Articolo 2 della Legge 31 marzo 1966, n. 206
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 maggio 1966
Art. 2.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte" un mutuo dell'ammontare di lire 300 milioni estinguibile in non piu' di 15 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per ripiano di disavanzo di gestione.
Il mutuo e' somministrato in uno o piu' soluzioni a richiesta dell'Ente, corredata dal nulla osta dell'autorita' tutoria.
Gli Interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono, a fine d'anno, capitalizzati al saggio di concessione del prestito.
L'ammortamento del mutuo aumentato degli interessi capitalizzati decorre dall'anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.
Entrata in vigore il 7 maggio 1966