Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2023, proposto da RI SE IZ IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Grasso e Roberta Camilleri, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
l’Assessorato territorio e ambiente (ARTA) della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Ragalna (CT) n.10 del 25 06 2023 concernente: “Presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 3 della L.R. 13/08/2020 n. 19, come modificato dall’art. 5, c. 2, lett. B), p.1, della L.R. 30/12/2020 n.36” limitatamente alla parte in cui, in seno allo strumento urbanistico (TAV. P2.5), viene impressa la destinazione a “viabilità storica” (art.77, NTA) in una porzione di terreno di proprietà dell’odierna ricorrente identificato al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 16, part. 1432 e part.1213;
- della Deliberazione n.1 del 15 ottobre 2018 del Commissario ad acta , in sostituzione e con i poteri del consiglio comunale del Comune di Ragalna (CT), a mezzo della quale è stato adottato il PRG e l’annesso regolamento edilizio del medesimo Comune.
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale dal quale la ricorrente possa subire pregiudizio e di cui non abbia conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso epigrafe, RI SE IZ IR ha impugnato il P.R.G. indicato in oggetto con cui il fondo di sua proprietà sito nel Comune Ragalna (CT) e identificato al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 16, part. 1432 e part.1213 è stato zonizzato come “viabilità storica” a preminente uso pubblico (art. 77 NTA), nonostante l’opposizione proposta, respinta con la seguente motivazione “Non si accoglie in quanto non si ravvisano interessi pubblici”.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha articolato due motivi di ricorso:
1) Nullità ex art. 21- septies L. n.241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. n.71/1978, giacché osserva il ricorrente l’amministrazione resistente ha laconicamente esitato l’opposizione nei seguenti termini “ Premesso che la ditta, in data 31/12/2018 con nota prot. n°14082 ha presentato l’osservazione che nel seguito integralmente si riporta: la esponente ha verificato che all’interno della sua proprietà risulta evidenziata una striscia di terreno cui è stata impressa una destinazione a “viabilità storica” (art.77, N.T.A.). Seconda la ditta il vincolo non ha ragione di esistere in quanto non vi è traccia della stradella e viene identificata come una impervia e scoscesa striscia di terreno, residuata dal fondo storico. Inoltre l’eventuale apertura della viabilità comprimerebbe i diritti individuali in quanto la proprietà sarebbe costretta ad aprire i cancelli ai visitatori per percorrere il tragitto in cui non viene rilevata nessuna rilevanza storica e di qualsivoglia attività turistica, architettonica e naturalistica, come per altro ricavato dalla perizia del geom. Gaetano Grasso incaricato dalla esponente in data 27/121/2018. Chiede di eliminare il vincolo di viabilità storica in ragione dell’irrealizzabilità anche in termini economici di tale opera. Nel seguito si riporta il parere del progettista: Non si accoglie in quanto non si ravvisano interessi pubblici ”. Inoltre, in seno alla deliberazione avversa si è previsto il rigetto di tutte le osservazioni “non citate” poiché, tutte, accomunate “...da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici…”.
2) Illegittimità. Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge Regionale n. 71 del 1978. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità e falso presupposto. Difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà ed illogicità manifesta, giacché la viabilità storica di cui all’art. 77 delle NTA presuppone esplicitamente la preesistenza di un percorso non solo verificato ed effettivo, che sia di pregio architettonico e ambientale, ma che lo stesso sia parte integrante della memoria collettiva e che, in quanto tale, sia meritevole di tutela e valorizzazione
per una fruibilità del bene da parte della collettività stessa.
Si è costituito in giudizio l’ARTA che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.
Deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Assessorato regionale intimato poiché nel sistema transitorio delineato dall’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 anche l’approvazione del PRG si atteggia ad atto di esclusiva competenza comunale.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti infraprecisati.
E invero, secondo quanto previsto dall’art. 77 delle NTA:
“ 1. La rete della viabilità storica, è individuata nelle tavole di zonizzazione. Tali percorsi ricadono sia su strade pubbliche che all’interno di proprietà private.
2. Per tali viabilità la progettazione dovrà privilegiarne l’inserimento nel contesto paesistico ed ambientale mediante l’uso di materiali di finitura tradizionali, il divieto di asfaltare le sedi stradali, la realizzazione di muretti laterali in pietra lavica a secco e l’uso di alberature autoctone.
3. I progetti di fruizione, recupero e adeguamento di tali percorsi in fondi agricoli privati, possono prevedere forme di convenzione con i proprietari da definire con apposito regolamento comunale, per garantire l’accesso e la fruizione di tali percorsi .”
Sulla base delle predette coordinate la zonizzazione in argomento prevista dal PRG riguarda sia le strade pubbliche (o a uso pubblico) sia le strade private (come quella in argomento), dettando specifiche prescrizioni in tema di manutenzione e ristrutturazione e prevedendo forme di convenzione con i proprietari (quindi su base di un accordo negoziale implicante la volontà dei proprietari) per garantire l’accesso e la fruizione.
Sotto tale profilo pertanto il rigetto delle osservazioni della ricorrente da parte del Comune, seppure in modo succintamente esternato, ne evidenzia la non pertinenza nella parte in cui sono volte a contestare l’uso pubblico dell’area o la realizzabilità di opere pubbliche viarie che nella fattispecie non rilevano.
Di contro, la motivazione del rigetto è carente con riferimento alla parte di osservazioni – supportate da precise deduzioni tecniche – in cui si contesta “ in nuce ” l’esistenza di forme di viabilità, poiché “ la striscia che scorre a ridosso di tutto il confine Est della proprietà IR, da Nord a Sud, è proprio la striscia dove risulta inserita la cosiddetta “Viabilità Storica” di cui all’art. 77 delle NTA e, come appare dalle stesse foto, non sembra trovarsi alcuna traccia di percorso, tantomeno “Storico”.
Su tale prospettata e documentata assenza di tale presupposto di fatto il Comune avrebbe dovuto quantomeno specificare e argomentare; il che non è accaduto.
Per tali assorbenti ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione n. 10 del 25 giugno 2023, con cui il Consiglio comunale del Comune di Ragalna ha dichiarato efficace ed esecutivo il piano regolatore generale del Comune, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 e ss.mm.ii.,
come modificato dall’art. 5, c. 2, lett. b), della l.r. n. 36/2020, nella parte d’interesse, nei limiti sopraesposti, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione comunale.
Il limitato accoglimento del ricorso legittima la compensazione (nozione implicante la reciproca negazione del diritto alla refusione delle spese sostenute e con il definitivo consolidamento, in capo alle parti costituite, delle anticipazioni sostenute nel corso del giudizio ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 [già art. 90 c.p.c.]) delle spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune – fatto salvo il diritto del rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore della parte ricorrente – nonché nei rapporti con l’Assessorato regionale intimato stante la mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’ARTA, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui motivazione.
Spese compensate, fatto salvo il diritto del rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore della parte ricorrente e a carico del Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA RI AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA RI AV |
IL SEGRETARIO