Articolo 72 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 71Articolo 73
Versione
26 giugno 1971
Art. 72.


Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.484.045.246.337 delle quali furono riscosse e versate. . . . . . ". 1.875.306.501.561
----------------- e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . L. 608.738.744.776
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971