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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2024, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 23039/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/09/2021 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Pt_1
in data 16.07.2021, unitamente alla sentenza n. 4794 del
[...]
14.01.2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro a definizione del procedimento di cui al n. R.G. 3609/2016, per l'importo complessivo pari ad € 727.985,67, di cui € 726.961,37 per sorte, rivalutazione monetaria e interessi ed € 1.024,30 per spese di precetto.
La società ricorrente a fondamento dell'opposizione ha preliminarmente eccepito la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per carenza dei presupposti fissati ex art. 474 c.p.c. non essendo il diritto di credito portato dal titolo esecutivo (sentenza n.
4794/2020) determinato nel suo esatto ammontare o, comunque, agevolmente determinabile;
ha poi contestato la quantificazione della
1 somma precettata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico da demansionamento (calcolata in complessivi € 564.420,97) in quanto viziata da gravi ed evidenti errori contabili, avendo parte resistente calcolato sull'importo liquidato dal giudice del gravame (€
230.190,14 a titolo di danno patrimoniale da demansionamento ed €
50.0000,00 a titolo di danno morale), gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dal 1992 anziché dall'anno 1997, come invece statuito in sentenza e, comunque, non avendo il resistente distribuito l'importo riconosciuto a tale titolo in modo progressivo e, quindi, dal
4.4.1997 al 30.06.2011; ha altresì contestato il calcolo effettuato dal lavoratore nella parte in cui, in spregio alle pattuizioni intercorse tra le parti come rese a verbale del 22.03.2016, aveva imputato l'acconto versato dalla società (pari ad € 300.000,00) ai soli interessi.
Tanto esposto, la società opponente ha convenuto in giudizio Pt_1
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
[...]
fosse dichiarata – anche solo in parte - l'illegittimità dell'atto di precetto e, quindi, del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'importo complessivamente precettato. Con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del precetto, si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto , giusta memoria del 13/10/2021, Pt_1
contestando la pretesa avversaria. In particolare, l'opposto evidenziata
2 la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dal titolo esecutivo e, quindi, l'infondatezza e pretestuosità delle difese operate sul punto dalla società ricorrente, ha ribadito la correttezza del calcolo effettuato in ordine al risarcimento del danno - patrimoniale e biologico - da demansionamento e, quindi, la legittimità sul punto dell'importo precettato. Ha quindi precisato: che il calcolo degli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio era stato operato con la decorrenza accertata in sentenza, ossia dal 4.4.1997; che allo stesso modo in ossequio alla sentenza della Corte di Appello di Roma la somma era stata rivalutata anno per anno a far data dal 4.4.1997, sulla quale a sua volta erano stati applicati con la medesima decorrenza gli interessi legali, ammontando complessivamente ad € 280.190,14, essendo questo l'importo specificato in sentenza;
che l'acconto versato dalla società pari ad €
300.000,00 era stato correttamente imputato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 c.c., dapprima agli interessi e successivamente, per la parte residua, al capitale.
Ha quindi concluso chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto in quanto emesso in difetto di allegazione e prova in ordine ai gravi motivi ed assegnazione ex art. 423 c.p.c. della somma precettata non oggetto di contestazione pari ad € 579.454,18, il rigetto della spiegata opposizione.
3 Disposta CTU contabile al fine di determinare la corretta misura degli accessori dovuti in relazione alla voce risarcitoria, depositata la relazione tecnica da parte del CTU nominato, Dott. Persona_1
ritenuto di disporre il rinnovo della consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al nuovo CTU nominato, Dott. Persona_2
che ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale definitivo in data
4.12.2023, la causa all'udienza del 29.01.2024 è stata decisa come da separato dispositivo.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di precetto operata dalla società ricorrente per carenza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.
È di solare evidenza, infatti, che la sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 10819/2015 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello (n.
4794/2020) sul gravame proposto dall'odierno opponente, lungi dall'essere generiche, precisano l'esatto ammontare del diritto di credito del lavoratore sia in ordine alla voce “differenze retributive”
(riconosciute nell'importo pari ad € 230.190,14) che in ordine alla posta risarcitoria da demansionamento (accertata nella misura pari a complessivi € 280.190,14, di cui € 230.190,14 a titolo di danno patrimoniale ed € 50.000,00 per danno morale), avendo anche
4 specificato per ciascuna voce la relativa decorrenza (dall'1.2.1991 al
31.05.2012 per le differenze retributive e dal 4.4.1997 al 30.06.2011 per il danno da demansionamento) nonché il criterio di calcolo degli interessi e della rivalutazione.
