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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16652 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70611/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 70611/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Loreta Uttaro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.10.1975 con il patrocinio dell'avv. Virgilio Di Meo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2022 , premesso che in Parte_1 data 15.05.2004 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_1
, che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 16.11.2014) e che
[...] Per_1
1 in data 31.08.2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito. Chiedeva, in particolare, disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, l'affido congiunto della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, nonché porre a carico del resistente il contributo di euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In particolare, pur aderendo alle richieste formulate dalla ricorrente in ordine all'affido, all'assegnazione della casa familiare coniugale e al collocamento prevalente della figlia minore, previa adozione di alcune modifiche in ordine alle modalità di frequentazione padre-figlia, chiedeva determinare in euro 286,00
l'assegno mensile di mantenimento per la figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano al Giudice la trasformazione del rito da consensuale in giudiziale.
All'udienza del 23.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte precisate dalle parti che di seguito si riportano integralmente: “- disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- disporre che la casa famigliare sita in Via Eugenio Bertini, 52, continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra Pt_1
- disporre che la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad
[...] Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Il Sig.
terrà con sé la figlia minore a weekend alternati. In particolare, CP_1 Per_1 nel weekend in cui la minore starà con il padre, lo stesso terrà la figlia con Per_1 sé il pomeriggio del mercoledì dopo l'uscita di scuola per portarla a scuola la mattina seguente;
dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena alle 20,00. Nel weekend in
2 cui la minore starà con la madre, il sig. terrà la figlia con sé il CP_1 pomeriggio del lunedì ed il pomeriggio del mercoledì dopo l'uscita di scuola per riaccompagnarla presso la casa materna dopo cena alle 20,00. Durante il periodo estivo, la minore soggiornerà presso i nonni materni a Torvaianica;
quando Per_1 la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre starà con la minore il lunedì della settimana successiva;
in particolare, il padre avrà cura di prelevare la figlia nel primo pomeriggio (dopo pranzo) presso l'abitazione di Torvaianica dove la riporterà la sera entro le 20:00; quando la minore trascorre il fine settimana con il padre, lo stesso la preleverà dalla casa di Torvaianica il venerdì pomeriggio per ivi riaccompagnarla la domenica sera dopo cena alle 21:00 La minore trascorrerà un periodo di due settimane con il padre, salvo diverso accordo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di disaccordo, per due settimane a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari, alternando i periodi di anno in anno;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale (23.12/30.12) e Capodanno (30.12/6.1) e analogamente le vacanze pasquali. - il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale concorso nel mantenimento della figlia,
l'assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla data del rogito di vendita dell'immobile di Via Eugenio Bertini in favore della sig.ra Tale Pt_1 importo sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat; - i genitori sosterranno, ciascuno per la quota del 50%, in favore della figlia, le spese straordinarie, come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e sosterranno, ciascuno per la quota del 50%, le spese della mensa scolastica;
- Il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'intera proprietà dei seguenti immobili: − abitazione al piano terra della
[...] scala C, distinta al numero di interno uno (n. int.1), composta da quattro vani catastali, con annesse aree antistante e retrostante adibite a giardino e locali ad uso cantina, lavanderia ed essiccatoio al piano sottostante ai quali si accede tramite scala interna;
il tutto censito al NCEU di Roma al Foglio 888, particella
1171, subalterno 10, Via Eugenio Bertini, n.52, zona censuaria 6, P T-S1, interno
1, scala C, categoria A/7, Cl.6, vani 4, rendita Euro 826,33; − posto auto scoperto
3 al piano terra della Scala C, distinto con il numero uno c (n. 1C), con una consistenza catastale di metri quadrati dodici (mq.12), censito al NCEU di Roma, al foglio 888, particella 1171, subalterno 30, Via Eugenio Bertini snc, zona censuaria 6, P.T. categoria c/6, Cl. 8, consistenza 12 mq., rendita euro 26,03. Le parti concordano che il prezzo di compravendita è di complessivi € 100.571,29, così composto: € 44.269,81, residuo mutuo al 26.05.2025 + € 20.000,00 + €
32.000,00 + € 4.301,48 (3.505,14+796,34), da versarsi come segue:
1. euro
20.000,00 (ventimila/00 euro), già versati dalla Sig.ra al Sig. , al Pt_1 CP_1 momento della sottoscrizione del presente accordo;
2. euro € 32.000
(trentaduemila/00 euro) da versarsi al momento del rogito, anche mediante mutuo bancario, oltre il rimborso di € 4.301,48, relativo alle rate di mutuo pagate dal sig.
per le mensilità da novembre 2024 a maggio 2025, oltre quelle che CP_1 venissero eventualmente pagate dal predetto sino alla data del rogito;
3. euro €
44.269,81, quale residuo mutuo calcolato al 26 maggio 2025, che la Sig.ra Pt_1 si impegna ad estinguere o quello diverso che residuerà alla data del rogito. 4.
Euro 571,29 (cinquecentosettantuno/29) da versarsi al momento del rogito, mediante assegno bancario. Il Sig. dichiara che gli immobili, ad CP_1 eccezione dell'ipoteca della sono liberi ed esenti da pesi e vincoli di CP_2 qualsiasi natura: oneri anche fiscali, privilegi, litispendenze, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, nessuno escluso. Tutte le incombenze e le spese per il perfezionamento ed il passaggio di proprietà delle predette quote immobiliari saranno integralmente a carico della Sig.ra Pt_1 la quale provvederà a svolgere anche tutti gli adempimenti necessari per la
[...] trascrizione da parte del Conservatore a sua cura e spese. Resteranno a carico del
Sig. le sole spese e gli adempimenti per la cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo
4 in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
70611/2022:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
15.05.2004 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00519,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 13.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 70611/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Loreta Uttaro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.10.1975 con il patrocinio dell'avv. Virgilio Di Meo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2022 , premesso che in Parte_1 data 15.05.2004 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_1
, che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 16.11.2014) e che
[...] Per_1
1 in data 31.08.2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito. Chiedeva, in particolare, disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, l'affido congiunto della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, nonché porre a carico del resistente il contributo di euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In particolare, pur aderendo alle richieste formulate dalla ricorrente in ordine all'affido, all'assegnazione della casa familiare coniugale e al collocamento prevalente della figlia minore, previa adozione di alcune modifiche in ordine alle modalità di frequentazione padre-figlia, chiedeva determinare in euro 286,00
l'assegno mensile di mantenimento per la figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano al Giudice la trasformazione del rito da consensuale in giudiziale.
All'udienza del 23.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte precisate dalle parti che di seguito si riportano integralmente: “- disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- disporre che la casa famigliare sita in Via Eugenio Bertini, 52, continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra Pt_1
- disporre che la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad
[...] Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Il Sig.
terrà con sé la figlia minore a weekend alternati. In particolare, CP_1 Per_1 nel weekend in cui la minore starà con il padre, lo stesso terrà la figlia con Per_1 sé il pomeriggio del mercoledì dopo l'uscita di scuola per portarla a scuola la mattina seguente;
dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena alle 20,00. Nel weekend in
2 cui la minore starà con la madre, il sig. terrà la figlia con sé il CP_1 pomeriggio del lunedì ed il pomeriggio del mercoledì dopo l'uscita di scuola per riaccompagnarla presso la casa materna dopo cena alle 20,00. Durante il periodo estivo, la minore soggiornerà presso i nonni materni a Torvaianica;
quando Per_1 la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre starà con la minore il lunedì della settimana successiva;
in particolare, il padre avrà cura di prelevare la figlia nel primo pomeriggio (dopo pranzo) presso l'abitazione di Torvaianica dove la riporterà la sera entro le 20:00; quando la minore trascorre il fine settimana con il padre, lo stesso la preleverà dalla casa di Torvaianica il venerdì pomeriggio per ivi riaccompagnarla la domenica sera dopo cena alle 21:00 La minore trascorrerà un periodo di due settimane con il padre, salvo diverso accordo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di disaccordo, per due settimane a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari, alternando i periodi di anno in anno;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale (23.12/30.12) e Capodanno (30.12/6.1) e analogamente le vacanze pasquali. - il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale concorso nel mantenimento della figlia,
l'assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla data del rogito di vendita dell'immobile di Via Eugenio Bertini in favore della sig.ra Tale Pt_1 importo sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat; - i genitori sosterranno, ciascuno per la quota del 50%, in favore della figlia, le spese straordinarie, come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e sosterranno, ciascuno per la quota del 50%, le spese della mensa scolastica;
- Il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'intera proprietà dei seguenti immobili: − abitazione al piano terra della
[...] scala C, distinta al numero di interno uno (n. int.1), composta da quattro vani catastali, con annesse aree antistante e retrostante adibite a giardino e locali ad uso cantina, lavanderia ed essiccatoio al piano sottostante ai quali si accede tramite scala interna;
il tutto censito al NCEU di Roma al Foglio 888, particella
1171, subalterno 10, Via Eugenio Bertini, n.52, zona censuaria 6, P T-S1, interno
1, scala C, categoria A/7, Cl.6, vani 4, rendita Euro 826,33; − posto auto scoperto
3 al piano terra della Scala C, distinto con il numero uno c (n. 1C), con una consistenza catastale di metri quadrati dodici (mq.12), censito al NCEU di Roma, al foglio 888, particella 1171, subalterno 30, Via Eugenio Bertini snc, zona censuaria 6, P.T. categoria c/6, Cl. 8, consistenza 12 mq., rendita euro 26,03. Le parti concordano che il prezzo di compravendita è di complessivi € 100.571,29, così composto: € 44.269,81, residuo mutuo al 26.05.2025 + € 20.000,00 + €
32.000,00 + € 4.301,48 (3.505,14+796,34), da versarsi come segue:
1. euro
20.000,00 (ventimila/00 euro), già versati dalla Sig.ra al Sig. , al Pt_1 CP_1 momento della sottoscrizione del presente accordo;
2. euro € 32.000
(trentaduemila/00 euro) da versarsi al momento del rogito, anche mediante mutuo bancario, oltre il rimborso di € 4.301,48, relativo alle rate di mutuo pagate dal sig.
per le mensilità da novembre 2024 a maggio 2025, oltre quelle che CP_1 venissero eventualmente pagate dal predetto sino alla data del rogito;
3. euro €
44.269,81, quale residuo mutuo calcolato al 26 maggio 2025, che la Sig.ra Pt_1 si impegna ad estinguere o quello diverso che residuerà alla data del rogito. 4.
Euro 571,29 (cinquecentosettantuno/29) da versarsi al momento del rogito, mediante assegno bancario. Il Sig. dichiara che gli immobili, ad CP_1 eccezione dell'ipoteca della sono liberi ed esenti da pesi e vincoli di CP_2 qualsiasi natura: oneri anche fiscali, privilegi, litispendenze, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, nessuno escluso. Tutte le incombenze e le spese per il perfezionamento ed il passaggio di proprietà delle predette quote immobiliari saranno integralmente a carico della Sig.ra Pt_1 la quale provvederà a svolgere anche tutti gli adempimenti necessari per la
[...] trascrizione da parte del Conservatore a sua cura e spese. Resteranno a carico del
Sig. le sole spese e gli adempimenti per la cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo
4 in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
70611/2022:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
15.05.2004 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00519,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 13.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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