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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10043 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARMELA DELLA MARCA;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ARMANDO BELLO e Controparte_1
GIOVANNI DI NAPOLI,
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/3/2025 le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 19.11.2018, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 12.09.1982 e che dal matrimonio sono nati due figli (il Per_1
pagina 1 di 3 22.09.1983) e (il 06.07.1988). Per_2
Rappresentava che i rapporti tra i coniugi si deterioravano, dopo un primo periodo di vita coniugale serena, per incompatibilità tra i coniugi e chiedeva solo la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale alla resistente, nulla per i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Si costituiva, in data 6.3.2019, parte resistente che contestava quanto dedotto da parte ricorrente e, in particolare, riferiva che la crisi coniugale era da addebitarsi al ricorrente per aver egli intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonando di conseguenza la casa coniugale. Rappresentava di subire spesso violenza da parte del marito che, peraltro, solo saltuariamente corrispondeva del denaro per il mantenimento della moglie e dei figli.
Contestava, ancora, di essere economicamente indipendente e riferiva di aver sempre vissuto grazie all'aiuto dei genitori e del figlio;
di non aver alcun aiuto economico da parte della madre Per_1
anziana, unico genitore rimasto in vita, essendo ella ormai novantenne e invalida con una pensione appena sufficiente all'acquisto dei farmaci necessari alla sua cura.
Affermava che il ricorrente risultava essere titolare di trattamento pensionistico come dipendente ACI, avendo ricevuto anche una cospicua indennità di fine rapporto che non veniva utilizzata in nessun modo per i figli.
Dichiarava di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di non avere proprietà immobiliari.
Chiedeva la separazione con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento in suo favore a carico del ricorrente di euro 700,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 6.6.2019 comparivano personalmente le parti.
All'esito dell'udienza, con ordinanza di pari data, venivano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 250,00 mensili.
All'udienza cartolare del 21.3.2025, le parti chiedevano la pronuncia sullo status e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, stante la rinuncia.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni pagina 2 di 3 relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Dovendo il processo continuare in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
30/05/1957 e , nata ad [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n.
1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 35, parte II, Serie A, anno 1982);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10043 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARMELA DELLA MARCA;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ARMANDO BELLO e Controparte_1
GIOVANNI DI NAPOLI,
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/3/2025 le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 19.11.2018, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 12.09.1982 e che dal matrimonio sono nati due figli (il Per_1
pagina 1 di 3 22.09.1983) e (il 06.07.1988). Per_2
Rappresentava che i rapporti tra i coniugi si deterioravano, dopo un primo periodo di vita coniugale serena, per incompatibilità tra i coniugi e chiedeva solo la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale alla resistente, nulla per i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Si costituiva, in data 6.3.2019, parte resistente che contestava quanto dedotto da parte ricorrente e, in particolare, riferiva che la crisi coniugale era da addebitarsi al ricorrente per aver egli intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonando di conseguenza la casa coniugale. Rappresentava di subire spesso violenza da parte del marito che, peraltro, solo saltuariamente corrispondeva del denaro per il mantenimento della moglie e dei figli.
Contestava, ancora, di essere economicamente indipendente e riferiva di aver sempre vissuto grazie all'aiuto dei genitori e del figlio;
di non aver alcun aiuto economico da parte della madre Per_1
anziana, unico genitore rimasto in vita, essendo ella ormai novantenne e invalida con una pensione appena sufficiente all'acquisto dei farmaci necessari alla sua cura.
Affermava che il ricorrente risultava essere titolare di trattamento pensionistico come dipendente ACI, avendo ricevuto anche una cospicua indennità di fine rapporto che non veniva utilizzata in nessun modo per i figli.
Dichiarava di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di non avere proprietà immobiliari.
Chiedeva la separazione con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento in suo favore a carico del ricorrente di euro 700,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 6.6.2019 comparivano personalmente le parti.
All'esito dell'udienza, con ordinanza di pari data, venivano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 250,00 mensili.
All'udienza cartolare del 21.3.2025, le parti chiedevano la pronuncia sullo status e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, stante la rinuncia.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni pagina 2 di 3 relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Dovendo il processo continuare in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
30/05/1957 e , nata ad [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n.
1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 35, parte II, Serie A, anno 1982);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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