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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6524/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to , come da procura in atti e da Parte_1 CP_1
( VIA RIZZITELLI,8 70051 BARLETTA;
C.F._1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE GENNARO Controparte_2 P.IVA_1
DAVIDE GIUSEPPE (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo il e chiedendo: Controparte_2
in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società convenuta in giudizio, poiché ritenuto privo degli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di categoria ovvero dei codici disciplinari applicati, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, annullare il licenziamento e condannare il Controparte_2 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
in via gradata, di accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto licenziamento disciplinare poiché carente degli estremi della giusta causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 5, Legge n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (03/04/2023) e condannare al Controparte_2 pagamento in favore dello stesso ricorrente di un'indennità risarcitoria non inferiore a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento disciplinare intimato in danno del ricorrente per violazione procedurale e, ai sensi dell'art. 18, co. 6, Legge n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare al pagamento Controparte_2
in suo favore di un'indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché Controparte_2
ritenuto infondato integralmente in fatto ed in diritto. In via subordinata, in ipotesi di annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, la società chiedeva di escludere il diritto del ricorrente al pagamento della indennità risarcitoria ivi prevista per detrazione dell'aliunde perceptum in caso di attività lavorativa prestata sino alla reintegrazione e, in ogni caso, escludere lo stesso diritto in ragione della mancata diligenza nella ricerca di una nuova occupazione o, in via ulteriormente gradata, di ridurre il risarcimento alla sola differenza di retribuzione livello tra il 6° ed il 5° livello del CCNL di settore. Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, parte resistente si rendeva disponibile a corrispondere, ai fini transattivi della controversia, la somma di euro 8.000,00 in favore del ricorrente il quale, però, rifiutava tale proposta.
Dunque, veniva formulata una proposta conciliativa da parte del magistrato ai sensi dell'art.185bis c.p.c. corrispondente alla somma di euro 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ma, anche tale proposta veniva rifiutata dal ricorrente.
Veniva così avviata l'attività istruttoria mediante l'audizione di vari testi.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta. Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
La presente controversia concerne l'impugnazione del provvedimento di licenziamento irrogato dalla società resistente al lavoratore ricorrente in data 03.04.2023, in seguito ai fatti avvenuti nei luoghi aziendali e che avevano visto coinvolti il ricorrente medesimo e un altro lavoratore dipendente dell'azienda,
[...]
. Parte_2
In particolare, il ricorrente – dipendente del dal 20.10.2004, in virtù di contratto di Controparte_2
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di responsabile del reparto iniezione e inquadramento nel livello 6 CCNL Calzature Industria applicato – riferiva di essersi recato in azienda, in data
07.03.2023, constatando che il proprio armadietto era stato forzato. Dunque, il ricorrente deduceva di aver chiesto chiarimenti ai propri colleghi e di aver appreso che la forzatura dell'armadietto fosse stata posta in essere dal collega al fine di recuperare un proprio attrezzo di lavoro (un paio di forbici). Pt_2
Il ricorrente riferiva in ricorso che l'attrezzo in questione si trovasse nella propria cassetta in via del tutto accidentale, riposto a propria insaputa dal collega , ma, comunque, che, in seguito a Persona_1
questi eventi, si fosse scaturito un acceso confronto con il collega . Pt_2
Premesso che i fatti relativi alla discussione tra i due dipendenti del sono stati Controparte_2
controversi tra le parti in causa come meglio si dirà in seguito, occorre in questo momento precisare che gli stessi fatti abbiano determinato dapprima una lettera di contestazione disciplinare a carico del ricorrente e, in seguito, il provvedimento di licenziamento “per giusta causa” comminato, sempre nei confronti del ricorrente, dalla società resistente.
Ebbene, venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., la giusta causa di licenziamento sussiste in tutti i casi in cui al lavoratore sia imputabile un inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione lavorativa talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Come espressamente chiarito dalla disposizione suindicata, in presenza di una giusta causa di licenziamento, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recedere dal contratto ad nutum, ovvero senza preavviso.
In particolare, si ha giusta causa di licenziamento, quando il prestatore di lavoro vìoli il vincolo fiduciario che lo lega alla parte datoriale e che costituisce l'elemento fondamentale che condiziona la permanenza o la cessazione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, al fine di concretizzare la nozione di giusta causa, si debba fare riferimento sia ai principi giuridici implicitamente richiamati dalla norma che ai fattori esterni ritenuti rilevanti dalla coscienza generale. Spetta comunque al giudice di merito valutare la gravità dei fatti posti in essere dal lavoratore, nonché la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione irrogata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2106 c.c., tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi, delle circostanze del caso concreto e dell'intensità dell'elemento intenzionale o colposo.
Oltre a tanto, stando alla precisa formulazione dell'art. 71 del CCNL Calzaturieri Industria applicabile al rapporto di lavoro per cui vi è causa, il licenziamento senza preavviso costituisce sanzione disciplinare che il datore di lavoro può legittimamente irrogare sia per l'ipotesi di “litigi di particolare gravità” (lett. f), sia per l'ipotesi di “insubordinazione “(lett. m).
Naturalmente, è noto l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”
(Cass. Civ., Sez. lav., Sent. 8 luglio 2024, n. 22488).
Nella fattispecie, si ritiene che le peculiarità che presenta il caso concreto conducono a ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, anche a prescindere dalla perfetta coincidenza, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con le fattispecie generali previste dal CCNL.
Precisamente, si ritiene che il ricorrente abbia posto in essere varie condotte che abbiano violato irrimediabilmente il vincolo fiduciario che lo legava al datore di lavoro nonché condotte talmente gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
Quanto appena detto, oltre a trovare fondamento nei fatti descritti dalla resistente, ma anche, a CP_3
dire il vero, i fatti descritti (almeno in parte) da parte ricorrente, trovava altresì conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Il teste di parte resistente dichiarava: “Lavoro per il calzaturificio resistente come Parte_2
operaio dal novembre 2012; Confermo integralmente i fatti come avvenuti e descritti nel capitolo sub 1) della memoria difensiva;
Confermo integralmente anche quanto avvenuto il giorno 08/03/2023 e descritto nel capitolo sub 2) della memoria”. Dunque, il teste confermava i capitoli sub 3); sub 4); sub 6); sub 8) sub
9), nonché quanto descritto nel sub 10), “in particolare con riferimento all'intervento del sig. he Per_2
ha tentato di separarci”. Ancora, il teste dichiarava che “Tutti i colleghi indicati nel capitolo sub 11) erano presenti ed hanno tentato di porre fine alla discussione tra me ed il sig. Confermo la circostanza sub Pt_1
12); Confermo la circostanza sub 13); Presa visione della piantina prodotta dal resistente, confermo che i bagni del reparto produzione sono quelli indicati sub g) e distano dall'entrata/uscita dello stabilimento all'incirca un centinaio di metri;
Confermo la circostanza sub 17)”; “Su domanda a precisazione dell'Avv. De
Gennaro, posso riferire che l'08.03.2023 la seconda discussione con il è avvenuta intorno alle 11:30”; Pt_1 Su domande a precisazione dell'Avv. Carpagnano, posso riferire che, in relazione all'apertura dell'armadietto del ho aperto l'armadietto del in data 07.03.2023, forzandolo con la mia Pt_1 Pt_1 chiave. Preciso che ho pensato che fosse stato il a prendere le mie forbici perché non è stata la prima Pt_1 volta che accadeva. Non è successo solo a me ma anche ad altri colleghi. In ordine alla circostanza sub 6), preciso che io ero da solo in bagno e poi mi ha raggiunto il collega. Quando è entrato il ricorrente in bagno mi ha prima dato due, poi ha iniziato ad aggredirmi verbalmente ed infine mi ha spinto verso il muro. Mi ha messo una mano al collo e poi mi ha spinto al muro. Quindi confermo quanto avevo già detto, dopo aver ascoltato la lettura della circostanza sub 6) della memoria”.
Il teste di parte ricorrente , dopo aver dichiarato di essere “cognato del ricorrente Testimone_1 ed anche procugino acquisito del teste ”, affermava che “Sono un dipendente del calzaturificio. Sono Pt_2 stato direttore del personale fino al maggio 2023, oggi sono solo direttore di produzione;
L'08.03.2023 non ero presente;
La mattina dell' 08.03.2023 io mi trovavo in ufficio insieme al sig. , uno dei soci, ed Tes_2
arrivò in ufficio il sig. che era di turno quella mattina per autodenunciarsi ossia per riferire che il giorno Pt_2
prima aveva forzato l'armadietto del ricorrente, ritenendo di trovare nella cassetta degli attrezzi le forbici aziendali in dotazione al e così diceva che era avvenuto;
La forzatura dell'armadietto come descritta Pt_2
dal era avvenuta con un cacciavite;
A questo punto, anche in virtù della prassi aziendale di sentire le Pt_2 parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare, invitavo il a presentarsi in ufficio, Pt_1 riferendo quello che ci era stato raccontato dal sig. . Quando il è venuto in ufficio io non ero Pt_2 Pt_1
presente; Ciò che so è perchè mi è stato riferito dai colleghi, ma non ero presente fisicamente quando il
è venuto in ufficio ed a quanto è accaduto dopo che mi è stato riferito dopo;
Confermo la circostanza Pt_1
sub 15) in ordine al numero dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda, a seconda delle commesse si lavorava anche di sabato e la domenica notte, però adesso viviamo un periodo di crisi, in realtà già dal
2023. Su domanda a chiarimento dell'Avv. De Gennaro posso riferire che successivamente all'accaduto del giorno 08/03/2023 io chiamai in tarda mattinata il consulente del lavoro aziendale rag. Persona_3
il quale mi invitò a scrivere una email con la descrizione dell'accaduto perché questo era l'iter aziendale, che per altro lui ha minimizzato trattandosi solo di forbici. Su domanda a chiarimento preciso che l'iter aziendale prevedeva di solito che il consulente preparasse una bozza di contestazioni che poi mi faceva verificare, ma in questo caso non ho avuto nessuna notizia”.