Nessun dubbio, pertanto, potrà residuare circa l'esecutività del titolo e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti di legge per procedere ad esecuzione forzata atteso che il contenuto del titolo azionato è sufficientemente determinato essendo gli importi dovuti già indicati nel testo della sentenza della Corte di Appello (nonché nel testo e dispositivo della sentenza del giudice di prime cure che ne circoscrive altresì la finestra temporale), mentre il relativo calcolo degli interessi e rivalutazione è agevolmente determinabile attraverso elementari operazioni aritmetiche.
Né a diverse conclusioni potrà pervenirsi in considerazione del fatto che la sentenza di secondo grado è stata impugnata dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione atteso che non risulta che l'esecuzione sia stata sospesa dal giudice di appello ex art. 431 c.p.c.
Ciò premesso, non resta all'interprete che accertare se l'opponente ha fatto corretta applicazione dei criteri contenuti e ben specificati nel titolo esecutivo in ordine alla quantificazione dell'importo posto alla base del precetto opposto e, in particolare, in punto di quantificazione degli accessori di legge calcolati sulla somma riconosciuta in sentenza a titolo risarcitorio, non avendo la società ricorrente mosso alcuna
5 contestazione rispetto all'importo precettato a titolo di differenze retributive e spese legali del secondo grado di giudizio che, quindi, non potranno essere in tale sede oggetto di verifica contabile.
Sul punto, deve innanzitutto essere disattesa la contestazione operata dalla società ricorrente in ordine all'errata decorrenza degli interessi e rivalutazione monetaria dal 1992, anziché dalla data indicata in sentenza.
È evidente, infatti, sia dall'atto di precetto opposto che dai conteggi sviluppati dal resistente (cfr. pagg. 59 e ss. dei conteggi) che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati calcolati con la giusta decorrenza indicata nel titolo, ossia dal 4.04.1997.
La società ricorrente ha altresì lamentato la correttezza del calcolo effettuato dal lavoratore nella parte in cui lo stesso, in spregio alle pattuizioni intercorse tra le parti come rese a verbale del 22.03.2016, ha imputato l'acconto versato dalla società (pari ad € 300.000,00) ai soli interessi.
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Ed invero, risulta ancora una volta dall'atto di precetto e dai conteggi allegati allo stesso, oltreché dall'espletata CTU, che l'opposto abbia correttamente imputato ai sensi dell'art. 1194 c.c. l'acconto di €
300.000,00 versato dalla società in data 22.03.2016 prima agli interessi e poi al capitale;
risulta altresì che tale modalità di imputazione, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, sia stata oggetto di
6 accordo tra le parti atteso che a mente dell'art. 5 del verbale di accordo del 22.03.2016 (cfr. doc. 3) “essendo il pagamento parziale, si conviene di imputarlo, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima ad interessi e rivalutazione, poi al capitale;
”.
Diversamente deve ritenersi fondata la contestazione operata dalla società in merito alla illegittimità dei criteri di calcolo utilizzati dall'opposto in punto di interessi e rivalutazione monetaria, per non avere lo stesso distribuito progressivamente l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio anno per anno, e, quindi, dal 4.4.1997 al 30.06.2011.
Non convince, infatti, sul punto la tesi prospettata dalla difesa dell'opposto circa il fatto che il tenore letterale del dispositivo della sentenza di primo grado – integralmente confermata dalla sentenza di appello - porterebbe ad escludere di suddividere l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico
(rispettivamente € 230.190,14 ed € 50.000,00) in misura eguale per i tanti mesi che compongono il periodo intercorrente tra il 4.04.1997 ed il 30.06.2021.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
11066 del 2012 hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
7 La giurisprudenza di legittimità successiva, nel confermare l'interpretazione delle Sezioni Unite ha poi ulteriormente precisato che
“il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n.
1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 23159 del 2014; cfr. pure
Cass. n. 9161 del 2013)” (cfr., ex plurimis, Cass. civile sez. lav.,
24/06/2015, n.13122).
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, questo giudice ritiene di aderire alla argomentazione prospettate dalla società e, quindi, esclude che il danno patrimoniale e biologico come riconosciuto in sentenza possa essersi realizzato istantaneamente nell'aprile del 1997.
Ed invero, come si evince dalla ricostruzione del processo operata dal primo giudice (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado - cfr. doc.
4 del ricorso) è lo stesso opponente ad aver circoscritto il demansionamento subito dal lontano 1989 e sino al giungo 2011
(quando è stato correttamente inquadrato come giornalista);
8 coerentemente il primo giudice nella parte motiva della sentenza di primo grado ha accertato, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale, che il danno alla professionalità è stato subito dal lavoratore dall'aprile 1997 al giugno 2011.
La motivazione, infatti, non lascia dubbi sul fatto che la quantificazione del danno è stata calcolata e riconosciuta dal giudice in logica progressiva (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado – doc. 4 del ricorso): “ … per quanto riguarda la prima domanda risarcitorio, le risultanze processuali di questo giudizio, e di quello conclusosi con la già citata sentenza della Cassazione n. 6303, hanno confermato che al ricorrente – in ragione del disconoscimento del carattere giornalistico delle attività da lui svolte e della qualifica di conseguenza attribuibile, di fatto poi attribuitagli solo a seguito della decisione di legittimità – non è stato consentito di espletare, nonostante le sue ripetute richieste e la sua sopravvenuta iscrizione all'albo dei giornalisti, mansioni proprie della qualifica di redattore, o ad essa equivalenti (v. in proposito le deposizioni dei testi e Tes_1
), e ciò per un considerevole lasso di tempo … Tes_2
dall'impossibilità di godere dei benefici anzidetti, e di svolgere le attività menzionate, è derivato un sicuro depauperamento del bagaglio professionale e di esperienze culturali del ricorrente… ai fini della quantificazione del danno arrecato alla professionalità del ricorrente occorre tener conto, oltre che del periodo trascorso fino al suo
9 inquadramento come giornalista (giugno 2011) da parte del datore di lavoro, anche del periodo di parziale prescrizione in precedenza richiamato, nonché del fatto che il ricorrente aveva conseguito
l'iscrizione all'ordine dei giornalisti solo nel gennaio 1991, e che quindi era trascorso pochissime tempo da quando, con l'avvio ad aprile del 1991 dell'iniziativa giudiziaria – il datore di lavoro aveva definitivamente manifestato la propria volontà di disconoscere la natura giornalistica dell'attivià svolta dal ricorrente … … In base a tali considerazioni il danno alla professionalità subito dal ricorrente dall'aprile 1997 al giugno 2011 non può essere parametrato ai criteri indicati in ricorso, ma può essere equitativamente quantificato, in misura pari alle differenze retributive dianzi riconosciutegli, e quindi in una somma pari ad € 230.190,14, oltre rivalutazione ed interessi legali”.
Il riferimento al depauperamento del bagaglio professionale non può che essere letto come conseguenza di una protratta sottrazione delle mansioni, non potendo evidentemente realizzarsi istantaneamente: diversamente opinando, infatti, la prescrizione operata solo per il periodo precedente avrebbe fatto venir meno l'intero credito se esso fosse sorto istantaneamente all'inizio del demansionamento.
Allo stesso modo, sempre nell'ottica progressiva anzidetta, il Giudice
Dott. De Ioris ha calcolato il danno morale (testualmente a pag. 15 della sentenza di primo grado): “In considerazione della durata nel
10 tempo, della sua reiterazione a più riprese, della sua diffusione in ambito lavorativo e non, deve pertanto ritenersi che la lesione alla dignità personale del ricorrente che ne è derivata, unitamente alla frustrazione e mortificazione delle sue aspettative professionali e di vita, sia stata di rilevante entità e che pertanto il risarcimento del danno morale da lui subito possa essere quantitativamente determinato in una somma pari a 50.000,00 euro, considerato altresì che il predetto contegno è stato posto in essere nei confronti di una persona affetta da grave patologia”.
