Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.1925/ 2024
tra C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE e (C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO Oggi 06/02/2025 alle ore 13.04 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. ARCIDIACONO RO ed il sig. Parte_1 [...] personalmente. Pt_1
Per l'avv. SIMONA LUCERI. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da proprie memorie difensive in data 30 settembre 2024 (attore) e 30 ottobre 2024 (convenuto). L'Avv. Arcidiacono rinuncia alla domanda relativa ai canoni ad oggi inevasi riservandosi l'azione in separata sede e precisa che con la domanda di risoluzione insiste per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione. I procuratori delle parti dichiarano che l'immobile è stato rilasciato in data 9 ottobre 2024. Esaurita la discussione orale, alle ore 17.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARCIDIACONO RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cologno Monzese, alla via Visconti n. 6 ATTORE/INTIMANTE
Contro (C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONA LUCERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bresso, alla via XXV Aprile n. 39 CONVENUTO/INTIMATO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da proprie memorie difensive, con le precisazioni di cui al verbale dell'odierna udienza, e così come di seguito:
Parte attrice: Per i motivi sopra esposti, il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Parte_1 riportandosi alle conclusioni già indicate nei precedenti scritti, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato;
nel merito, contrariis reiectis ordinare l'immediata riconsegna del bene;
condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad IVA e CPA. In via istruttoria: Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile.
Parte convenuta: Per i motivi sopra esposti, il signor come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 riportandosi alle conclusioni già indicate nei precedenti scritti, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Dichiarare cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuta riconsegna come da verbale di rilascio allegato;
- Condannare alla restituzione della cauzione indebitamente trattenuta oltre agli interessi legali Parte_1 come previsto dal contratto all'articolo n. 7 dal 22.07.2015 ovvero dal termine del primo anno di locazione sino al dovuto;
- Con compensazione delle spese legali, a cagione del ritardo non imputabile al resistente, della riconsegna dell'immobile, come documentalmente provato. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale atto di citazione per la convalida, il sig. intimava lo sfratto per finita locazione al sig. Parte_1
conduttore dell'immobile in Via Milano n. 51 a Cologno Controparte_1
Monzese (MI) in virtù di contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo del 20 gennaio 2016, cessato il 19 gennaio 2024 per disdetta del locatore, comunicata con raccomandata ricevuta dal conduttore il 23 maggio 2023. Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed in caso di opposizione emettersi ordinanza provvisoria di rilascio. L'intimato si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in opposizione a convalida nel procedimento di sfratto per finita locazione, in cui deduceva: in via preliminare, la nullità/irregolarità della notifica dell'atto di intimazione, in quanto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario invece che a mezzo pec;
nel merito, il tacito rinnovo del contratto di locazione, permanendo il conduttore nell'immobile locato oltre la scadenza contrattuale e continuando a versare i canoni. Chiedeva quindi in via preliminare di dichiarare la nullità/irregolarità dell'intimazione e nel merito il rigetto dell'avversa domanda. Stante l'opposizione si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, previa emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, fissando termine per il deposito delle memorie ex art. 426 cpc, che le parti si scambiavano nei termini. Successivamente le parti precisavano all'odierna udienza le conclusioni ed il procuratore dell'attore rinunciava alla domanda relativa ai canoni ad oggi inevasi formulata nella propria memoria difensiva del 30 settembre 2024, riservandosi l'azione in separata sede, e precisava che con la domanda di risoluzione insisteva per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione. Quindi la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 429 cpc.
* * * La domanda attorea, volta, come precisato all'odierna udienza dal difensore dell'attore, alla declaratoria della cessazione del contratto di locazione inter partes - mentre la domanda di condanna al pagamento dei canoni è stata rinunciata nella presente sede e pertanto non è oggetto di disamina- può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione (uso abitativo, 4+4) registrato. E' stata altresì provata in causa la tempestiva comunicazione della disdetta (rectius, rinuncia al rinnovo) da parte del locatore, per cui il contratto inter partes risulta cessato alla data del 19 gennaio 2024, mentre è venuto meno l'interesse alla condanna al rilascio dell'immobile essendo già stato restituito in data 9 ottobre 2024 come ordinato in data 9 aprile 2024 con ordinanza provvisoria di rilascio, che qui si intende confermata. Quanto alle eccezioni e domande sollevate da parte convenuta, non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni che seguono. Quanto alla nullità della notifica effettuata a mezzo Ufficiale giudiziario invece che a mezzo pec, in base all'art. 156 terzo comma c.p.c. deve ritenersi in ogni caso sanata dalla costituzione del convenuto (“La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”). Quanto alla rinnovazione tacita del contratto di locazione, occorre, per giurisprudenza costante, un comportamento univoco di entrambe le parti, da cui possa desumersi la loro implicita ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo (cfr., ex multis, Corte App. Palermo n. 584/2021) comportamento univoco che nella specie non sussiste, sol che si considerino, da parte del locatore, la comunicazione di disdetta e la successiva introduzione del presente giudizio di sfratto per finita locazione. Né valgono a contrario la permanenza del conduttore nell'immobile locato o l'accettazione dei canoni da parte del locatore, dopo la scadenza contrattuale, come è stato espressamente precisato (cfr. ancora C. App. Palermo cit.).
Ancora, nella specie, non può parlarsi di revoca consensuale della disdetta con riferimento allo scambio di e mail dei difensori delle parti, prodotto dal convenuto, in merito alla data del rilascio dell'immobile, essendovi il convenuto ormai tenuto non più in virtù della disdetta ma dell'ordine emanato dal giudice ex art. 665 cpc, la cui esecuzione necessitava della collaborazione del locatore. Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della cauzione e agli interessi, sollevata dal convenuto solo nella memoria integrativa ex art. 426 cpc, non può essere accolta in quanto inammissibile per mancata richiesta di fissazione di nuova udienza ex art. 418, I comma, cpc (cfr. Cass. civ. SS.UU n. 13025/1991, che ha osservato come tale inammissibilità sia rilevabile d'ufficio; v. anche Trib. Pescara n. 1183/2021). Quanto infine alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può essere accolta, necessitando sul punto l'accordo delle parti processuali, che nella specie manca, avendo viceversa l'attore insistito per la declaratoria della cessazione del contratto di locazione inter partes (cfr. da ultimo Cass. n. 1043/2024). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione del contratto di locazione tra le parti. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.584,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre € 441,00 per la mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 06/02/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi