TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1210/2025 R.G.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1210/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. MASIERO LUANA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NOSCHESE ILARIO , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione consensuale, con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
14.10.2025:
1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
2) I sig.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso Parte_1 CP_1
l'emananda sentenza di divorzio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
3) Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO 2
I sigg. e hanno contratto matrimonio a UD Parte_1 CP_1
(Marocco) in data 26.08.2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 98, Parte II, Serie C, Volume 01, Anno 2020.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, con ricorso depositato in data 5.02.2025, i sig.ri e adivano Parte_1 CP_1 congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 4/03/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 309/2025 del
12/03/2025, pubblicata il 17/03/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 12/03/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 10/09/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi, essendo entrambi residenti in Italia.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 4/03/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
3
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in UD (Marocco) in data 26.08.2019 e trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Comune di Padova al n. 98, Parte II, Serie C, Volume 01, Anno 2020;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1210/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. MASIERO LUANA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NOSCHESE ILARIO , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione consensuale, con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
14.10.2025:
1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
2) I sig.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso Parte_1 CP_1
l'emananda sentenza di divorzio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
3) Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO 2
I sigg. e hanno contratto matrimonio a UD Parte_1 CP_1
(Marocco) in data 26.08.2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 98, Parte II, Serie C, Volume 01, Anno 2020.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, con ricorso depositato in data 5.02.2025, i sig.ri e adivano Parte_1 CP_1 congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 4/03/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 309/2025 del
12/03/2025, pubblicata il 17/03/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 12/03/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 10/09/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi, essendo entrambi residenti in Italia.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 4/03/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
3
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in UD (Marocco) in data 26.08.2019 e trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Comune di Padova al n. 98, Parte II, Serie C, Volume 01, Anno 2020;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato