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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/10/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1368 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], ( ), elettivamente TE C.F._1 domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 154, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni
Palazzo ( che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
-OPPONENTE-
C O N T R O
Controparte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Virginio Orsini n. 19, presso lo studio professionale “ dell'avv. Andrea De Vivo Controparte_2
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
- OPPOSTA –
E già PA PA
( ), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Catania,
[...] P.IVA_2
Piazza Cavour n. 14, presso lo studio professionale dell'avv. Lea Principato
( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_3
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'01.02.2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.11.2021, ha proposto opposizione ex art. TE
615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2021 9002459452 000, relativa alla cartella esattoriale n. 29320100023078973, d'importo pari ad € 15.904,36, avente ad oggetto il recupero del finanziamento agevolato ex D.L. 185/00 alla stessa precedentemente erogato dall Controparte_4
[...]
A fondamento della opposizione proposta, l'attrice ha contestato l'effettiva erogazione del suddetto finanziamento e ha eccepito la maturata prescrizione del presunto credito, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica né di atti di richiesta di pagamento da parte dell'ente erogatore, né della cartella di pagamento sottesa alla intimazione opposta.
L'opponente ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'insussistenza del credito vantato dagli enti convenuti, e per l'effetto, dichiararsi nulle o annullarsi sia l'intimazione di pagamento sia la cartella di pagamento ad essa sottesa.
Con comparsa depositata il 04.03.2022, si è costituita in giudizio
[...]
TE contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
L'opposta ha in particolare allegato di aver erogato il finanziamento richiesto da e di avere alla stessa notificato, in data 08.01.2009, l'ingiunzione di TE pagamento n. 1023038 del 23.12.2008, ingiunzione avverso la quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge.
In data 20.10.2022, si è costituita anche l Controparte_6
la quale ha rilevato la correttezza del proprio operato quale ente esattore, e
[...] ha dedotto di aver regolarmente notificato all'odierna opponente la cartella di pagamento n. 29320100023078973. Pertanto, ha chiesto dichiararsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la convalida dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella di pagamento ad essa sottesa.
Rigettata l'istanza sospensiva con ordinanza del 24.03.2022, la presente causa è stata istruita mediante produzione documentale, e all'udienza che precede, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie ex art. 190 c.p.c.
**********
Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità della presente opposizione per decadenza, in ragione della omessa opposizione nei termini previsti ex art. 3 del R.D. n. 639/1910, formulata dalla opposta l' TE
Vale in proposito ricordare il consolidato orientamento di legittimità, a cui questo
Giudice ritiene di aderire, secondo cui il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie ratione temporis, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (Cass., n. 12031 del
2021; Cass. n. 30 del 2020; Cass. n. 20375 del 2008; Cass. n. 5923 del 2007; Cass. n.
13751 del 2003; Cass. n.1571 del 1996).
**********
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, parte opponente si è limitato a dedurre la mancata erogazione del finanziamento de quo e ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Per contro, ha dedotto e provato l'avvenuta concessione ed TE
erogazione del finanziamento richiesto, producendo in atti la seguente documentazione, non contestata da parte opponente: 1) la domanda di ammissione alle agevolazioni lavoro autonomo D.Lvo 185/2000 del 22.08.2005, con i relativi allegati;
2) il contratto per la concessione del finanziamento prot. n. 1023038 del 30.11.2005; 3) la richiesta erogazione anticipo fondi del 30.11.2005; 4) copia dei due bonifici dalla medesima effettuati il
07.02.2006, in favore di , dell'importo di € 5.079,25 ciascuno, con causale TE
“pagamento anticipo conto investimenti” (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione); 5) la attestazione di invio e ricezione, in data 19.02.2007, della delibera di revoca delle agevolazioni concesse.
Alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta – TE
documentazione, si ribadisce, non contestata da controparte – deve dunque rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni svolte da parte opponente in merito alla mancata erogazione del finanziamento di cui si tratta.
Parimenti infondata, alla luce della documentazione in atti, si palesa anche l'eccezione di prescrizione del credito per omessa e/o irrituale notifica di avvisi di pagamento da parte dell'Ente erogatore, e della cartella di pagamento o di altro atto di ingiunzione.
L'opposta ha infatti allegato e provato di aver notificato a TE _1
, in data 08.01.2009, l'ingiunzione n. prot. 44534 del 23.12.2008 mediante la quale
[...]
ha alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 10.673,13 (cfr. relata di notifica in atti, dalla quale si evince che tale atto è stato consegnato nelle mani della medesima;
né tale circostanza è stata oggetto di contestazione da parte opponente).
