CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 2490/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Bifulco (c.f. , presso il C.F._2 cui studio, sito in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), con sede legale in Grottaminarda (AV), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Trulio (c.f.
), presso il suo studio, sito in Avellino (V) alla Via Vasto n. 26, è C.F._3 elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. , p. iva ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti
RGn°2490/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda numero di repertorio 186905, numero di raccolta 30367, per Notar Persona_1 del 18.12.2014 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefano
[...]
Carnevale (c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Mario C.F._4
Morgantini n.3, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.11.2016, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la società onde sentir Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c., nella produzione del sinistro occorso in data 04.10.2010 e condannarla, per l'effetto, al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver riportato gravi lesioni personali a seguito della caduta al suolo determinata da un gradino di marmo, dal bordo arrotondato o stondato, non segnalato, privo di strisce antiscivolo e posto in un luogo non illuminato all'interno del complesso per eventi Controparte_1
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
instava, comunque, per la chiamata in causa dell (ora , al fine di essere tenuta indenne CP_3 Controparte_2 dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della pretesa risarcitoria avversaria in virtù della polizza stipulata con la società assicuratrice in corso di validità.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva, benché Controparte_2
ritualmente citata in giudizio.
1.4 Espletate la prova testimoniale e la CTU medico-legale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.539/2021, ha rigettato la domanda attorea, affermando: che la conformazione del gradino- arrotondato o stondato- non costituisce una “anomalia” della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che non si rinvengono disposizioni che impongano l'apposizione di fasce antisdrucciolo;
che la dichiarazione del teste (figlio dell'attrice), Testimone_1 secondo cui la madre era caduta perché i gradini erano umidi a causa dell'ora tarda (22,15) e scarsamente illuminati, è poco attendibile, in quanto valutativa e smentita dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi, da cui risulta che la scala era adeguatamente illuminata;
che la causa della caduta della debba rinvenirsi, piuttosto, in una distrazione della Parte_1
RGn°2490/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stessa danneggiata, la quale, come riferito dall'altro teste (figlia Testimone_2 dell'appellante), non si era accorta del dislivello del gradino, la cui pedata era molto bassa, credendo di camminare “in piano”.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15.3.2021, con atto di citazione notificato il
29.5.2021 ha proposto appello, affidato ad unico articolato motivo di Parte_1
gravame.
L'appellante impugna l'iter logico-motivazionale, in forza del quale il Tribunale ha attribuito la causa dell'evento alla distrazione della stessa infortunata;
sostiene che dalle deposizioni testimoniali raccolte è emerso che il sinistro si era verificato a causa dell'intrinseca pericolosità dei luoghi e, in particolare, della conformazione arrotondata del gradino, della sua umidità, dell'assenza di strisce antiscivolo e della scarsa illuminazione della scala.
1.6 Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in subordine, nell'ipotesi di riforma della statuizione, ha reiterato la domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione.
1.7 Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
quanto
[...] ai rapporti interni con la chiamante, ha disconosciuto l'esistenza di una valida polizza in atto al momento del sinistro;
in subordine, ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. per non essere mai stata inoltrata la denuncia di sinistro;
in via ulteriormente gradata, ha invocato l'applicabilità delle franchigie, dei limiti dei massimali e di eventuali quote di coassicurazione.
1.8 All'udienza del 5.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 29.5.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 29.4.2021.
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
RGn°2490/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla lettura della motivazione della statuizione impugnata risulta che il giudice a quo ha ravvisato una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi, entrambi figli dell'odierna appellante presenti al momento del sinistro. Mentre, infatti, il teste ha riferito che la madre era caduta a causa della scivolosità della Testimone_1 pavimentazione dello scalone che conduceva alla zona del “laghetto”, ove gli ospiti si stavano recando per il taglio della torta nuziale, pavimentazione sulla quale si era posata l'umidità notturna, l'altra testimone , figlia della , ha Testimone_2 Parte_1
dichiarato che la madre non si era accorta della presenza dello scalino, perché questo era alto solo pochi centimetri, e che, quindi, aveva creduto di camminare “in piano” (“preciso che mia madre ha perso l'equilibrio perché pensava di camminare in piano, atteso che non era visibile lo scalino”).
Rilevata l'incongruenza apparsa insanabile, il giudice a quo ha valutato scarsamente attendibile la deposizione del primo teste, anche perché smentito, quanto al particolare della scarsa illuminazione, dai rilevi fotografici che, invece, attestano la presenza di lampade situate ai margini dello scalone, idonee a proiettare il fascio di luce sulle pedate dei gradini, affermando conclusivamente che la era caduta perché non aveva visto lo scalino, in Parte_1 ciò evidentemente accreditando la versione ricostruttiva dell'accaduto riferita dall'altra teste.
A fronte dell'impianto motivazionale così articolato era onere dell'appellante confrontarsi, innanzitutto, con la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice a quo, che, nella comparazione tra le deposizioni raccolte, ha assegnato maggiore credibilità alla ricostruzione fornita dalla figlia, escludendo che, come, invece, sostenuto dall'altro teste reputato inattendibile, a provocare la caduta fosse stata la scivolosità delle scale.
Sul punto, invece, la si è limitata a reiterare acriticamente le proprie deduzioni Parte_1
difensive di primo grado (presenza di umidità sullo scalone, assenza di luce adeguata), senza considerare che la rilevanza di siffatte circostanze poteva essere devoluta al giudice del gravame, solo ove fosse stato previamente attinto il convincimento del Tribunale sull'estraneità delle stesse all'eziologia del sinistro, in quanto riferite da un teste non credibile e comunque smentite dalla obiettiva raffigurazione dei luoghi apprezzabile dai rilievi fotografici prodotti.
RGn°2490/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In mancanza di una adeguata critica a tale parte della motivazione del primo giudice, rimane, allora, impregiudicata l'affermazione del Tribunale secondo cui la era Parte_1 caduta poiché, come riferito dalla figlia, non si era accorta della presenza del gradino, credendo di camminare “in piano”.
Chiarito che è in relazione all'accertamento di una siffatta modalità dell'accaduto che occorre vagliare la doglianza dell'appellante sull'errore in cui è incorso il Tribunale nell'applicare i principi sulla fattispecie di responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c., si osserva che, come pure già rilevato dal primo giudice, non è ravvisabile nella conformazione dei gradini di cui alla scala in esame alcuna “anomalia”, da porre, in ipotesi, in correlazione causale con l'evento lesivo prodottosi a carico della persona dell'infortunata.
Dai reperti fotografici allegati alla produzione di parte di primo grado della società
[...] risulta che il luogo teatro del sinistro è rappresentato da un ampio scalone CP_1
dall'andamento regolare e uniforme per l'intero suo sviluppo, in cui il livello dell'alzata dello scalino rimane costante dall'inizio alla fine, senza costituire in sé alcun pericolo per l'incedere di un potenziale utente. La presenza del dislivello “naturalmente” prodotto dal gradino, sebbene dell'altezza di pochi centimetri, ben poteva poi essere percepita da un soggetto mediamente attento nell'utilizzo del bene conforme alla sua destinazione sin dall'inizio della discesa, ove dalla parte sommitale lo scalone era unitariamente avvistabile nel complesso della sua morfologia, che si sviluppa inalterata fino al suo termine. E ciò anche ove si consideri che, come obiettivamente comprovato dalla documentazione fotografica, la scala era adeguatamente illuminata sia da un impianto verticale sia da lampade inserite lateralmente nei parapetti posti a sua delimitazione.
In conclusione, deve confermarsi che a determinare la caduta non sia stata alcuna anomalia della cosa addebitabile alla sfera giudica del titolare-custode, bensì ragionevolmente una condotta poco accorta della stessa danneggiata, che, senza adeguare il proprio incedere alla presenza dello scalino, di cui non si era avveduta per sua disattenzione, perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente al suolo.
La conferma del rigetto della domanda principale implica l'assorbimento della disamina della domanda di garanzia reiterata dalla società nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'ipotesi subordinata di riforma della statuizione.
[...]
RGn°2490/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Le spese del presente grado cedono a carico dell'appellante anche nei rapporti con la terza chiamata in applicazione del principio secondo cui le spese del Controparte_2 giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente “arbitraria” (Cass.
6358/2025).
Nella specie, l'iniziativa della chiamata in causa, innescata dalla proposizione della domanda principale, non appare manifestamente arbitraria, posto che ha Controparte_1 prodotto la polizza “Responsabilità civile verso terzi” n. 127/00253220 stipulata il
13.4.2000 dalla società ed in cui la stessa odierna appellata subentrava a Controparte_4 seguito di cessione del ramo d'azienda intercorsa in data 13.7.2005, comunicata ad CP_3
con lettera del 25.3.2009; ha prodotto, altresì, la denuncia di sinistro inviata ad INA
Assitalia con lettera del 17.12.2012, all'esito della comunicazione di sinistro a sua volta ricevuta dalla infortunata con lettera raccomandata del 22.11.2012. Parte_1
In tale quadro le eccezioni sollevate da per resistere alla chiamata in Controparte_2 causa della società (inoperatività della polizza;
prescrizione; limiti della garanzia azionata) costituiscono il tipico oggetto di una disamina nel merito di un'azione di garanzia, senza connotare l'iniziativa processuale di “arbitrarietà” agli effetti dell'esclusione del principio di causalità nella regolamentazione delle spese processuali.
3.1 Le spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
RGn°2490/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza di Benevento n.
539/2021, pubblicata in data 15.3.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di ciascuna delle appellate, delle Parte_1
spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2490/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
RGn°2490/2021-sentenza
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 2490/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Bifulco (c.f. , presso il C.F._2 cui studio, sito in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), con sede legale in Grottaminarda (AV), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Trulio (c.f.
), presso il suo studio, sito in Avellino (V) alla Via Vasto n. 26, è C.F._3 elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. , p. iva ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti
RGn°2490/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda numero di repertorio 186905, numero di raccolta 30367, per Notar Persona_1 del 18.12.2014 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefano
[...]
Carnevale (c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Mario C.F._4
Morgantini n.3, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.11.2016, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la società onde sentir Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c., nella produzione del sinistro occorso in data 04.10.2010 e condannarla, per l'effetto, al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver riportato gravi lesioni personali a seguito della caduta al suolo determinata da un gradino di marmo, dal bordo arrotondato o stondato, non segnalato, privo di strisce antiscivolo e posto in un luogo non illuminato all'interno del complesso per eventi Controparte_1
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
instava, comunque, per la chiamata in causa dell (ora , al fine di essere tenuta indenne CP_3 Controparte_2 dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della pretesa risarcitoria avversaria in virtù della polizza stipulata con la società assicuratrice in corso di validità.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva, benché Controparte_2
ritualmente citata in giudizio.
1.4 Espletate la prova testimoniale e la CTU medico-legale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.539/2021, ha rigettato la domanda attorea, affermando: che la conformazione del gradino- arrotondato o stondato- non costituisce una “anomalia” della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che non si rinvengono disposizioni che impongano l'apposizione di fasce antisdrucciolo;
che la dichiarazione del teste (figlio dell'attrice), Testimone_1 secondo cui la madre era caduta perché i gradini erano umidi a causa dell'ora tarda (22,15) e scarsamente illuminati, è poco attendibile, in quanto valutativa e smentita dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi, da cui risulta che la scala era adeguatamente illuminata;
che la causa della caduta della debba rinvenirsi, piuttosto, in una distrazione della Parte_1
RGn°2490/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stessa danneggiata, la quale, come riferito dall'altro teste (figlia Testimone_2 dell'appellante), non si era accorta del dislivello del gradino, la cui pedata era molto bassa, credendo di camminare “in piano”.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15.3.2021, con atto di citazione notificato il
29.5.2021 ha proposto appello, affidato ad unico articolato motivo di Parte_1
gravame.
