Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21261 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pasquali e Manuela Scerpa, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- del 28.12.2021, anticipato alla pec del difensore in data 23.2.2022, con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero dell’area demaniale marittima di mq 216, di cui mq 182 occupati da un cottage a uso residenza estiva, fila -OMISSIS-, N.C.E.U. foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, in -OMISSIS-, Ostia Lido, Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. IG ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 21.4.2022 (dep. il 20.5) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui Roma Capitale ha ordinato lo sgombero dell’area demaniale marittima originariamente assegnata in concessione al suocero della ricorrente, a cui quest’ultima era subentrata nel 2001, allo scopo di mantenervi un cottage a uso residenza estiva;
- che Roma Capitale si è costituita in resistenza;
- che con atto depositato il 10.11.2025 la parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- che all’odierna udienza la ricorrente, nel confermare quanto già rappresentato, ha chiesto altresì di disporre la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto :
- pertanto doversi dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. (anche in relazione all’art. 84, co. 4, c.p.a.);
- che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LB di NE, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
IG ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG ON | MA LB di NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.