Art. 11.
Le attivita' patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonche' gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attivita' creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Per lo speciale servizio del credito e' istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.
Le attivita' patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonche' gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attivita' creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Per lo speciale servizio del credito e' istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.