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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 372 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FURCHI' ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to PAONESSA ELISABETTA CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado ha lamentato di essere affetto da “Protrusione del Parte_1 disco L5 – S1 ad ampio raggio, a localizzazione posterolaterale destra, con impegno del relativo forame di coniugazione. Voluminosa ernia L2 – L3 espulsa e migrata cranialmente, con impegno del relativo forame di coniugazione e dislocazione controlaterale del sacco durale. L1 -L2 CP_2 ed L3 – L4. Spondiloartrosi diffusa”, certificata dal dott. il 17 luglio 2014 e a suo Persona_1 dire derivante dal lavoro prestato alle dipendenze della società Gruppo Siles s.r.l.; ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale o alla rendita per malattia professionale.
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso per assenza di prova della correlazione causale fra la lavorazione espletata ed il danno biologico lamentato.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il lamentando l'omessa ammissione di ctu Pt_1 medico-legale, che avrebbe potuto dimostrare il nesso causale. Nella resistenza della parte appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
In tema di malattie non tabellate o provocate da lavorazioni non previste nelle tabelle stesse secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. incombe sull'assicurato ricorrente l'onere di provare il nesso eziologico tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa esercitata, dimostrando l'esposizione al rischio specifico o generico aggravato di contrazione della malattia stessa (ex multis Cass. n. 11663 del 29/07/2003).
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha omesso di formulare istanze istruttorie ed in particolare la prova orale sulle mansioni svolte, peraltro neanche espressamente dedotte, avendo fatto un generico richiamo al settore delle costruzioni.
Né potrebbe supplirsi alla riscontrata lacuna di offerta di prova (e prima ancora di allegazione) attraverso l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 c.p.c., che sono volti ad integrare una pista probatoria già in atti , non riscontrabile nel caso di specie;
nè tampoco con una ctu, che postula la dimostrazione dell'attività concretamente svolta (non evincibile da un mero referto medico), in relazione alla quale valutare – sul piano medico-legale secondo i tempi e le modalità di esplicazione emerse in sede istruttoria - l'esposizione a rischio di contrazione della malattia lamentata.
Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato
2.Le spese del grado vengono integralmente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 917/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.compensa per le spese del grado;
3.dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 372 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FURCHI' ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to PAONESSA ELISABETTA CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado ha lamentato di essere affetto da “Protrusione del Parte_1 disco L5 – S1 ad ampio raggio, a localizzazione posterolaterale destra, con impegno del relativo forame di coniugazione. Voluminosa ernia L2 – L3 espulsa e migrata cranialmente, con impegno del relativo forame di coniugazione e dislocazione controlaterale del sacco durale. L1 -L2 CP_2 ed L3 – L4. Spondiloartrosi diffusa”, certificata dal dott. il 17 luglio 2014 e a suo Persona_1 dire derivante dal lavoro prestato alle dipendenze della società Gruppo Siles s.r.l.; ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale o alla rendita per malattia professionale.
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso per assenza di prova della correlazione causale fra la lavorazione espletata ed il danno biologico lamentato.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il lamentando l'omessa ammissione di ctu Pt_1 medico-legale, che avrebbe potuto dimostrare il nesso causale. Nella resistenza della parte appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
In tema di malattie non tabellate o provocate da lavorazioni non previste nelle tabelle stesse secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. incombe sull'assicurato ricorrente l'onere di provare il nesso eziologico tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa esercitata, dimostrando l'esposizione al rischio specifico o generico aggravato di contrazione della malattia stessa (ex multis Cass. n. 11663 del 29/07/2003).
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha omesso di formulare istanze istruttorie ed in particolare la prova orale sulle mansioni svolte, peraltro neanche espressamente dedotte, avendo fatto un generico richiamo al settore delle costruzioni.
Né potrebbe supplirsi alla riscontrata lacuna di offerta di prova (e prima ancora di allegazione) attraverso l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 c.p.c., che sono volti ad integrare una pista probatoria già in atti , non riscontrabile nel caso di specie;
nè tampoco con una ctu, che postula la dimostrazione dell'attività concretamente svolta (non evincibile da un mero referto medico), in relazione alla quale valutare – sul piano medico-legale secondo i tempi e le modalità di esplicazione emerse in sede istruttoria - l'esposizione a rischio di contrazione della malattia lamentata.
Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato
2.Le spese del grado vengono integralmente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 917/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.compensa per le spese del grado;
3.dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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