Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.