Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10413
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Ordinanza collegiale 17 dicembre 2020
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Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 n. 4) per errore di fatto

    L’errore revocatorio è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata. In questo caso, l’argomento principale su cui si fonda la decisione impugnata consiste nel rilievo della natura agricola della zona e nella qualificazione dei manufatti edificati come civili abitazioni, invece che residenze rurali. Rispetto a questo argomento, il superamento della volumetria consentita rappresenta una ragione ulteriore a supporto della decisione, di per sé sola non decisiva. Ne consegue l’irrilevanza di un eventuale errore sul punto. Sotto altro profilo, la ricorrente non nega la natura agricola della zona, ma sostiene che i manufatti potessero esservi insediati in quanto avrebbero avuto le caratteristiche delle “case rurali”: si tratta, tuttavia, di una delle principali questioni controverse in quel giudizio, su cui la decisione ha espressamente pronunciato e che quindi non può essere rimessa in discussione con questo mezzo di gravame.

  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Viene denunciato un supposto errore di fatto, ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., dunque viene in rilievo un’ipotesi di revocazione ordinaria, che avrebbe dovuto essere proposta, al più tardi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a.: dato che la decisione è stata depositata il 19 ottobre 2022, il termine è venuto a scadere il 19 aprile 2023 e il ricorso, notificato il 17 maggio 2024 e depositato il 13 giugno successivo, è dunque tardivo. Non conduce a una diversa conclusione il comma 4 dell’art. 92 c.p.a., secondo cui la disposizione di cui al comma precedente «non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione». Tale norma non è applicabile al caso di specie, in quanto, sebbene gli eredi di PP IE non abbiano partecipato al giudizio d’appello all’esito del quale è stata emessa la sentenza di cui si chiede la revocazione, non si può ritenere che questi fossero parti necessarie, dunque che gli appellanti dovessero notificare loro il gravame. L’esame del provvedimento impugnato in primo grado conduce a escludere che la causa decisa dal T.a.r. fosse “inscindibile”: ancorché formalmente unitaria, l’ingiunzione di demolizione del 9 dicembre 1994 conteneva tanti ordini di ripristino quanti erano i proprietari delle unità immobiliari dei due fabbricati abusivi, distinti e distinguibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al punto che i singoli rapporti amministrativi che ne sono derivati ben potevano essere regolati in maniera differente. Rispetto all’ordinanza di demolizione, dunque, i vari proprietari si configurano come “cointeressati”, perché portatori del medesimo interesse alla sua caducazione, non come “controinteressati”, ossia come portatori di un interesse alla sua conservazione. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per derogare all’applicazione dell’art. 92, comma 3, c.p.a., secondo cui la revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. deve essere notificata entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10413
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10413
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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