Il teste di parte resistente dichiarava che “sono il figlio di uno dei titolari della società sig. Testimone_3
; lavoro nel calzaturificio e sono, principalmente, addetto al reparto amministrazione e Parte_3 progettazione;
ero presente alla discussione avvenuta tra il sig. ed il sig. l'08.03.2023 e sono Pt_1 Pt_2
intervenuto al momento dello scontro fisico;
Confermo la circostanza sub 11) della memoria […] la circostanza sub 12) […] la circostanza sub 13); Presa visione della piantina prodotta dal resistente, confermo che i bagni del reparto produzione sono quelli sotto la lettera g). Voglio precisare che la macchina di produzione segnata con una ''x'' nella piantina, viene chiamata n. 3 ma in realtà è la n. 1, così come in effetti è indicata nella piantina;
Confermo la circostanza sub 17)”.
Il teste di parte ricorrente dichiarava: “Sono dipendente del calzaturificio Testimone_4 come responsabile delle macchine ''giostre''; Il giorno 08.03.2023 io ero presente ed ero addetto al mio lavoro, ero presente alla discussione tra e ma non ho sentito le frasi indicate nella circostanza Pt_2 Pt_1
sub 8) della quale mi viene data lettura. Confermo invece quanto descritto sub 9) del ricorso in ordine al mio intervento insieme agli altri colleghi;
Confermo la circostanza sub 10), non ricordo l'orario in cui ciò avveniva, forse le 10:00- 10:30 ma non ne sono certo;
Confermo la circostanza sub 15) in ordine al numero dei dipendenti, si lavorava di sabato e di domenica ma non sempre perché il ciclo produttivo normale era ed
è ancora da lunedì al venerdì; Fino a qualche anno fa si lavorava quasi tutti i sabati mattina e la domenica notte”.
Il teste di parte ricorrente dichiarava di essere “dipendente della società convenuta” e Persona_1
aggiungeva che “La sera del 07 marzo 2023 ero presente, facevo lo stesso turno del ricorrente Io Pt_1
chiesi le forbici al ricorrente perché mi servivano ed a fine turno le ho riposte nella sua cassetta degli attrezzi, che si trova al di fuori degli armadietti dei dipendenti. Finito il turno sono rientrato a casa. Chiesi le forbici perché sulla macchina che dovevo utilizzare non c'erano e mi servivano perché dovevo fare un lavoro di infilaggio, avevo bisogno di forbici particolari. Quindi, mi rivolsi al che era il mio responsabile”. Pt_1
Il teste di parte ricorrente , dipendente della società resistente, dichiarava che “Non ero Testimone_5
presente il 07.03.2023, ero presente la mattina dopo. Stavo lavorando nel reparto confezione, arrivai alla fine, mi resi conto che c'era una discussione in atto e che c'era parecchia gente. Cercai di trattenere il sig.
e quindi intervenni per far concludere la discussione ed il sig. , nel tentare di dileguarsi, mi fece Pt_2 Pt_2
male, mi fece cadere a terra, anche se poi per questo mi chiese scusa, chiamandomi a causa di pomeriggio.
Io non conosco i motivi della discussione, in quanto mi trovai alla fine. Su domanda a chiarimento dell'Avv. preciso che sia il sig. che il sig. Vino stavano discutendo tra di loro ed erano presenti”. Pt_1 Pt_1
Veniva nuovamente escusso, ma per la parte resistente, il il quale dichiarava Testimone_4
altresì che “Ero presente il 07.03.2023 perché avevo il turno. Il sig. mi aveva detto che nella cassetta Pt_2
mancavano le forbici e che era stato a prendere le forbici. Non ho verificato direttamente che le Pt_1
forbici poi fossero effettivamente nell'armadietto del perché stavo lavorando, ma il sig. mi Pt_1 Pt_2
aveva detto così, nel senso che le sue forbici mancavano dalla cassetta degli attrezzi e stavano nell'armadietto del sig. Confermo le discussioni avvenute tra il sig. ed il Sig. il giorno Pt_1 Pt_2 Pt_1 successivo ovvero l'08.03.2023, non ricordo quello che si sono detti, ricordo che si sono detti un sacco di parole;
Ricordo che i due, mentre si trovavano nel reparto produzione, inveivano tra di loro faccia a faccia, ma di una colluttazione non ricordo. Io interruppi il mio lavoro per rendermi conto di quello che succedeva;
Confermo che sono stato io ad intervenire e ad accompagnare fuori dal reparto il sig. ; Ricordo che Pt_2
gridavano, che si insultavano, qualche spinta, ma non sono arrivati alle mani;
Presa visione della piantina che mi viene esibita, confermo che i bagni si trovano nella zona evidenziata in giallo nella piantina prodotta da parte resistente, in arancio da quella prodotta da parte ricorrente;
Confermo la circostanza sub 17); Su domanda a chiarimento dell'Avv. De Gennaro […], posso riferire che quanto ho descritto per il giorno 7 marzo 2023 avveniva intorno alle ore 06:00; il giorno 08 marzo, la prima discussione avveniva intorno alle
06:00, quando avveniva il cambio turno, nel senso che io ed il sig. montavamo per iniziare il turno di Pt_2
mattina, mentre il sig. smontava dal turno di notte;
invece, la seconda discussione iniziava intorno Pt_1
alle 11:00, anche se non ho ricordi precisi;
a quell'ora il sig. non era di turno;
Su domanda a Pt_1
chiarimento dell'Avv. […], posso riferire che il sig. in data 07 marzo 2023 mi riferiva che aveva Pt_1 Pt_2
forzato l'armadietto del sig. Su domanda a chiarimento dell'Avv. […], posso riferire che ci sono Pt_1 Pt_1 altre entrate ed uscite nello stabilimento, oltre a quelle del reparto produzione”.
Il teste di parte resistente , “componente del c.d.a della società convenuta e fratello del Testimone_6
legale rappresentante” confermava la circostanza sub 3) della memoria di costituzione e quella sub 4), specificando che “invitavo il sig. a calmarsi poiché stava usando toni molto alti. Io gli dicevo che Pt_1
avrebbe potuto fornire i suoi chiarimenti nell'ambito della procedura che sarebbe conseguita e lo invitavo ad allontanarsi. Dopodiché io mi allontanavo per andare in un altro capannone. Non ho più visto cosa è successo e quindi non ho assistito alla discussione con il sig. . Sono rientrato praticamente alla fine, si Pt_2 sentivano le urla dall'altro capannone, quando sono arrivato era finito tutto e non ho trovato più il sig.
Presa visione di entrambe le piantine prodotte dalle parti, confermo che i bagni del reparto Pt_1
produzione sono nella parte evidenziata rispettivamente in giallo ed in arancio. Aggiungo che ci sono altre uscite nel reparto, oltre a quelle della zona produzione;
Confermo la circostanza sub 17) di cui mi viene dato lettura, precisando che ciò avveniva raramente;
Su domanda a chiarimento dell'Avv. […], posso Pt_1
riferire che noi forniamo ai responsabili le cassette degli attrezzi per ciascuno di loro, però ci sono alcuni che utilizzano gli strumenti di loro proprietà. Io non so se le forbici fossero di proprietà personale del sig. ; Pt_2
[…] posso riferire che il sig. la mattina dell'08.03.2023 ci ha riferito che, presumendo che le forbici Pt_2
fossero state prese dal sig. ha forzato l'armadietto dello stesso […] posso solo riferire di aver trovato Pt_1
il sig. nel mio ufficio, non so se fosse stato convocato dal sig. A me non è stato riferito;
Su Pt_1 Per_4
domanda a chiarimento dell'Avv. Degennaro […], posso riferire che quando succedono situazioni del genere noi raccogliamo tutte le informazioni per iscritto e poi le trasmettiamo al nostro consulente del lavoro, che in effetti qualche giorno dopo è venuto per raccogliere informazioni. Queste informazioni sono state raccolte per iscritto”.
Il teste di parte resistente dichiarava di essere “cognato del ricorrente e marito dell'Avv. Testimone_7
” (difensore del ricorrente). Quindi dichiarava che “La mattina dell'08 marzo ero in compagnia CP_1
del socio ed arrivò il sig. intorno alle 09:30, che si autodenunciò, nel senso che ci riferiva di Tes_2 Pt_2
aver forzato l'armadietto del nella speranza di trovare le forbici che l'azienda dà in dotazione agli Pt_1
operai ed ai responsabili del reparto iniezione. Preciso che le forbici vengono messe a disposizione del turno lavorativo ed il responsabile le dà al dipendente di turno in quel momento. Vino confermava di aver trovato le forbici nell'armadietto del in ordine alla circostanza sub 14), questa non risponde al vero perché io Pt_1 dopo aver sentito la versione del Vino, chiamai il chiedendogli di venire in azienda per sentire le sue CP_1 spiegazioni, tanto in conformità a quella che è la procedura aziendale. Preciso che in quel periodo io ero responsabile del personale ed avevo necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione;
confermo la circostanza sub 15), precisando che avevo comunque, come scritto nella e-mail, già sentito telefonicamente il nostro consulente del lavoro. Su domanda a chiarimento dell'Avv. posso riferire Pt_1
che l'8 marzo ho chiamato il ricorrente di mattina perché quella settimana era di turno notturno ed io non avrei avuto la possibilità di incontrarlo”.
Ricapitolando, dalle risultanze della prova testimoniale emergeva che: il giorno 07.03.2023,
[...]
, all'inizio del proprio turno di lavoro mattutino, aveva constatato che all'interno della Parte_2
cassetta personale degli attrezzi fornitagli dall'azienda – cassetta che al termine del precedente turno di lavoro non aveva riposto nel proprio armadietto, ma lasciato sul tavolo retrostante la macchina n. 3 aziendale – risultavano mancanti delle forbici di sua proprietà. Ritendendo che tali forbici fossero state prelevate da in turno la notte precedente, il aveva forzato (forse con un cacciavite) Parte_1 Pt_2
l'armadietto del collega all'interno del quale aveva rinvenuto, effettivamente, le forbici di sua Pt_1 proprietà, facendo constatare tale circostanza al collega di lavoro lì presente. Testimone_4
Del resto, con riferimento all'episodio in questione, si precisa che il ricorrente non ha mai contestato di aver sottratto lui le forbici del Vino e anzi, nelle giustificazioni fornite all'azienda dopo la contestazione disciplinare, espressamente aveva ammesso di aver preso le forbici date poi al collega , salvo poi Tes_8
dimenticarsi di riporle nella cassetta del Vino a fine turno né di avvisarlo.
Ha altresì trovato conferma nella prova testimoniale anche la circostanza relativa al primo “confronto” avvenuto tra il e il la mattina del giorno 08.03.2023, tra la fine del turno notturno e l'inizio di Pt_1 Pt_2
quello mattutino, così come descritto da parte resistente.
Tali circostanze inducono quindi a ritenere che l'odierno ricorrente, già allo smontare del turno alle ore
06:05, fosse in realtà adirato nei confronti del collega , al punto di essersi astenuto - in evidente Pt_2
spregio delle regole di diligenza e correttezza nella esecuzione della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni a lui affidate ed al ruolo ricoperto in azienda di “responsabile del reparto iniezione” - dal riferire immediatamente alla Direzione aziendale quanto accaduto nel reparto di cui era il responsabile.
Ciò al contrario di quanto invece fatto dal che, alle ore 9:30 circa, si era recato nell'ufficio del Pt_2 Per_4
responsabile di produzione, e, alla presenza anche del , consigliere con delega alla produzione, Tes_2
aveva riferito quanto avvenuto. Tant'è che il subito dopo, almeno per quanto è dato leggere nella Per_4
mail offerta in comunicazione in giudizio da parte resistente, aveva riferito al , consulente del Per_3 lavoro aziendale, di essersi premurato di riferire telefonicamente al quanto appena avvenuto Pt_1
(denuncia dell'episodio della mattina da parte del ), raccogliendo la sua versione dei fatti. Pt_2
Soltanto allora il ricorrente, avendo omesso di riferire alla Direzione aziendale quanto avvenuto in azienda la mattina al cambio turno, aveva denunciato a sua volta che il avesse forzato il suo armadietto per Pt_2
recuperare le forbici, salvo poi presentarsi in azienda di lì a poco dal , chiedendo di avere “un Tes_2
confronto” con il stesso. Pt_2
Già da quel momento, si ritiene che la condotta del possa dirsi integrante la “insubordinazione” nei Pt_1
confronti della parte datoriale poiché egli era sopraggiunto in azienda, precisamente nel reparto di produzione, di sua iniziativa e senza essere stato convocato (così come provato da parte resistente e non documentalmente smentito), pur non essendo in turno di lavoro (dato incontestabile e incontestato tra le parti). Anzi, emergeva che il , accortosi della presenza del ricorrente, gli avesse chiesto di lasciare Tes_2
la sede di lavoro in quanto non in turno, rappresentandogli che avrebbe potuto rendere le proprie giustificazioni a seguito di apposita procedura.
A questo punto, merita soffermarsi brevemente sulle dichiarazioni rese dal teste escusso prima a Per_4
favore di parte resistente e poi interrogato a prova contraria.
Ritiene questo giudice che le dichiarazioni del siano apparse intrinsecamente contraddittorie sotto Per_4 diversi profili. La prima contraddizione emergeva laddove egli prima affermava di aver chiesto al ricorrente di “venire in azienda per sentire le sue spiegazioni”, aggiungendo anche che “in quel periodo io ero responsabile del personale ed avevo necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione”, salvo poi dover precisare che “non ero presente fisicamente quando il è venuto in ufficio”. Pt_1
In altri termini, non si comprende per quale motivo il avrebbe dovuto convocare in azienda il Per_4
ricorrente – con il quale peraltro aveva già parlato telefonicamente - per ascoltare la sua versione dei fatti, secondo la prassi asseritamente esistente “di sentire le parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare”, pur sapendo di non essere presente al momento dell'arrivo in azienda.
La seconda contraddizione appare nelle dichiarazioni del teste proprio in merito alla “prassi” Per_4
seguita presso il al verificarsi di fatti disciplinarmene rilevanti. Il teste in questione Controparte_2
dapprima sosteneva l'esistenza di una “prassi aziendale di sentire le parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare” e che fosse lui in quel periodo, quale responsabile del personale, ed avere “la necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione”, salvo poi contraddirsi e dichiarare (su domanda a chiarimenti) che “l'iter aziendale prevedeva di solito che il consulente preparasse una bozza di contestazioni”.
E tanto peraltro in contrasto con le altre testimonianze assunte sul punto.
Difatti, il consulente del lavoro della società resistente, , confermava quanto Persona_5
indicato in ordine alla ricezione della e-mail e, su domanda a chiarimento dell'Avv. riferiva che Pt_1
“prima di ricevere la e-mail, l'ing. i aveva contattato telefonicamente, in quella circostanza fu io a Per_4 dirgli di mandare la e-mail al fine di avviare la procedura di contestazione che è una mia competenza”, mentre, su domanda a chiarimento dell'Avv. de Gennaro, riferiva che “a seguito della e-mail c'è stata nella stessa giornata, nel pomeriggio, una riunione dell'amministratore a cui io ho partecipato, ed in quella sede abbiamo predisposto una sospensione cautelativa per il sig. e per il sig. a partire dal giorno Pt_2 CP_1
dopo, stante la gravità dei fatti […] posso riferire che successivamente alla sospensione c'è stata la contestazione disciplinare per entrambi i lavoratori, decisione condivisa con l'amministratore ed i soci, ma non con l'ing. he avevo sentito solo quando ha mandato la prima e-mail”. Per_4
Di analogo tenore anche le dichiarazioni del teste , componente del c.d.a. della società resistente Tes_2
con delega alla produzione il quale riferiva che “quando succedono situazioni del genere noi raccogliamo tutte le informazioni per iscritto e poi le trasmettiamo al nostro consulente del lavoro, che in effetti qualche giorno dopo è venuto per raccogliere informazioni”.
Da ultimo, si evidenzia che nel corso dell'istruzione probatoria non ha trovato conferma neanche quanto
(tardivamente) dedotto a verbale dal ricorrente all'udienza del 14.12.2023 in merito al fatto che il Per_4
avesse asseritamente “riferito al sig. che aveva chiamato il ricorrente e lo aveva inviato a Testimone_6
recarsi in azienda per un confronto sul Vino”. Tale circostanza, pur se tardiva, veniva comunque resa oggetto di domanda a chiarimenti rivolta dall'Avv. al teste , il quale sul punto dichiarava che Pt_1 Tes_2
“posso solo riferire di aver trovato il sig. nel mio ufficio, non so se fosse stato convocato dal sig. Pt_1
A me non è stato riferito”. Per_4
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si conclude che il ricorrente non sia riuscito a dimostrare che la sua presenza nel reparto produzione del calzaturificio il giorno 08.03.2023, alle ore 11:30, fosse stata giustificata dall' “invito” a presentarsi pervenutogli dal Al contrario, alla luce delle prove assunte, si Per_4
può affermare che la condotta posta in essere nella circostanza dall'odierno ricorrente costituisca una violazione della disciplina aziendale, considerato che il giorno 08.03.2023, alle ore 11:30, il non fosse Pt_1 in turno di lavoro e, dunque, non avesse alcun altre ragione per essere presente nel reparto produzione del calzaturificio, se non quella di ricercare un “personale confronto” con il collega , reo di aver denunciato Pt_2
ai responsabili aziendali l'episodio della sottrazione delle forbici.
Deve a questo punto esaminarsi l'ulteriore condotta contestata al e rappresentata dalla violazione Pt_1
dell'ordine impartitogli dal , a seguito del suo arrivo in reparto, di allontanarsi dall'azienda. Invero, Tes_2
il non solo non contestava la circostanza oggetto del capitolo di prova confermato dal , ma Pt_1 Tes_2
anzi riconosceva (si veda verbale udienza del 14.11.2023, pag. 3, punto e) di aver ricevuto “l'ordine del sig.
”, sia pure sostenendo di averlo rispettato. Testimone_6
Ebbene, se già la circostanza del “confronto con aggressione fisica” successivamente scaturito tra il ricorrente ed il Vino, costituisce, a parere di questo organo giudicante, prova (indiretta) che il non Pt_1
avesse rispettato l'ordine ricevuto, l'escussione probatoria ha comunque smentito la ricostruzione della condotta tenuta dal ricorrente una volta terminato il colloquio con il . Tes_2 Occorre peraltro ribadire la contraddittorietà emersa dalle stesse dichiarazioni del ricorrente.
Invero, se in sede di giustificazioni alla contestazione disciplinare, l'odierno ricorrente aveva sostenuto che
“mentre mi allontanavo, giunto all'altezza dei bagni, incrociavo il Vino”, prospettando quindi un incontro casuale con il collega;
diversamente, nel ricorso giudiziale affermava che “mentre guadagnava l'uscita,
l'istante veniva raggiunto dal collega ”, facendo dunque riferimento ad un incontro con il Vino Pt_2
ricercato da quest'ultimo. Inoltre, va detto che tra le due planimetrie acquisite al giudizio non si rinvenivano differenze sostanziali, in quanto, in entrambe, i bagni erano riportati nelle immediate vicinanze del locale contraddistinto dal n. 14, con la sola differenza che mentre nella planimetria esibita dal ricorrente i bagni erano collocati proprio affianco al locale n. 14, nella planimetria depositata dalla società resistente risultava raffigurato un altro vano tra i bagni ed il locale n. 14, tra loro non attigui, ma comunque vicini. E, per il vero, si evidenza che tutti i testi escussi sul punto confermavano la posizione topografica dei bagni così come riportata su entrambe le planimetrie acquisite al giudizio.
L'aspetto determinate ai fini della ricostruzione della condotta tenuta dal non è però la collocazione Pt_1
dei bagni all'interno del reparto produzione, quanto, piuttosto, l'individuazione dall'entrata e dell'uscita che è stata effettivamente utilizzata dal ricorrente.
Premesso che si è data prova di come fossero effettivamente presenti diversi punti di entrata/uscita dal reparto di produzione, il deduceva che, in occasione dell'episodio contestato, avesse utilizzato Pt_1
l'entrata/uscita sita nelle vicinanze dei bagni. Deduzione formulata, per la prima volta, solo a verbale all'udienza del 14.11.2023 e comunque rimasta sfornita di prova.
Quanto alla circostanza per cui alle parole offensive scambiate tra il e il fossero seguiti anche i Pt_1 Pt_2
fatti, vengono nuovamente in rilievo le dichiarazioni dei testi sopra indicati e dalle quali è emerso che, comunque, i due non si fossero limitati allo scambio di offese.
Comunque, anche volendo prescindere da una qualsivoglia descrizione della gravità del confronto fisico eventualmente avvenuto tra i due soggetti coinvolti, ovverosia sulla circostanza in base alla quale i due (o uno solo di loro) siano giunti o meno a spintonarsi, afferrarsi il collo o altro, si ribadisce, per quel che qui rileva, che le condotte contestate al ricorrente e fin qui esaminate siano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e integrare la giusta causa di licenziamento.
In proposito, è noto che la giusta causa di licenziamento, “quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura come una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole genarli) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Si rammenta che la valutazione gravità dell'inadempimento – istituzionalmente rimessa al giudice – deve essere compiuta considerando tutti gli elementi oggetti e soggettivi che caratterizzano la fattispecie concreta e tra questi ultimi l'intensità della fiducia richiesta dalle mansioni svolte, il grado di affidamento che queste implicano, l'intenzionalità dell'inadempimento e l'eventuale esistenza di conseguenze pregiudizievoli (Cass. Civ., Sez. Lav. Sent. 13 febbraio 2024, n. 3927).
Orbene, se è alla luce della valutazione complessiva di tali elementi che occorre verificare l'effettiva idoneità dell'atto a ledere il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso immediato, nel caso che ci occupa, tale valutazione non può che confermare la legittimità e correttezza della decisione aziendale di licenziare il
Pt_1
Invero, avendo ormai per acclarato che gli addebiti rivolti al sono molteplici e di diversa natura - Pt_1
essendogli stati contestati sia la “insubordinazione”, integrata dalla ingiustificata presenza in reparto in quanto non in turno di lavoro, nonché dal mancato rispetto dell'ordine di allontanarsi dall'azienda impartitogli dal suo superiore, sia i due diversi litigi di particolare gravità, eventi pacificamente verificatosi sia nei bagni che all'interno del reparto produzione del il giorno 08.03.2023, alle ore 11.30 CP_2
circa - deve ulteriormente rimarcarsi che siffatte condotte: sono ascrivibili ad un dipendente a cui, in qualità di “responsabile del reparto iniezione” con quasi venti anni di anzianità lavorativa nel calzaturificio, erano affidate mansioni richiedenti massima fiducia ed implicanti un elevato grado di affidamento;
sono state poste in essere contravvenendo deliberatamente ad un ordine proveniente da un superiore;
hanno avuto grande ripercussione nell'ambiente di lavoro, costringendo diversi altri dipendenti a sospendere le lavorazioni cui erano addetti al fine di intervenire per separare il ricorrente ed il collega di lavoro.
Appare cioè incontestabile che le condotte addebitate al siano, in base a standard comuni di Pt_1
percezione del disvalore delle azioni, di una gravità tale da ledere, in modo irrimediabile, il vincolo fiduciario che presiede al rapporto di lavoro.
Siffatte conclusioni risultano ulteriormente rafforzate ove si consideri che la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che, allorquando, come nel caso di specie, “il licenziamento sia intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Il datore, pertanto, non dovrebbe provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, ma è il lavoratore a dover dimostrare che solo presi in considerazioni congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi erano tali da giustificare il licenziamento (ovvero non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro). Pertanto, nel caso in cui la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto, determinante la possibilità di riconoscere la tutela reale, ricorre solo qualora nessuna delle condotte contestate, costituenti il fondamento giustificativo della sanzione espulsiva, sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi, siano disciplinarmente irrilevanti o individuati negozialmente come meritevoli di sanzione conservativa;
qualora, invece, il lavoratore si limiti a contestare il singolo addebito o la considerazione complessiva degli episodi, non potrebbe escludersi l'idoneità della singola condotta disciplinarmente rilevante, anche se considerata isolatamente, ad incidere sul rapporto fiduciario tra il datore e il lavoratore licenziato” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 7 gennaio 2025, n. 172).
In definitiva, si ritiene che i fatti oggetto degli addebiti mossi al lavoratore siano sussumibili nelle fattispecie sanzionate dal CCNL di settore con il licenziamento senza preavviso e, in ogni caso, riferibili alla nozione di
“giusta causa” ex art. 2119 c.c., dovendosi ritenere riscontrati, nel caso concreto, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la fattispecie del licenziamento per il venir meno dell'intensità della fiducia richiesta dalle mansioni svolte, per il grado di affidamento che queste implicano, per l'intenzionalità dell'inadempimento e per l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli a carico del datore di lavoro.
Si ritiene perciò sussistente l'addebitabilità al ricorrente delle gravi condotte oggetto della contestazione disciplinare elevata nei suoi confronti l'11.03.2023 e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal in data 03.04.2023. Controparte_2
Da ultimo, va detto che ai fini della valutazione della legittimità e congruità del licenziamento intimato al Co
non ha rilevanza la circostanza che all'altro dipendente del 5 oinvolto nell' episodio Pt_1 CP_2
dell'08.03.2023 non sia stata parimenti irrogata la massima sanzione espulsiva. Invero, per pacifica giurisprudenza, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è del tutto irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti comunque accertato che l''inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. E tanto anche senza considerare la diversità delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti.
Sulla asserita punibilità dei fatti contestati con una sanzione conservativa, invece, si ritiene che affinché ciò possa avvenire è necessario che il lavoratore/ricorrente che invochi a proprio favore la tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, Stat. Lav., individui puntualmente la norma del contratto collettivo che, per l'appunto, prevede l'applicazione, nel caso concreto, della sanzione conservativa in luogo della massima sanzione espulsiva invece applicata dal datore di lavoro.
Ma tanto non accadeva nel caso di specie. Pertanto, anche tale altro assunto ricorsuale appare infondato.
Si ritiene infine assorbita ogni altra censura mossa da parte ricorrente.
Definitivamente concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 07.09.2023, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali
[...]
liquidate in € 3500,00 oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Trani, il 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to , come da procura in atti e da Parte_1 CP_1
( VIA RIZZITELLI,8 70051 BARLETTA;
C.F._1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE GENNARO Controparte_2 P.IVA_1
DAVIDE GIUSEPPE (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo il e chiedendo: Controparte_2
in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società convenuta in giudizio, poiché ritenuto privo degli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di categoria ovvero dei codici disciplinari applicati, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, annullare il licenziamento e condannare il Controparte_2 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
in via gradata, di accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto licenziamento disciplinare poiché carente degli estremi della giusta causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 5, Legge n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (03/04/2023) e condannare al Controparte_2 pagamento in favore dello stesso ricorrente di un'indennità risarcitoria non inferiore a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento disciplinare intimato in danno del ricorrente per violazione procedurale e, ai sensi dell'art. 18, co. 6, Legge n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare al pagamento Controparte_2
in suo favore di un'indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché Controparte_2
ritenuto infondato integralmente in fatto ed in diritto. In via subordinata, in ipotesi di annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, la società chiedeva di escludere il diritto del ricorrente al pagamento della indennità risarcitoria ivi prevista per detrazione dell'aliunde perceptum in caso di attività lavorativa prestata sino alla reintegrazione e, in ogni caso, escludere lo stesso diritto in ragione della mancata diligenza nella ricerca di una nuova occupazione o, in via ulteriormente gradata, di ridurre il risarcimento alla sola differenza di retribuzione livello tra il 6° ed il 5° livello del CCNL di settore. Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, parte resistente si rendeva disponibile a corrispondere, ai fini transattivi della controversia, la somma di euro 8.000,00 in favore del ricorrente il quale, però, rifiutava tale proposta.
Dunque, veniva formulata una proposta conciliativa da parte del magistrato ai sensi dell'art.185bis c.p.c. corrispondente alla somma di euro 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ma, anche tale proposta veniva rifiutata dal ricorrente.
Veniva così avviata l'attività istruttoria mediante l'audizione di vari testi.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta. Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
La presente controversia concerne l'impugnazione del provvedimento di licenziamento irrogato dalla società resistente al lavoratore ricorrente in data 03.04.2023, in seguito ai fatti avvenuti nei luoghi aziendali e che avevano visto coinvolti il ricorrente medesimo e un altro lavoratore dipendente dell'azienda,
[...]
. Parte_2
In particolare, il ricorrente – dipendente del dal 20.10.2004, in virtù di contratto di Controparte_2
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di responsabile del reparto iniezione e inquadramento nel livello 6 CCNL Calzature Industria applicato – riferiva di essersi recato in azienda, in data
07.03.2023, constatando che il proprio armadietto era stato forzato. Dunque, il ricorrente deduceva di aver chiesto chiarimenti ai propri colleghi e di aver appreso che la forzatura dell'armadietto fosse stata posta in essere dal collega al fine di recuperare un proprio attrezzo di lavoro (un paio di forbici). Pt_2
Il ricorrente riferiva in ricorso che l'attrezzo in questione si trovasse nella propria cassetta in via del tutto accidentale, riposto a propria insaputa dal collega , ma, comunque, che, in seguito a Persona_1
questi eventi, si fosse scaturito un acceso confronto con il collega . Pt_2
Premesso che i fatti relativi alla discussione tra i due dipendenti del sono stati Controparte_2
controversi tra le parti in causa come meglio si dirà in seguito, occorre in questo momento precisare che gli stessi fatti abbiano determinato dapprima una lettera di contestazione disciplinare a carico del ricorrente e, in seguito, il provvedimento di licenziamento “per giusta causa” comminato, sempre nei confronti del ricorrente, dalla società resistente.
Ebbene, venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., la giusta causa di licenziamento sussiste in tutti i casi in cui al lavoratore sia imputabile un inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione lavorativa talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Come espressamente chiarito dalla disposizione suindicata, in presenza di una giusta causa di licenziamento, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recedere dal contratto ad nutum, ovvero senza preavviso.
In particolare, si ha giusta causa di licenziamento, quando il prestatore di lavoro vìoli il vincolo fiduciario che lo lega alla parte datoriale e che costituisce l'elemento fondamentale che condiziona la permanenza o la cessazione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, al fine di concretizzare la nozione di giusta causa, si debba fare riferimento sia ai principi giuridici implicitamente richiamati dalla norma che ai fattori esterni ritenuti rilevanti dalla coscienza generale. Spetta comunque al giudice di merito valutare la gravità dei fatti posti in essere dal lavoratore, nonché la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione irrogata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2106 c.c., tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi, delle circostanze del caso concreto e dell'intensità dell'elemento intenzionale o colposo.
Oltre a tanto, stando alla precisa formulazione dell'art. 71 del CCNL Calzaturieri Industria applicabile al rapporto di lavoro per cui vi è causa, il licenziamento senza preavviso costituisce sanzione disciplinare che il datore di lavoro può legittimamente irrogare sia per l'ipotesi di “litigi di particolare gravità” (lett. f), sia per l'ipotesi di “insubordinazione “(lett. m).
Naturalmente, è noto l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”
(Cass. Civ., Sez. lav., Sent. 8 luglio 2024, n. 22488).
Nella fattispecie, si ritiene che le peculiarità che presenta il caso concreto conducono a ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, anche a prescindere dalla perfetta coincidenza, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con le fattispecie generali previste dal CCNL.
Precisamente, si ritiene che il ricorrente abbia posto in essere varie condotte che abbiano violato irrimediabilmente il vincolo fiduciario che lo legava al datore di lavoro nonché condotte talmente gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
Quanto appena detto, oltre a trovare fondamento nei fatti descritti dalla resistente, ma anche, a CP_3
dire il vero, i fatti descritti (almeno in parte) da parte ricorrente, trovava altresì conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Il teste di parte resistente dichiarava: “Lavoro per il calzaturificio resistente come Parte_2
operaio dal novembre 2012; Confermo integralmente i fatti come avvenuti e descritti nel capitolo sub 1) della memoria difensiva;
Confermo integralmente anche quanto avvenuto il giorno 08/03/2023 e descritto nel capitolo sub 2) della memoria”. Dunque, il teste confermava i capitoli sub 3); sub 4); sub 6); sub 8) sub
9), nonché quanto descritto nel sub 10), “in particolare con riferimento all'intervento del sig. he Per_2
ha tentato di separarci”. Ancora, il teste dichiarava che “Tutti i colleghi indicati nel capitolo sub 11) erano presenti ed hanno tentato di porre fine alla discussione tra me ed il sig. Confermo la circostanza sub Pt_1
12); Confermo la circostanza sub 13); Presa visione della piantina prodotta dal resistente, confermo che i bagni del reparto produzione sono quelli indicati sub g) e distano dall'entrata/uscita dello stabilimento all'incirca un centinaio di metri;
Confermo la circostanza sub 17)”; “Su domanda a precisazione dell'Avv. De
Gennaro, posso riferire che l'08.03.2023 la seconda discussione con il è avvenuta intorno alle 11:30”; Pt_1 Su domande a precisazione dell'Avv. Carpagnano, posso riferire che, in relazione all'apertura dell'armadietto del ho aperto l'armadietto del in data 07.03.2023, forzandolo con la mia Pt_1 Pt_1 chiave. Preciso che ho pensato che fosse stato il a prendere le mie forbici perché non è stata la prima Pt_1 volta che accadeva. Non è successo solo a me ma anche ad altri colleghi. In ordine alla circostanza sub 6), preciso che io ero da solo in bagno e poi mi ha raggiunto il collega. Quando è entrato il ricorrente in bagno mi ha prima dato due, poi ha iniziato ad aggredirmi verbalmente ed infine mi ha spinto verso il muro. Mi ha messo una mano al collo e poi mi ha spinto al muro. Quindi confermo quanto avevo già detto, dopo aver ascoltato la lettura della circostanza sub 6) della memoria”.
Il teste di parte ricorrente , dopo aver dichiarato di essere “cognato del ricorrente Testimone_1 ed anche procugino acquisito del teste ”, affermava che “Sono un dipendente del calzaturificio. Sono Pt_2 stato direttore del personale fino al maggio 2023, oggi sono solo direttore di produzione;
L'08.03.2023 non ero presente;
La mattina dell' 08.03.2023 io mi trovavo in ufficio insieme al sig. , uno dei soci, ed Tes_2
arrivò in ufficio il sig. che era di turno quella mattina per autodenunciarsi ossia per riferire che il giorno Pt_2
prima aveva forzato l'armadietto del ricorrente, ritenendo di trovare nella cassetta degli attrezzi le forbici aziendali in dotazione al e così diceva che era avvenuto;
La forzatura dell'armadietto come descritta Pt_2
dal era avvenuta con un cacciavite;
A questo punto, anche in virtù della prassi aziendale di sentire le Pt_2 parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare, invitavo il a presentarsi in ufficio, Pt_1 riferendo quello che ci era stato raccontato dal sig. . Quando il è venuto in ufficio io non ero Pt_2 Pt_1
presente; Ciò che so è perchè mi è stato riferito dai colleghi, ma non ero presente fisicamente quando il
è venuto in ufficio ed a quanto è accaduto dopo che mi è stato riferito dopo;
Confermo la circostanza Pt_1
sub 15) in ordine al numero dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda, a seconda delle commesse si lavorava anche di sabato e la domenica notte, però adesso viviamo un periodo di crisi, in realtà già dal
2023. Su domanda a chiarimento dell'Avv. De Gennaro posso riferire che successivamente all'accaduto del giorno 08/03/2023 io chiamai in tarda mattinata il consulente del lavoro aziendale rag. Persona_3
il quale mi invitò a scrivere una email con la descrizione dell'accaduto perché questo era l'iter aziendale, che per altro lui ha minimizzato trattandosi solo di forbici. Su domanda a chiarimento preciso che l'iter aziendale prevedeva di solito che il consulente preparasse una bozza di contestazioni che poi mi faceva verificare, ma in questo caso non ho avuto nessuna notizia”.
Il teste di parte resistente dichiarava che “sono il figlio di uno dei titolari della società sig. Testimone_3
; lavoro nel calzaturificio e sono, principalmente, addetto al reparto amministrazione e Parte_3 progettazione;
ero presente alla discussione avvenuta tra il sig. ed il sig. l'08.03.2023 e sono Pt_1 Pt_2
intervenuto al momento dello scontro fisico;
Confermo la circostanza sub 11) della memoria […] la circostanza sub 12) […] la circostanza sub 13); Presa visione della piantina prodotta dal resistente, confermo che i bagni del reparto produzione sono quelli sotto la lettera g). Voglio precisare che la macchina di produzione segnata con una ''x'' nella piantina, viene chiamata n. 3 ma in realtà è la n. 1, così come in effetti è indicata nella piantina;
Confermo la circostanza sub 17)”.
Il teste di parte ricorrente dichiarava: “Sono dipendente del calzaturificio Testimone_4 come responsabile delle macchine ''giostre''; Il giorno 08.03.2023 io ero presente ed ero addetto al mio lavoro, ero presente alla discussione tra e ma non ho sentito le frasi indicate nella circostanza Pt_2 Pt_1
sub 8) della quale mi viene data lettura. Confermo invece quanto descritto sub 9) del ricorso in ordine al mio intervento insieme agli altri colleghi;
Confermo la circostanza sub 10), non ricordo l'orario in cui ciò avveniva, forse le 10:00- 10:30 ma non ne sono certo;
Confermo la circostanza sub 15) in ordine al numero dei dipendenti, si lavorava di sabato e di domenica ma non sempre perché il ciclo produttivo normale era ed
è ancora da lunedì al venerdì; Fino a qualche anno fa si lavorava quasi tutti i sabati mattina e la domenica notte”.
Il teste di parte ricorrente dichiarava di essere “dipendente della società convenuta” e Persona_1
aggiungeva che “La sera del 07 marzo 2023 ero presente, facevo lo stesso turno del ricorrente Io Pt_1
chiesi le forbici al ricorrente perché mi servivano ed a fine turno le ho riposte nella sua cassetta degli attrezzi, che si trova al di fuori degli armadietti dei dipendenti. Finito il turno sono rientrato a casa. Chiesi le forbici perché sulla macchina che dovevo utilizzare non c'erano e mi servivano perché dovevo fare un lavoro di infilaggio, avevo bisogno di forbici particolari. Quindi, mi rivolsi al che era il mio responsabile”. Pt_1
Il teste di parte ricorrente , dipendente della società resistente, dichiarava che “Non ero Testimone_5
presente il 07.03.2023, ero presente la mattina dopo. Stavo lavorando nel reparto confezione, arrivai alla fine, mi resi conto che c'era una discussione in atto e che c'era parecchia gente. Cercai di trattenere il sig.
e quindi intervenni per far concludere la discussione ed il sig. , nel tentare di dileguarsi, mi fece Pt_2 Pt_2
male, mi fece cadere a terra, anche se poi per questo mi chiese scusa, chiamandomi a causa di pomeriggio.
Io non conosco i motivi della discussione, in quanto mi trovai alla fine. Su domanda a chiarimento dell'Avv. preciso che sia il sig. che il sig. Vino stavano discutendo tra di loro ed erano presenti”. Pt_1 Pt_1
Veniva nuovamente escusso, ma per la parte resistente, il il quale dichiarava Testimone_4
altresì che “Ero presente il 07.03.2023 perché avevo il turno. Il sig. mi aveva detto che nella cassetta Pt_2
mancavano le forbici e che era stato a prendere le forbici. Non ho verificato direttamente che le Pt_1
forbici poi fossero effettivamente nell'armadietto del perché stavo lavorando, ma il sig. mi Pt_1 Pt_2
aveva detto così, nel senso che le sue forbici mancavano dalla cassetta degli attrezzi e stavano nell'armadietto del sig. Confermo le discussioni avvenute tra il sig. ed il Sig. il giorno Pt_1 Pt_2 Pt_1 successivo ovvero l'08.03.2023, non ricordo quello che si sono detti, ricordo che si sono detti un sacco di parole;
Ricordo che i due, mentre si trovavano nel reparto produzione, inveivano tra di loro faccia a faccia, ma di una colluttazione non ricordo. Io interruppi il mio lavoro per rendermi conto di quello che succedeva;
Confermo che sono stato io ad intervenire e ad accompagnare fuori dal reparto il sig. ; Ricordo che Pt_2
gridavano, che si insultavano, qualche spinta, ma non sono arrivati alle mani;
Presa visione della piantina che mi viene esibita, confermo che i bagni si trovano nella zona evidenziata in giallo nella piantina prodotta da parte resistente, in arancio da quella prodotta da parte ricorrente;
Confermo la circostanza sub 17); Su domanda a chiarimento dell'Avv. De Gennaro […], posso riferire che quanto ho descritto per il giorno 7 marzo 2023 avveniva intorno alle ore 06:00; il giorno 08 marzo, la prima discussione avveniva intorno alle
06:00, quando avveniva il cambio turno, nel senso che io ed il sig. montavamo per iniziare il turno di Pt_2
mattina, mentre il sig. smontava dal turno di notte;
invece, la seconda discussione iniziava intorno Pt_1
alle 11:00, anche se non ho ricordi precisi;
a quell'ora il sig. non era di turno;
Su domanda a Pt_1
chiarimento dell'Avv. […], posso riferire che il sig. in data 07 marzo 2023 mi riferiva che aveva Pt_1 Pt_2
forzato l'armadietto del sig. Su domanda a chiarimento dell'Avv. […], posso riferire che ci sono Pt_1 Pt_1 altre entrate ed uscite nello stabilimento, oltre a quelle del reparto produzione”.
Il teste di parte resistente , “componente del c.d.a della società convenuta e fratello del Testimone_6
legale rappresentante” confermava la circostanza sub 3) della memoria di costituzione e quella sub 4), specificando che “invitavo il sig. a calmarsi poiché stava usando toni molto alti. Io gli dicevo che Pt_1
avrebbe potuto fornire i suoi chiarimenti nell'ambito della procedura che sarebbe conseguita e lo invitavo ad allontanarsi. Dopodiché io mi allontanavo per andare in un altro capannone. Non ho più visto cosa è successo e quindi non ho assistito alla discussione con il sig. . Sono rientrato praticamente alla fine, si Pt_2 sentivano le urla dall'altro capannone, quando sono arrivato era finito tutto e non ho trovato più il sig.
Presa visione di entrambe le piantine prodotte dalle parti, confermo che i bagni del reparto Pt_1
produzione sono nella parte evidenziata rispettivamente in giallo ed in arancio. Aggiungo che ci sono altre uscite nel reparto, oltre a quelle della zona produzione;
Confermo la circostanza sub 17) di cui mi viene dato lettura, precisando che ciò avveniva raramente;
Su domanda a chiarimento dell'Avv. […], posso Pt_1
riferire che noi forniamo ai responsabili le cassette degli attrezzi per ciascuno di loro, però ci sono alcuni che utilizzano gli strumenti di loro proprietà. Io non so se le forbici fossero di proprietà personale del sig. ; Pt_2
[…] posso riferire che il sig. la mattina dell'08.03.2023 ci ha riferito che, presumendo che le forbici Pt_2
fossero state prese dal sig. ha forzato l'armadietto dello stesso […] posso solo riferire di aver trovato Pt_1
il sig. nel mio ufficio, non so se fosse stato convocato dal sig. A me non è stato riferito;
Su Pt_1 Per_4
domanda a chiarimento dell'Avv. Degennaro […], posso riferire che quando succedono situazioni del genere noi raccogliamo tutte le informazioni per iscritto e poi le trasmettiamo al nostro consulente del lavoro, che in effetti qualche giorno dopo è venuto per raccogliere informazioni. Queste informazioni sono state raccolte per iscritto”.
Il teste di parte resistente dichiarava di essere “cognato del ricorrente e marito dell'Avv. Testimone_7
” (difensore del ricorrente). Quindi dichiarava che “La mattina dell'08 marzo ero in compagnia CP_1
del socio ed arrivò il sig. intorno alle 09:30, che si autodenunciò, nel senso che ci riferiva di Tes_2 Pt_2
aver forzato l'armadietto del nella speranza di trovare le forbici che l'azienda dà in dotazione agli Pt_1
operai ed ai responsabili del reparto iniezione. Preciso che le forbici vengono messe a disposizione del turno lavorativo ed il responsabile le dà al dipendente di turno in quel momento. Vino confermava di aver trovato le forbici nell'armadietto del in ordine alla circostanza sub 14), questa non risponde al vero perché io Pt_1 dopo aver sentito la versione del Vino, chiamai il chiedendogli di venire in azienda per sentire le sue CP_1 spiegazioni, tanto in conformità a quella che è la procedura aziendale. Preciso che in quel periodo io ero responsabile del personale ed avevo necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione;
confermo la circostanza sub 15), precisando che avevo comunque, come scritto nella e-mail, già sentito telefonicamente il nostro consulente del lavoro. Su domanda a chiarimento dell'Avv. posso riferire Pt_1
che l'8 marzo ho chiamato il ricorrente di mattina perché quella settimana era di turno notturno ed io non avrei avuto la possibilità di incontrarlo”.
Ricapitolando, dalle risultanze della prova testimoniale emergeva che: il giorno 07.03.2023,
[...]
, all'inizio del proprio turno di lavoro mattutino, aveva constatato che all'interno della Parte_2
cassetta personale degli attrezzi fornitagli dall'azienda – cassetta che al termine del precedente turno di lavoro non aveva riposto nel proprio armadietto, ma lasciato sul tavolo retrostante la macchina n. 3 aziendale – risultavano mancanti delle forbici di sua proprietà. Ritendendo che tali forbici fossero state prelevate da in turno la notte precedente, il aveva forzato (forse con un cacciavite) Parte_1 Pt_2
l'armadietto del collega all'interno del quale aveva rinvenuto, effettivamente, le forbici di sua Pt_1 proprietà, facendo constatare tale circostanza al collega di lavoro lì presente. Testimone_4
Del resto, con riferimento all'episodio in questione, si precisa che il ricorrente non ha mai contestato di aver sottratto lui le forbici del Vino e anzi, nelle giustificazioni fornite all'azienda dopo la contestazione disciplinare, espressamente aveva ammesso di aver preso le forbici date poi al collega , salvo poi Tes_8
dimenticarsi di riporle nella cassetta del Vino a fine turno né di avvisarlo.
Ha altresì trovato conferma nella prova testimoniale anche la circostanza relativa al primo “confronto” avvenuto tra il e il la mattina del giorno 08.03.2023, tra la fine del turno notturno e l'inizio di Pt_1 Pt_2
quello mattutino, così come descritto da parte resistente.
Tali circostanze inducono quindi a ritenere che l'odierno ricorrente, già allo smontare del turno alle ore
06:05, fosse in realtà adirato nei confronti del collega , al punto di essersi astenuto - in evidente Pt_2
spregio delle regole di diligenza e correttezza nella esecuzione della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni a lui affidate ed al ruolo ricoperto in azienda di “responsabile del reparto iniezione” - dal riferire immediatamente alla Direzione aziendale quanto accaduto nel reparto di cui era il responsabile.
Ciò al contrario di quanto invece fatto dal che, alle ore 9:30 circa, si era recato nell'ufficio del Pt_2 Per_4
responsabile di produzione, e, alla presenza anche del , consigliere con delega alla produzione, Tes_2
aveva riferito quanto avvenuto. Tant'è che il subito dopo, almeno per quanto è dato leggere nella Per_4
mail offerta in comunicazione in giudizio da parte resistente, aveva riferito al , consulente del Per_3 lavoro aziendale, di essersi premurato di riferire telefonicamente al quanto appena avvenuto Pt_1
(denuncia dell'episodio della mattina da parte del ), raccogliendo la sua versione dei fatti. Pt_2
Soltanto allora il ricorrente, avendo omesso di riferire alla Direzione aziendale quanto avvenuto in azienda la mattina al cambio turno, aveva denunciato a sua volta che il avesse forzato il suo armadietto per Pt_2
recuperare le forbici, salvo poi presentarsi in azienda di lì a poco dal , chiedendo di avere “un Tes_2
confronto” con il stesso. Pt_2
Già da quel momento, si ritiene che la condotta del possa dirsi integrante la “insubordinazione” nei Pt_1
confronti della parte datoriale poiché egli era sopraggiunto in azienda, precisamente nel reparto di produzione, di sua iniziativa e senza essere stato convocato (così come provato da parte resistente e non documentalmente smentito), pur non essendo in turno di lavoro (dato incontestabile e incontestato tra le parti). Anzi, emergeva che il , accortosi della presenza del ricorrente, gli avesse chiesto di lasciare Tes_2
la sede di lavoro in quanto non in turno, rappresentandogli che avrebbe potuto rendere le proprie giustificazioni a seguito di apposita procedura.
A questo punto, merita soffermarsi brevemente sulle dichiarazioni rese dal teste escusso prima a Per_4
favore di parte resistente e poi interrogato a prova contraria.
Ritiene questo giudice che le dichiarazioni del siano apparse intrinsecamente contraddittorie sotto Per_4 diversi profili. La prima contraddizione emergeva laddove egli prima affermava di aver chiesto al ricorrente di “venire in azienda per sentire le sue spiegazioni”, aggiungendo anche che “in quel periodo io ero responsabile del personale ed avevo necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione”, salvo poi dover precisare che “non ero presente fisicamente quando il è venuto in ufficio”. Pt_1
In altri termini, non si comprende per quale motivo il avrebbe dovuto convocare in azienda il Per_4
ricorrente – con il quale peraltro aveva già parlato telefonicamente - per ascoltare la sua versione dei fatti, secondo la prassi asseritamente esistente “di sentire le parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare”, pur sapendo di non essere presente al momento dell'arrivo in azienda.
La seconda contraddizione appare nelle dichiarazioni del teste proprio in merito alla “prassi” Per_4
seguita presso il al verificarsi di fatti disciplinarmene rilevanti. Il teste in questione Controparte_2
dapprima sosteneva l'esistenza di una “prassi aziendale di sentire le parti coinvolte prima di avviare un procedimento disciplinare” e che fosse lui in quel periodo, quale responsabile del personale, ed avere “la necessità di raccogliere informazioni per preparare la contestazione”, salvo poi contraddirsi e dichiarare (su domanda a chiarimenti) che “l'iter aziendale prevedeva di solito che il consulente preparasse una bozza di contestazioni”.
E tanto peraltro in contrasto con le altre testimonianze assunte sul punto.
Difatti, il consulente del lavoro della società resistente, , confermava quanto Persona_5
indicato in ordine alla ricezione della e-mail e, su domanda a chiarimento dell'Avv. riferiva che Pt_1
“prima di ricevere la e-mail, l'ing. i aveva contattato telefonicamente, in quella circostanza fu io a Per_4 dirgli di mandare la e-mail al fine di avviare la procedura di contestazione che è una mia competenza”, mentre, su domanda a chiarimento dell'Avv. de Gennaro, riferiva che “a seguito della e-mail c'è stata nella stessa giornata, nel pomeriggio, una riunione dell'amministratore a cui io ho partecipato, ed in quella sede abbiamo predisposto una sospensione cautelativa per il sig. e per il sig. a partire dal giorno Pt_2 CP_1
dopo, stante la gravità dei fatti […] posso riferire che successivamente alla sospensione c'è stata la contestazione disciplinare per entrambi i lavoratori, decisione condivisa con l'amministratore ed i soci, ma non con l'ing. he avevo sentito solo quando ha mandato la prima e-mail”. Per_4
Di analogo tenore anche le dichiarazioni del teste , componente del c.d.a. della società resistente Tes_2
con delega alla produzione il quale riferiva che “quando succedono situazioni del genere noi raccogliamo tutte le informazioni per iscritto e poi le trasmettiamo al nostro consulente del lavoro, che in effetti qualche giorno dopo è venuto per raccogliere informazioni”.
Da ultimo, si evidenzia che nel corso dell'istruzione probatoria non ha trovato conferma neanche quanto
(tardivamente) dedotto a verbale dal ricorrente all'udienza del 14.12.2023 in merito al fatto che il Per_4
avesse asseritamente “riferito al sig. che aveva chiamato il ricorrente e lo aveva inviato a Testimone_6
recarsi in azienda per un confronto sul Vino”. Tale circostanza, pur se tardiva, veniva comunque resa oggetto di domanda a chiarimenti rivolta dall'Avv. al teste , il quale sul punto dichiarava che Pt_1 Tes_2
“posso solo riferire di aver trovato il sig. nel mio ufficio, non so se fosse stato convocato dal sig. Pt_1
A me non è stato riferito”. Per_4
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si conclude che il ricorrente non sia riuscito a dimostrare che la sua presenza nel reparto produzione del calzaturificio il giorno 08.03.2023, alle ore 11:30, fosse stata giustificata dall' “invito” a presentarsi pervenutogli dal Al contrario, alla luce delle prove assunte, si Per_4
può affermare che la condotta posta in essere nella circostanza dall'odierno ricorrente costituisca una violazione della disciplina aziendale, considerato che il giorno 08.03.2023, alle ore 11:30, il non fosse Pt_1 in turno di lavoro e, dunque, non avesse alcun altre ragione per essere presente nel reparto produzione del calzaturificio, se non quella di ricercare un “personale confronto” con il collega , reo di aver denunciato Pt_2
ai responsabili aziendali l'episodio della sottrazione delle forbici.
Deve a questo punto esaminarsi l'ulteriore condotta contestata al e rappresentata dalla violazione Pt_1
dell'ordine impartitogli dal , a seguito del suo arrivo in reparto, di allontanarsi dall'azienda. Invero, Tes_2
il non solo non contestava la circostanza oggetto del capitolo di prova confermato dal , ma Pt_1 Tes_2
anzi riconosceva (si veda verbale udienza del 14.11.2023, pag. 3, punto e) di aver ricevuto “l'ordine del sig.
”, sia pure sostenendo di averlo rispettato. Testimone_6
Ebbene, se già la circostanza del “confronto con aggressione fisica” successivamente scaturito tra il ricorrente ed il Vino, costituisce, a parere di questo organo giudicante, prova (indiretta) che il non Pt_1
avesse rispettato l'ordine ricevuto, l'escussione probatoria ha comunque smentito la ricostruzione della condotta tenuta dal ricorrente una volta terminato il colloquio con il . Tes_2 Occorre peraltro ribadire la contraddittorietà emersa dalle stesse dichiarazioni del ricorrente.
Invero, se in sede di giustificazioni alla contestazione disciplinare, l'odierno ricorrente aveva sostenuto che
“mentre mi allontanavo, giunto all'altezza dei bagni, incrociavo il Vino”, prospettando quindi un incontro casuale con il collega;
diversamente, nel ricorso giudiziale affermava che “mentre guadagnava l'uscita,
l'istante veniva raggiunto dal collega ”, facendo dunque riferimento ad un incontro con il Vino Pt_2
ricercato da quest'ultimo. Inoltre, va detto che tra le due planimetrie acquisite al giudizio non si rinvenivano differenze sostanziali, in quanto, in entrambe, i bagni erano riportati nelle immediate vicinanze del locale contraddistinto dal n. 14, con la sola differenza che mentre nella planimetria esibita dal ricorrente i bagni erano collocati proprio affianco al locale n. 14, nella planimetria depositata dalla società resistente risultava raffigurato un altro vano tra i bagni ed il locale n. 14, tra loro non attigui, ma comunque vicini. E, per il vero, si evidenza che tutti i testi escussi sul punto confermavano la posizione topografica dei bagni così come riportata su entrambe le planimetrie acquisite al giudizio.
L'aspetto determinate ai fini della ricostruzione della condotta tenuta dal non è però la collocazione Pt_1
dei bagni all'interno del reparto produzione, quanto, piuttosto, l'individuazione dall'entrata e dell'uscita che è stata effettivamente utilizzata dal ricorrente.
Premesso che si è data prova di come fossero effettivamente presenti diversi punti di entrata/uscita dal reparto di produzione, il deduceva che, in occasione dell'episodio contestato, avesse utilizzato Pt_1
l'entrata/uscita sita nelle vicinanze dei bagni. Deduzione formulata, per la prima volta, solo a verbale all'udienza del 14.11.2023 e comunque rimasta sfornita di prova.
Quanto alla circostanza per cui alle parole offensive scambiate tra il e il fossero seguiti anche i Pt_1 Pt_2
fatti, vengono nuovamente in rilievo le dichiarazioni dei testi sopra indicati e dalle quali è emerso che, comunque, i due non si fossero limitati allo scambio di offese.
Comunque, anche volendo prescindere da una qualsivoglia descrizione della gravità del confronto fisico eventualmente avvenuto tra i due soggetti coinvolti, ovverosia sulla circostanza in base alla quale i due (o uno solo di loro) siano giunti o meno a spintonarsi, afferrarsi il collo o altro, si ribadisce, per quel che qui rileva, che le condotte contestate al ricorrente e fin qui esaminate siano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e integrare la giusta causa di licenziamento.
In proposito, è noto che la giusta causa di licenziamento, “quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura come una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole genarli) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Si rammenta che la valutazione gravità dell'inadempimento – istituzionalmente rimessa al giudice – deve essere compiuta considerando tutti gli elementi oggetti e soggettivi che caratterizzano la fattispecie concreta e tra questi ultimi l'intensità della fiducia richiesta dalle mansioni svolte, il grado di affidamento che queste implicano, l'intenzionalità dell'inadempimento e l'eventuale esistenza di conseguenze pregiudizievoli (Cass. Civ., Sez. Lav. Sent. 13 febbraio 2024, n. 3927).
Orbene, se è alla luce della valutazione complessiva di tali elementi che occorre verificare l'effettiva idoneità dell'atto a ledere il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso immediato, nel caso che ci occupa, tale valutazione non può che confermare la legittimità e correttezza della decisione aziendale di licenziare il
Pt_1
Invero, avendo ormai per acclarato che gli addebiti rivolti al sono molteplici e di diversa natura - Pt_1
essendogli stati contestati sia la “insubordinazione”, integrata dalla ingiustificata presenza in reparto in quanto non in turno di lavoro, nonché dal mancato rispetto dell'ordine di allontanarsi dall'azienda impartitogli dal suo superiore, sia i due diversi litigi di particolare gravità, eventi pacificamente verificatosi sia nei bagni che all'interno del reparto produzione del il giorno 08.03.2023, alle ore 11.30 CP_2
circa - deve ulteriormente rimarcarsi che siffatte condotte: sono ascrivibili ad un dipendente a cui, in qualità di “responsabile del reparto iniezione” con quasi venti anni di anzianità lavorativa nel calzaturificio, erano affidate mansioni richiedenti massima fiducia ed implicanti un elevato grado di affidamento;
sono state poste in essere contravvenendo deliberatamente ad un ordine proveniente da un superiore;
hanno avuto grande ripercussione nell'ambiente di lavoro, costringendo diversi altri dipendenti a sospendere le lavorazioni cui erano addetti al fine di intervenire per separare il ricorrente ed il collega di lavoro.
Appare cioè incontestabile che le condotte addebitate al siano, in base a standard comuni di Pt_1
percezione del disvalore delle azioni, di una gravità tale da ledere, in modo irrimediabile, il vincolo fiduciario che presiede al rapporto di lavoro.
Siffatte conclusioni risultano ulteriormente rafforzate ove si consideri che la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che, allorquando, come nel caso di specie, “il licenziamento sia intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Il datore, pertanto, non dovrebbe provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, ma è il lavoratore a dover dimostrare che solo presi in considerazioni congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi erano tali da giustificare il licenziamento (ovvero non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro). Pertanto, nel caso in cui la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto, determinante la possibilità di riconoscere la tutela reale, ricorre solo qualora nessuna delle condotte contestate, costituenti il fondamento giustificativo della sanzione espulsiva, sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi, siano disciplinarmente irrilevanti o individuati negozialmente come meritevoli di sanzione conservativa;
qualora, invece, il lavoratore si limiti a contestare il singolo addebito o la considerazione complessiva degli episodi, non potrebbe escludersi l'idoneità della singola condotta disciplinarmente rilevante, anche se considerata isolatamente, ad incidere sul rapporto fiduciario tra il datore e il lavoratore licenziato” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 7 gennaio 2025, n. 172).
In definitiva, si ritiene che i fatti oggetto degli addebiti mossi al lavoratore siano sussumibili nelle fattispecie sanzionate dal CCNL di settore con il licenziamento senza preavviso e, in ogni caso, riferibili alla nozione di
“giusta causa” ex art. 2119 c.c., dovendosi ritenere riscontrati, nel caso concreto, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la fattispecie del licenziamento per il venir meno dell'intensità della fiducia richiesta dalle mansioni svolte, per il grado di affidamento che queste implicano, per l'intenzionalità dell'inadempimento e per l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli a carico del datore di lavoro.
Si ritiene perciò sussistente l'addebitabilità al ricorrente delle gravi condotte oggetto della contestazione disciplinare elevata nei suoi confronti l'11.03.2023 e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal in data 03.04.2023. Controparte_2
Da ultimo, va detto che ai fini della valutazione della legittimità e congruità del licenziamento intimato al Co
non ha rilevanza la circostanza che all'altro dipendente del 5 oinvolto nell' episodio Pt_1 CP_2
dell'08.03.2023 non sia stata parimenti irrogata la massima sanzione espulsiva. Invero, per pacifica giurisprudenza, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è del tutto irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti comunque accertato che l''inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. E tanto anche senza considerare la diversità delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti.
Sulla asserita punibilità dei fatti contestati con una sanzione conservativa, invece, si ritiene che affinché ciò possa avvenire è necessario che il lavoratore/ricorrente che invochi a proprio favore la tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, Stat. Lav., individui puntualmente la norma del contratto collettivo che, per l'appunto, prevede l'applicazione, nel caso concreto, della sanzione conservativa in luogo della massima sanzione espulsiva invece applicata dal datore di lavoro.
Ma tanto non accadeva nel caso di specie. Pertanto, anche tale altro assunto ricorsuale appare infondato.
Si ritiene infine assorbita ogni altra censura mossa da parte ricorrente.
Definitivamente concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 07.09.2023, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali
[...]
liquidate in € 3500,00 oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Trani, il 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore