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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON RO all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità dell'azione CP_1
di recupero operata dall' in ordine alla restituzione della CP_2
somma di euro 10.191,78 richiesta con provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024, in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione INVCIV in godimento per il periodo
1.1.2022 – 31.12.2023 .
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Nella specie, i redditi della ricorrente erano costituti per il periodo in contestazione dalla pensione Cat. INVCIV n.
044510107353885 con decorrenza settembre 2006 e da una pensione Cat. SOCTPS n. 215510010458094 con decorrenza luglio 2022.
Gli è che i suddetti redditi, benchè superiori ai limiti di legge per beneficiare della prestazione di invalidità civile in godimento,
2 erano, con evidenza, noti all' ; circostanza che, per quanto CP_2
sopra, esclude il dolo dell'interessata.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024 qui impugnato e, per l'effetto, l CP_1
va condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024 impugnato e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t , alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l , in persona del l.r.p.t., alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da liquidate in Parte_1
complessivi euro 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 22.12.2025
IL GIUDICE
ON RO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON RO all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità dell'azione CP_1
di recupero operata dall' in ordine alla restituzione della CP_2
somma di euro 10.191,78 richiesta con provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024, in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione INVCIV in godimento per il periodo
1.1.2022 – 31.12.2023 .
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Nella specie, i redditi della ricorrente erano costituti per il periodo in contestazione dalla pensione Cat. INVCIV n.
044510107353885 con decorrenza settembre 2006 e da una pensione Cat. SOCTPS n. 215510010458094 con decorrenza luglio 2022.
Gli è che i suddetti redditi, benchè superiori ai limiti di legge per beneficiare della prestazione di invalidità civile in godimento,
2 erano, con evidenza, noti all' ; circostanza che, per quanto CP_2
sopra, esclude il dolo dell'interessata.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024 qui impugnato e, per l'effetto, l CP_1
va condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento di indebito emesso in data 07/03/2024 impugnato e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t , alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l , in persona del l.r.p.t., alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da liquidate in Parte_1
complessivi euro 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 22.12.2025
IL GIUDICE
ON RO
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