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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1775/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1775/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] interno C professione: magazziniere reddito: euro 25.627,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] Lett. B professione: impiegata amministrativa reddito: euro 21.864,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con gli Avv.ti Enrico Cappato e Daniela Omizzolo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Lendinara (RO) il 4-5-2019 (anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lendinara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa familiare sita a Rovigo via Giovanni Scardona n. 12 lett. B resta definitivamente assegnata alla signora che ne è anche unica proprietaria;
Pt_2
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessuno dei due è tenuto al versamento di contributi in favore dell'altro.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
2
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1775/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Lendinara Parte_2
(RO) il 4-5-2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lendinara (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1775/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] interno C professione: magazziniere reddito: euro 25.627,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] Lett. B professione: impiegata amministrativa reddito: euro 21.864,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con gli Avv.ti Enrico Cappato e Daniela Omizzolo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Lendinara (RO) il 4-5-2019 (anno 2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lendinara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa familiare sita a Rovigo via Giovanni Scardona n. 12 lett. B resta definitivamente assegnata alla signora che ne è anche unica proprietaria;
Pt_2
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessuno dei due è tenuto al versamento di contributi in favore dell'altro.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
2
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1775/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Lendinara Parte_2
(RO) il 4-5-2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lendinara (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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