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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., vertente tra ( ), rappresentato e difeso dall'avv. M. Sardelli presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a San Vito dei Normanni in via XXV Luglio n.3 6 è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro ( , rappresentata e difesa dagli avv. V. Marrazzo presso CP_1 C.F._2 il cui studio a Sanvito dei Normanni in Via Mare, 20 è elettivamente domiciliata;
resistente
*******
Fatto e diritto
Dall'esame complessivo e coordinato degli atti di causa, dalla documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie emerge in modo lineare e univoco la piena fondatezza delle domande proposte dal ricorrente sig. il quale ha dimostrato di avere validamente concesso in locazione Parte_1 alla sig.ra l'immobile ad uso abitativo oggetto del presente giudizio in data CP_1 15.1.2021 per la durata di anni 4, con decorrenza dal 01.01.2021 e con scadenza 31.12.2025 con contratto regolarmente registrato e pattuendo il canone annuo di locazione in euro 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) da corrisponde in rate mensili anticipate pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da versare entro il giorno 3 di ogni mese a mezzo RID bancario.
La conduttrice ha versato euro 900,00 a titolo di deposito cauzionale.
È parimenti pacifico che la resistente abbia successivamente comunicato a mezzo raccomandata a/r n. 134592843827 in data 29.3.2021 la volontà di recedere anticipatamente dal rapporto indicando la data del 31.7.2021 entro la quale avrebbe dovuto rilasciare l'immobile e dichiarando la propria disponibilità a consentire l'ispezione dei luoghi ai fini della verifica dello stato dell'appartamento e della restituzione delle somme versate a titolo di cauzione;
tuttavia tale dichiarazione di intenti non ha trovato alcuna concreta attuazione poiché in prossimità della data indicata per il rilascio il locatore ha riscontrato il mancato pagamento di numerose mensilità di canone nonché l'omesso versamento degli oneri relativi al consumo dell'acqua così come espressamente previsto dal contratto. A fronte di tale situazione il sig. ha provveduto in data 19.7.2021 a inoltrare formale Pt_1 comunicazione a mezzo raccomandata a/r n. 154714801104 alla conduttrice invitandola a regolarizzare la propria posizione debitoria e a concordare un appuntamento per procedere al sopralluogo dell'immobile alla lettura dei contatori alla verbalizzazione della consegna e al versamento degli oneri di cessazione del contratto comunicazione che restava del tutto priva di riscontro nonostante la sua chiarezza e completezza e che costituisce prova dell'assoluta inerzia e mancanza di collaborazione della sig.ra CP_1 Non solo la convenuta ha omesso di adempiere alle obbligazioni economiche su di lei gravanti ma ha abbandonato unilateralmente l'immobile senza porre in essere le indispensabili formalità per la riconsegna e senza restituire le chiavi al locatore determinando così una protrazione della detenzione del bene priva di titolo che si è estesa per un arco temporale particolarmente rilevante dal mese di aprile 2021 sino al mese di settembre 2023 periodo nel quale il ricorrente è rimasto illegittimamente privato della piena disponibilità del proprio immobile con conseguente grave pregiudizio economico. Nel corso del giudizio il giudice sentite le parti ha dichiarato risolto il contratto di locazione e ha disposto che le stesse procedessero a un sopralluogo dell'immobile al fine di verificarne lo stato e formalizzare la riconsegna accesso che è stato effettivamente eseguito in data 16 settembre 2023 alla presenza del ricorrente assistito dal proprio difensore e del difensore della in tale CP_1 occasione si è proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi e alla formale reimmissione in possesso dell'immobile in favore del sig circostanza che segna in modo inequivoco il momento Pt_1 effettivo della restituzione del bene. Da ciò discende correttamente la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di convalida di sfratto per sopravvenuto rilascio dell'immobile mentre permane integra e pienamente fondata la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti atteso che nessuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine a una asserita riconsegna anticipata delle chiavi o a una cessazione del possesso in data anteriore al sopralluogo l'eccezione difensiva sul punto risulta del tutto generica e priva di riscontri probatori considerato che l'unico teste Testimone_1 indicato dalla resistente per dimostrare tale circostanza non è mai comparso innanzi al giudice e che la stessa resistente non ha mai fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la restituzione delle chiavi. Al contrario le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale appaiono coerenti precise e pienamente attendibili e trovano riscontro nella documentazione prodotta egli ha infatti dichiarato di non avere più avuto contatti con la resistente dopo la comunicazione di recesso e di avere appreso solo in un momento successivo che la stessa aveva preso in locazione altro immobile circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di una riconsegna regolare e formalizzata. Nel prosieguo del giudizio pur essendo stato disposto un accertamento sullo stato dei luoghi mediante sopralluogo nessuna delle parti ha successivamente sollevato contestazioni in ordine a danni o difformità dell'immobile circostanza che in applicazione del principio di non contestazione consente di ritenere che il bene sia stato restituito senza vizi o danni imputabili alla conduttrice tuttavia tale profilo non incide in alcun modo sulla gravità dell'inadempimento economico e restitutorio della resistente che rimane pienamente accertato. Particolarmente rilevante è inoltre la condotta processuale della convenuta la quale non è comparsa all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale nonostante la rituale citazione e senza addurre alcuna giustificazione con la conseguenza che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. devono ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore nei capitoli di prova relativi circostanza che rafforza in modo decisivo la ricostruzione fornita dal ricorrente in ordine alla protratta detenzione dell'immobile e al mancato pagamento dei canoni. Ulteriore indice della piena fondatezza delle ragioni attoree è costituito dal rifiuto immotivato della resistente di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con la quale ha proposto il pagamento da parte di e in favore di della CP_1 Parte_1 somma onnicomprensiva pari ad euro 8.000,00, oltre la refusione delle spese di lite liquidate nell'importo pari ad euro 2.700,00 comprensiva di accessori come per legge;
che il ricorrente ha invece prontamente e integralmente accettato tale comportamento unitamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale denota un atteggiamento complessivo di ingiustificata opposizione e di sottrazione agli obblighi contrattuali e processuali. Alla luce di tutte le circostanze esposte deve ritenersi pienamente dimostrato che la resistente abbia detenuto l'immobile in via esclusiva fino al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni dovuti maturando in favore del ricorrente un credito pari a ventinove mensilità di locazione oltre agli oneri accessori. Ne consegue che le domande proposte dal sig. devono quindi essere accolte Parte_1 integralmente risultando pienamente fondate in fatto e in diritto. Conclusivamente, in virtù del principio della soccombenza, la sig.ra va CP_1 condannata al pagamento delle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p. q. m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di convalida di sfratto per morosità relativa all'immobile ad uso abitativo sito in San Vito dei Normanni alla Via Cadorna n. 72, in catasto censito al Foglio 97, P.lla 5585, sub 2, Cat. A/3, adibito ad uso civile abitazione, concesso in locazione da ad giusto contratto di locazione contratto Parte_1 CP_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ostuni in data 03.02.2021 al n. 269 Serie 3T, già dichiarato risolo all'udienza del 16 settembre 2023 per intervenuta restituzione dello stesso in corso di giudizio;
accerta e dichiara che la sig.ra ha detenuto l'immobile in via esclusiva sino CP_1 al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni di locazione dovuti;
condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1 somma complessiva pari ad Euro 13.050,00 corrispondente a n. 29 mensilità di canone di locazione maturate e non versate;
condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1 2500,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del avv. Martina Sardelli dichiaratosi antistatario. Brindisi, 17.12.2025
Il GOT
dott.ssa Vittoria Uggenti
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., vertente tra ( ), rappresentato e difeso dall'avv. M. Sardelli presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a San Vito dei Normanni in via XXV Luglio n.3 6 è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro ( , rappresentata e difesa dagli avv. V. Marrazzo presso CP_1 C.F._2 il cui studio a Sanvito dei Normanni in Via Mare, 20 è elettivamente domiciliata;
resistente
*******
Fatto e diritto
Dall'esame complessivo e coordinato degli atti di causa, dalla documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie emerge in modo lineare e univoco la piena fondatezza delle domande proposte dal ricorrente sig. il quale ha dimostrato di avere validamente concesso in locazione Parte_1 alla sig.ra l'immobile ad uso abitativo oggetto del presente giudizio in data CP_1 15.1.2021 per la durata di anni 4, con decorrenza dal 01.01.2021 e con scadenza 31.12.2025 con contratto regolarmente registrato e pattuendo il canone annuo di locazione in euro 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) da corrisponde in rate mensili anticipate pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da versare entro il giorno 3 di ogni mese a mezzo RID bancario.
La conduttrice ha versato euro 900,00 a titolo di deposito cauzionale.
È parimenti pacifico che la resistente abbia successivamente comunicato a mezzo raccomandata a/r n. 134592843827 in data 29.3.2021 la volontà di recedere anticipatamente dal rapporto indicando la data del 31.7.2021 entro la quale avrebbe dovuto rilasciare l'immobile e dichiarando la propria disponibilità a consentire l'ispezione dei luoghi ai fini della verifica dello stato dell'appartamento e della restituzione delle somme versate a titolo di cauzione;
tuttavia tale dichiarazione di intenti non ha trovato alcuna concreta attuazione poiché in prossimità della data indicata per il rilascio il locatore ha riscontrato il mancato pagamento di numerose mensilità di canone nonché l'omesso versamento degli oneri relativi al consumo dell'acqua così come espressamente previsto dal contratto. A fronte di tale situazione il sig. ha provveduto in data 19.7.2021 a inoltrare formale Pt_1 comunicazione a mezzo raccomandata a/r n. 154714801104 alla conduttrice invitandola a regolarizzare la propria posizione debitoria e a concordare un appuntamento per procedere al sopralluogo dell'immobile alla lettura dei contatori alla verbalizzazione della consegna e al versamento degli oneri di cessazione del contratto comunicazione che restava del tutto priva di riscontro nonostante la sua chiarezza e completezza e che costituisce prova dell'assoluta inerzia e mancanza di collaborazione della sig.ra CP_1 Non solo la convenuta ha omesso di adempiere alle obbligazioni economiche su di lei gravanti ma ha abbandonato unilateralmente l'immobile senza porre in essere le indispensabili formalità per la riconsegna e senza restituire le chiavi al locatore determinando così una protrazione della detenzione del bene priva di titolo che si è estesa per un arco temporale particolarmente rilevante dal mese di aprile 2021 sino al mese di settembre 2023 periodo nel quale il ricorrente è rimasto illegittimamente privato della piena disponibilità del proprio immobile con conseguente grave pregiudizio economico. Nel corso del giudizio il giudice sentite le parti ha dichiarato risolto il contratto di locazione e ha disposto che le stesse procedessero a un sopralluogo dell'immobile al fine di verificarne lo stato e formalizzare la riconsegna accesso che è stato effettivamente eseguito in data 16 settembre 2023 alla presenza del ricorrente assistito dal proprio difensore e del difensore della in tale CP_1 occasione si è proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi e alla formale reimmissione in possesso dell'immobile in favore del sig circostanza che segna in modo inequivoco il momento Pt_1 effettivo della restituzione del bene. Da ciò discende correttamente la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di convalida di sfratto per sopravvenuto rilascio dell'immobile mentre permane integra e pienamente fondata la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti atteso che nessuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine a una asserita riconsegna anticipata delle chiavi o a una cessazione del possesso in data anteriore al sopralluogo l'eccezione difensiva sul punto risulta del tutto generica e priva di riscontri probatori considerato che l'unico teste Testimone_1 indicato dalla resistente per dimostrare tale circostanza non è mai comparso innanzi al giudice e che la stessa resistente non ha mai fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la restituzione delle chiavi. Al contrario le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale appaiono coerenti precise e pienamente attendibili e trovano riscontro nella documentazione prodotta egli ha infatti dichiarato di non avere più avuto contatti con la resistente dopo la comunicazione di recesso e di avere appreso solo in un momento successivo che la stessa aveva preso in locazione altro immobile circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di una riconsegna regolare e formalizzata. Nel prosieguo del giudizio pur essendo stato disposto un accertamento sullo stato dei luoghi mediante sopralluogo nessuna delle parti ha successivamente sollevato contestazioni in ordine a danni o difformità dell'immobile circostanza che in applicazione del principio di non contestazione consente di ritenere che il bene sia stato restituito senza vizi o danni imputabili alla conduttrice tuttavia tale profilo non incide in alcun modo sulla gravità dell'inadempimento economico e restitutorio della resistente che rimane pienamente accertato. Particolarmente rilevante è inoltre la condotta processuale della convenuta la quale non è comparsa all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale nonostante la rituale citazione e senza addurre alcuna giustificazione con la conseguenza che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. devono ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore nei capitoli di prova relativi circostanza che rafforza in modo decisivo la ricostruzione fornita dal ricorrente in ordine alla protratta detenzione dell'immobile e al mancato pagamento dei canoni. Ulteriore indice della piena fondatezza delle ragioni attoree è costituito dal rifiuto immotivato della resistente di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con la quale ha proposto il pagamento da parte di e in favore di della CP_1 Parte_1 somma onnicomprensiva pari ad euro 8.000,00, oltre la refusione delle spese di lite liquidate nell'importo pari ad euro 2.700,00 comprensiva di accessori come per legge;
che il ricorrente ha invece prontamente e integralmente accettato tale comportamento unitamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale denota un atteggiamento complessivo di ingiustificata opposizione e di sottrazione agli obblighi contrattuali e processuali. Alla luce di tutte le circostanze esposte deve ritenersi pienamente dimostrato che la resistente abbia detenuto l'immobile in via esclusiva fino al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni dovuti maturando in favore del ricorrente un credito pari a ventinove mensilità di locazione oltre agli oneri accessori. Ne consegue che le domande proposte dal sig. devono quindi essere accolte Parte_1 integralmente risultando pienamente fondate in fatto e in diritto. Conclusivamente, in virtù del principio della soccombenza, la sig.ra va CP_1 condannata al pagamento delle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p. q. m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di convalida di sfratto per morosità relativa all'immobile ad uso abitativo sito in San Vito dei Normanni alla Via Cadorna n. 72, in catasto censito al Foglio 97, P.lla 5585, sub 2, Cat. A/3, adibito ad uso civile abitazione, concesso in locazione da ad giusto contratto di locazione contratto Parte_1 CP_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ostuni in data 03.02.2021 al n. 269 Serie 3T, già dichiarato risolo all'udienza del 16 settembre 2023 per intervenuta restituzione dello stesso in corso di giudizio;
accerta e dichiara che la sig.ra ha detenuto l'immobile in via esclusiva sino CP_1 al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni di locazione dovuti;
condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1 somma complessiva pari ad Euro 13.050,00 corrispondente a n. 29 mensilità di canone di locazione maturate e non versate;
condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1 2500,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del avv. Martina Sardelli dichiaratosi antistatario. Brindisi, 17.12.2025
Il GOT
dott.ssa Vittoria Uggenti