CTU nominato, dott. , ha concluso le indagini medico legali affermando che Persona_1
“l'istante possa essere riconosciuta inabile al proficuo lavoro a decorrere da febbraio 2021, epoca in cui il complesso morboso, così come accertato, si è presentato nella sua interezza” (cfr. perizia in atti). Le conclusioni del CTU che tale requisito hanno negato, sono prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
Sussiste quindi il requisito sanitario richiesto per conseguire l'auspicata prestazione.
La parte ha successivamente integrato la documentazione socio-reddituale mediante il deposito di certificazione fiscale e di dichiarazione di notorietà del 14.10.2025 in ordine ai redditi posseduti all'attualità, dando prova di possedere il requisito prescritto nella prima colonna / primo scaglione di reddito della tabella 19.
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in dispositivo con la condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione per cui è causa con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi legali dal
120° giorno successivo al soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2
L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna
/ primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 01.02.2021 e per l'effetto condanna l , a CP_1 corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali, come precisato in motivazione, al saldo;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.120,00 oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA IN
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