L'appellante impugna l'iter logico-motivazionale, in forza del quale il Tribunale ha attribuito la causa dell'evento alla distrazione della stessa infortunata;
sostiene che dalle deposizioni testimoniali raccolte è emerso che il sinistro si era verificato a causa dell'intrinseca pericolosità dei luoghi e, in particolare, della conformazione arrotondata del gradino, della sua umidità, dell'assenza di strisce antiscivolo e della scarsa illuminazione della scala.
1.6 Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in subordine, nell'ipotesi di riforma della statuizione, ha reiterato la domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione.
1.7 Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
quanto
[...] ai rapporti interni con la chiamante, ha disconosciuto l'esistenza di una valida polizza in atto al momento del sinistro;
in subordine, ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. per non essere mai stata inoltrata la denuncia di sinistro;
in via ulteriormente gradata, ha invocato l'applicabilità delle franchigie, dei limiti dei massimali e di eventuali quote di coassicurazione.
1.8 All'udienza del 5.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 29.5.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 29.4.2021.
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
RGn°2490/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla lettura della motivazione della statuizione impugnata risulta che il giudice a quo ha ravvisato una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi, entrambi figli dell'odierna appellante presenti al momento del sinistro. Mentre, infatti, il teste ha riferito che la madre era caduta a causa della scivolosità della Testimone_1 pavimentazione dello scalone che conduceva alla zona del “laghetto”, ove gli ospiti si stavano recando per il taglio della torta nuziale, pavimentazione sulla quale si era posata l'umidità notturna, l'altra testimone , figlia della , ha Testimone_2 Parte_1
dichiarato che la madre non si era accorta della presenza dello scalino, perché questo era alto solo pochi centimetri, e che, quindi, aveva creduto di camminare “in piano” (“preciso che mia madre ha perso l'equilibrio perché pensava di camminare in piano, atteso che non era visibile lo scalino”).
Rilevata l'incongruenza apparsa insanabile, il giudice a quo ha valutato scarsamente attendibile la deposizione del primo teste, anche perché smentito, quanto al particolare della scarsa illuminazione, dai rilevi fotografici che, invece, attestano la presenza di lampade situate ai margini dello scalone, idonee a proiettare il fascio di luce sulle pedate dei gradini, affermando conclusivamente che la era caduta perché non aveva visto lo scalino, in Parte_1 ciò evidentemente accreditando la versione ricostruttiva dell'accaduto riferita dall'altra teste.
A fronte dell'impianto motivazionale così articolato era onere dell'appellante confrontarsi, innanzitutto, con la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice a quo, che, nella comparazione tra le deposizioni raccolte, ha assegnato maggiore credibilità alla ricostruzione fornita dalla figlia, escludendo che, come, invece, sostenuto dall'altro teste reputato inattendibile, a provocare la caduta fosse stata la scivolosità delle scale.
Sul punto, invece, la si è limitata a reiterare acriticamente le proprie deduzioni Parte_1
difensive di primo grado (presenza di umidità sullo scalone, assenza di luce adeguata), senza considerare che la rilevanza di siffatte circostanze poteva essere devoluta al giudice del gravame, solo ove fosse stato previamente attinto il convincimento del Tribunale sull'estraneità delle stesse all'eziologia del sinistro, in quanto riferite da un teste non credibile e comunque smentite dalla obiettiva raffigurazione dei luoghi apprezzabile dai rilievi fotografici prodotti.
RGn°2490/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In mancanza di una adeguata critica a tale parte della motivazione del primo giudice, rimane, allora, impregiudicata l'affermazione del Tribunale secondo cui la era Parte_1 caduta poiché, come riferito dalla figlia, non si era accorta della presenza del gradino, credendo di camminare “in piano”.
Chiarito che è in relazione all'accertamento di una siffatta modalità dell'accaduto che occorre vagliare la doglianza dell'appellante sull'errore in cui è incorso il Tribunale nell'applicare i principi sulla fattispecie di responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c., si osserva che, come pure già rilevato dal primo giudice, non è ravvisabile nella conformazione dei gradini di cui alla scala in esame alcuna “anomalia”, da porre, in ipotesi, in correlazione causale con l'evento lesivo prodottosi a carico della persona dell'infortunata.
Dai reperti fotografici allegati alla produzione di parte di primo grado della società
[...] risulta che il luogo teatro del sinistro è rappresentato da un ampio scalone CP_1
dall'andamento regolare e uniforme per l'intero suo sviluppo, in cui il livello dell'alzata dello scalino rimane costante dall'inizio alla fine, senza costituire in sé alcun pericolo per l'incedere di un potenziale utente. La presenza del dislivello “naturalmente” prodotto dal gradino, sebbene dell'altezza di pochi centimetri, ben poteva poi essere percepita da un soggetto mediamente attento nell'utilizzo del bene conforme alla sua destinazione sin dall'inizio della discesa, ove dalla parte sommitale lo scalone era unitariamente avvistabile nel complesso della sua morfologia, che si sviluppa inalterata fino al suo termine. E ciò anche ove si consideri che, come obiettivamente comprovato dalla documentazione fotografica, la scala era adeguatamente illuminata sia da un impianto verticale sia da lampade inserite lateralmente nei parapetti posti a sua delimitazione.
In conclusione, deve confermarsi che a determinare la caduta non sia stata alcuna anomalia della cosa addebitabile alla sfera giudica del titolare-custode, bensì ragionevolmente una condotta poco accorta della stessa danneggiata, che, senza adeguare il proprio incedere alla presenza dello scalino, di cui non si era avveduta per sua disattenzione, perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente al suolo.
La conferma del rigetto della domanda principale implica l'assorbimento della disamina della domanda di garanzia reiterata dalla società nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'ipotesi subordinata di riforma della statuizione.
[...]
RGn°2490/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Le spese del presente grado cedono a carico dell'appellante anche nei rapporti con la terza chiamata in applicazione del principio secondo cui le spese del Controparte_2 giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente “arbitraria” (Cass.
6358/2025).
Nella specie, l'iniziativa della chiamata in causa, innescata dalla proposizione della domanda principale, non appare manifestamente arbitraria, posto che ha Controparte_1 prodotto la polizza “Responsabilità civile verso terzi” n. 127/00253220 stipulata il
13.4.2000 dalla società ed in cui la stessa odierna appellata subentrava a Controparte_4 seguito di cessione del ramo d'azienda intercorsa in data 13.7.2005, comunicata ad CP_3
con lettera del 25.3.2009; ha prodotto, altresì, la denuncia di sinistro inviata ad INA
Assitalia con lettera del 17.12.2012, all'esito della comunicazione di sinistro a sua volta ricevuta dalla infortunata con lettera raccomandata del 22.11.2012. Parte_1
In tale quadro le eccezioni sollevate da per resistere alla chiamata in Controparte_2 causa della società (inoperatività della polizza;
prescrizione; limiti della garanzia azionata) costituiscono il tipico oggetto di una disamina nel merito di un'azione di garanzia, senza connotare l'iniziativa processuale di “arbitrarietà” agli effetti dell'esclusione del principio di causalità nella regolamentazione delle spese processuali.
3.1 Le spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
RGn°2490/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza di Benevento n.
539/2021, pubblicata in data 15.3.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di ciascuna delle appellate, delle Parte_1
spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2490/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
RGn°2490/2021-sentenza
- 8 -