Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1142
Articolo 2
Versione
23 novembre 1961
Art. 1.
Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unita' d'Italia, istituito con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959 t, n. 1235, e' autorizzato a contrarre mutui, per un importo complessivo non superiore a lire 3.000.000.00 ad integrazione delle disponibilita' finanziarie occorrenti per il raggiungimento delle sue finalita' istituitive.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al suddetto Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da somministrarsi in base ad autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantiti con iscrizione ipotecaria sugli immobili costruiti dal Comitato stesso.
I mutui previsti dal precedente comma sono altresi' assistiti dalla garanzia dello Stato.
Tali mutui, per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento del Comitato nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta quanto disposto con l' articolo 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235 .
Entrata in vigore il 23 novembre 1961