Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pinnetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione,
del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, del 16 febbraio 2025, reso nel giudizio avente il n. -OMISSIS- R.G., non opposto e divenuto definitivo ed esecutivo in data 02 aprile 2025, nella parte in cui il Comune di -OMISSIS- è stato condannato al pagamento delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in €.600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
nonché, per la dichiarazione,
di nullità degli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
nonché per la comminatoria
a carico dell'Amministrazione inadempiente della penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione e/o inosservanza successiva, con ulteriori interessi legali maturandi, nonché spese e competenze del presente giudizio.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, del 16 febbraio 2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR IS e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di ottemperanza in esame, notificato al Comune di -OMISSIS- l’11 settembre 2025 e depositato il 02 ottobre 2025, il ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi (in parte qua) sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, con riguardo alle spese e competenze legali, così come stabilite dal decreto ingiuntivo de quo, avendo il Comune di -OMISSIS-, con determinazione n.-OMISSIS- del 23 giugno 2025, a firma dell’Ing. -OMISSIS-, Responsabile del Settore V – Lavori pubblici, patrimonio ed ambiente del Comune di -OMISSIS-, provveduto al pagamento della sola sorte capitale in favore del Sig. -OMISSIS-, senza tuttavia corrispondere quanto dovuto per le spese e competenze legali, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, il Presidente di questa Sezione, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., ha comunicato alla parte ricorrente la presenza di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. E’ stato dunque disposto, sentito il difensore della parte ricorrente sul punto, al fine di consentirgli di depositare eventuali memorie, un rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026.
Il 18 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di rinunciare agli atti del giudizio e chiedendo, altresì, le compensazioni delle spese di lite in quanto il Comune di -OMISSIS- è rimasto contumace.
Nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza, come rilevato d’ufficio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., dal Presidente di questa Sezione nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, è manifestamente irricevibile per la tardività del deposito dello stesso, in quanto effettuato oltre il termine dimidiato di 15 (quindici) giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che, nonostante la difesa della parte ricorrente - a seguito del detto rilievo d’ufficio del Presidente - abbia depositato in giudizio una istanza irrituale (in quanto non notificata) di estinzione del giudizio, che determinerebbe la improcedibilità del ricorso di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84 comma 4 c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa dal difensore di parte ricorrente, in linea di principio, i motivi e le eccezioni, e dunque più in generale le domande di parte, vanno esaminati scrutinando - preliminarmente - le questioni pregiudiziali di rito (in primis: di ammissibilità/ricevibilità e, poi, di procedibilità del ricorso) e solo successivamente le questioni di merito, secondo quanto si desume dall’art. 276, comma 2, c.p.c., a tenore del quale il Collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali (di rito) proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa. Tale norma, espressione di un principio generale, è sempre stata applicata nel processo amministrativo, attualmente in virtù del rinvio espresso operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. all’art. 276, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.: “nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”. Nell’ambito dei giudizi di cui al comma 2 dell’art. 87 c.p.a., alla lettera d), sono compresi i giudizi di ottemperanza, con la conseguenza che, salvi i termini espressamente eccettuati dalla soprariportata disposizione normativa, il termine per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in tema di ottemperanza al giudicato è dimezzato rispetto a quello ordinario, disciplinato dall’art. 45, comma 1, c.p.a. a tenore del quale: “il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.
Nella fattispecie de qua, poichè il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza al giudicato risulta notificato al Comune di -OMISSIS- l’11 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardivo deposito (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 5 dicembre 2023, n. 1350; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 novembre 2021, n. 6847).
2.3. Nulla in ordine alle spese del giudizio di ottemperanza, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per la tardività del deposito, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IS | TR MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.