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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1159/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. G. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. COD. STR 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. COD. STR 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160008662950000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160008662950000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160010354641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003055639000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003055639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003344646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003344646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180003961863000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180008677771000 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001837406000 SANZIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190002049177001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190007742502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200005960117001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ADDEBITO n. 29220180001597937000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220190000593722000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220190001472871000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220210000637453000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia a Codesta Ill.ma Corte Giustizia Tributaria di I° Grado di SE
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento per mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000, il difetto assoluto dell'obbligo di motivazione e la nullità dell'atto della riscossione e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- - accertare e dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate su cui si fonda, per l'assenza della notifica delle medesime cartelle di pagamento e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- - accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti e delle pretese tributarie che si vorrebbero azionare in sede esecutiva e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Resistente ADER: Voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile e infondato il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SE il sig.
Nominativo_1, elettivamente domiciliato a SE in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n 292 2022 9003736965000 , notificata da ADER in data 06.07.2023 con cui è stato intimato il pagamento di n.
10 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito.
La difesa con il ricorso, notificato in data 25.07.2023 all'Agenzia delle Entrate-CO eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata e degli atti sottesi :
- mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 – difetto assoluto dell'obbligo di motivazione – nullità dell'atto della riscossione;
- omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
- intervenuta estinzione del diritto per prescrizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 18.09.20204 , in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria relativamente alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 riguardante una contravvenzione codice strada, anno 2014, e con riguardo a tutti gli avvisi di addebito sottesi, aventi ad oggetto contributi IVS iscritti dall'INPS.
In diritto e nel merito eccepiva l'inammissibilità del ricorso attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, ed ancora il diritto a riscuotere i crediti intimati relativamente ai quali il termine di prescrizione risulta interrotto prima dalla notifica delle cartelle , atti definitivi per mancata impugnazione, e poi dalla notifica di ulteriori atti :
- In data 30/12/2021 l'atto n. 29228202100000030000 Richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28ter relativo a tutte le cartelle,
- In data 19/12/2018 29220189001768774000 Avviso di Intimazione relativo alla cartella n. 2)
- In data 02/01/2023 29220229002207119000 Avviso di Intimazione relativo alla cartella n. 9)
Con memorie illustrative depositate in data 26.01.2026 la difesa del ricorrente, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29220160008662950000, 29220160010354641000, 29220170003055639000, 29220170003344646001,
29220180003961863000, 29220180008677771000 contestate , stante l'assenza del corretto procedimento di notifica degli atti tributari, insisteva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento unitamente alle sottese cartelle di pagamento e per la condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220180008677771000, riguardante contravvenzioni al codice della strada, e a tutti gli avvisi di addebito presupposti
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000) emessi dall'INPS per contributi IVS, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia
Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atti riscossivi presupposti riguardanti crediti di natura non tributaria . In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
2.Per il resto ricorso è infondato.
2.1.Ed invero esaminata la documentazione agli atti depositata dall'Agente della riscossione risultano ritualmente notificate le sottese cartelle:
- 7) n. 29220190001837406000 Data notifica 07/10/2019, per IVA 2015 e Diritti annuali CCIAA SE anno 2015;
- 9) 29220190007742502000 Data notifica 26/02/2020, tassa auto 2015
- 10) 29220200005960117001 Data notifica 28/12/2021, diritto annuale camera commercio 2016 .
Per le pretese creditorie portate dalle cartelle sopraindicate, divenute definitive per mancata impugnazione
, il termine prescrizionale, decennale per i tributi erariali, quinquennale per i diritti camerali e triennale per le tasse automobilistiche, decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle, alla data di notifica dell'intimazione opposta dello 06.07.2023 non risulta ancora decorso.
Ne consegue la piena legittimità dell'azione di riscossione intimata dall'ADER.
2.2 Relativamente alle restanti cartelle:
- 1) n.29220160008662950000 Data notifica 01/10/2016, IRPEF 2012
- 2) n. 29220160010354641000 Data notifica 10/02/2017, bollo auto 2012
- 3) n. 29220170003055639000 Data notifica 08/05/2017, diritto annuale camera commercio 2013 e 2014
- 4) 29220170003344646001 Data notifica 08/05/2017, diritto annuale camera commercio 2013 e 2014
- 5) n. 29220180003961863000 Data notifica 21/06/2018, per IVA 2014
- 8) 29220190002049177001 Data notifica 23/04/2019 diritto annuale camera commercio 2015 ,
la Corte osserva che, sebbene non venga prodotta in giudizio la documentazione probante la rituale notifica delle cartelle, preso atto invece della regolare notifica datata 30.12.2021 del provvedimento di “ notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter DPR n.602/73” , comunque l'Agente della CO ha dimostrato la conoscenza legale da parte del ricorrente delle pretese tributarie oggetto delle stesse intimazioni.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (Cass. sez. un. n. 19704/15).
Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato ha portato la stessa Suprema
Corte, con l'Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24638 ad ammettere la proposta di compensazione tra il credito tributario e il debito iscritto a ruolo , effettuata ai sensi dell'art.28-ter del DPR n.602/73, tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle allora Commissioni Tributarie.
I Giudici di legittimità con il principio sopra riportato consentono la possibilità d'impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, (” la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva”) , atteso l'interesse del contribuente all'impugnativa per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di 60 giorni dalla notifica della proposta.
E pertanto nella fattispecie, il contribuente anche laddove - in mancanza di altri elementi di prova- fosse venuto a conoscenza legale delle pretese solo attraverso la notifica della “proposta di compensazione ex art.28-ter DPR n.602/73” in data 30.12.2021 , non impugnando nei termini di legge il provvedimento, a sua volta interruttivo dei termini di prescrizione, ha legittimato la prosecuzione dell'azione esecutiva.
2.3 Per ultimo, in relazione al presunto difetto di motivazione, è consolidato principio dei Giudici di legittimità quanto ribadito dalla Corte Suprema con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Atteso, infatti, che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'RA e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà ad esecuzione forzata.
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte:
- con riferimento alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 e a tutti gli avvisi di addebito
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000 ) atti sottesi all'intimazione opposta riguardanti crediti di natura non tributaria , la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009,
N°69;
- per il resto rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che liquida in € 1 000,00.
P.Q.M.
La Corte,
- con riferimento alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 e a tutti gli avvisi di addebito
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000 ) atti sottesi all'intimazione opposta riguardanti crediti di natura non tributaria , dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che liquida in € 1 000,00.
SE, 09.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
NU M. Petix EA S. TA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1159/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. G. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. COD. STR 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. COD. STR 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 CONTR. I.V.S. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003736965000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160008662950000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160008662950000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160010354641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003055639000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003055639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003344646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170003344646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180003961863000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180008677771000 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001837406000 SANZIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190002049177001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190007742502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200005960117001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ADDEBITO n. 29220180001597937000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220190000593722000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220190001472871000
- AVVISO ADDEBITO n. 29220210000637453000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia a Codesta Ill.ma Corte Giustizia Tributaria di I° Grado di SE
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento per mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000, il difetto assoluto dell'obbligo di motivazione e la nullità dell'atto della riscossione e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- - accertare e dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate su cui si fonda, per l'assenza della notifica delle medesime cartelle di pagamento e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- - accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti e delle pretese tributarie che si vorrebbero azionare in sede esecutiva e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Resistente ADER: Voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile e infondato il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SE il sig.
Nominativo_1, elettivamente domiciliato a SE in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n 292 2022 9003736965000 , notificata da ADER in data 06.07.2023 con cui è stato intimato il pagamento di n.
10 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito.
La difesa con il ricorso, notificato in data 25.07.2023 all'Agenzia delle Entrate-CO eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata e degli atti sottesi :
- mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 – difetto assoluto dell'obbligo di motivazione – nullità dell'atto della riscossione;
- omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
- intervenuta estinzione del diritto per prescrizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 18.09.20204 , in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria relativamente alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 riguardante una contravvenzione codice strada, anno 2014, e con riguardo a tutti gli avvisi di addebito sottesi, aventi ad oggetto contributi IVS iscritti dall'INPS.
In diritto e nel merito eccepiva l'inammissibilità del ricorso attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, ed ancora il diritto a riscuotere i crediti intimati relativamente ai quali il termine di prescrizione risulta interrotto prima dalla notifica delle cartelle , atti definitivi per mancata impugnazione, e poi dalla notifica di ulteriori atti :
- In data 30/12/2021 l'atto n. 29228202100000030000 Richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28ter relativo a tutte le cartelle,
- In data 19/12/2018 29220189001768774000 Avviso di Intimazione relativo alla cartella n. 2)
- In data 02/01/2023 29220229002207119000 Avviso di Intimazione relativo alla cartella n. 9)
Con memorie illustrative depositate in data 26.01.2026 la difesa del ricorrente, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29220160008662950000, 29220160010354641000, 29220170003055639000, 29220170003344646001,
29220180003961863000, 29220180008677771000 contestate , stante l'assenza del corretto procedimento di notifica degli atti tributari, insisteva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento unitamente alle sottese cartelle di pagamento e per la condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220180008677771000, riguardante contravvenzioni al codice della strada, e a tutti gli avvisi di addebito presupposti
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000) emessi dall'INPS per contributi IVS, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia
Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atti riscossivi presupposti riguardanti crediti di natura non tributaria . In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
2.Per il resto ricorso è infondato.
2.1.Ed invero esaminata la documentazione agli atti depositata dall'Agente della riscossione risultano ritualmente notificate le sottese cartelle:
- 7) n. 29220190001837406000 Data notifica 07/10/2019, per IVA 2015 e Diritti annuali CCIAA SE anno 2015;
- 9) 29220190007742502000 Data notifica 26/02/2020, tassa auto 2015
- 10) 29220200005960117001 Data notifica 28/12/2021, diritto annuale camera commercio 2016 .
Per le pretese creditorie portate dalle cartelle sopraindicate, divenute definitive per mancata impugnazione
, il termine prescrizionale, decennale per i tributi erariali, quinquennale per i diritti camerali e triennale per le tasse automobilistiche, decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle, alla data di notifica dell'intimazione opposta dello 06.07.2023 non risulta ancora decorso.
Ne consegue la piena legittimità dell'azione di riscossione intimata dall'ADER.
2.2 Relativamente alle restanti cartelle:
- 1) n.29220160008662950000 Data notifica 01/10/2016, IRPEF 2012
- 2) n. 29220160010354641000 Data notifica 10/02/2017, bollo auto 2012
- 3) n. 29220170003055639000 Data notifica 08/05/2017, diritto annuale camera commercio 2013 e 2014
- 4) 29220170003344646001 Data notifica 08/05/2017, diritto annuale camera commercio 2013 e 2014
- 5) n. 29220180003961863000 Data notifica 21/06/2018, per IVA 2014
- 8) 29220190002049177001 Data notifica 23/04/2019 diritto annuale camera commercio 2015 ,
la Corte osserva che, sebbene non venga prodotta in giudizio la documentazione probante la rituale notifica delle cartelle, preso atto invece della regolare notifica datata 30.12.2021 del provvedimento di “ notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter DPR n.602/73” , comunque l'Agente della CO ha dimostrato la conoscenza legale da parte del ricorrente delle pretese tributarie oggetto delle stesse intimazioni.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (Cass. sez. un. n. 19704/15).
Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato ha portato la stessa Suprema
Corte, con l'Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24638 ad ammettere la proposta di compensazione tra il credito tributario e il debito iscritto a ruolo , effettuata ai sensi dell'art.28-ter del DPR n.602/73, tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle allora Commissioni Tributarie.
I Giudici di legittimità con il principio sopra riportato consentono la possibilità d'impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, (” la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva”) , atteso l'interesse del contribuente all'impugnativa per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di 60 giorni dalla notifica della proposta.
E pertanto nella fattispecie, il contribuente anche laddove - in mancanza di altri elementi di prova- fosse venuto a conoscenza legale delle pretese solo attraverso la notifica della “proposta di compensazione ex art.28-ter DPR n.602/73” in data 30.12.2021 , non impugnando nei termini di legge il provvedimento, a sua volta interruttivo dei termini di prescrizione, ha legittimato la prosecuzione dell'azione esecutiva.
2.3 Per ultimo, in relazione al presunto difetto di motivazione, è consolidato principio dei Giudici di legittimità quanto ribadito dalla Corte Suprema con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Atteso, infatti, che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'RA e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà ad esecuzione forzata.
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte:
- con riferimento alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 e a tutti gli avvisi di addebito
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000 ) atti sottesi all'intimazione opposta riguardanti crediti di natura non tributaria , la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009,
N°69;
- per il resto rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che liquida in € 1 000,00.
P.Q.M.
La Corte,
- con riferimento alla cartella di pagamento n. 29220180008677771000 e a tutti gli avvisi di addebito
(nn.59220180001597937000, 59220190000593722000, 59220190001472871000, 59220210000637453000 ) atti sottesi all'intimazione opposta riguardanti crediti di natura non tributaria , dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Giudice Ordinario del Lavoro, competenti per territorio, avanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER che liquida in € 1 000,00.
SE, 09.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
NU M. Petix EA S. TA