TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.09.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12236/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. IZZO MICHELA, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. MANDES LUIGIA MARIA, con Controparte_1 cui elett.te domiciliata come in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, nella qualità di infermiere CTG. D6 veniva inquadrata nella pianta organica dell'
[...]
convenuta, con turnazione regolare;
che svolgeva la propria CP_1 CP_2 attività lavorativa, ovvero nei giorni festivi infrasettimanali;
che, per i giorni festivi infrasettimanali, come lavorati, individuati dai cartellini-presenze, l'istante deve vedersi riconoscere dal gennaio 2015 al dicembre 2020, l'indennità prevista dall'art. 9 CCNL di comparto, ripresa appieno dal CCNL 2016-2018 art. 29, atteso che di alcun riposo compensativo, usufruiva come previsto, in alternativa dell'indennità di cui alla retribuzione, con l'attribuzione dello straordinario festivo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso de quo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto
Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018; - per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 1377,68 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, sul quantum, che non sono dovute le richieste relative ai giorni 25.12.22 coincidenti con una domenica ed il giorno 01.05.23 in cui il ricorrente risulta assente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del
CCNL 01.09.1995 e da lei percepita è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL
01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalla ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9, secondo la parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tal proposito invoca, a suo favore, la sentenza n. 1505/2021 della Suprema
Corte secondo cui l'art. 44 non ha un carattere onnicomprensivo, non voluto dalle parti collettive e, laddove sostenuto, condurrebbe al risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno.
Trattasi di un principio del tutto condivisibile in punto di diritto, tra l'altro confermato anche da pronunce di legittimità successive a quella invocata dalla ricorrente.
Ed, infatti, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va osservato che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126;
Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716) Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e
34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2 cumulabile con le maggiorazioni riconosciute, in via generale, a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario, l'art. 9 che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il Contr lavoro straordinario festivo;
…gli ulteriori rilievi critici della rispetto a tale orientamento di questa S.C. non sono tali da giustificare una diversa valutazione giuridica;
in particolare: non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero, a priori, non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati, nel caso di specie, da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta;
l'art. 9 cit. prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi Contr diversamente da quanto sostenuto dalla e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022 n.23880). Contr Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l' resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
L' resistente sottolinea, infatti, nella sostanza, nel corpo della propria Pt_2 memoria di costituzione, l'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente laddove
“appiattendosi sulle pronunce innanzi richiamate della Suprema Corte, finisce anch'essa per operare una superficiale e non condivisibile disamina delle norme contrattuali più volte richiamate, che peraltro non tiene conto dell'esegesi sistematica delle stesse, pervenendo a conclusioni altrettanto ingiuste ed errate”.
Essa evidenzia, infatti, che la giornata festiva infrasettimanale è stata, a priori, sottratta al debito orario che parte ricorrente deve prestare nel mese per cui l'orario lavorativo effettivamente richiesto, che non si alimenta del giorno festivo, è stato spalmato nel corso del mese stesso secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati, sequenzialmente, in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, per cui, in tesi, parte ricorrente già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo.
Secondo la suddetta ricostruzione, quindi, lo specifico giorno festivo (più precisamente, le ore che compongono il turno ordinario di quel giorno festivo) viene pagato con la remunerazione ordinaria spettante.
Ed, infatti, l'orario dovuto, sintetizzato nella voce " ore lavorabili " sul cartellino, è stato calcolato moltiplicando le 6 ore giornaliere previste da contratto per il numero di giorni del mese, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali (che sono stati già scomputati a priori, atteso che, per quegli specifici giorni, non è stata calcolata la prestazione).
Ne consegue che il mese lavorato dal turnista su 5 giorni ha, sì, un'articolazione settimanale variabile ma, secondo la suddetta ricostruzione ermeneutica, osservandolo a consuntivo (una volta concluso il mese), è facile verificare che il medesimo non ha maturato, rispetto al personale non turnista, un'eccedenza oraria, tenendo in considerazione anche i riposi compensativi inseriti e fruiti.
Ciò posto, trattasi di un'argomentazione non determinante ai fini della decisione della presente controversia alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte della ricorrente, nell'arco temporale rivendicato - nonostante la prestazione dell'attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali così come indicate nel corpo del ricorso introduttivo ed a fronte della retribuzione della stessa con la remunerazione ordinaria - di un numero di giorni di riposo compensativo comunque inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato qualora l' sanitaria Pt_2 resistente avesse aderito all'opzione interpretativa delle citate clausole contrattuali nei termini di cui alle pronunce di legittimità richiamate.
Cosa che, ovviamente, non è avvenuta se solo si consideri che, non avendo ritenuto di dover provvedere all'applicazione, anche nei confronti del personale turnista, dell'art. 29 del CCNL di Settore, ne deriva, quale logico corollario, che la stessa abbia riconosciuto, in favore della ricorrente, in via esclusiva, il numero di giorni di riposo compensativo esattamente corrispondente a quello a lei spettante sulla base dell'articolazione del suo orario lavorativo secondi turni.
Non si è, quindi, provveduto al riconoscimento, in suo favore, dell'ulteriore giorno di riposo compensativo che le sarebbe, al contrario, spettato, ai sensi dell'art 29 citato, per effetto dell'articolazione del suo orario di lavoro, oltre che secondo turni, anche nel corso della giornata festiva infrasettimanale. Contr A tale riguardo, in definitiva, la deduzione dell' resistente di avere articolato i turni di servizio di parte ricorrente prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo non sortisce conseguenze rilevanti essendo ciò avvenuto nell'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
Pertanto il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio. Contr La domanda giudiziale va, pertanto, accolta e conseguentemente l' resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale
2021 - 2022 e per un totale di € 1.356,56 ( somma così rideterminata a seguito della decurtazione della giornata del 25.12.2022, in cui il ricorrente era incontestabilmente assente), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.356,56, oltre accessori come per legge;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 23/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.09.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12236/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. IZZO MICHELA, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. MANDES LUIGIA MARIA, con Controparte_1 cui elett.te domiciliata come in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, nella qualità di infermiere CTG. D6 veniva inquadrata nella pianta organica dell'
[...]
convenuta, con turnazione regolare;
che svolgeva la propria CP_1 CP_2 attività lavorativa, ovvero nei giorni festivi infrasettimanali;
che, per i giorni festivi infrasettimanali, come lavorati, individuati dai cartellini-presenze, l'istante deve vedersi riconoscere dal gennaio 2015 al dicembre 2020, l'indennità prevista dall'art. 9 CCNL di comparto, ripresa appieno dal CCNL 2016-2018 art. 29, atteso che di alcun riposo compensativo, usufruiva come previsto, in alternativa dell'indennità di cui alla retribuzione, con l'attribuzione dello straordinario festivo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso de quo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto
Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018; - per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 1377,68 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, sul quantum, che non sono dovute le richieste relative ai giorni 25.12.22 coincidenti con una domenica ed il giorno 01.05.23 in cui il ricorrente risulta assente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del
CCNL 01.09.1995 e da lei percepita è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL
01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalla ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9, secondo la parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tal proposito invoca, a suo favore, la sentenza n. 1505/2021 della Suprema
Corte secondo cui l'art. 44 non ha un carattere onnicomprensivo, non voluto dalle parti collettive e, laddove sostenuto, condurrebbe al risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno.
Trattasi di un principio del tutto condivisibile in punto di diritto, tra l'altro confermato anche da pronunce di legittimità successive a quella invocata dalla ricorrente.
Ed, infatti, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va osservato che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126;
Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716) Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e
34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2 cumulabile con le maggiorazioni riconosciute, in via generale, a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario, l'art. 9 che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il Contr lavoro straordinario festivo;
…gli ulteriori rilievi critici della rispetto a tale orientamento di questa S.C. non sono tali da giustificare una diversa valutazione giuridica;
in particolare: non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero, a priori, non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati, nel caso di specie, da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta;
l'art. 9 cit. prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi Contr diversamente da quanto sostenuto dalla e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022 n.23880). Contr Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l' resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
L' resistente sottolinea, infatti, nella sostanza, nel corpo della propria Pt_2 memoria di costituzione, l'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente laddove
“appiattendosi sulle pronunce innanzi richiamate della Suprema Corte, finisce anch'essa per operare una superficiale e non condivisibile disamina delle norme contrattuali più volte richiamate, che peraltro non tiene conto dell'esegesi sistematica delle stesse, pervenendo a conclusioni altrettanto ingiuste ed errate”.
Essa evidenzia, infatti, che la giornata festiva infrasettimanale è stata, a priori, sottratta al debito orario che parte ricorrente deve prestare nel mese per cui l'orario lavorativo effettivamente richiesto, che non si alimenta del giorno festivo, è stato spalmato nel corso del mese stesso secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati, sequenzialmente, in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, per cui, in tesi, parte ricorrente già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo.
Secondo la suddetta ricostruzione, quindi, lo specifico giorno festivo (più precisamente, le ore che compongono il turno ordinario di quel giorno festivo) viene pagato con la remunerazione ordinaria spettante.
Ed, infatti, l'orario dovuto, sintetizzato nella voce " ore lavorabili " sul cartellino, è stato calcolato moltiplicando le 6 ore giornaliere previste da contratto per il numero di giorni del mese, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali (che sono stati già scomputati a priori, atteso che, per quegli specifici giorni, non è stata calcolata la prestazione).
Ne consegue che il mese lavorato dal turnista su 5 giorni ha, sì, un'articolazione settimanale variabile ma, secondo la suddetta ricostruzione ermeneutica, osservandolo a consuntivo (una volta concluso il mese), è facile verificare che il medesimo non ha maturato, rispetto al personale non turnista, un'eccedenza oraria, tenendo in considerazione anche i riposi compensativi inseriti e fruiti.
Ciò posto, trattasi di un'argomentazione non determinante ai fini della decisione della presente controversia alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte della ricorrente, nell'arco temporale rivendicato - nonostante la prestazione dell'attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali così come indicate nel corpo del ricorso introduttivo ed a fronte della retribuzione della stessa con la remunerazione ordinaria - di un numero di giorni di riposo compensativo comunque inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato qualora l' sanitaria Pt_2 resistente avesse aderito all'opzione interpretativa delle citate clausole contrattuali nei termini di cui alle pronunce di legittimità richiamate.
Cosa che, ovviamente, non è avvenuta se solo si consideri che, non avendo ritenuto di dover provvedere all'applicazione, anche nei confronti del personale turnista, dell'art. 29 del CCNL di Settore, ne deriva, quale logico corollario, che la stessa abbia riconosciuto, in favore della ricorrente, in via esclusiva, il numero di giorni di riposo compensativo esattamente corrispondente a quello a lei spettante sulla base dell'articolazione del suo orario lavorativo secondi turni.
Non si è, quindi, provveduto al riconoscimento, in suo favore, dell'ulteriore giorno di riposo compensativo che le sarebbe, al contrario, spettato, ai sensi dell'art 29 citato, per effetto dell'articolazione del suo orario di lavoro, oltre che secondo turni, anche nel corso della giornata festiva infrasettimanale. Contr A tale riguardo, in definitiva, la deduzione dell' resistente di avere articolato i turni di servizio di parte ricorrente prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo non sortisce conseguenze rilevanti essendo ciò avvenuto nell'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
Pertanto il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio. Contr La domanda giudiziale va, pertanto, accolta e conseguentemente l' resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale
2021 - 2022 e per un totale di € 1.356,56 ( somma così rideterminata a seguito della decurtazione della giornata del 25.12.2022, in cui il ricorrente era incontestabilmente assente), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.356,56, oltre accessori come per legge;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 23/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo