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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5177/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dagli avv.ti Marco Puliatti e Anna Settevendemmie, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma alla via Gianturco n 4
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di CP_1 procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Rachele Ambrosio, elettivamente domiciliati presso elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in , Via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G CP_1
Girasoli
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di CP
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Simonetta De Carolis e Maria Ester Balduini, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in al viale Italia n. 7 CP_1
E
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano al largo
Augusto n. 3
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_4
di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Ferrari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Gianturco n. 6
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' affinché accertata la responsabilità CP_1
nella causazione dell'evento dannoso, venisse condannata, al risarcimento del danno nella misura di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che in data 17.11.2016 presso l'ICOT di si CP_1
sottoponeva ad intervento chirurgico di artroprotesi della spalla destra, che successivamente comparivano disestesie del territorio mediano, che nel persistere della sintomatologia dolorosa gli ulteriori accertamenti evidenziavano una sofferenza della corda laterale del plesso brachiale di destra a prevalente coinvolgimento delle fibre del mediano, con conseguente deficit
- 2 - sensitivo e funzionale dell'arto destro.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il Parte_2 difetto di legittimazione, essendo l'ICOT soggetto giuridico dotato di autonoma Parte personalità giuridica, accreditata con il SSN, ma non gestita dall'
Nel merito in ogni caso contestava le avverse difese ritenendo non assolto l'onere probatorio. Parte A seguito della comparsa dell' l'attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ICOT.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo CP il difetto di legittimazione passiva, essendo l'intervento stato eseguito presso il Parte Padiglione Universitario collocato presso l'ICOT, ma gestito dall'
Deduceva altresì l'assenza di rapporto professionale con i medici che eseguirono l'intervento, e , dei quali chiedeva Controparte_4 Controparte_3
autorizzarsi la chiamata in causa. Nel merito eccepiva la carenza di prova e la sproporzionata quantificazione del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il dott. CP_3
eccependo la decadenza dall'azione di rivalsa, per tardiva chiamata in
[...]
giudizio. Nel merito deduceva l'assenza di responsabilità e la correttezza delle procedure cliniche eseguite.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito deduceva l'assenza di responsabilità e la correttezza dell'operato dei sanitari.
Prodotta documentazione, disposta ctu medica, all'udienza dell'11.7.2024 , svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione nei confronti dei
- 3 - terzi.
Ed invero secondo la giurisprudenza “l'esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.” (Tribunale di Napoli sent. n. 81/2023).
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono all'anno 2016, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – Pt_3 Pt_4
(1.4.2017), e sotto la vigenza del decreto Balduzzi (14.9.2013).
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”, (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che ha qualificato a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria. Difatti la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito (ex pluribus
- 4 - Cass., n. 4219/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 19133/2004), sia antecedentemente che sotto il vigore della legge Balduzzi. Cass., 27391/2014).
Per le medesime ragioni è inconferente l'eccezione di improcedibilità dell'azione di rivalsa ex art. 13 l. formulata dal terzo chiamato Pt_3 CP_3
, non trovando applicazione ratione temporis dette norme al caso de
[...]
quo.
Nel caso di specie il carattere contrattuale della responsabilità dei sanitari può essere affermato dalle risultanze documentali della cartella clinica in atti.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass.
13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
- 5 - Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass.
26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del
- 6 - medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente che la responsabilità del sanitario, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle
Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è
- 7 - qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della
- 8 - serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893;
22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di “certezza probabilistica” non ancorato
“esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/07/2010, n. 16123).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata, è emersa una condotta imperita/negligente del sanitario che ha proceduto alla fase anestesiologica, dott. Controparte_3
Nel caso di specie, disposta ctu medico-legale, il Tribunale nominava il
Collegio peritale nelle persone dei dott.ri , medico legale e Persona_1
specialista in ortopedia e traumatologia, alle cui conclusioni Persona_2 ritiene di aderire l'adito Tribunale in quanto ben motivate, logicamente argomentate e rispondenti ai quesiti sottoposti ed all'oggetto di causa.
L'attrice era ricoverata presso la struttura ICOT per essere sottoposta ad intervento di artroprotesi di spalla destra per un quadro avanzato di artrosi di spalla.
All'esito dell'intervento la paziente lamentava al risveglio completo dalla doppia anestesia, cui era stata sottoposta il 17.11.2016, quella generale
- 9 - mediante intubazione con maschera laringea e quella periferica mediante anestesia di plesso brachiale eseguita con elettroneurostimolazione (ENS) un deficit neurologico.
Ricostruisce il Collegio peritale “Il giorno 21.11.2016 alla visita di reparto si constatava il permanere dei sintomi neurologici, a fronte di buone condizioni generali: pertanto, a seguito di tali motivi veniva dimessa con prescrizione di terapia cortisonica domiciliare con controllo a dieci giorni per una valutazione clinica. … Le linee guida consigliano di eseguire il primo controllo di un eventuale danno ad un nervo dopo circa 20-30 gg, rappresentando un tempo congruo per valutare il manifestarsi e lo stabilizzarsi del danno. L'esame era stato regolarmente prescritto dal chirurgo curante al primo controllo clinico assieme ad una corretta terapia cortisonica, che è il trattamento consigliato nella fase iniziale al manifestarsi di un danno nervoso, in attesa di una sua definizione strumentale.”
All'esito di quattro esami elettromiografici era evidenziata “una sofferenza neurogena non recente della corda laterale del plesso brachiale a prevalente coinvolgimento delle fibre del mediano”.
Nel ricostruire lo svolgimento dell'intervento, il Collegio evidenzia come la via chirurgica intrapresa dal dott. fosse quella considerata CP_4
sicura e consistente in un intervento di protesi di spalla attraverso la classica via deltoidea pettorale, vale a dire con approccio anteriore.
Affermano i cc.tt.u che esista la possibilità di un coinvolgimento nervoso postoperatorio legato a manovre chirurgiche in corso di impianto di protesi di spalla, considerate sempre come possibili complicanze al gesto chirurgico.
Tuttavia, esse sono descritte essere sempre di durata medio-breve e di spontanea risoluzione. “Dalla descrizione della cartella clinica, durante l'atto operatorio non risulta essere stato effettuato alcun gesto chirurgico rivolto ad essa dato che viene descritto solo l'impianto della protesi della testa omerale.
- 10 - L'unico gesto chirurgico rivolto alla glena è di asportazione della porzione inferiore della capsula articolare e della sinovia, che non necessita dell'uso di retrattori particolari oltre a quelli più superficiali. In questo caso, pertanto, non si ritiene che alcun danno possa essere stato effettuato dal chirurgo con manovre di divaricazione profonda dato che non è stato effettuato alcun gesto chirurgico in profondità, limitandosi questi al solo tempo di impianto della protesi della testa omerale. L'ultima elettromiografia del 09.04.2018 mostra in modo inequivocabile che la lesione nervosa è del nervo mediano a partenza dalla sua origine alla corda laterale del plesso brachiale. Per poter effettuare il danno riportato, cioè in quella porzione di tronco nervoso comune da cui più distalmente origineranno i nervi ascellare, muscolo-cutaneo e mediano, il dott.
avrebbe dovuto rivolgere i propri strumenti chirurgici in uno spazio CP_4
operatorio più alto, al di sotto della clavicola, anche rimuovendone una porzione. Ma questo non risulta né dalla descrizione dell'intervento né dalla cicatrice chirurgica della paziente.”
Per ciò che riguarda l'anestesia eseguita dal dott. “per Controparte_3
tale intervento sulla paziente, in particolare anestesia interscalenica, viene eseguita a livello del collo, proprio in corrispondenza del plesso brachiale. Il suo scopo è di andare a ricercare le terminazioni nervose deputate alla innervazione dei tegumenti sottoposti a intervento chirurgico e delle strutture muscolari interessate dal gesto chirurgico. La paziente in oggetto, dopo essere stata sottoposta ad anestesia plessica con elettrostimolatore, ha subito anche una anestesia generale per poter effettuare l'intervento. La regione di introduzione dell'ago stimolatore è a livello della base e del lato del collo, e va
a ricercare una risposta motoria periferica alla mano od all'avambraccio alla stimolazione muscolare.”
Precisano i cc.tt.u che “l'attenta considerazione dei dati in nostro possesso, in particolare la prima EMG che mostra da subito un interessamento prossimale complessivo dei tre nervi che si derivano da questo, il nervo
- 11 - ascellare, il muscolocutaneo ed il mediano, spia questo di un coinvolgimento delle radici laterali del plesso brachiale, depongono per un danno probabilmente causato in corso di anestesia plessica”.
Pertanto concludono i cc.tt.u “L'intervento chirurgico di artroprotesi di spalla era indicato ed è stato correttamente eseguito. L'anestesia interscalenica non è stata correttamente praticata causando una lesione irreversibile (lesione del plesso brachiale prevalentemente sul territorio del nervo mediano) in soggetto che non presentava fattori predisponenti”.
L'elaborato peritale ha appurato che i postumi residuati in ordine al trattamento sanitario nel suo complesso sono quantificabili nella misura del
20% e consistono in “un danno neurologico a livello del nervo mediano del plesso brachiale, consistenti nella residua menomazione all'arto superiore destro, in destrimane, ed una lieve sindrome ansiosa reattiva, … considerato che la protesi della spalla destra è stata posizionata con successo.”
Non è residuato alcun periodo di ulteriore inabilità temporanea, rientrando questo periodo in quello previso per la fase acuta e riabilitativa dell'intervento di protesizzazione della spalla.
Passando alla valutazione dei danni subiti, si deve a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La liquidazione in via equitativa del predetto danno non patrimoniale
- 12 - può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle di Milano.
In proposito si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiato al momento del sinistro (68 anni) di non applicare alcuna percentuale di personalizzazione in considerazione della suddetta onnicomprensività del risarcimento del danno alla persona, riconducibile al pretium doloris dell'anima naturalmente correlato all'evento lesivo. Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcun incremento del risarcimento essendo ricompreso il patimento derivante dalle conseguenze derivanti dall'accadimento, che ricomprendono la sofferenza e modifica della abitudini di vita nonché la sindrome ansioso reattiva, stante anche l'accertata ininfluenza
- 13 - sulla capacità lavorativa generica. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018,
n. 7513).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
68), della entità e natura delle lesioni subite, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno biologico permanente nella misura del 20%, quantificato in euro 55.677,92 comprensiva di interessi e già rivalutata all'attualità.
Vanno altresì riconosciute le spese di perizia di parte nella misura complessiva di euro 1.891,00 documentate in atti. Secondo costante giurisprudenza “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.” (Cassazione sent. n. 30289 del 20.11.2019, Cassazione, sent. n. 10173 del 18.05.2015).
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Va invece esclusa ogni responsabilità del dott. nella Controparte_4
causazione del danno, stante l'accertamento effettuato dal Collegio peritale, essendo l'intervento da lui eseguito effettuato nel rispetto delle legis artis.
In ragione dell'accertata condotta colposa del dott. Controparte_3
vanno condannate al risarcimento del danno in favore dell'attrice entrambe le strutture Parte_5
Ed invero dalla cartella clinica versata in atti emerge che l'intervento era effettuato presso l'ICOT, struttura del gruppo nel CP [...]
ICOT”. Controparte_5
- 14 - Orbene dall'analisi dell'accordo per la gestione dei servizi sanitari
Parte emerge che l' individua nella casa di cura ICOT la sede per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera di ricovero ordinario, day hospital, day surgey, assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica, anche in regime di libera professione intramoenia e che tali attività “sono a tutti gli effetti attività assistenziali erogate dall' di ”. CP_1 CP_1
Del pari è previsto che sarà garantita da l'attività di CP
accoglienza, accettazione e prenotazione, attività diagnostica, di laboratorio e trasfusionale, servizio farmaceutico, nonché strutture e impianti.
In virtù di contratto di spedalità, pertanto, entrambe le strutture risponderanno dell'operato dei medici operanti, indipendentemente dalla circostanza che ne siano formalmente dipendenti.
La responsabilità della struttura sanitaria deriva in fatti sia dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono all'erogazione del servizio sanitario nel suo complesso che quella derivante dall'attività illecita, imputabile a coloro della cui attività la struttura si sia avvalsa. (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021).
Ne consegue che le strutture sanitarie risponderanno sempre dell'operato degli esercenti le professioni sanitarie di cui si sono avvalsi, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il committente e il terzo.
(Corte di Cassazione, Sez III, 11/12/2023, n. 34516).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, Parte_5
vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in
[...]
favore dell'attrice nella misura di euro 55.677,92 ed euro 1.891,00 per le spese di consulenza tecnica di parte.
Nessuna pronuncia può essere adottata nei confronti dei sanitari, nei confronti dei quali l'attrice non ha formulato domanda diretta.
Per quanto attiene invece la domanda di manleva formulata tempestivamente da nei confronti dei sanitari e la CP CP_4 CP_3
- 15 - stessa deve trovare accoglimento nei seguenti limiti.
La domanda deve essere rigettata nei confronti di , Controparte_4
stante l'accertata assenza di condotta colposa in capo al sanitario che ha correttamente eseguito l'intervento chirurgico.
Per quanto riguarda la posizione di la domanda di Controparte_3
manleva può trovare parziale accoglimento.
Ed invero a la Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr.
Cass. Civ., n. 28987 dell'11/11/2019), ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. (Corte di Cassazione,
Sez III, 11/12/2023, n. 34516).
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”,
“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente.
Il dott. va condannato, pertanto, a manlevare nella CP_3 CP
misura del 50% di quanto eventualmente corrisposto in conseguenza dell'accertata responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Priva di rilevanza (oltre che tardiva) è la deduzione sollevata dal CP_3
in ordine all'operatività della copertura assicurativa a carico di CP
che, per la sintetica allegazione fatta, appare riferibile alla copertura verso terzi e non ai rapporti interni.
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività
- 16 - processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori di riferimento dello scaglione (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione agli avv.ti Marco Puliatti e dell'Anna Settevendemmie, dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite tra la chiamante e sono CP Controparte_3
compensate nella misura di 1/2 stante l'accoglimento parziale.
Sono compensate nella misura 1/2 altresì le spese di lite in favore di
, in considerazione della notevole complessità tecnica Controparte_4
dell'accertamento della responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna l' Parte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della
[...]
somma di euro 55.677,92 per risarcimento del danno ed euro 1.891,00 per le spese di consulenza tecnica di parte, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna l' in solido tra loro, al rimborso Parte_5 delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro
7.597,00 di cui euro 545,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Marco Puliatti e dell'Anna Settevendemmie, dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente a carico l' e in solido CP_1 CP
tra loro, le spese di CTU;
d) in accoglimento della domanda di manleva avanzata da , CP
condanna a tenere indenne, nella misura del 50%, Controparte_3 [...]
CP_6 delle eventuali conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al
[...]
pagamento, delle somme di cui ai precedenti capi a), b) e c);
e) rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP
; Controparte_4
f) compensa per 1/2 le spese di lite tra e e Controparte_3 CP
condanna alla refusione, in favore di della Controparte_3 CP
residua metà, che in tale ridotta misura si liquidano in complessivi €
1.270,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, se dovute, come per legge;
g) compensa per 1/2 le spese di lite tra e e CP Controparte_4
condanna alla refusione, in favore di della CP Controparte_4
residua metà, che in tale ridotta misura si liquidano in complessivi €
1.270,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 27.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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