Decreto decisorio 25 maggio 2010
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2020
Sentenza 2 luglio 2021
Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Parere definitivo 7 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 19 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 marzo 2023
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10413 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10413/2025REG.PROV.COLL.
N. 04052/2023 REG.RIC.
N. 04792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2023, proposto da NA TO, rappresentata e difesa dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, n. 30, presso lo studio legale LU e la persona dell’avvocato Michele Foniciello;
nei confronti
di LI Federico Italico, Scec s.r.l., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2024, proposto da LA IE, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Nitrato Izzo, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
di LI Italico Federico, Scec s.r.l., VA RA e SA RA quali eredi di IN RA, IN EN quale erede di RB CI, LA NZ in proprio e quale erede di LA NZ, AE NE, GI CC, AR AR SI Di LE, NC GI DE GI, GI IL, NA TO, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 ottobre 2022, n. 8898/2022.
Visti i ricorsi in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere ND RI IL e viste le conclusioni scritte delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene chiesta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 ottobre 2022, n. 8898, che ha riunito e respinto gli appelli proposti contro la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, 2 luglio 2021, n. 1599.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con ordinanza del 9 dicembre 1994, prot. 33357/714/94 del 15 dicembre 1994, il comune di Scafati ha ingiunto la demolizione di un complesso immobiliare, composto da due corpi di fabbrica contenenti svariate unità abitative, in quanto realizzato senza concessione edilizia e in zona agricola.
2.2. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, dai signori IN RA, AE NE, PP IE, IN AS, GI IL, NA TO, LA CC, LA NZ, IE TO, AT TE SC e EL TA, proprietari di unità abitative all’interno del complesso, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NC Gangemi.
Nel corso del giudizio di primo grado – fra dicembre 1998 e giugno 1999 - si sono costituiti gli avvocati Gennaro Improta e Lucia Mancusi quali nuovi difensori dei signori IN RA, AE NE, GI IL, LA CC, LA NZ, IN AS, NA TO, IN MA e LA LL.
Hanno invece mantenuto il patrocinio dell’avvocato NC Gangemi i signori PP IE, IE TO, AT TE SC e EL TA.
2.3. Nel giudizio dinanzi al T.a.r. si è costituito il comune di Scafati, resistendo al ricorso.
2.4. Il 6 gennaio 2007 è deceduto l’avvocato NC Gangemi, ma tale circostanza non è stata dichiarata o comunque resa nota nel processo.
2.5. Il 16 gennaio 2010 è deceduto il signor PP IE; anche in questo caso, l’evento non è stato riferito al Tribunale.
2.6. Con decreto presidenziale 25 maggio 2010, n. 7780, è stata dichiarata la perenzione del ricorso.
2.7. Contro tale decreto ha proposto opposizione la signora NA TO, costituitasi con l’avvocato Ippolito Matrone quale nuovo difensore.
2.8. Con ordinanza 17 dicembre 2020, n. 1963, il T.a.r. ha accolto l’opposizione, fissato l’udienza di merito e ordinato all’amministrazione di depositare una dettagliata relazione sugli eventuali sviluppi della vicenda, corredata di tutti gli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione.
Il comune vi ha provveduto l’8 febbraio 2021.
2.9. Con sentenza 2 luglio 2021, n. 1599, il Tribunale, esclusi dal giudizio i signori LA LL e IN MA in quanto indebitamente costituiti, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
2.10. La signora NA TO ha proposto appello contro la decisione (il relativo giudizio è stato incardinato con r.g.n. 9167 del 2021).
2.11. Nell’ambito di questo giudizio, l’esecutività della sentenza censurata è stata sospesa con ordinanza 19 novembre 2021, n. 6251.
2.12. Con separato gravame (iscritto con r.g.n. 899 del 2022), hanno impugnato la medesima decisione anche i signori SA RA e VA RA (quali eredi di IN RA), IN EN (quale erede di RB CI, già avente causa di IN AS), LA NZ (anche quale erede di LA NZ), AE NE, GI CC, AR AR SI Di LE, NC GI DE GI e GI IL.
In questo giudizio sono state concesse misure cautelari con ordinanza 25 febbraio 2022, n. 951.
2.13. In entrambi i giudizi si è costituito il comune di Scafati, resistendo agli appelli.
3. Con sentenza 19 ottobre 2022, n. 8898, il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli r.g.n. 9167 del 2021 e 899 del 2022, li ha respinti, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del comune.
In particolare, il collegio ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di primo grado sulle seguenti circostanze:
a) l’intervento non poteva ritenersi legittimato in forza del “silenzio assenso” sull’istanza di concessione della licenza edilizia presentata dalla ditta costruttrice nel 1988 in quanto, secondo l’art. 8 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, che all’epoca disciplinava l’istituto, sarebbe stata a tal fine necessaria la natura edificatoria dell’area oggetto dell’intervento, mentre nella specie i terreni avevano destinazione agricola e i manufatti non corrispondono ai canoni delle residenze rurali, ma sono abituazioni civili ordinarie;
b) non essendosi formato il silenzio assenso, il comune poteva intimare la demolizione senza dover rimuovere alcun titolo in autotutela;
c) la natura doverosa e vincolata dell’ordine di ripristino rendeva superfluo l’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Previa integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza 5 dicembre 2022, n. 10649, la sentenza è stata oggetto di correzione di errore materiale in forza dell’ordinanza 24 marzo 2023, n. 3019, la quale ha specificato la distrazione delle spese cui sono stati condannati gli appellanti in favore dei difensori del comune, dichiaratisi antistatari.
5. Con ricorso notificato il 17 aprile 2023 e depositato il 10 maggio successivo – allibrato al n.r.g. 4952/2023 - la signora NA TO ha chiesto la revocazione della sentenza, deducendo il seguente unico motivo (esteso da p. 4 a p. 8 del gravame): «Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 n. 4) per errore di fatto» (il gravame è stato incardinato con r.g.n. 4053 del 2023).
5.1. In questo giudizio si è costituito il comune di Scafati, resistendo all’impugnazione. I difensori hanno inoltre chiesto la condanna della controparte alle spese di lite, con distrazione in loro favore, dichiarandosi antistatari.
5.2. Nel corso del processo:
a) il comune ha depositato una memoria il 6 marzo 2025;
b) con memoria del 7 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto la riunione del gravame ad altro ricorso per la revocazione della medesima decisione;
c) il comune ha presentato una memoria di replica il 18 marzo 2025.
6. La sentenza n. 8898 del 2022 è stata impugnata per revocazione anche dalla signora LA IE, con ricorso notificato il 17 maggio 2024, depositato il 13 giugno 2024 e incardinato con r.g.n. 4792 del 2024.
La ricorrente agisce quale titolare di un’unità immobiliare nel complesso interessato dall’ordinanza di demolizione, di cui è divenuta prima comproprietaria quale coerede del padre PP IE e di cui ha poi acquistato la piena ed esclusiva proprietà dal fratello e coerede GI IE in forza di un contratto di compravendita del 28 febbraio 2014.
Con il ricorso deduce, in via rescindente, che vi sia stato un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (per le ragioni esposte da p. 6 a p. 9 del gravame), chiedendo poi, in via rescissoria, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
6.1. Il comune di Scafati si è costituito anche in questo giudizio, resistendo all’impugnazione.
6.2. Nel corso del processo:
e) il comune ha depositato una memoria il 31 ottobre 2025;
f) la ricorrente ha depositato una memoria l’11 novembre 2025;
g) il comune ha presentato una memoria di replica il 28 novembre 2025.
7. All’udienza dell’8 aprile 2025 il collegio ha rinviato la trattazione dei due ricorsi per revocazione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
7.1. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
8. In via preliminare, si dispone la riunione dei ricorsi per revocazione iscritti con r.g.n. 4053 del 2023 e 4792 del 2024, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
9. Il gravame proposto dalla signora NA TO (r.g.n. 4053 del 2023) è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
9.1. Sotto un primo profilo, perché non contiene la domanda rescissoria che il collegio dovrebbe esaminare laddove ritenesse viziata la sentenza impugnata, limitandosi la parte a chiedere di «revocare la sentenza impugnata».
A tal proposito, è opportuno ricordare che il giudizio per revocazione è costituito da due fasi, rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza: per questa ragione, è necessaria un’espressa domanda rescissoria, non essendo sufficiente l’inciso di stile con il quale si chiede ogni conseguenziale statuizione (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2025, n. 8775).
9.2. Sul piano sostanziale, poi, la ricorrente sostiene che la sentenza sia viziata da errore di fatto revocatorio in quanto il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto superata la volumetria consentita nella zona per aver tenuto conto – appunto erroneamente – dei volumi interrati, che invece dovrebbero essere esclusi dal calcolo; si ribadisce inoltre la sussistenza dei presupposti per il “silenzio assenso”, dato che è stata realizzata una casa rurale in una zona che consentiva questo tipo di costruzioni.
9.2.1. A tal proposito, occorre rammentare che, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c., cui rinvia l’art. 106, comma 1, c.p.a., la sentenza è revocabile se «è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574).
9.2.2. In questo caso, l’argomento principale su cui si fonda la decisione impugnata consiste nel rilievo della natura agricola della zona e nella qualificazione dei manufatti edificati come civili abitazioni, invece che residenze rurali. Rispetto a questo argomento, il superamento della volumetria consentita rappresenta una ragione ulteriore a supporto della decisione (come dimostrato dall’uso della congiunzione “inoltre”), di per sé sola non decisiva. Ne consegue l’irrilevanza di un eventuale errore sul punto.
Sotto altro profilo, la ricorrente non nega la natura agricola della zona, ma sostiene che i manufatti potessero esservi insediati in quanto avrebbero avuto le caratteristiche delle “case rurali”: si tratta, tuttavia, di una delle principali questioni controverse in quel giudizio, su cui la decisione ha espressamente pronunciato e che quindi non può essere rimessa in discussione con questo mezzo di gravame.
In conclusione, dunque, il ricorso della signora NA TO è inammissibile perché sollecita il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum (fra le tante da ultimo Cons. Stato, sez. II, n. 8778 del 2025).
10. Il ricorso della signora LA IE, quale proprietaria dell’unità immobiliare già appartenente al signor PP IE, sostiene che la sentenza n. 8898 del 2022 sia viziata da errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., perché emessa senza avvedersi della circostanza che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, per la morte del difensore ovvero per quella della parte, e che nessuno dei due appelli con essa decisi era stato notificato all’originario ricorrente o ai suoi eredi, così come non era stato dato avviso della fissazione dell’udienza; pertanto sarebbe stato violato il contraddittorio (proprio in quest’ottica, in via rescissoria si chiede l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.).
11. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
11.1. È opportuno ricordare che la revocazione è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
A tal proposito, si distingue tra revocazione ordinaria e straordinaria proprio in ragione della diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza (nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.), mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti (nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.).
11.2. In questo caso, viene denunciato un supposto errore di fatto, ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., dunque viene in rilievo un’ipotesi di revocazione ordinaria, che avrebbe dovuto essere proposta, al più tardi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a.: dato che la decisione è stata depositata il 19 ottobre 2022, il termine è venuto a scadere il 19 aprile 2023 e il ricorso, notificato il 17 maggio 2024 e depositato il 13 giugno successivo, è dunque tardivo.
11.3. Non conduce a una diversa conclusione il comma 4 dell’art. 92 c.p.a., secondo cui la disposizione di cui al comma precedente «non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione».
Tale norma, analoga a quella di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c., non è applicabile al caso di specie, in quanto, sebbene gli eredi di PP IE non abbiano partecipato al giudizio d’appello all’esito del quale è stata emessa la sentenza di cui si chiede la revocazione, non si può ritenere che questi fossero parti necessarie, dunque che gli appellanti dovessero notificare loro il gravame.
11.3.1. Infatti, secondo l’art. 95, comma 1, c.p.a., l’impugnazione della sentenza è notificata a tutte le parti solo per le cause “inscindibili” o “dipendenti”, mentre negli altri casi – ossia di cause “scindibili” e “indipendenti” – è notificata (solo) «alle parti che hanno interesse a contraddire».
11.3.2. In questo caso, l’esame del provvedimento impugnato in primo grado conduce a escludere che la causa decisa dal T.a.r. fosse “inscindibile”: ancorché formalmente unitaria, l’ingiunzione di demolizione del 9 dicembre 1994 conteneva tanti ordini di ripristino quanti erano i proprietari delle unità immobiliari dei due fabbricati abusivi, distinti e distinguibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al punto che i singoli rapporti amministrativi che ne sono derivati ben potevano essere regolati in maniera differente (per esempio, per i soggetti che avessero ritenuto di non impugnare l’atto, i suoi effetti si sarebbero consolidati, senza che un eventuale annullamento ottenuto da altri proprietari spiegasse nei loro confronti efficacia diretta).
11.3.3. Rispetto all’ordinanza di demolizione, dunque, i vari proprietari si configurano come “cointeressati”, perché portatori del medesimo interesse alla sua caducazione, non come “controinteressati”, ossia come portatori di un interesse alla sua conservazione.
Per questa ragione, come ciascun proprietario avrebbe potuto proporre il ricorso di primo grado senza evocare in giudizio gli altri, così ciascun ricorrente, soccombente in primo grado, ben poteva proporre appello senza notificare il gravame agli altri proprietari (in termini Cons. Stato, sez. VI, n. 7994 del 2022).
11.3.4. In altre parole, non essendo gli eredi di PP IE parti necessarie del giudizio di secondo grado, non si può configurare alcuna “nullità” dell’appello o della sua notificazione per non averli evocati e, logicamente, nemmeno era doveroso dare loro avviso della fissazione dell’udienza di trattazione (sussistendo tale dovere, ai sensi dell’art. 71, comma 5, c.p.a. solo nei confronti del ricorrente e delle parti costituite in giudizio).
La mancata partecipazione al giudizio di secondo grado non dipende dunque da una scelta viziata degli attori (ovvero i ricorrenti in appello), ma dall’inerzia serbata dall’interessata a fronte della pubblicazione della decisione (tanto è vero che, nel processo civile, la parte che deduce di essere rimasta contumace involontaria – intimata, nel processo amministrativo – è tenuta a fornire la prova non solo della nullità dell’atto introduttivo e della notificazione ma anche la non conoscenza del processo: sul punto, Cass. civ., sez. un., n. 26 del 1999; successivamente, sez. III, n. 8622 del 2003).
11.3.5. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per derogare all’applicazione dell’art. 92, comma 3, c.p.a., secondo cui la revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. deve essere notificata entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
12. Per tutte queste ragioni, anche il ricorso per revocazione della signora LA IE è inammissibile.
13. Le spese del giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento approvato con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 5, e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
14. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità delle domande di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, n. 4461 del 2025; sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (tra le tante, sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016). A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di € 2.000 (cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4461 del 2025; sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 2116 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
15. La condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, come in epigrafe proposti, e già riuniti, e li dichiara inammissibili.
Condanna NA TO e LA IE, in solido fra loro, alla rifusione in favore del comune di Scafati delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.000 (diecimila/00), oltre oneri e accessori come per legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), per la metà da distrarre in favore degli avvocati Andrea Orefice e Arcangelo D’Avino.
Condanna le ricorrenti, senza vincolo di solidarietà, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 2.000 (duemila/00) ciascuna, da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
NC Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
ND RI IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND RI IL | Vito Poli |
IL SEGRETARIO