L'opposta dal canto suo, ha PA dedotto e documentato l'avvenuta notifica, nei confronti della opponente, della cartella di pagamento n. 29320100023078973 sottesa all'intimazione di pagamento su cui si controverte. Dalla relata prodotta si evince, in particolare, che la cartella è stata notificata il
2.7.2010 presso il domicilio della opponente, con consegna al sig. che Persona_1
si è qualificato padre e ha sottoscritto la consegna senza alcuna riserva. In seno alla relata medesima, il notificatore ha altresì dato atto di aver informato il destinatario tramite raccomandata (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di
. PA
A tal proposito giova rilevare, in punto di diritto, che la disciplina relativa alla notifica di atti impositivi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è contenuta negli artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/1973, che operano espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario
(Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
L'art. 60 del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Occorre tuttavia rilevare che la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a persone irreperibili
(ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria, la spedizione della raccomandata c.d. informativa (ex multis Cass. S.U., n. 18992 del 2017; Cass., n. 1366 del 2010; Cass., n. 7667 del 2009; Cass. n. 17915 del 2008).
Tale significativa differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata (cfr. Cass. SSUU., n.
10012 del 2021; Cass., n. 2377 del 2022).
È stato, al tal proposito, precisato che tale differente iter notificatorio "trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass., n. 20736 del 2021, Cass., n. 14722 del 2018; Corte
d'Appello di Messina, n. 141 del 2024).
Ciò premesso, venendo alla eccezione di nullità della notifica della cartella de qua, si rileva che la stessa – oltre che tardiva, poiché formulata dall'attrice per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale – risulta altresì infondata, atteso che l'
[...]
ha prodotto in atti la relata attestante l'avvenuta notifica, nei PA
confronti della opponente, della cartella di pagamento n. 29320100023078973; notifica effettuata presso il domicilio della stessa, con consegna al sig. che si è Persona_1
qualificato padre e ha sottoscritto la consegna senza alcuna riserva.
In seno alla relata medesima, il notificatore ha altresì dato atto di aver informato il destinatario tramite raccomandata (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di . PA
Va ricordato, al riguardo, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass., n. 13739 del 2017; Cass., n. 4193 del 2010); ne consegue che per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata, è necessaria la proposizione della querela di falso, “esercitando
l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193 del 2010; Cass., n. 13739 del 2017; Cass., n. 25011 del 2015; Cass., n.
21817 del 2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute, nei limiti del loro contenuto estrinseco, sono assistite da fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa è ulteriormente corroborata dalla distinta di accettazione delle raccomandate prodotta dall'Agente di riscossione che contiene, tra l'altro, l'esplicito riferimento alla destinataria, , al numero della raccomandata alla stessa TE spedita, nonché alla cartella n. 29320100023078973000.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta.
**********
Tanto rilevato, deve conseguentemente essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte attrice.
Si evidenzia in proposito che nella fattispecie in esame, avente ad oggetto la revoca del finanziamento agevolato, opera la prescrizione decennale;
e che dal dies a quo,
19.02.2007 (data di revoca delle agevolazioni) sono stati posti in essere i seguenti atti interruttivi: notifica dell'ingiunzione di pagamento (perfezionata il 8.1.2009) e notifica della cartella di pagamento (perfezionata il 2.7.2010).
Si consideri altresì che, come pure rilevato da PA
, nel computo dei termini prescrizionali, bisogna considerare le disposizioni
[...] introdotte nel periodo di VI -19 con il Decreto cura Italia e con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis, che hanno disposto la sospensione dell'attività di riscossione a decorrere dall'8.03.2020 e fino al 31.8.2021 e la conseguente proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. In particolare, in merito all ON
, norma di riferimento è l'articolo 68 comma 4 bis che, alla lettera b), ha
[...] prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Deve pertanto ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non risultava prescritto il diritto alla riscossione delle somme oggetto della cartella di pagamento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, pertanto, l'opposizione proposta da TE deve essere rigettata.
**********
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque deve condannata al pagamento in favore di ciascuna delle parti TE opposte, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri minimi delle tabelle allegate, in ragione della non peculiare complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
TE
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da TE [...] che TE si liquidano nella somma di € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da TE [...]
che si liquidano nella somma di € 1.700,00 per Controparte_9 compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Caltagirone, 31.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1368 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], ( ), elettivamente TE C.F._1 domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 154, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni
Palazzo ( che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
-OPPONENTE-
C O N T R O
Controparte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Virginio Orsini n. 19, presso lo studio professionale “ dell'avv. Andrea De Vivo Controparte_2
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
- OPPOSTA –
E già PA PA
( ), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Catania,
[...] P.IVA_2
Piazza Cavour n. 14, presso lo studio professionale dell'avv. Lea Principato
( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_3
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'01.02.2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.11.2021, ha proposto opposizione ex art. TE
615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2021 9002459452 000, relativa alla cartella esattoriale n. 29320100023078973, d'importo pari ad € 15.904,36, avente ad oggetto il recupero del finanziamento agevolato ex D.L. 185/00 alla stessa precedentemente erogato dall Controparte_4
[...]
A fondamento della opposizione proposta, l'attrice ha contestato l'effettiva erogazione del suddetto finanziamento e ha eccepito la maturata prescrizione del presunto credito, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica né di atti di richiesta di pagamento da parte dell'ente erogatore, né della cartella di pagamento sottesa alla intimazione opposta.
L'opponente ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'insussistenza del credito vantato dagli enti convenuti, e per l'effetto, dichiararsi nulle o annullarsi sia l'intimazione di pagamento sia la cartella di pagamento ad essa sottesa.
Con comparsa depositata il 04.03.2022, si è costituita in giudizio
[...]
TE contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
L'opposta ha in particolare allegato di aver erogato il finanziamento richiesto da e di avere alla stessa notificato, in data 08.01.2009, l'ingiunzione di TE pagamento n. 1023038 del 23.12.2008, ingiunzione avverso la quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge.
In data 20.10.2022, si è costituita anche l Controparte_6
la quale ha rilevato la correttezza del proprio operato quale ente esattore, e
[...] ha dedotto di aver regolarmente notificato all'odierna opponente la cartella di pagamento n. 29320100023078973. Pertanto, ha chiesto dichiararsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la convalida dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella di pagamento ad essa sottesa.
Rigettata l'istanza sospensiva con ordinanza del 24.03.2022, la presente causa è stata istruita mediante produzione documentale, e all'udienza che precede, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie ex art. 190 c.p.c.
**********
Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità della presente opposizione per decadenza, in ragione della omessa opposizione nei termini previsti ex art. 3 del R.D. n. 639/1910, formulata dalla opposta l' TE
Vale in proposito ricordare il consolidato orientamento di legittimità, a cui questo
Giudice ritiene di aderire, secondo cui il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie ratione temporis, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (Cass., n. 12031 del
2021; Cass. n. 30 del 2020; Cass. n. 20375 del 2008; Cass. n. 5923 del 2007; Cass. n.
13751 del 2003; Cass. n.1571 del 1996).
**********
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, parte opponente si è limitato a dedurre la mancata erogazione del finanziamento de quo e ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Per contro, ha dedotto e provato l'avvenuta concessione ed TE
erogazione del finanziamento richiesto, producendo in atti la seguente documentazione, non contestata da parte opponente: 1) la domanda di ammissione alle agevolazioni lavoro autonomo D.Lvo 185/2000 del 22.08.2005, con i relativi allegati;
2) il contratto per la concessione del finanziamento prot. n. 1023038 del 30.11.2005; 3) la richiesta erogazione anticipo fondi del 30.11.2005; 4) copia dei due bonifici dalla medesima effettuati il
07.02.2006, in favore di , dell'importo di € 5.079,25 ciascuno, con causale TE
“pagamento anticipo conto investimenti” (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione); 5) la attestazione di invio e ricezione, in data 19.02.2007, della delibera di revoca delle agevolazioni concesse.
Alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta – TE
documentazione, si ribadisce, non contestata da controparte – deve dunque rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni svolte da parte opponente in merito alla mancata erogazione del finanziamento di cui si tratta.
Parimenti infondata, alla luce della documentazione in atti, si palesa anche l'eccezione di prescrizione del credito per omessa e/o irrituale notifica di avvisi di pagamento da parte dell'Ente erogatore, e della cartella di pagamento o di altro atto di ingiunzione.
L'opposta ha infatti allegato e provato di aver notificato a TE _1
, in data 08.01.2009, l'ingiunzione n. prot. 44534 del 23.12.2008 mediante la quale
[...]
ha alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 10.673,13 (cfr. relata di notifica in atti, dalla quale si evince che tale atto è stato consegnato nelle mani della medesima;
né tale circostanza è stata oggetto di contestazione da parte opponente).
