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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1122/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 1122/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. DEL Parte_1 C.F._1
SEPPIA BARBARA
e
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DEL Parte_2 C.F._2
SEPPIA BARBARA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12/05/2012 in Campiglia Marittima e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 3.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. In particolare la regolamentazione relativa al figlio minore rispetta il preminente interesse dello stesso.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 12/05/2012 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Campiglia Marittima (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) L'abitazione coniugale, posta in via A. Magnani n. 16, in Campiglia M.ma -Fraz. CP_1
(LI) in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra
[...] [...]
unitamente a tutti gli arredi, che vi abiterà con il figlio avendo il sig. Parte_1 Per_1 [...] rovveduto a trasferire altrove la propria residenza. L'abitazione coniugale potrà essere Pt_2 venduta, previo accordo dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Il figlio minore , sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative. Il minore risiederà con la madre in Campiglia Marittima, via A. Magnani n. 16 ma sarà libero di frequentare e abitare nei domicili di entrambi i genitori;
3) La sig.ra è lavoratrice autonoma, mentre il sig. lavoratore Parte_1 Parte_2 dipendente dal lunedì al venerdì con orario flessibile. Di conseguenza, in funzione degli orari dei genitori, quest'ultimi in accordo tra di loro, desiderano stabilire in modo non rigido la gestione del figlio così da assicurare, quando possibile la loro presenza con il minore con previsione Per_1 dei fine settimana alternati. Pertanto, quando il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre lo potrà tenere a dormire il martedì e il venerdì andandolo a prendere in orari stabiliti in accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà tenere il bambino a dormire il martedì, il giovedì e il sabato, salvo diversi accordi in ragione delle esigenze del minore e di entrambi i genitori. I coniugi, stabiliscono che, per quanto concerne le festività natalizie, il minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 Dicembre con entrambi i genitori, secondo il criterio dell'alternanza con le modalità concordate dai coniugi nel rispetto delle esigenze di entrambi e del figlio. Durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si accorderanno tra di loro decidendo le modalità in cui il figlio le trascorrerà con entrambi. Di comune accordo i genitori potranno apportare variazioni alla turnazione stabilita. Il minore trascorrerà la Pasqua con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza con le modalità concordate dai coniugi nel rispetto delle esigenze di entrambi e del figlio. Durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio della stessa) e scolastiche, salvo diverso accordo tra le parti, starà con ciascun Per_1 genitore un periodo paritetico. Entrambi i genitori dovranno seguire le attività scolastiche del figlio , tenendosi informati reciprocamente. I sig.ri e Per_1 Parte_2 Parte_1
s'impegnano al fine di assicurare e facilitare il rapporto tra il figlio e i nonni materni e Per_1 paterni.
4) L'assegno di mantenimento in favore del figlio viene stabilito in € 600,00 che il sig.
[...] corrisponderà mensilmente alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni Pt_2 Parte_1 mese, l'importo di € 600,00 a mezzo di bonifico bancario. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi. L'assegno di mantenimento di € 600,00 sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo il protocollo CNF che di seguito si trascrive: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: I genitori saranno tenuti alla corresponsione nella misura del 50% delle seguenti spese: libri scolastici per la frequentazione delle sole scuole medie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome del figlio, impegnandosi a consegnare tempestivamente detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola). Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di Università pubbliche o private, ripetizioni, master, conservatorio, specializzazioni post- universitarie ecc;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche;
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia. e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
5) I coniugi con la separazione hanno già provveduto a regolare ogni questione di carattere economico. Il mutuo cointestato, contratto con MPS Spa per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione o alla vendita dell'abitazione.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Campiglia Marittima (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 1122/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. DEL Parte_1 C.F._1
SEPPIA BARBARA
e
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DEL Parte_2 C.F._2
SEPPIA BARBARA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12/05/2012 in Campiglia Marittima e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 3.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. In particolare la regolamentazione relativa al figlio minore rispetta il preminente interesse dello stesso.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 12/05/2012 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Campiglia Marittima (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) L'abitazione coniugale, posta in via A. Magnani n. 16, in Campiglia M.ma -Fraz. CP_1
(LI) in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra
[...] [...]
unitamente a tutti gli arredi, che vi abiterà con il figlio avendo il sig. Parte_1 Per_1 [...] rovveduto a trasferire altrove la propria residenza. L'abitazione coniugale potrà essere Pt_2 venduta, previo accordo dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Il figlio minore , sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative. Il minore risiederà con la madre in Campiglia Marittima, via A. Magnani n. 16 ma sarà libero di frequentare e abitare nei domicili di entrambi i genitori;
3) La sig.ra è lavoratrice autonoma, mentre il sig. lavoratore Parte_1 Parte_2 dipendente dal lunedì al venerdì con orario flessibile. Di conseguenza, in funzione degli orari dei genitori, quest'ultimi in accordo tra di loro, desiderano stabilire in modo non rigido la gestione del figlio così da assicurare, quando possibile la loro presenza con il minore con previsione Per_1 dei fine settimana alternati. Pertanto, quando il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre lo potrà tenere a dormire il martedì e il venerdì andandolo a prendere in orari stabiliti in accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà tenere il bambino a dormire il martedì, il giovedì e il sabato, salvo diversi accordi in ragione delle esigenze del minore e di entrambi i genitori. I coniugi, stabiliscono che, per quanto concerne le festività natalizie, il minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 Dicembre con entrambi i genitori, secondo il criterio dell'alternanza con le modalità concordate dai coniugi nel rispetto delle esigenze di entrambi e del figlio. Durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si accorderanno tra di loro decidendo le modalità in cui il figlio le trascorrerà con entrambi. Di comune accordo i genitori potranno apportare variazioni alla turnazione stabilita. Il minore trascorrerà la Pasqua con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza con le modalità concordate dai coniugi nel rispetto delle esigenze di entrambi e del figlio. Durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio della stessa) e scolastiche, salvo diverso accordo tra le parti, starà con ciascun Per_1 genitore un periodo paritetico. Entrambi i genitori dovranno seguire le attività scolastiche del figlio , tenendosi informati reciprocamente. I sig.ri e Per_1 Parte_2 Parte_1
s'impegnano al fine di assicurare e facilitare il rapporto tra il figlio e i nonni materni e Per_1 paterni.
4) L'assegno di mantenimento in favore del figlio viene stabilito in € 600,00 che il sig.
[...] corrisponderà mensilmente alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni Pt_2 Parte_1 mese, l'importo di € 600,00 a mezzo di bonifico bancario. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi. L'assegno di mantenimento di € 600,00 sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo il protocollo CNF che di seguito si trascrive: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: I genitori saranno tenuti alla corresponsione nella misura del 50% delle seguenti spese: libri scolastici per la frequentazione delle sole scuole medie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome del figlio, impegnandosi a consegnare tempestivamente detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola). Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di Università pubbliche o private, ripetizioni, master, conservatorio, specializzazioni post- universitarie ecc;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche;
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia. e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
5) I coniugi con la separazione hanno già provveduto a regolare ogni questione di carattere economico. Il mutuo cointestato, contratto con MPS Spa per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione o alla vendita dell'abitazione.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Campiglia Marittima (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra