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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1049/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avviso di addebito – contributi Gestione Commercianti
promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Aiello – Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Ivano Marcedone – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515 dell'11 maggio 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 0002091652000, notificato in data
23.12.2019, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di €
1.024,87 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, ritenendo assolto da parte dell'Istituto l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'opponente al- la gestione commercianti e conseguentemente il presupposto della pretesa cre- ditoria.
In particolare, il decidente rilevava che dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
R.G. 1049_2022 2
fiore si evinceva che, almeno fino a febbraio 2020, la aveva ri- Pt_2 Pt_1 coperto la carica di amministratore della società si era Parte_3 occupata della gestione del personale dipendente, del controllo dell'orario e dell'operato dei dipendenti, della predisposizione dei mandati di pagamento, esercitando il potere disciplinare e autorizzando altresì i permessi di lavoro dei dipendenti. Quanto all'asserita prevalenza dell'attività lavorativa di natura su- bordinata svolta dalla presso la L. & C. Consulting s.r.l. rispetto a quel- Pt_1 la svolta come socio amministratore della società era- Parte_3 no poi prive di valore probatorio la dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto- rietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte dalla ricorrente. Il
Tribunale, sulla scorta dell'espletata istruttoria e del complessivo compendio probatorio, riteneva pertanto che non poteva ritenersi provato che la ricorrente avesse svolto contestualmente e in misura maggiore attività di lavoro dipenden- te presso la L. & C Consulting s.r.l. rispetto al lavoro svolto presso la società
Parte_3
Proponeva appello avverso la sentenza resisteva al grava- Parte_1 me l'Ente previdenziale.
La causa è stata posta in decisione in data 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telemati- che.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi integralmente richiamati e tra- scritti, l'appello è inammissibile.
2. L'atto di appello depositato entro il termine per impugnare (11.11.2022) è del tutto diverso dall'atto di appello successivamente depositato in data
16.11.2022. Né è possibile desumere dall'atto depositato tempestivamente le critiche mosse alla sentenza impugnata, esso riguardando una controversia del tutto diversa per petitum e causa petendi.
Non può, poi, essere accolta l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. depositata in una all'atto successivo.
Va osservato che la rimessione in termini non può essere concessa in favore della parte che, con il proprio comportamento, abbia colpevolmente dato causa
R.G. 1049_2022 3
alla decorrenza del termine, atteso che il presupposto su cui l'istituto si fonda è la non imputabilità della causa di decadenza alla parte che richiede di essere rimessa in termini (C. 4624/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua vo- lontà» (Cass. Sez. L. 18435/2024).
L'atto di appello corretto è stato depositato il 16.11.2022 ossia dopo la scaden- za del termine per impugnare (11.11.2022) e, quindi, a decadenza maturata.
Nella specie, pertanto, la parte non può «invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nel- la causa non imputabile» (Cass. S. L. 24386/2022 in un caso di appello erro- neamente proposto con citazione notificata dopo il termine di impugnazione).
L'appellante, del resto, ha indicato «di aver per errore depositato, all'interno della busta telematica, il file nativo di un atto di appello in realtà incompleto trattandosi del file su cui aveva sovrascritto parte di detto atto di appello, regi- strato momentaneamente su diverso hardware, ma non già del file integrale corretto e completo registrato su altro supporto».
E, dunque, si tratta all'evidenza di un errore imputabile alla stessa parte, come tale ostativo ai fini della rimessione in termini.
3. L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese pro-
R.G. 1049_2022 4
cessuali del grado che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfettario spese gene- rali al 15%.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 1049_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1049/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avviso di addebito – contributi Gestione Commercianti
promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Aiello – Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Ivano Marcedone – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515 dell'11 maggio 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 0002091652000, notificato in data
23.12.2019, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di €
1.024,87 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, ritenendo assolto da parte dell'Istituto l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'opponente al- la gestione commercianti e conseguentemente il presupposto della pretesa cre- ditoria.
In particolare, il decidente rilevava che dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
R.G. 1049_2022 2
fiore si evinceva che, almeno fino a febbraio 2020, la aveva ri- Pt_2 Pt_1 coperto la carica di amministratore della società si era Parte_3 occupata della gestione del personale dipendente, del controllo dell'orario e dell'operato dei dipendenti, della predisposizione dei mandati di pagamento, esercitando il potere disciplinare e autorizzando altresì i permessi di lavoro dei dipendenti. Quanto all'asserita prevalenza dell'attività lavorativa di natura su- bordinata svolta dalla presso la L. & C. Consulting s.r.l. rispetto a quel- Pt_1 la svolta come socio amministratore della società era- Parte_3 no poi prive di valore probatorio la dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto- rietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte dalla ricorrente. Il
Tribunale, sulla scorta dell'espletata istruttoria e del complessivo compendio probatorio, riteneva pertanto che non poteva ritenersi provato che la ricorrente avesse svolto contestualmente e in misura maggiore attività di lavoro dipenden- te presso la L. & C Consulting s.r.l. rispetto al lavoro svolto presso la società
Parte_3
Proponeva appello avverso la sentenza resisteva al grava- Parte_1 me l'Ente previdenziale.
La causa è stata posta in decisione in data 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telemati- che.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi integralmente richiamati e tra- scritti, l'appello è inammissibile.
2. L'atto di appello depositato entro il termine per impugnare (11.11.2022) è del tutto diverso dall'atto di appello successivamente depositato in data
16.11.2022. Né è possibile desumere dall'atto depositato tempestivamente le critiche mosse alla sentenza impugnata, esso riguardando una controversia del tutto diversa per petitum e causa petendi.
Non può, poi, essere accolta l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. depositata in una all'atto successivo.
Va osservato che la rimessione in termini non può essere concessa in favore della parte che, con il proprio comportamento, abbia colpevolmente dato causa
R.G. 1049_2022 3
alla decorrenza del termine, atteso che il presupposto su cui l'istituto si fonda è la non imputabilità della causa di decadenza alla parte che richiede di essere rimessa in termini (C. 4624/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua vo- lontà» (Cass. Sez. L. 18435/2024).
L'atto di appello corretto è stato depositato il 16.11.2022 ossia dopo la scaden- za del termine per impugnare (11.11.2022) e, quindi, a decadenza maturata.
Nella specie, pertanto, la parte non può «invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nel- la causa non imputabile» (Cass. S. L. 24386/2022 in un caso di appello erro- neamente proposto con citazione notificata dopo il termine di impugnazione).
L'appellante, del resto, ha indicato «di aver per errore depositato, all'interno della busta telematica, il file nativo di un atto di appello in realtà incompleto trattandosi del file su cui aveva sovrascritto parte di detto atto di appello, regi- strato momentaneamente su diverso hardware, ma non già del file integrale corretto e completo registrato su altro supporto».
E, dunque, si tratta all'evidenza di un errore imputabile alla stessa parte, come tale ostativo ai fini della rimessione in termini.
3. L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese pro-
R.G. 1049_2022 4
cessuali del grado che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfettario spese gene- rali al 15%.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 1049_2022