L'opposta dal canto suo, ha PA dedotto e documentato l'avvenuta notifica, nei confronti della opponente, della cartella di pagamento n. 29320100023078973 sottesa all'intimazione di pagamento su cui si controverte. Dalla relata prodotta si evince, in particolare, che la cartella è stata notificata il
2.7.2010 presso il domicilio della opponente, con consegna al sig. che Persona_1
si è qualificato padre e ha sottoscritto la consegna senza alcuna riserva. In seno alla relata medesima, il notificatore ha altresì dato atto di aver informato il destinatario tramite raccomandata (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di
. PA
A tal proposito giova rilevare, in punto di diritto, che la disciplina relativa alla notifica di atti impositivi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è contenuta negli artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/1973, che operano espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario
(Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
L'art. 60 del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Occorre tuttavia rilevare che la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a persone irreperibili
(ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria, la spedizione della raccomandata c.d. informativa (ex multis Cass. S.U., n. 18992 del 2017; Cass., n. 1366 del 2010; Cass., n. 7667 del 2009; Cass. n. 17915 del 2008).
Tale significativa differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata (cfr. Cass. SSUU., n.
10012 del 2021; Cass., n. 2377 del 2022).
È stato, al tal proposito, precisato che tale differente iter notificatorio "trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass., n. 20736 del 2021, Cass., n. 14722 del 2018; Corte
d'Appello di Messina, n. 141 del 2024).
Ciò premesso, venendo alla eccezione di nullità della notifica della cartella de qua, si rileva che la stessa – oltre che tardiva, poiché formulata dall'attrice per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale – risulta altresì infondata, atteso che l'
[...]
ha prodotto in atti la relata attestante l'avvenuta notifica, nei PA
confronti della opponente, della cartella di pagamento n. 29320100023078973; notifica effettuata presso il domicilio della stessa, con consegna al sig. che si è Persona_1
qualificato padre e ha sottoscritto la consegna senza alcuna riserva.
In seno alla relata medesima, il notificatore ha altresì dato atto di aver informato il destinatario tramite raccomandata (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di . PA
Va ricordato, al riguardo, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass., n. 13739 del 2017; Cass., n. 4193 del 2010); ne consegue che per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata, è necessaria la proposizione della querela di falso, “esercitando
l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193 del 2010; Cass., n. 13739 del 2017; Cass., n. 25011 del 2015; Cass., n.
21817 del 2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute, nei limiti del loro contenuto estrinseco, sono assistite da fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa è ulteriormente corroborata dalla distinta di accettazione delle raccomandate prodotta dall'Agente di riscossione che contiene, tra l'altro, l'esplicito riferimento alla destinataria, , al numero della raccomandata alla stessa TE spedita, nonché alla cartella n. 29320100023078973000.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta.
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Tanto rilevato, deve conseguentemente essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte attrice.
Si evidenzia in proposito che nella fattispecie in esame, avente ad oggetto la revoca del finanziamento agevolato, opera la prescrizione decennale;
e che dal dies a quo,
19.02.2007 (data di revoca delle agevolazioni) sono stati posti in essere i seguenti atti interruttivi: notifica dell'ingiunzione di pagamento (perfezionata il 8.1.2009) e notifica della cartella di pagamento (perfezionata il 2.7.2010).
Si consideri altresì che, come pure rilevato da PA
, nel computo dei termini prescrizionali, bisogna considerare le disposizioni
[...] introdotte nel periodo di VI -19 con il Decreto cura Italia e con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis, che hanno disposto la sospensione dell'attività di riscossione a decorrere dall'8.03.2020 e fino al 31.8.2021 e la conseguente proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. In particolare, in merito all ON
, norma di riferimento è l'articolo 68 comma 4 bis che, alla lettera b), ha
[...] prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Deve pertanto ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non risultava prescritto il diritto alla riscossione delle somme oggetto della cartella di pagamento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, pertanto, l'opposizione proposta da TE deve essere rigettata.
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La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque deve condannata al pagamento in favore di ciascuna delle parti TE opposte, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri minimi delle tabelle allegate, in ragione della non peculiare complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
TE
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da TE [...] che TE si liquidano nella somma di € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da TE [...]
che si liquidano nella somma di € 1.700,00 per Controparte_9 compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Caltagirone, 31.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore