TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 58
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità ex art. 21-septies L. n.241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. n.71/1978

    Il rigetto delle osservazioni della ricorrente è stato ritenuto carente di motivazione riguardo alla contestazione dell'esistenza della viabilità storica, nonostante la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente ne attestasse l'assenza.

  • Accolto
    Illegittimità. Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge Regionale n. 71 del 1978. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità e falso presupposto. Difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà ed illogicità manifesta

    Il rigetto delle osservazioni della ricorrente è stato ritenuto carente di motivazione riguardo alla contestazione dell'esistenza della viabilità storica, nonostante la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente ne attestasse l'assenza.

  • Accolto
    Vizi propri della deliberazione di adozione del PRG

    Il ricorso è stato accolto nei limiti in cui la deliberazione n. 10 del 25 giugno 2023 è stata annullata per carenza di motivazione riguardo alla contestazione dell'esistenza della viabilità storica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 58
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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