A confermare detta interpretazione, del resto, concorre anche il fatto che nello stesso dispositivo il giudice ha indicato la finestra temporale in cui il danno da demansionamento si è verificato, ossia dal 4.4.1997 al 30.06.2011, a riprova del fatto che il danno patrimoniale e morale dovrà essere spalmato, anche prescindendo dal tenore letterale del titolo, a quote costanti dal 4.4.1997 al 30.06.2011 e, allo stesso modo, dovranno essere calcolati i relativi accessori di legge.
Per quanto concerne la differenza sull'importo precettato che da tale accoglimento ne consegue il giudice si rimette alla CTU contabile espletata, la quale nella sua versione definitiva in atti, può essere condivisa e fatta propria dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
Nello specifico, sulla scorta delle esposte considerazioni interpretative, al fine di correttamente calcolare la posta risarcitoria riconosciuta in
11 sentenza, si ritiene di prendere a riferimento la seconda ipotesi di calcolo predisposta dal ctu contabile nominato, Dott. nella Per_2
sua relazione depositata in atti in data 4.12.2023, con la quale in risposta al primo quesito ha calcolato il danno patrimoniale e quello morale – “spalmati entrambi a quote costanti dal 4.4.1997 al
30.6.2011” (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale) – comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria ricalcolati al 30.04.2023, al netto dell'acconto versato dalla società ricorrente, in complessivi €
143.996,35.
In tali termini e limiti l'opposizione del ricorrente merita di essere accolta, dichiarandosi l'illegittimità del precetto notificato alla società ricorrente in data 16.7.2021 e, per l'effetto, il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva per il pagamento della complessiva somma (per sorte, interessi e rivalutazione) pari ad € 610.765,52, di cui €
449.259,73 per differenze retributive (non oggetto di contestazione), €
17.509,44 per spese del secondo grado di giudizio ed € 143.996,35 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.
Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti.
La restante parte (2/3) delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ossequio al D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla complessità delle
12 questioni di fatto e di diritto trattate, sono poste a carico della società ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, anche in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, devono essere poste per metà a carico di ciascuna parte.
Tali le motivazioni della decisione.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 29 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/09/2021 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Pt_1
in data 16.07.2021, unitamente alla sentenza n. 4794 del
[...]
14.01.2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro a definizione del procedimento di cui al n. R.G. 3609/2016, per l'importo complessivo pari ad € 727.985,67, di cui € 726.961,37 per sorte, rivalutazione monetaria e interessi ed € 1.024,30 per spese di precetto.
La società ricorrente a fondamento dell'opposizione ha preliminarmente eccepito la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per carenza dei presupposti fissati ex art. 474 c.p.c. non essendo il diritto di credito portato dal titolo esecutivo (sentenza n.
4794/2020) determinato nel suo esatto ammontare o, comunque, agevolmente determinabile;
ha poi contestato la quantificazione della
1 somma precettata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico da demansionamento (calcolata in complessivi € 564.420,97) in quanto viziata da gravi ed evidenti errori contabili, avendo parte resistente calcolato sull'importo liquidato dal giudice del gravame (€
230.190,14 a titolo di danno patrimoniale da demansionamento ed €
50.0000,00 a titolo di danno morale), gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dal 1992 anziché dall'anno 1997, come invece statuito in sentenza e, comunque, non avendo il resistente distribuito l'importo riconosciuto a tale titolo in modo progressivo e, quindi, dal
4.4.1997 al 30.06.2011; ha altresì contestato il calcolo effettuato dal lavoratore nella parte in cui, in spregio alle pattuizioni intercorse tra le parti come rese a verbale del 22.03.2016, aveva imputato l'acconto versato dalla società (pari ad € 300.000,00) ai soli interessi.
Tanto esposto, la società opponente ha convenuto in giudizio Pt_1
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
[...]
fosse dichiarata – anche solo in parte - l'illegittimità dell'atto di precetto e, quindi, del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'importo complessivamente precettato. Con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del precetto, si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto , giusta memoria del 13/10/2021, Pt_1
contestando la pretesa avversaria. In particolare, l'opposto evidenziata
2 la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dal titolo esecutivo e, quindi, l'infondatezza e pretestuosità delle difese operate sul punto dalla società ricorrente, ha ribadito la correttezza del calcolo effettuato in ordine al risarcimento del danno - patrimoniale e biologico - da demansionamento e, quindi, la legittimità sul punto dell'importo precettato. Ha quindi precisato: che il calcolo degli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio era stato operato con la decorrenza accertata in sentenza, ossia dal 4.4.1997; che allo stesso modo in ossequio alla sentenza della Corte di Appello di Roma la somma era stata rivalutata anno per anno a far data dal 4.4.1997, sulla quale a sua volta erano stati applicati con la medesima decorrenza gli interessi legali, ammontando complessivamente ad € 280.190,14, essendo questo l'importo specificato in sentenza;
che l'acconto versato dalla società pari ad €
300.000,00 era stato correttamente imputato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 c.c., dapprima agli interessi e successivamente, per la parte residua, al capitale.
Ha quindi concluso chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto in quanto emesso in difetto di allegazione e prova in ordine ai gravi motivi ed assegnazione ex art. 423 c.p.c. della somma precettata non oggetto di contestazione pari ad € 579.454,18, il rigetto della spiegata opposizione.
3 Disposta CTU contabile al fine di determinare la corretta misura degli accessori dovuti in relazione alla voce risarcitoria, depositata la relazione tecnica da parte del CTU nominato, Dott. Persona_1
ritenuto di disporre il rinnovo della consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al nuovo CTU nominato, Dott. Persona_2
che ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale definitivo in data
4.12.2023, la causa all'udienza del 29.01.2024 è stata decisa come da separato dispositivo.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di precetto operata dalla società ricorrente per carenza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.
È di solare evidenza, infatti, che la sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 10819/2015 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello (n.
4794/2020) sul gravame proposto dall'odierno opponente, lungi dall'essere generiche, precisano l'esatto ammontare del diritto di credito del lavoratore sia in ordine alla voce “differenze retributive”
(riconosciute nell'importo pari ad € 230.190,14) che in ordine alla posta risarcitoria da demansionamento (accertata nella misura pari a complessivi € 280.190,14, di cui € 230.190,14 a titolo di danno patrimoniale ed € 50.000,00 per danno morale), avendo anche
4 specificato per ciascuna voce la relativa decorrenza (dall'1.2.1991 al
31.05.2012 per le differenze retributive e dal 4.4.1997 al 30.06.2011 per il danno da demansionamento) nonché il criterio di calcolo degli interessi e della rivalutazione.
Nessun dubbio, pertanto, potrà residuare circa l'esecutività del titolo e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti di legge per procedere ad esecuzione forzata atteso che il contenuto del titolo azionato è sufficientemente determinato essendo gli importi dovuti già indicati nel testo della sentenza della Corte di Appello (nonché nel testo e dispositivo della sentenza del giudice di prime cure che ne circoscrive altresì la finestra temporale), mentre il relativo calcolo degli interessi e rivalutazione è agevolmente determinabile attraverso elementari operazioni aritmetiche.
Né a diverse conclusioni potrà pervenirsi in considerazione del fatto che la sentenza di secondo grado è stata impugnata dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione atteso che non risulta che l'esecuzione sia stata sospesa dal giudice di appello ex art. 431 c.p.c.
Ciò premesso, non resta all'interprete che accertare se l'opponente ha fatto corretta applicazione dei criteri contenuti e ben specificati nel titolo esecutivo in ordine alla quantificazione dell'importo posto alla base del precetto opposto e, in particolare, in punto di quantificazione degli accessori di legge calcolati sulla somma riconosciuta in sentenza a titolo risarcitorio, non avendo la società ricorrente mosso alcuna
5 contestazione rispetto all'importo precettato a titolo di differenze retributive e spese legali del secondo grado di giudizio che, quindi, non potranno essere in tale sede oggetto di verifica contabile.
Sul punto, deve innanzitutto essere disattesa la contestazione operata dalla società ricorrente in ordine all'errata decorrenza degli interessi e rivalutazione monetaria dal 1992, anziché dalla data indicata in sentenza.
È evidente, infatti, sia dall'atto di precetto opposto che dai conteggi sviluppati dal resistente (cfr. pagg. 59 e ss. dei conteggi) che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati calcolati con la giusta decorrenza indicata nel titolo, ossia dal 4.04.1997.
La società ricorrente ha altresì lamentato la correttezza del calcolo effettuato dal lavoratore nella parte in cui lo stesso, in spregio alle pattuizioni intercorse tra le parti come rese a verbale del 22.03.2016, ha imputato l'acconto versato dalla società (pari ad € 300.000,00) ai soli interessi.
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Ed invero, risulta ancora una volta dall'atto di precetto e dai conteggi allegati allo stesso, oltreché dall'espletata CTU, che l'opposto abbia correttamente imputato ai sensi dell'art. 1194 c.c. l'acconto di €
300.000,00 versato dalla società in data 22.03.2016 prima agli interessi e poi al capitale;
risulta altresì che tale modalità di imputazione, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, sia stata oggetto di
6 accordo tra le parti atteso che a mente dell'art. 5 del verbale di accordo del 22.03.2016 (cfr. doc. 3) “essendo il pagamento parziale, si conviene di imputarlo, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima ad interessi e rivalutazione, poi al capitale;
”.
Diversamente deve ritenersi fondata la contestazione operata dalla società in merito alla illegittimità dei criteri di calcolo utilizzati dall'opposto in punto di interessi e rivalutazione monetaria, per non avere lo stesso distribuito progressivamente l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio anno per anno, e, quindi, dal 4.4.1997 al 30.06.2011.
Non convince, infatti, sul punto la tesi prospettata dalla difesa dell'opposto circa il fatto che il tenore letterale del dispositivo della sentenza di primo grado – integralmente confermata dalla sentenza di appello - porterebbe ad escludere di suddividere l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico
(rispettivamente € 230.190,14 ed € 50.000,00) in misura eguale per i tanti mesi che compongono il periodo intercorrente tra il 4.04.1997 ed il 30.06.2021.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
11066 del 2012 hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
7 La giurisprudenza di legittimità successiva, nel confermare l'interpretazione delle Sezioni Unite ha poi ulteriormente precisato che
“il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n.
1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 23159 del 2014; cfr. pure
Cass. n. 9161 del 2013)” (cfr., ex plurimis, Cass. civile sez. lav.,
24/06/2015, n.13122).
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, questo giudice ritiene di aderire alla argomentazione prospettate dalla società e, quindi, esclude che il danno patrimoniale e biologico come riconosciuto in sentenza possa essersi realizzato istantaneamente nell'aprile del 1997.
Ed invero, come si evince dalla ricostruzione del processo operata dal primo giudice (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado - cfr. doc.
4 del ricorso) è lo stesso opponente ad aver circoscritto il demansionamento subito dal lontano 1989 e sino al giungo 2011
(quando è stato correttamente inquadrato come giornalista);
8 coerentemente il primo giudice nella parte motiva della sentenza di primo grado ha accertato, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale, che il danno alla professionalità è stato subito dal lavoratore dall'aprile 1997 al giugno 2011.
La motivazione, infatti, non lascia dubbi sul fatto che la quantificazione del danno è stata calcolata e riconosciuta dal giudice in logica progressiva (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado – doc. 4 del ricorso): “ … per quanto riguarda la prima domanda risarcitorio, le risultanze processuali di questo giudizio, e di quello conclusosi con la già citata sentenza della Cassazione n. 6303, hanno confermato che al ricorrente – in ragione del disconoscimento del carattere giornalistico delle attività da lui svolte e della qualifica di conseguenza attribuibile, di fatto poi attribuitagli solo a seguito della decisione di legittimità – non è stato consentito di espletare, nonostante le sue ripetute richieste e la sua sopravvenuta iscrizione all'albo dei giornalisti, mansioni proprie della qualifica di redattore, o ad essa equivalenti (v. in proposito le deposizioni dei testi e Tes_1
), e ciò per un considerevole lasso di tempo … Tes_2
dall'impossibilità di godere dei benefici anzidetti, e di svolgere le attività menzionate, è derivato un sicuro depauperamento del bagaglio professionale e di esperienze culturali del ricorrente… ai fini della quantificazione del danno arrecato alla professionalità del ricorrente occorre tener conto, oltre che del periodo trascorso fino al suo
9 inquadramento come giornalista (giugno 2011) da parte del datore di lavoro, anche del periodo di parziale prescrizione in precedenza richiamato, nonché del fatto che il ricorrente aveva conseguito
l'iscrizione all'ordine dei giornalisti solo nel gennaio 1991, e che quindi era trascorso pochissime tempo da quando, con l'avvio ad aprile del 1991 dell'iniziativa giudiziaria – il datore di lavoro aveva definitivamente manifestato la propria volontà di disconoscere la natura giornalistica dell'attivià svolta dal ricorrente … … In base a tali considerazioni il danno alla professionalità subito dal ricorrente dall'aprile 1997 al giugno 2011 non può essere parametrato ai criteri indicati in ricorso, ma può essere equitativamente quantificato, in misura pari alle differenze retributive dianzi riconosciutegli, e quindi in una somma pari ad € 230.190,14, oltre rivalutazione ed interessi legali”.
Il riferimento al depauperamento del bagaglio professionale non può che essere letto come conseguenza di una protratta sottrazione delle mansioni, non potendo evidentemente realizzarsi istantaneamente: diversamente opinando, infatti, la prescrizione operata solo per il periodo precedente avrebbe fatto venir meno l'intero credito se esso fosse sorto istantaneamente all'inizio del demansionamento.
Allo stesso modo, sempre nell'ottica progressiva anzidetta, il Giudice
Dott. De Ioris ha calcolato il danno morale (testualmente a pag. 15 della sentenza di primo grado): “In considerazione della durata nel
10 tempo, della sua reiterazione a più riprese, della sua diffusione in ambito lavorativo e non, deve pertanto ritenersi che la lesione alla dignità personale del ricorrente che ne è derivata, unitamente alla frustrazione e mortificazione delle sue aspettative professionali e di vita, sia stata di rilevante entità e che pertanto il risarcimento del danno morale da lui subito possa essere quantitativamente determinato in una somma pari a 50.000,00 euro, considerato altresì che il predetto contegno è stato posto in essere nei confronti di una persona affetta da grave patologia”.
A confermare detta interpretazione, del resto, concorre anche il fatto che nello stesso dispositivo il giudice ha indicato la finestra temporale in cui il danno da demansionamento si è verificato, ossia dal 4.4.1997 al 30.06.2011, a riprova del fatto che il danno patrimoniale e morale dovrà essere spalmato, anche prescindendo dal tenore letterale del titolo, a quote costanti dal 4.4.1997 al 30.06.2011 e, allo stesso modo, dovranno essere calcolati i relativi accessori di legge.
Per quanto concerne la differenza sull'importo precettato che da tale accoglimento ne consegue il giudice si rimette alla CTU contabile espletata, la quale nella sua versione definitiva in atti, può essere condivisa e fatta propria dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
Nello specifico, sulla scorta delle esposte considerazioni interpretative, al fine di correttamente calcolare la posta risarcitoria riconosciuta in
11 sentenza, si ritiene di prendere a riferimento la seconda ipotesi di calcolo predisposta dal ctu contabile nominato, Dott. nella Per_2
sua relazione depositata in atti in data 4.12.2023, con la quale in risposta al primo quesito ha calcolato il danno patrimoniale e quello morale – “spalmati entrambi a quote costanti dal 4.4.1997 al
30.6.2011” (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale) – comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria ricalcolati al 30.04.2023, al netto dell'acconto versato dalla società ricorrente, in complessivi €
143.996,35.
In tali termini e limiti l'opposizione del ricorrente merita di essere accolta, dichiarandosi l'illegittimità del precetto notificato alla società ricorrente in data 16.7.2021 e, per l'effetto, il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva per il pagamento della complessiva somma (per sorte, interessi e rivalutazione) pari ad € 610.765,52, di cui €
449.259,73 per differenze retributive (non oggetto di contestazione), €
17.509,44 per spese del secondo grado di giudizio ed € 143.996,35 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.
Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti.
La restante parte (2/3) delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ossequio al D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla complessità delle
12 questioni di fatto e di diritto trattate, sono poste a carico della società ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, anche in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, devono essere poste per metà a carico di ciascuna parte.
Tali le motivazioni della decisione.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 29 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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